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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/10/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 6606/2022, riservata per la decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 9.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in Corso
Vittorio Emanuele II n. 154, presso lo studio dell'avv. Massimiliano D'Angeli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, presso lo studio dell'avv.
DA PE, che la rappresenta e difende, come da procura generale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 6 Per l'opponente: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si chiede fin da ora ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettiva somministrazione di energia elettrica che la società
ha erogato in favore del e la corrispondenza tra CP_1 Parte_1
l'energia effettivamente fornita e le fatture emesse e qui contestate. Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro 420.807,27 e pertanto il contributo unificato è pari ad Euro 607,00 oltre Euro 27,00 per bolli”;
Per l'opposto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, previo accoglimento delle seguenti eccezioni e domande:- in via preliminare e/o pregiudiziale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal
, in quanto inammissibile e/o improponibile e Parte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero accertare e dichiarare l'importo ingiunto come dovuto e disporne la condanna del debitore al pagamento;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario;
- condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver l'opponente agito in giudizio con mala fede e colpa grave. Si contesta sin d'ora la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio formulata dal
[...]
Con ogni più ampia riserva istruttoria”. Parte_1
Oggetto: Contratto di somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 28.07.2022, la adiva l'intestato Ufficio chiedendo CP_1 emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_1
pagina 2 di 6 per l'importo del complessivo importo di € 420.807,27, oltre interessi al tasso legale e spese, per il mancato pagamento delle fatture meglio indicate nel ricorso.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1768/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, il proponeva opposizione deducendo l'infondatezza Parte_1 della pretesa creditoria, siccome relativa a consumi non realmente effettuati e fondati solo su fatture, nonché l'avvenuta risoluzione del contatto per l'avverso inadempimento.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Costituendosi in giudizio, la concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la CP_1 condanna della controparte al pagamento dell'importo accertato in corso di causa.
Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esaurita la fase di trattazione, la causa veniva rinviata per conclusioni all'udienza del 7.10.2025; mutata la persona fisica del giudice, con decreto del 22.09.2025, la causa veniva tuttavia differita al
9.10.2025, oltre che per la precisazione delle conclusioni, anche per discussione orale.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto non già a sindacare la legittimità del decreto ingiuntivo (ovvero l'originaria sussistenza dei presupposti per emetterlo), bensì ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta in giudizio. Una volta acquisita la prova del credito, la domanda va quindi accolta indipendentemente dalla regolarità, dalla sufficienza e dalla validità degli elementi probatori sulla cui base l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo del tutto ininfluenti gli eventuali vizi del procedimento monitorio, che possono rilevare solo sul piano delle spese per tale fase (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio
2006, n. 419; cfr. anche, da ultimo, Cass., sez. VI, 28 maggio 2019, n.14486).
In considerazione di ciò, il Tribunale deve limitarsi a verificare se la pretesa vantata dalla sia sufficientemente provata, sulla scorta della documentazione versata in atti CP_1 in fase monitoria e di quella (ulteriore) acquisita nel giudizio di merito.
pagina 3 di 6 Ciò chiarito, va detto ulteriormente che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; nonché da ultimo, ex multis, Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In materia contrattuale e nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, grava pertanto a carico della parte opposta l'onere di provare il titolo negoziale posto a fondamento della sua domanda monitoria, mentre il debitore opponente deve dimostrare di aver adempiuto.
Nel caso di specie, occorre però precisare che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 115 c.p.c., nonché al generale principio di vicinanza della prova, in caso di contratto di somministrazione, le bollette devono essere considerate idonee, prima facie ed in linea di massima, a fornire la prova dei consumi effettuati, salva la loro specifica e puntuale contestazione ad opera dell'utente e, solo in tal caso, l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione contrattuale deve essere assolto da parte della società di somministrazione.
Infatti, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (cfr., Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025).
È dunque onere dell'utente contestare specificamente l'eccessività dei consumi addebitati e dedurre il malfunzionamento del contatore, incombendo, solo in tal caso, sul fornitore il compito di dimostrare il corretto funzionamento dello strumento di misurazione, le cui risultanze sono altrimenti assistite da una presunzione di accuratezza (cfr. Cass. 9 gennaio
2020, n. 297; nello stesso senso, v. anche Cass. 22 novembre 2016, n. 23699).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica posto a fondamento della domanda di ingiunzione, avente ad oggetto il pagamento di fatture antecedenti alla risoluzione del contratto (cfr. all. 3 all'atto introduttivo); parte opposta ha inoltre depositato le fatture, l'estratto autentico delle scritture contabili, il report contabile e l'attestazione dei consumi di energia elettrica proveniente dal distributore locale (cfr. all. 3 e 4 alla comparsa di risposta).
A fronte di tali emergenze probatorie, l'opponente non ha mosso specifiche e dettagliate contestazioni, né durante il rapporto, né tanto meno nel corso del processo.
Ha infatti genericamente lamentato, peraltro solo in fase processuale, l'eccessivo numero delle fatture emesse in un periodo di soli sette mesi (01.01.2017 – 31.07.2017), senza muovere alcuna specifica contestazione, né in relazione ad un periodo in particolare, né con riferimento ad un eventuale malfunzionamento del contatore o degli impianti.
Deve pertanto ritenersi pienamente dimostrato, sulla base della documentazione acquisita, il titolo negoziale posto a fondamento della domanda ingiunzione, senza che il
[...]
abbia dimostrato di aver esattamente adempiuto. Parte_1
Né le predette carenze assertive e probatorie potrebbero essere colmate facendo ricorso alla CTU, che da questo punto di vista sarebbe del tutto esplorativa, finendo per integrare le allegazioni e le contestazioni delle parti in violazione del principio dispositivo.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Va infine respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta in comparsa.
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, la condanna al risarcimento del danno richiede infatti pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni
Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, non vi è prova della mala fede o della colpa grave dell'opponente, quali elementi che devono necessariamente e alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
pagina 5 di 6 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM
147/2022 per tutte le fasi del processo, in relazione al valore della controversia (pari a quello del decreto ingiuntivo), in ciò considerato: la particolare semplicità della causa;
l'istruttoria di natura documentale;
la ripetitività delle difese svolte;
il modulo decisorio adottato. Va infine disposta la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. CP_1
1768/2022;
2) Condanna il a rifondere le spese Parte_1
processuali, in favore di che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre CP_1
a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Latina, il 10 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 6606/2022, riservata per la decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 9.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in Corso
Vittorio Emanuele II n. 154, presso lo studio dell'avv. Massimiliano D'Angeli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, presso lo studio dell'avv.
DA PE, che la rappresenta e difende, come da procura generale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 6 Per l'opponente: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si chiede fin da ora ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettiva somministrazione di energia elettrica che la società
ha erogato in favore del e la corrispondenza tra CP_1 Parte_1
l'energia effettivamente fornita e le fatture emesse e qui contestate. Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro 420.807,27 e pertanto il contributo unificato è pari ad Euro 607,00 oltre Euro 27,00 per bolli”;
Per l'opposto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, previo accoglimento delle seguenti eccezioni e domande:- in via preliminare e/o pregiudiziale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal
, in quanto inammissibile e/o improponibile e Parte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero accertare e dichiarare l'importo ingiunto come dovuto e disporne la condanna del debitore al pagamento;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario;
- condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver l'opponente agito in giudizio con mala fede e colpa grave. Si contesta sin d'ora la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio formulata dal
[...]
Con ogni più ampia riserva istruttoria”. Parte_1
Oggetto: Contratto di somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 28.07.2022, la adiva l'intestato Ufficio chiedendo CP_1 emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_1
pagina 2 di 6 per l'importo del complessivo importo di € 420.807,27, oltre interessi al tasso legale e spese, per il mancato pagamento delle fatture meglio indicate nel ricorso.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1768/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, il proponeva opposizione deducendo l'infondatezza Parte_1 della pretesa creditoria, siccome relativa a consumi non realmente effettuati e fondati solo su fatture, nonché l'avvenuta risoluzione del contatto per l'avverso inadempimento.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Costituendosi in giudizio, la concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la CP_1 condanna della controparte al pagamento dell'importo accertato in corso di causa.
Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esaurita la fase di trattazione, la causa veniva rinviata per conclusioni all'udienza del 7.10.2025; mutata la persona fisica del giudice, con decreto del 22.09.2025, la causa veniva tuttavia differita al
9.10.2025, oltre che per la precisazione delle conclusioni, anche per discussione orale.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto non già a sindacare la legittimità del decreto ingiuntivo (ovvero l'originaria sussistenza dei presupposti per emetterlo), bensì ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta in giudizio. Una volta acquisita la prova del credito, la domanda va quindi accolta indipendentemente dalla regolarità, dalla sufficienza e dalla validità degli elementi probatori sulla cui base l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo del tutto ininfluenti gli eventuali vizi del procedimento monitorio, che possono rilevare solo sul piano delle spese per tale fase (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio
2006, n. 419; cfr. anche, da ultimo, Cass., sez. VI, 28 maggio 2019, n.14486).
In considerazione di ciò, il Tribunale deve limitarsi a verificare se la pretesa vantata dalla sia sufficientemente provata, sulla scorta della documentazione versata in atti CP_1 in fase monitoria e di quella (ulteriore) acquisita nel giudizio di merito.
pagina 3 di 6 Ciò chiarito, va detto ulteriormente che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; nonché da ultimo, ex multis, Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In materia contrattuale e nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, grava pertanto a carico della parte opposta l'onere di provare il titolo negoziale posto a fondamento della sua domanda monitoria, mentre il debitore opponente deve dimostrare di aver adempiuto.
Nel caso di specie, occorre però precisare che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 115 c.p.c., nonché al generale principio di vicinanza della prova, in caso di contratto di somministrazione, le bollette devono essere considerate idonee, prima facie ed in linea di massima, a fornire la prova dei consumi effettuati, salva la loro specifica e puntuale contestazione ad opera dell'utente e, solo in tal caso, l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione contrattuale deve essere assolto da parte della società di somministrazione.
Infatti, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (cfr., Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025).
È dunque onere dell'utente contestare specificamente l'eccessività dei consumi addebitati e dedurre il malfunzionamento del contatore, incombendo, solo in tal caso, sul fornitore il compito di dimostrare il corretto funzionamento dello strumento di misurazione, le cui risultanze sono altrimenti assistite da una presunzione di accuratezza (cfr. Cass. 9 gennaio
2020, n. 297; nello stesso senso, v. anche Cass. 22 novembre 2016, n. 23699).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica posto a fondamento della domanda di ingiunzione, avente ad oggetto il pagamento di fatture antecedenti alla risoluzione del contratto (cfr. all. 3 all'atto introduttivo); parte opposta ha inoltre depositato le fatture, l'estratto autentico delle scritture contabili, il report contabile e l'attestazione dei consumi di energia elettrica proveniente dal distributore locale (cfr. all. 3 e 4 alla comparsa di risposta).
A fronte di tali emergenze probatorie, l'opponente non ha mosso specifiche e dettagliate contestazioni, né durante il rapporto, né tanto meno nel corso del processo.
Ha infatti genericamente lamentato, peraltro solo in fase processuale, l'eccessivo numero delle fatture emesse in un periodo di soli sette mesi (01.01.2017 – 31.07.2017), senza muovere alcuna specifica contestazione, né in relazione ad un periodo in particolare, né con riferimento ad un eventuale malfunzionamento del contatore o degli impianti.
Deve pertanto ritenersi pienamente dimostrato, sulla base della documentazione acquisita, il titolo negoziale posto a fondamento della domanda ingiunzione, senza che il
[...]
abbia dimostrato di aver esattamente adempiuto. Parte_1
Né le predette carenze assertive e probatorie potrebbero essere colmate facendo ricorso alla CTU, che da questo punto di vista sarebbe del tutto esplorativa, finendo per integrare le allegazioni e le contestazioni delle parti in violazione del principio dispositivo.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Va infine respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta in comparsa.
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, la condanna al risarcimento del danno richiede infatti pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni
Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, non vi è prova della mala fede o della colpa grave dell'opponente, quali elementi che devono necessariamente e alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
pagina 5 di 6 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM
147/2022 per tutte le fasi del processo, in relazione al valore della controversia (pari a quello del decreto ingiuntivo), in ciò considerato: la particolare semplicità della causa;
l'istruttoria di natura documentale;
la ripetitività delle difese svolte;
il modulo decisorio adottato. Va infine disposta la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. CP_1
1768/2022;
2) Condanna il a rifondere le spese Parte_1
processuali, in favore di che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre CP_1
a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Latina, il 10 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6