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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 436/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.3.2025
da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Redaelli Roberto ed Parte_1 P.IVA_1
VE RA, con elezione di domicilio in Via Donizetti, 2, 20122 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellante
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Lamponi Ivan, Tola Antonio Controparte_1 P.IVA_2
OL e OC GI, con elezione di domicilio in Via Agnello n. 12 20121 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) CONCLUSIONI per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni occorrenda declaratoria e accertamento di rito: in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione a rogito del Notaio dott.ssa rep Persona_1
416002 racc. 33039 non è idoneo a valere quale titolo esecutivo ai fini della procedura esecutiva per rilascio e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio illegittima con efficacia ex tunc e, conseguentemente, condannare al risarcimento Controparte_1
del danno causato a nella misura che risulterà in corso di giudizio e comunque Parte_1
in non meno di euro 15.000,00 per ogni mese a decorrere dall'esecuzione del rilascio;
- accertare a dichiarare la nullità e/o inefficacia del predetto rilascio notificato da Controparte_1
a e – in ogni caso- la mancanza del diritto in capo a a procedere Parte_1 Controparte_1 all'esecuzione per rilascio.
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo a per aver Controparte_1
avviato e comunque proseguito, senza la normale prudenza, esecuzione forzata in assenza di titolo esecutivo e comunque in assenza dei presupposti di legge e di pendenza di opposizione e conseguentemente condannare al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1
nella misura che risulterà in corso di giudizio e comunque in non meno di euro 15.000,00 per
[...] ogni mese a decorrere dall'esecuzione del rilascio in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si produce con espressa richiesta di remissione in termini trattandosi di documento di formazione successiva alla instaurazione del giudizio di appello: 31) verbale di rilascio dell'immobile del 13 marzo 2025”.
Per CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
- nel merito:
1) rigettare l'appello proposto da con conferma della sentenza del Tribunale di Parte_1
TO RS n. 69/2025 ex adverso impugnata;
in ogni caso:
2) con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e al precetto, depositato in data 17.7.2024 ai sensi degli artt. 447 bis e 615 c.p.c., la parte opponente ha evocato in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di TO RS la società formulando opposizione al precetto Controparte_1 notificatole in data 1.7.2024 da parte dell'odierna convenuta.
La parte opponente rilevava l'illegittimità del precetto e della conseguente procedura esecutiva per consegna e rilascio, incluso lo stesso diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in quanto il titolo azionato doveva ritenersi inidoneo a fondare l'esecuzione per rilascio e rilevando altresì, conseguentemente, l'insussistenza del diritto in capo a di procedere in via esecutiva. Controparte_1
Pende separatamente davanti al medesimo Tribunale opposizione a decreto ingiuntivo per €
172.379,50 per canoni non corrisposti (nr. 2344/2024 R.G.).
Incardinato il giudizio di merito con ricorso ai sensi degli artt. 447 bis, 414 e ss. e 615 e ss. c.p.c., all'udienza di prima comparizione si costituiva ritualmente la parte convenuta insistendo per il rigetto di tutte le richieste attoree in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
Le parti davano atto della natura documentale della causa e non formulavano alcuna istanza istruttoria.
Il Tribunale, con sentenza n. 69/25 resa in data 15.1.2025, respingeva l'opposizione all'esecuzione per consegna e rilascio formulata da e condannava quest'ultima al pagamento Parte_1
delle spese processuali.
L'immobile veniva riconsegnato il 13.3.2025.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1
l'errato accertamento del contratto di locazione, per atto ricevuto da notaio, a valere quale titolo esecutivo – violazione degli artt. 474 e 658 e seguenti c.p.c.; con un secondo motivo, deducendo l'errato riconoscimento dell'intervenuta risoluzione contrattuale in assenza di domanda delle parti – violazione degli artt. 1456 c.c., 99 e 112 c.p.c.; con un terzo motivo, deducendo pronuncia oltre i limiti della domanda, relativa all'accertamento del mancato inadempimento di alle Controparte_1
obbligazioni contrattuali – violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 3.6.2025, la Corte concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza del 7.10.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva
3 con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio, l'appellante ha censurato la sentenza con la quale il Tribunale di
TO RS ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 474 e 658 e ss. c.p.c., per non aver il Giudice di primo grado escluso l'idoneità, a valere quale titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, del contratto di locazione redatto in forma pubblica;
con il secondo ed il terzo motivo, la violazione degli artt. 99 e
112 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe, in assenza di domanda di parte, dichiarato, rispettivamente, l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e l'assenza di un inadempimento imputabile a Controparte_1
Si deve evidenziare preliminarmente l'intervenuto rilascio dell'immobile in data 13.3.2025, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Preso atto dell'evento comportante tale cessazione (in questo caso, la restituzione dell'immobile), il giudice deve regolamentare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale e, per farlo, con valutazione prognostica, deve stabilire quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa (e quale soccombente) nel caso in cui il processo fosse proseguito e arrivato alla sua naturale conclusione.
Tale valutazione prognostica non comporta tuttavia il formarsi di alcun giudicato sulle vicende oggetto del processo, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere esprime proprio il venir meno dell'interesse delle parti a tale accertamento (nell'ipotesi di specie, in quanto vi è stata la restituzione dell'immobile e, dunque, il raggiungimento del bene della vita richiesto).
È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “[a]lla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)"
(ved. da ultimo, Cass. civ. n. 8898/2025).
4 Ai soli fini quindi della valutazione della soccombenza virtuale occorre procedere all'esame dei motivi d'appello.
Il primo motivo, che contesta l'idoneità a valere quale titolo esecutivo del contratto di locazione redatto dal Notaio rep. 416002 racc. 333039, è fondato. Persona_1
A seguito della riforma recata dalla l. 80/2005, l'art. 474 co. 2 n. 3) c.p.c. annovera, tra i titoli esecutivi idonei a legittimare l'esecuzione forzata, anche “gli atti ricevuti da notaio o da altri pubblici ufficiali autorizzati dalla legge a riceverli”.
Il successivo comma 3 esclude l'esecuzione forzata della consegna o del rilascio nella diversa ipotesi in cui il credito risulti da una scrittura privata autenticata. Un'ulteriore semplificazione procedurale è stata recentemente introdotta dalla riforma Cartabia, che all'art. 475 c.p.c. ha eliminato il requisito della spedizione in forma esecutiva del titolo.
La normativa appena descritta, che accorda all'atto notarile l'idoneità a fondare l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di consegna o di rilascio, deve tuttavia conciliarsi con le ipotesi in cui detti obblighi promanino dalla legge e, più in particolare, da disposizioni disciplinanti speciali procedure per il rilascio, quale è il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 658 e ss.
c.p.c., rispondenti a specifiche esigenze di tutela.
In tali ipotesi, affinché l'atto notarile possa ex se fondare l'azione esecutiva, rimettendo all'eventuale e successiva opposizione ex art. 615 c.p.c. l'accertamento in ordine alla sussistenza del diritto rappresentato nel titolo, è necessario che esso disciplini dettagliatamente presupposti, modalità e tempistiche del rilascio. In altri termini, ai fini dell'utilizzabilità dell'atto notarile quale titolo esecutivo non è sufficiente che esso individui la premessa logico-giuridica dell'obbligo di rilascio, ma è necessario che tale premessa sia sviluppata nel titolo, mediante l'enunciazione espressa dell'obbligo di rilascio.
Del resto, la necessità di un'esplicita previsione dell'obbligo di rilascio è stata avvertita da risalente giurisprudenza anche con riguardo ai titoli di formazione giudiziale, rispetto ai quali è stato affermato che “la sentenza […] con cui, ai sensi dell'art. 2932 c.c., si siano prodotti gli effetti di un contratto preliminare di vendita immobiliare e che non contenga alcuna condanna, né al rilascio dell'immobile da parte del promittente-venditore, né al pagamento del prezzo da parte del promittente-compratore […] non è suscettibile di esecuzione forzata (in questo senso, ex multis,
Cass. Civ. 12817/1997).
5 Nel caso di specie si ritiene che, pur in presenza di un titolo stragiudiziale astrattamente idoneo a fondare l'esecuzione del rilascio, difetti in concreto nell'atto notarile versato in atti l'enunciazione chiara ed inequivoca dei presupposti legittimanti l'instaurazione dell'azione esecutiva, anche con riferimento alla precisa individuazione degli obblighi derivanti dal contratto ai quali ricondurre l'esistenza di un diritto “certo, liquido ed esigibile” consacrato nel titolo e suscettibile di esecuzione forzata, come richiesto dall'art. 474, 1 co. c.p.c. (quale può essere l'indicazione dell'obbligo di rilascio alla scadenza del rapporto).
Invero, detto contratto si limita a stabilire, all'art. 8, l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile “alla cessazione comunque determinatasi del presente contratto” e a prevedere, all'art.
3.4 del Capitolato, una clausola risolutiva espressa legata al “mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata del canone, decorsi 30 (trenta) giorni dalle scadenze convenute”; detti elementi si reputano di per sé inidonei a legittimare il rilascio, anche sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale e al netto delle ulteriori problematiche legate alle modalità di dichiarazione del locatore di volersi avvalere della clausola mediante atto pubblico, ossia con un titolo esecutivo complesso.
La mancanza di una specifica clausola espressamente dedicata all'individuazione dei presupposti, delle modalità e delle tempistiche del rilascio impedisce, pertanto, di accordare al contratto la valenza di titolo stragiudiziale idoneo a fondare l'esecuzione in forma specifica.
L'astratta fondatezza del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame, che restano pertanto assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, come da note spese in atti, redatte in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss. secondo lo scaglione indeterminato di complessità media, nei valori medi per tutte le fasi innanzi al
Tribunale e, quanto al presente grado, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, e minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza.
Non merita accoglimento la domanda dell'appellante di condannare controparte al risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 96 co 2 c.p.c.
La norma in esame stabilisce che il giudice, ove accerti l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, condanna al risarcimento del danno, su istanza di parte, il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza.
6 L'affermazione della responsabilità ex art 96 co 2 c.p.c. presuppone, dal punto di vista oggettivo,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto in base al quale la parte si sia avvalsa degli strumenti processuali richiamati dalla norma, nonché, dal punto di vista soggettivo, un comportamento processuale connotato da mala fede, da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda od eccezione, ovvero da colpa grave, ove difetti quel minimo di diligenza necessaria ad acquisire consapevolezza in ordine all'insussistenza delle pretese avanzate.
Ritiene la Corte che tali presupposti difettino nel caso di specie, ove l'esecuzione forzata è stata avviata dall'appellato sulla base di un atto notarile astrattamente idoneo, ai sensi dell'art. 474 co 2
n. 3) c.p.c., a costituire titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del bene oggetto di esecuzione;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida, quanto al primo grado, in € 195,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi
[...]
e, quanto al presente grado, in € 804,00 per spese ed € 8.466,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM 55/2014, IVA e CPA secondo legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Antonio Corte Dott.ssa Laura Sara Tragni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.3.2025
da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Redaelli Roberto ed Parte_1 P.IVA_1
VE RA, con elezione di domicilio in Via Donizetti, 2, 20122 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellante
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Lamponi Ivan, Tola Antonio Controparte_1 P.IVA_2
OL e OC GI, con elezione di domicilio in Via Agnello n. 12 20121 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) CONCLUSIONI per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni occorrenda declaratoria e accertamento di rito: in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione a rogito del Notaio dott.ssa rep Persona_1
416002 racc. 33039 non è idoneo a valere quale titolo esecutivo ai fini della procedura esecutiva per rilascio e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio illegittima con efficacia ex tunc e, conseguentemente, condannare al risarcimento Controparte_1
del danno causato a nella misura che risulterà in corso di giudizio e comunque Parte_1
in non meno di euro 15.000,00 per ogni mese a decorrere dall'esecuzione del rilascio;
- accertare a dichiarare la nullità e/o inefficacia del predetto rilascio notificato da Controparte_1
a e – in ogni caso- la mancanza del diritto in capo a a procedere Parte_1 Controparte_1 all'esecuzione per rilascio.
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo a per aver Controparte_1
avviato e comunque proseguito, senza la normale prudenza, esecuzione forzata in assenza di titolo esecutivo e comunque in assenza dei presupposti di legge e di pendenza di opposizione e conseguentemente condannare al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1
nella misura che risulterà in corso di giudizio e comunque in non meno di euro 15.000,00 per
[...] ogni mese a decorrere dall'esecuzione del rilascio in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si produce con espressa richiesta di remissione in termini trattandosi di documento di formazione successiva alla instaurazione del giudizio di appello: 31) verbale di rilascio dell'immobile del 13 marzo 2025”.
Per CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
- nel merito:
1) rigettare l'appello proposto da con conferma della sentenza del Tribunale di Parte_1
TO RS n. 69/2025 ex adverso impugnata;
in ogni caso:
2) con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e al precetto, depositato in data 17.7.2024 ai sensi degli artt. 447 bis e 615 c.p.c., la parte opponente ha evocato in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di TO RS la società formulando opposizione al precetto Controparte_1 notificatole in data 1.7.2024 da parte dell'odierna convenuta.
La parte opponente rilevava l'illegittimità del precetto e della conseguente procedura esecutiva per consegna e rilascio, incluso lo stesso diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in quanto il titolo azionato doveva ritenersi inidoneo a fondare l'esecuzione per rilascio e rilevando altresì, conseguentemente, l'insussistenza del diritto in capo a di procedere in via esecutiva. Controparte_1
Pende separatamente davanti al medesimo Tribunale opposizione a decreto ingiuntivo per €
172.379,50 per canoni non corrisposti (nr. 2344/2024 R.G.).
Incardinato il giudizio di merito con ricorso ai sensi degli artt. 447 bis, 414 e ss. e 615 e ss. c.p.c., all'udienza di prima comparizione si costituiva ritualmente la parte convenuta insistendo per il rigetto di tutte le richieste attoree in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
Le parti davano atto della natura documentale della causa e non formulavano alcuna istanza istruttoria.
Il Tribunale, con sentenza n. 69/25 resa in data 15.1.2025, respingeva l'opposizione all'esecuzione per consegna e rilascio formulata da e condannava quest'ultima al pagamento Parte_1
delle spese processuali.
L'immobile veniva riconsegnato il 13.3.2025.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1
l'errato accertamento del contratto di locazione, per atto ricevuto da notaio, a valere quale titolo esecutivo – violazione degli artt. 474 e 658 e seguenti c.p.c.; con un secondo motivo, deducendo l'errato riconoscimento dell'intervenuta risoluzione contrattuale in assenza di domanda delle parti – violazione degli artt. 1456 c.c., 99 e 112 c.p.c.; con un terzo motivo, deducendo pronuncia oltre i limiti della domanda, relativa all'accertamento del mancato inadempimento di alle Controparte_1
obbligazioni contrattuali – violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 3.6.2025, la Corte concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza del 7.10.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva
3 con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio, l'appellante ha censurato la sentenza con la quale il Tribunale di
TO RS ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 474 e 658 e ss. c.p.c., per non aver il Giudice di primo grado escluso l'idoneità, a valere quale titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, del contratto di locazione redatto in forma pubblica;
con il secondo ed il terzo motivo, la violazione degli artt. 99 e
112 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe, in assenza di domanda di parte, dichiarato, rispettivamente, l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e l'assenza di un inadempimento imputabile a Controparte_1
Si deve evidenziare preliminarmente l'intervenuto rilascio dell'immobile in data 13.3.2025, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Preso atto dell'evento comportante tale cessazione (in questo caso, la restituzione dell'immobile), il giudice deve regolamentare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale e, per farlo, con valutazione prognostica, deve stabilire quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa (e quale soccombente) nel caso in cui il processo fosse proseguito e arrivato alla sua naturale conclusione.
Tale valutazione prognostica non comporta tuttavia il formarsi di alcun giudicato sulle vicende oggetto del processo, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere esprime proprio il venir meno dell'interesse delle parti a tale accertamento (nell'ipotesi di specie, in quanto vi è stata la restituzione dell'immobile e, dunque, il raggiungimento del bene della vita richiesto).
È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “[a]lla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)"
(ved. da ultimo, Cass. civ. n. 8898/2025).
4 Ai soli fini quindi della valutazione della soccombenza virtuale occorre procedere all'esame dei motivi d'appello.
Il primo motivo, che contesta l'idoneità a valere quale titolo esecutivo del contratto di locazione redatto dal Notaio rep. 416002 racc. 333039, è fondato. Persona_1
A seguito della riforma recata dalla l. 80/2005, l'art. 474 co. 2 n. 3) c.p.c. annovera, tra i titoli esecutivi idonei a legittimare l'esecuzione forzata, anche “gli atti ricevuti da notaio o da altri pubblici ufficiali autorizzati dalla legge a riceverli”.
Il successivo comma 3 esclude l'esecuzione forzata della consegna o del rilascio nella diversa ipotesi in cui il credito risulti da una scrittura privata autenticata. Un'ulteriore semplificazione procedurale è stata recentemente introdotta dalla riforma Cartabia, che all'art. 475 c.p.c. ha eliminato il requisito della spedizione in forma esecutiva del titolo.
La normativa appena descritta, che accorda all'atto notarile l'idoneità a fondare l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di consegna o di rilascio, deve tuttavia conciliarsi con le ipotesi in cui detti obblighi promanino dalla legge e, più in particolare, da disposizioni disciplinanti speciali procedure per il rilascio, quale è il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 658 e ss.
c.p.c., rispondenti a specifiche esigenze di tutela.
In tali ipotesi, affinché l'atto notarile possa ex se fondare l'azione esecutiva, rimettendo all'eventuale e successiva opposizione ex art. 615 c.p.c. l'accertamento in ordine alla sussistenza del diritto rappresentato nel titolo, è necessario che esso disciplini dettagliatamente presupposti, modalità e tempistiche del rilascio. In altri termini, ai fini dell'utilizzabilità dell'atto notarile quale titolo esecutivo non è sufficiente che esso individui la premessa logico-giuridica dell'obbligo di rilascio, ma è necessario che tale premessa sia sviluppata nel titolo, mediante l'enunciazione espressa dell'obbligo di rilascio.
Del resto, la necessità di un'esplicita previsione dell'obbligo di rilascio è stata avvertita da risalente giurisprudenza anche con riguardo ai titoli di formazione giudiziale, rispetto ai quali è stato affermato che “la sentenza […] con cui, ai sensi dell'art. 2932 c.c., si siano prodotti gli effetti di un contratto preliminare di vendita immobiliare e che non contenga alcuna condanna, né al rilascio dell'immobile da parte del promittente-venditore, né al pagamento del prezzo da parte del promittente-compratore […] non è suscettibile di esecuzione forzata (in questo senso, ex multis,
Cass. Civ. 12817/1997).
5 Nel caso di specie si ritiene che, pur in presenza di un titolo stragiudiziale astrattamente idoneo a fondare l'esecuzione del rilascio, difetti in concreto nell'atto notarile versato in atti l'enunciazione chiara ed inequivoca dei presupposti legittimanti l'instaurazione dell'azione esecutiva, anche con riferimento alla precisa individuazione degli obblighi derivanti dal contratto ai quali ricondurre l'esistenza di un diritto “certo, liquido ed esigibile” consacrato nel titolo e suscettibile di esecuzione forzata, come richiesto dall'art. 474, 1 co. c.p.c. (quale può essere l'indicazione dell'obbligo di rilascio alla scadenza del rapporto).
Invero, detto contratto si limita a stabilire, all'art. 8, l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile “alla cessazione comunque determinatasi del presente contratto” e a prevedere, all'art.
3.4 del Capitolato, una clausola risolutiva espressa legata al “mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata del canone, decorsi 30 (trenta) giorni dalle scadenze convenute”; detti elementi si reputano di per sé inidonei a legittimare il rilascio, anche sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale e al netto delle ulteriori problematiche legate alle modalità di dichiarazione del locatore di volersi avvalere della clausola mediante atto pubblico, ossia con un titolo esecutivo complesso.
La mancanza di una specifica clausola espressamente dedicata all'individuazione dei presupposti, delle modalità e delle tempistiche del rilascio impedisce, pertanto, di accordare al contratto la valenza di titolo stragiudiziale idoneo a fondare l'esecuzione in forma specifica.
L'astratta fondatezza del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame, che restano pertanto assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, come da note spese in atti, redatte in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss. secondo lo scaglione indeterminato di complessità media, nei valori medi per tutte le fasi innanzi al
Tribunale e, quanto al presente grado, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, e minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza.
Non merita accoglimento la domanda dell'appellante di condannare controparte al risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 96 co 2 c.p.c.
La norma in esame stabilisce che il giudice, ove accerti l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, condanna al risarcimento del danno, su istanza di parte, il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza.
6 L'affermazione della responsabilità ex art 96 co 2 c.p.c. presuppone, dal punto di vista oggettivo,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto in base al quale la parte si sia avvalsa degli strumenti processuali richiamati dalla norma, nonché, dal punto di vista soggettivo, un comportamento processuale connotato da mala fede, da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda od eccezione, ovvero da colpa grave, ove difetti quel minimo di diligenza necessaria ad acquisire consapevolezza in ordine all'insussistenza delle pretese avanzate.
Ritiene la Corte che tali presupposti difettino nel caso di specie, ove l'esecuzione forzata è stata avviata dall'appellato sulla base di un atto notarile astrattamente idoneo, ai sensi dell'art. 474 co 2
n. 3) c.p.c., a costituire titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del bene oggetto di esecuzione;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida, quanto al primo grado, in € 195,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi
[...]
e, quanto al presente grado, in € 804,00 per spese ed € 8.466,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM 55/2014, IVA e CPA secondo legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Antonio Corte Dott.ssa Laura Sara Tragni
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