Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
740/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente sulla citazione di
, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo BERTELLO (cod. fisc. Parte_1 [...]
) e Isabella BERTELLO (cod. fisc. ), presso i difensori elettivamente C.F._1 CodiceFiscale_2 domiciliata;
avverso
[nato ad [...] il [...] e residente in [...] bis, Parte_2
c.f. ], [nato ad [...] il [...] e residente in [...], c.f. ], [nato ad [...] il [...] e C.F._4 Parte_4 residente in [...], c.f. ], [nato C.F._5 Parte_5 ad BA (CN) il 17.02.1963 e residente in [...] bis, c.f.
, [nato ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_6
Guido Cane n. 29 bis, c.f. , [nato a [...] il [...] e residente in C.F._7 Parte_7
Roddi (CN), via Nuova n. 6, c.f. , [nata ad [...] il [...] e C.F._8 Parte_8 residente in [...] sub B, c.f. , C.F._9 Parte_9
[nata ad [...] il [...] e residente in [...] bis, c.f.
[...]
], in qualità di eredi di [nato a [...] il [...], deceduto C.F._10 Persona_1 in AN d'BA (CN) il 14.03.2023, c.f. ], rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto C.F._11
Perroncito [c.f. - P.E.C. - fax 0141/59.42.18] C.F._12 Email_1
e Tommaso Conte [c.f. - P.E.C. - fax C.F._13 Email_2
0141/59.42.18] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Asti, via Incisa n. 10, per procura in atti
OSSERVATO
Parte attrice svolge nella presente sede azione negatoria servitutis.
Lamentando ex adverso l'esercizio del transito su terreni di propria spettanza, in assenza di un qualche diritto, in tal senso, in capo ai convenuti.
“IL FATTO E LO STATO DEI LUOGHI
1.1 - Il Fondo Servente.
La ha acquistato un appezzamento di terreno nel Comune di Serralunga d'BA che, per quanto qui Pt_1 rileva, comprende i mappali censiti a Catasto Terreni del medesimo comune come segue (“il Fondo
Servente”):
− Foglio n. 4, part. 319, qualità prato, are 22 centiare 83, classe 2, reddito dominicale € 11,20/agrario €
11,79;
− Foglio n. 5, part. 328, qualità bosco misto, are 62 centiare 1, classe 2, reddito dominicale € 2,88/agrario €
0,64;
− Foglio n. 4, part. 609, ente urbano di are 23 centiare 77.
Quest'ultima particella ha assunto l'attuale identificazione catastale a seguito di più passaggi di fusione e accorpamento di distinte particelle, vale a dire (doc. n. 4):
− foglio n.
4 - particella n. 350;
− foglio n.
4 - particella n. 443;
− foglio n.
4 - particella n. 442 ;
− foglio n.
4 - particella n. 441/parte;
− foglio n.
4 - particella n. 438 ;
− foglio n.
4 - particella n. 439 ;
− foglio n.
4 - particella n. 437;
− foglio n.
4 - particella n. 347;
− foglio n.
4 - particella n. 348;
− foglio n.
4 - particella n. 435;
− foglio n.
4 - particella n. 436;
− foglio n.
4 - particella n. 346;
− foglio n.
4 - particella n. 386;
− foglio n.
4 - particella n. 345/parte.
Proprietario delle particelle nn. 319 e 328, prima della , era stato , il quale le aveva Pt_1 CP_1 acquistate da che, a sua volta, ne era stato comproprietario unitamente a Persona_2 Persona_3
in virtù di donazione ricevuta da (docc. nn. 5-6).
[...] Controparte_2
Gli stessi passaggi hanno interessato la particella n. 609 (doc. n. 4-7).
Tenuto però conto dell'accorpamento e della fusione delle separate particelle che la componevano all'origine, si evince che, prima ancora che ne acquisisse la proprietà complessiva, ad essere Controparte_2 proprietario di alcune di queste (le nn. 441 e 348) era stato , dante causa degli esponenti (doc. Persona_1
n. 8). Sempre , insieme al fratello , per mezzo di una permuta intercorsa con Persona_1 Persona_4 [...]
era stato anche proprietario dei terreni limitrofi all'attuale particella n. 609 (doc. n. 9). CP_2
In sostanza, gli originari proprietari del complesso oggi costituente la particella n. 609 ( e Per_1 Per_4
ed erano anche i proprietari dei terreni limitrofi.
[...] Controparte_2
1.1.2 - La Strada.
Sul Fondo Servente si trova da tempo immemore una strada (“la Strada”) che, in continuità con il sedime posto sul Fondo Dominante, si collega alla via pubblica costituita dalla strada asfaltata che in direzione nord conduce a . Pt_10
È quindi innegabile che la , sin dall'origine, altro scopo non poteva avere se non quello di consentire ai Pt_11 proprietari delle particelle poi accorpate nella particella n. 609 l'accesso e il recesso ai/dai fondi limitrofi di loro proprietà, tra cui il Fondo Dominante: ciò non solo per via della sua collocazione e della sua diramazione su fondi appartenenti ai medesimi proprietari, ma anche per via del fatto che, come si vedrà infra punto 1.2 e par. III, il Fondo Dominante è un fondo intercluso.
In origine, la Strada, dopo aver percorso il Fondo Dominante e parte del Fondo , proseguiva su Per_5 questo in prossimità del fabbricato esistente sulla porzione oggi costituita dalla particella n. 609, e fu sempre utilizzata dai proprietari del Fondo Dominante quale via di accesso e recesso rispetto alla sopra citata via pubblica.
Qualche anno dopo aver acquisito la proprietà del Fondo Servente, il signor chiese ai fratelli R_
, che vi consentirono, di poter trasferire (limitatamente nella porzione di esso oggi coincidente con la Per_1 particella n. 609) il percorso su altra parte del Fondo in modo che il transito fosse esercitato in Per_5 zona più lontana dal fabbricato: la Strada venne così spostata leggermente verso sud, ove attualmente si trova e ove il transito da allora ha continuato ad essere esercitato.
1.2 - Il Fondo Dominante.
Il Fondo Dominante è costituito dai terreni censiti a Catasto Terreni del Comune di Serralunga d'BA al foglio n. 5, part. nn. 19, 20, 329, 330, 331 (doc. n. 10), particelle che sono tutte percorse dalla Strada.
Esso è interamente circondato da fondi altrui e non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela;
l'accesso più breve ad essa è costituito dalla Strada.
2.1 - L'esercizio del passaggio.
Il Fondo Dominante, da che si ha memoria e fino al 1970 circa, fu coltivato a grano per poi essere adibito a vigneto fino al 1985, dopodiché venne mantenuto a bosco sino ad oggi.
Sempre da che si ha memoria, tutti i soggetti che sono acceduti e receduti dal Fondo Dominante lo hanno sempre fatto sfruttando la Strada e la via pubblica sopra citata, sempre senza chiedere permesso ad alcuno e in maniera continuata, pacifica e ininterrotta.
In particolare, persone (i proprietari e i soggetti da loro incaricati) e mezzi agricoli hanno transitato sulla
Strada con cadenza di circa tre/quattro volte alla settimana per accedere al, e recedere dal, Fondo
Dominante nell'ambito dell'esecuzione dei trattamenti, della manutenzione, dell'attività di raccolto e da ultimo per tagliare ed asportare la legna nel fondo.
L'esercizio del passaggio è stato attuato con le stesse modalità, e quindi uti dominus, anche allorché la convenuta è divenuta titolare del Fondo Servente: tant'è che la , nel 2017, dovendo installare dei pali Pt_1 deputati alla predisposizione di una nuova connessione internet, propose (ricorrendo in altre parole alla facoltà concessa dall'art. 1068 c. 2 c.c.) a di poter ulteriormente spostare il luogo di transito, Persona_1 trovando tuttavia la sua opposizione dato che il luogo di spostamento proposto non offriva una comodità eguale a quella offerta dal luogo attuale.
Non è quindi vero che il transito sulla Strada fu esercitato grazie ad un mero spirito di cortesia della Pt_1
(il che, peraltro, sarebbe comunque irrilevante stante la preesistente costituzione del diritto di servitù, infra par. II) e che il signor abbia chiesto alla il permesso di transitare, poiché il transito fu sempre Per_1 Pt_1 esercitato dai proprietari del Fondo Dominante uti dominus.
Il transito è stato infine ostacolato, per la prima volta, nella data del 26.08.2022, mediante l'apposizione di un cancello le cui chiavi furono consegnate a soltanto dopo la diffida da questi formulata il Persona_1
27.09.2022 (doc. n. 11).
.II.
L'USUCAPIONE DELLA SERVITÙ
La Strada, tanto nella sua collocazione sul Fondo Servente quanto in quella sul Fondo Dominante, mostra di essere stata realizzata al preciso scopo di dare accesso al Fondo Dominante attraverso il Fondo Servente: essa rappresenta (anche in considerazione dell'originario assetto proprietario della particella n. 609, supra par. I punto 1.1) un'unica opera che non può avere altra finalità se non quella di consentire il transito da e verso il Fondo Dominante rispetto alla via pubblica costituita da quella che conduce a in direzione Pt_10 nord.
La Strada, in altre parole, costituisce segno visibile di un'opera (i) permanente (ii) obiettivamente destinata all'esercizio del transito e (iii) rivelante, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul Fondo
Servente: essa integra perciò il requisito dell'apparenza necessario per l'usucapione della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1061 c.c.1.
1 Cass., n. 11834/21: «il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile».
Il requisito dell'apparenza e l'uso che della Strada è stato fatto, quantomeno dal 1970, comportano quindi che a favore del Fondo Dominante sia ampiamente maturata l'usucapione della relativa servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1061 c.c..
In via riconvenzionale, si richiede quindi che il Tribunale accerti e dichiari usucapito il diritto a transitare sulla Strada a vantaggio del Fondo Dominante.
.III.
LA COSTITUZIONE COATTIVA DELLA AI SENSI DELL'ART. 1051 C.C. Pt_12
Il Fondo dominante è interamente circondato da fondi altrui, non ha accesso alla via pubblica né può procurarsela, se non facendo utilizzo della Strada.
Il passaggio sulla Strada, inoltre, rappresenta la soluzione più breve alla via pubblica e quella di minor danno per il Fondo Servente: la porzione di esso che verrebbe coinvolta dalla servitù presenta già le opere necessarie al transito ed è già adibita a tale finalità.
In via riconvenzionale e subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di usucapione, si chiede perciò che il Tribunale costituisca sul Fondo Servente una servitù coattiva a favore del Fondo Dominante nel percorso attualmente interessato dalla Strada, determinando l'indennità dovuta a favore del primo ex art. 1053 c.c.. Parte convenuta rassegnava dunque le seguenti:
“CONCLUSIONI
Voglia l'on.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale:
− rigettare le domande avversarie;
In via riconvenzionale:
− rigettare le domande avversarie nonché accertare e dichiarare usucapita una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi censiti a a) Catasto Terreni del Comune di Serralunga d'BA (CN)
(i) Foglio n. 5, part. n. 19, qualità bosco misto, classe 2, are 50/centiare 65, reddito dominicale €
2,35/agrario 0,52;
(ii) Foglio n. 5, part. n. 20, qualità seminativo, classe 3, superficie are 27/centiare 69, reddito dominicale €
17,88/agrario € 10,73;
(iii) Foglio n. 5, part. n. 329, qualità bosco misto, classe 2, superficie are 71/centiare 03, reddito dominicale
3,30/agrario € 0,73;
(iv) Foglio n. 5, part. n. 330, qualità bosco misto, classe 2, superficie are 4/centiare 8, reddito dominicale €
0,19/agrario € 0,04;
i (v) Foglio n. 5, part. 331, qualità seminativo, classe 3, superficie are 26/centiare 97, reddito dominicale € 17,41/agrario € 10,45,
gravante sul fondo censito a b) Catasto fabbricati del Comune di Serralunga d'BA (CN)
(i) Foglio n. 4, part. n. 319, qualità prato, classe 2, superficie 2.283 m2, reddito dominicale €
11,20/agrario € 11,79;
(ii) Foglio n. 5, part. n. 328, qualità bosco misto, classe 2, superficie 6.201 m2, reddito dominicale €
2,88/agrario € 0,64
(iii) Foglio n. 4, particella n. 609, qualità Ente Urbano, superficie 8.393 m2;
In via riconvenzionale subordinata:
− costituire ex art. 1051 c.c. una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi censiti a a) Catasto Terreni del Comune di Serralunga d'BA (CN)
(i) Foglio n. 5, part. n. 19, qualità bosco misto, classe 2, are 50/centiare 65, reddito dominicale €
2,35/agrario 0,52;
(ii) Foglio n. 5, part. n. 20, qualità seminativo, classe 3, superficie are 27/centiare 69, reddito dominicale €
17,88/agrario € 10,73;
(iii) Foglio n. 5, part. n. 329, qualità bosco misto, classe 2, superficie are 71/centiare 03, reddito dominicale
3,30/agrario € 0,73; i (iv) Foglio n. 5, part. n. 330, qualità bosco misto, classe 2, superficie are 4/centiare 8, reddito dominicale € 0,19/agrario € 0,04;
ii (v) Foglio n. 5, part. 331, qualità seminativo, classe 3, superficie are 26/centiare 97, reddito dominicale € 17,41/agrario € 10,45,
gravante sul fondo censito a b) Catasto fabbricati del Comune di Serralunga d'BA (CN)
(i) Foglio n. 4, part. n. 319, qualità prato, classe 2, superficie 2.283 m2, reddito dominicale €
11,20/agrario € 11,79;
(ii) Foglio n. 5, part. n. 328, qualità bosco misto, classe 2, superficie 6.201 m2, reddito dominicale €
2,88/agrario € 0,64
(iii) Foglio n. 4, particella n. 609, qualità Ente Urbano, superficie 8.393 m2;
determinando l'indennità dovuta per la costituzione della servitù ex art. 1053 c.c..
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
La azione svolta da parte attrice risulta fondata,
e la contrapposta domanda riconvenzionale principale, introdotta in comparsa di risposta dalla difesa convenuta, non accoglibile.
Sul punto, si richiama quanto dedotto proprio dalle parti convenute,
quanto alla strada, asseritamente posseduta uti dominus e ad uso transito, sulla proprietà attorea.
Innanzitutto, si osserva, la dedotta circostanza per cui “…la , sin dall'origine, altro scopo non poteva Pt_11 avere se non quello di consentire ai proprietari delle particelle poi accorpate nella particella n. 609 l'accesso e il recesso ai/dai fondi limitrofi di loro proprietà, tra cui il Fondo Dominante: ciò non solo per via della sua collocazione e della sua diramazione su fondi appartenenti ai medesimi proprietari, ma anche per via del fatto che, come si vedrà infra punto 1.2 e par. III, il Fondo Dominante è un fondo intercluso…” nulla invero dice, quanto al requisito dell'animus possidendi, né in ordine alle modalità con cui il ritenuto possesso venisse in ipotesi esercitato (tempistiche, mezzi utilizzati, frequenza, ed ogni altro dato, necessario a valutare se vi fu, per arco temporale sufficiente, l'effettivo esercizio del potere di fatto, a giustificare la chiesta usucapione).
Ma, soprattutto, appare decisivo quanto dedotto in relazione alla circostanza, secondo cui, come scritto nella comparsa del convenuto, “…qualche anno dopo aver acquisito la proprietà del Fondo Servente, il signor chiese ai fratelli , che vi consentirono, di poter trasferire (limitatamente nella R_ Per_1 porzione di esso oggi coincidente con la particella n. 609) il percorso su altra parte del Fondo Servente in modo che il transito fosse esercitato in zona più lontana dal fabbricato: la Strada venne così spostata leggermente verso sud, ove attualmente si trova e ove il transito da allora ha continuato ad essere esercitato…”
Senonché, non vi sono in atti negozi costitutivi/modificatici di servitù prediali, ciò che richiede per disposto normativo forma solenne.
La circostanza, per cui le modalità del transito in loco, venissero discusse bonariamemte, e verbalmente, tra i proprietari, induce piuttosto a ritenere che il proprietario del presunto fondo servente avesse al più assunto una obbligazione a consentire il transito altrui (che è fattispecie affatto diversa, rispetto alla servitù, e certo incompatibile con la invocata usucapione) ovvero – più probabilmente, e come anche eccepito dalla difesa della parte attrice – che i proprietari vicini, avendo rapporti cordiali, regolassero il passaggio sui luoghi, per così dire, alla buona, informalmente, senza formalità e di pieno accordo.
Ma ciò implica, in capo ai danti causa di parte attrice, la espressione di una tolleranza, ovvero consenso amichevole, rispetto al transito, che vale ad escludere radicalmente l'animus rem sibi habendi, che connota invece il possesso.
Così come dlineato, il potere di fatto non sembra quindi connotarsi come possesso ad usucapionem, ma al più come esercizio di facoltà, concordate ed acconsentite per ragioni di buon vicinato.
Il che importa la reiezione della domanda principale di parte convenuta, e l'accertamento, in conformità alla azione attorea, circa la inesistenza, ad oggi, di una servitù prediale di transito, sui terreni indicati in atti.
Quanto invece alla richiesta di dare costituzione a servitù coattiva, per interclusione dei fondi di parte convenuta, si ritiene di dover svolgere accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi,
e tanto importa la remissione (solo per tale domanda) della causa in istruttoria, per la nomina di CTU.
Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale,
NON definitivamente pronunziando,
Rigetta la domanda riconvenzionale principale di parte convenuta e, specularmente, in accoglimento della azione attorea,
accerta che AD OGGI NON sussiste servitù di passaggio, gravante sui terreni attorei, così censiti:
− Foglio n. 4, part. 319, qualità prato, are 22 centiare 83, classe 2, reddito dominicale € 11,20/agrario €
11,79;
− Foglio n. 5, part. 328, qualità bosco misto, are 62 centiare 1, classe 2, reddito dominicale € 2,88/agrario
€ 0,64;
− Foglio n. 4, part. 609, ente urbano di are 23 centiare 77.
Quest'ultima particella ha oggi identificazione catastale come segue:
− foglio n.
4 - particella n. 350;
− foglio n.
4 - particella n. 443;
− foglio n.
4 - particella n. 442 ;
− foglio n.
4 - particella n. 441/parte;
− foglio n.
4 - particella n. 438 ;
− foglio n.
4 - particella n. 439 ;
− foglio n.
4 - particella n. 437;
− foglio n.
4 - particella n. 347;
− foglio n.
4 - particella n. 348;
− foglio n.
4 - particella n. 435; − foglio n.
4 - particella n. 436;
− foglio n.
4 - particella n. 346;
− foglio n.
4 - particella n. 386;
− foglio n.
4 - particella n. 345/parte.
Terreni di cui al Catasto Terreni, Comune di Serralunga d'BA;
in favore dei terreni di parte convenuta, così censiti:
a) Catasto Terreni del Comune di Serralunga d'BA (CN)
(i) Foglio n. 5, part. n. 19, qualità bosco misto, classe 2, are 50/centiare 65, reddito dominicale €
2,35/agrario 0,52;
(ii) Foglio n. 5, part. n. 20, qualità seminativo, classe 3, superficie are 27/centiare 69, reddito dominicale €
17,88/agrario € 10,73;
(iii) Foglio n. 5, part. n. 329, qualità bosco misto, classe 2, superficie are 71/centiare 03, reddito dominicale 3,30/agrario € 0,73;
(iv) Foglio n. 5, part. n. 330, qualità bosco misto, classe 2, superficie are 4/centiare 8, reddito dominicale €
0,19/agrario € 0,04;
(v) Foglio n. 5, part. 331, qualità seminativo, classe 3, superficie are 26/centiare 97, reddito dominicale € 17,41/agrario € 10,45,
Fissa nuova udienza al 26.11.2025 h 13.30,
Per interloquire con i procuratori delle parti, in ordina alla formulazione di quesito, e nomina di CTU, per la istruzione della domanda residua di parte convenuta.
Si comunichi.
Asti, 11.6.2025
Il gi dott. Perfetti