Art. 1. 1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidita' del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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29 febbraio 1992
29 febbraio 1992
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- 1. Trib. Milano, sentenza 09/11/2021, n. 9104Provvedimento: […] determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione Org_2 normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della , con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Org_2 Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dallaLeggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2023, n. 1770Provvedimento: […] 1 . A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la determina periodicamente un Org_4 tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della , con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Org_4 Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla che la Organizzazione_15Leggi di più...
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- 3. Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1970Provvedimento: […] A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9080Provvedimento: […] Siffatte variazioni sono, quindi, state demandate dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82 al Governatore della NC d'IT, […]Leggi di più...
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- 5. CGCE, n. C-336/97, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 17/06/1999Provvedimento: Avis juridique important | 61997J0336 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 giugno 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento da parte di uno Stato - Trasposizione incompleta della direttiva 82/501/CEE. - Causa C-336/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03771 Massima Parti Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave Ravvicinamento delle legislazioni - Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali - Direttiva 82/501 - Obbligo, per gli Stati membri, di creare o designare le autorità competenti a predisporre piani di emergenza da applicare …Leggi di più...
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