Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/1976, n. 794
CASS
Sentenza 9 marzo 1976

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La disposizione dell'art 1957 cod civ, secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche il creditore abbia entro sei mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che l'obbligazione fideiussoria si estingua solo con l'Estinzione dell'obbligazione principale. ( Conf 2945/73, mass n 366592; ( Conf 3702/69, mass n 345959).*

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    Gioacchino Natoli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/1976, n. 794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 794
Data del deposito : 9 marzo 1976

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