Sentenza 25 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2018, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avvocato LIMBLICI GIUSEPPE del foro di AGRIGENTO in difesa del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso stesso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. OR NT ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella di primo grado con la quale il ricorrente è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento, ad esito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 a lui contestato.
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli artt. 601, comma 6, 429, comma 1 lett. f), 178, lett. c), e 179, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per non essere stato indicato nel decreto di citazione in appello notificato all'imputato il luogo e l'ora di celebrazione del processo. Inoltre, all'udienza del 25/5/2016 la Corte territoriale disponeva il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore nominato senza avvisare il ricorrente.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla destinazione allo spaccio della cocaina sequestrata.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esclusiva disponibilità da parte del ricorrente del locale presso il quale fu rinvenuto lo stupefacente sequestrato;
esclusiva disponibilità invero smentita dal compendio probatorio acquisito e in particolare dalle deposizioni UM, SE e Di AR.
2.4. Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena in misura ben superiore al minimo edittale, anche in considerazione dell'inesistenza del precedente specifico citato in sentenza e delle modifiche al relativo trattamento sanzionatorio conseguenti all'entrata in vigore della L. n. 79/2014. 3. Il ricorso è fondato, nei limiti e termini di seguito indicati.
3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato là dove postula una insufficiente indicazione nel decreto di citazione a giudizio in grado di appello del luogo e della data dell'udienza, elementi compiutamente indicati in quel provvedimento, rispettivamente, nell'aula di udienza della Quarta Sezione Penale della Corte di appello di Palermo e nel giorno 25/5/2016. La doglianza in esame è comunque, in particolare per quanto concerne la predicata nullità del suddetto decreto di citazione per mancanza di indicazione dell'ora dell'udienza, preclusa in questa sede, trattandosi di nullità a regime intermedio non fatta valere nel corso del giudizio di appello, né dall'imputato, né dal suo difensore di fiducia, il quale ultimo aveva tuttavia ottenuto il rinvio di quell'udienza per suo legittimo impedimento e a quella successiva era stato sostituito da altro professionista da lui oralmente delegato. Né era dovuto alcun avviso al ricorrente del rinvio del rinvio dell'udienza del 25/5/2016 richiesto dal suo difensore di fiducia per proprio legittimo impedimento.
3.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, poiché meramente reiterativi di censure di merito puntualmente esaminate dalla Corte territoriale. La motivazione della sentenza impugnata deve infatti ritenersi del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici * là dove ha compiutamente giustificato, con specifico riferimento al compendio probatorio allo scopo rilevante, l'identificazione nel ricorrente della persona oggetto di osservazione da parte dei Carabinieri, nonché la ritenuta esclusiva disponibilità da parte del ricorrente del locale nel quale la droga sequestrata è stata, lui presente, rinvenuta (locale la cui porta era sbarrata e l'accesso al quale era possibile solo mediante le chiavi delle quali, contrariamente alle dichiarazioni da lui rese al momento dell'intervento in loco dei Carabinieri, egli è stato trovato in possesso) unitamente alla sostanza da taglio, al bilancino e al cellophane di cui lo stesso ricorrente ha ammesso la detenzione, giustificandone peraltro in modo del tutto implausibile la presenza (pp. 2-4). Del tutto generica e formulata in termini meramente ipotetici è la doglianza relativa all'uso personale dello stupefacente sequestrato, del resto espressamente smentito dalla Corte territoriale, che ha ampiamente giustificato la ritenuta finalità di spaccio (pp. 3-4, in riferimento alla accertata detenzione di sostanza da taglio e strumenti per il confezionamento dello stupefacente da parte del ricorrente e ai suoi rapporti con numerosi acquirenti di cocaina).
3.3. Il quarto e ultimo motivo di ricorso è invece fondato, poiché, nel confermare la pena inflitta al ricorrente in primo grado, la Corte territoriale fa riferimento, quale elemento a tal fine rilevante, ad un precedente penale specifico del quale non v'è in vero traccia agli atti. Sicché la valutazione espressa dalla Corte distrettuale in punto di determinazione della pena deve ritenersi fondata su un elemento travisato, perché inesistente, essendo il ricorrente incensurato. Alla stregua di quanto precede, si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo perché proceda a nuovo giudizio sul punto, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le indicate lacune e discrasie della motivazione. Nel resto, il ricorso va invece dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo . giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21 dicembre 2017 Il Presidente estensore