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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 9480/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9480/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CHIARA GRIFFERO presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 23/06/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2 13/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/03/2010 e il 04/05/2016 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 448 del 18/10/2024, pubblicata in data 23/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul pagina 1 di 6 ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascun Per_1 Per_2 genitore e residenza anagrafica presso il padre in Torino, Corso Cosenza n. 42, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli avverrà secondo il seguente regime:
a) La NO si occuperà di portare i figli a scuola, salve esigenze lavorative, e di andare a Parte_1 prenderli dall'uscita da scuola dal lunedì al venerdì (ovvero alle ore 9:00 in periodo non scolastico) pagina 2 di 6 tenendoli con sé fino alle ore 18:00.
b) I figli staranno con ciascun genitore a week-end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina, se il fine settimana è di competenza della madre;
mentre, se il fine settimana è di competenza del padre, dal venerdì alle ore 18:00 fino al lunedì mattina.
c) Nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna, i minori staranno con la madre tutti i giorni dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00, tranne un giorno infrasettimanale (il mercoledì) in cui il rientro presso l'abitazione paterna è previsto alle ore 21:00 (comprensivo di cena).
d)Nella settimana che termina con il week-end di spettanza paterna, i minori staranno con la madre tutti i giorni dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà presso la loro residenza, ad eccezione di due giorni infrasettimanali (il mercoledì ed il giovedì) in cui il rientro presso l'abitazione paterna è previsto alle ore 21:00 (comprensivo di cena).
DISPONE che i minori trascorreranno la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che i figli possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola, se di competenza della madre, o dalle ore 18:00, se di competenza del padre, dell'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre alle ore 18:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 18:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio). Il genitore al quale non competerà il periodo comprendente il giorno di Natale avrà diritto di tenere con sé i figli il giorno della Vigilia (24 dicembre) dalle ore 10:00, con pernottamento, e fino alle ore 10:00 del giorno di Natale, quando i figli verranno riaccompagnati presso la residenza del genitore cui la festività del Natale compete.
I coniugi concordano che nell'anno 2025, i figli trascorreranno la Vigilia (24 dicembre) ed il periodo comprendente il Capodanno con la madre ed il periodo comprendente il Natale con il padre.
DISPONE che i minori trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche) con ciascun genitore ad anni alterni, dall'uscita da scuola (o dalle ore 18:00 se è di competenza del padre) fino al rientro a scuola.
DA' ATTO che i coniugi concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il padre.
DISPONE che durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui al punto 2) verrà sospeso.
In caso di mancato accordo, i figli staranno con il padre la seconda e la terza settimana di luglio e con la madre le prime due settimane di agosto.
I figli verranno prelevati e riaccompagnati dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente.
Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con i minori ed i relativi recapiti.
DISPONE che il giorno del compleanno dei figli in alternanza tra i genitori, nel senso che, in deroga al normale regime di visita, i bambini trascorreranno il proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
DA' ATTO che i coniugi concordano che nell'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre.
DISPONE che ogni genitore potrà tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, comprensivo pagina 3 di 6 di pernottamento e in deroga al normale regime di visita.
DISPONE che i minori trascorreranno con ciascun genitore le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, etc.), in alternanza tra i genitori, in modo che nel corso dell'anno i figli trascorreranno una festività con la madre e la successiva con il padre. Nel caso in cui la festività cada in un giorno infrasettimanale senza dar luogo ad un ponte festivo, il genitore terrà con sé i figli dalle ore 9:00 della mattina del giorno festivo fino alla mattina del giorno successivo, comprensivo di pernottamento.
DA' ATTO che i genitori concordano di far prendere il Sacramento della Comunione e della Confermazione al figlio . Per_2
DA' ATTO che entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per i figli, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
DA' ATTO che, tenuto conto del regime paritetico di accudimento e cura della prole, non si prevede alcun contributo al mantenimento in favore dei minori e che ciascun genitore provvede al loro mantenimento quando li ha con sé.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le detrazioni fiscali per i figli siano di competenza del signor nella misura del 100%. Parte_2
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli e Per_1 Per_2 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese quelle relative alla mensa scolastica di . Per_2
DA' ATTO che le parti concordano che le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente e d) farmaci prescritti.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private ed f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico ed e) mensa scolastica. pagina 4 di 6 DA' ATTO che le parti concordano che le spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) acquisto di mezzi di locomozione.
DA' ATTO che le spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative di entrambi i genitori;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I coniugi però si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
DA' ATTO che le parti dichiarano che con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro cinque giorni dal ricevimento.
DA' ATTO che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento del 50% delle succitate spese straordinarie avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
DA' ATTO che atto che, per quanto non regolamentato in riferimento alle spese straordinarie, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione inserita nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Torino dal 15 marzo 2016.
DA' ATTO che i coniugi hanno stipulato, in data 30 giugno 2016, il finanziamento n. 74595462 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'assicurazione sulla casa coniugale, per un importo complessivamente pari ad Euro 10.930,17, la cui rata mensile è pari ad Euro 54,72, di cui si farà interamente carico il signor fino al saldo dell'importo residuo. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi hanno stipulato, in data 31 marzo 2022, il finanziamento n. 77234682 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli arretrati della mensa scolastica dei figli, per un importo complessivamente pari ad Euro 2.500,00, la cui rata mensile è pari ad Euro 40,54, di cui si faranno carico entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, fino al saldo dell'importo residuo.
DA' ATTO che i coniugi hanno stipulato, in data 15 giugno 2017, il finanziamento n. 58785609 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli arredi della casa coniugale suindicata, per un importo complessivamente pari ad Euro 8.047,74, la cui rata mensile è pari ad Euro 98,62, di cui si farà interamente carico il signor fino al saldo dell'importo residuo. Parte_2
DA' ATTO che la somma che i coniugi riceveranno a titolo di rimborso per le opere di ristrutturazione eseguite nella casa coniugale, pari ad Euro 250,00 annui e scadente nell'anno 2027, è di competenza della NO . I coniugi concordano che il signor si impegna a versare in favore della Parte_1 Parte_2 coniuge la somma che gli verrà annualmente rimborsata, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuto accredito sul conto corrente a lui intestato.
DA' ATTO che l'autovettura modello C3 Picasso Citroen targata ES519TY ed intestata al signor rimane assegnata allo stesso. Parte_2
pagina 5 di 6 DA' ATTO che l'autovettura modello Fiat Panda targata CW768GV ed intestata alla NO Parte_1 rimane assegnata alla stessa.
DA' ATTO che entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento.
DA' ATTO che con l'esatto adempimento di quanto indicato ai punti precedenti, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia ragione o titolo, in relazione ai rapporti matrimoniali e patrimoniali tutti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9480/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. CHIARA GRIFFERO presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 23/06/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2 13/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/03/2010 e il 04/05/2016 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 448 del 18/10/2024, pubblicata in data 23/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul pagina 1 di 6 ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascun Per_1 Per_2 genitore e residenza anagrafica presso il padre in Torino, Corso Cosenza n. 42, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli avverrà secondo il seguente regime:
a) La NO si occuperà di portare i figli a scuola, salve esigenze lavorative, e di andare a Parte_1 prenderli dall'uscita da scuola dal lunedì al venerdì (ovvero alle ore 9:00 in periodo non scolastico) pagina 2 di 6 tenendoli con sé fino alle ore 18:00.
b) I figli staranno con ciascun genitore a week-end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina, se il fine settimana è di competenza della madre;
mentre, se il fine settimana è di competenza del padre, dal venerdì alle ore 18:00 fino al lunedì mattina.
c) Nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna, i minori staranno con la madre tutti i giorni dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00, tranne un giorno infrasettimanale (il mercoledì) in cui il rientro presso l'abitazione paterna è previsto alle ore 21:00 (comprensivo di cena).
d)Nella settimana che termina con il week-end di spettanza paterna, i minori staranno con la madre tutti i giorni dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà presso la loro residenza, ad eccezione di due giorni infrasettimanali (il mercoledì ed il giovedì) in cui il rientro presso l'abitazione paterna è previsto alle ore 21:00 (comprensivo di cena).
DISPONE che i minori trascorreranno la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che i figli possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola, se di competenza della madre, o dalle ore 18:00, se di competenza del padre, dell'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre alle ore 18:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 18:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio). Il genitore al quale non competerà il periodo comprendente il giorno di Natale avrà diritto di tenere con sé i figli il giorno della Vigilia (24 dicembre) dalle ore 10:00, con pernottamento, e fino alle ore 10:00 del giorno di Natale, quando i figli verranno riaccompagnati presso la residenza del genitore cui la festività del Natale compete.
I coniugi concordano che nell'anno 2025, i figli trascorreranno la Vigilia (24 dicembre) ed il periodo comprendente il Capodanno con la madre ed il periodo comprendente il Natale con il padre.
DISPONE che i minori trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche) con ciascun genitore ad anni alterni, dall'uscita da scuola (o dalle ore 18:00 se è di competenza del padre) fino al rientro a scuola.
DA' ATTO che i coniugi concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il padre.
DISPONE che durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui al punto 2) verrà sospeso.
In caso di mancato accordo, i figli staranno con il padre la seconda e la terza settimana di luglio e con la madre le prime due settimane di agosto.
I figli verranno prelevati e riaccompagnati dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente.
Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con i minori ed i relativi recapiti.
DISPONE che il giorno del compleanno dei figli in alternanza tra i genitori, nel senso che, in deroga al normale regime di visita, i bambini trascorreranno il proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
DA' ATTO che i coniugi concordano che nell'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre.
DISPONE che ogni genitore potrà tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, comprensivo pagina 3 di 6 di pernottamento e in deroga al normale regime di visita.
DISPONE che i minori trascorreranno con ciascun genitore le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, etc.), in alternanza tra i genitori, in modo che nel corso dell'anno i figli trascorreranno una festività con la madre e la successiva con il padre. Nel caso in cui la festività cada in un giorno infrasettimanale senza dar luogo ad un ponte festivo, il genitore terrà con sé i figli dalle ore 9:00 della mattina del giorno festivo fino alla mattina del giorno successivo, comprensivo di pernottamento.
DA' ATTO che i genitori concordano di far prendere il Sacramento della Comunione e della Confermazione al figlio . Per_2
DA' ATTO che entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per i figli, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
DA' ATTO che, tenuto conto del regime paritetico di accudimento e cura della prole, non si prevede alcun contributo al mantenimento in favore dei minori e che ciascun genitore provvede al loro mantenimento quando li ha con sé.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le detrazioni fiscali per i figli siano di competenza del signor nella misura del 100%. Parte_2
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli e Per_1 Per_2 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese quelle relative alla mensa scolastica di . Per_2
DA' ATTO che le parti concordano che le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente e d) farmaci prescritti.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private ed f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
DA' ATTO che le parti concordano che le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico ed e) mensa scolastica. pagina 4 di 6 DA' ATTO che le parti concordano che le spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) acquisto di mezzi di locomozione.
DA' ATTO che le spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative di entrambi i genitori;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I coniugi però si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
DA' ATTO che le parti dichiarano che con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro cinque giorni dal ricevimento.
DA' ATTO che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento del 50% delle succitate spese straordinarie avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
DA' ATTO che atto che, per quanto non regolamentato in riferimento alle spese straordinarie, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione inserita nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Torino dal 15 marzo 2016.
DA' ATTO che i coniugi hanno stipulato, in data 30 giugno 2016, il finanziamento n. 74595462 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'assicurazione sulla casa coniugale, per un importo complessivamente pari ad Euro 10.930,17, la cui rata mensile è pari ad Euro 54,72, di cui si farà interamente carico il signor fino al saldo dell'importo residuo. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi hanno stipulato, in data 31 marzo 2022, il finanziamento n. 77234682 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli arretrati della mensa scolastica dei figli, per un importo complessivamente pari ad Euro 2.500,00, la cui rata mensile è pari ad Euro 40,54, di cui si faranno carico entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, fino al saldo dell'importo residuo.
DA' ATTO che i coniugi hanno stipulato, in data 15 giugno 2017, il finanziamento n. 58785609 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli arredi della casa coniugale suindicata, per un importo complessivamente pari ad Euro 8.047,74, la cui rata mensile è pari ad Euro 98,62, di cui si farà interamente carico il signor fino al saldo dell'importo residuo. Parte_2
DA' ATTO che la somma che i coniugi riceveranno a titolo di rimborso per le opere di ristrutturazione eseguite nella casa coniugale, pari ad Euro 250,00 annui e scadente nell'anno 2027, è di competenza della NO . I coniugi concordano che il signor si impegna a versare in favore della Parte_1 Parte_2 coniuge la somma che gli verrà annualmente rimborsata, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuto accredito sul conto corrente a lui intestato.
DA' ATTO che l'autovettura modello C3 Picasso Citroen targata ES519TY ed intestata al signor rimane assegnata allo stesso. Parte_2
pagina 5 di 6 DA' ATTO che l'autovettura modello Fiat Panda targata CW768GV ed intestata alla NO Parte_1 rimane assegnata alla stessa.
DA' ATTO che entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento.
DA' ATTO che con l'esatto adempimento di quanto indicato ai punti precedenti, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia ragione o titolo, in relazione ai rapporti matrimoniali e patrimoniali tutti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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