Art. 1. 1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidita' del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
29 febbraio 1992
29 febbraio 1992
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Milano, sentenza 09/11/2021, n. 9104Provvedimento: […]Leggi di più...
- art. 1815 c.c.·
- contratto di mutuo·
- trasparenza bancaria·
- ISC (indicatore sintetico di costo)·
- tasso soglia usura·
- interessi usurari·
- nullità clausole contrattuali·
- onere della prova·
- art. 117 TUB·
- TAEG (tasso annuo effettivo globale)