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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1441/2024 R.G. promossa da:
(P.I.: - C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con E_ P.IVA_1 P.IVA_2 sede in alla Piazza Municipio n.1, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato al Pt_1
Via Ciro Giovinazzi 74 – 74123 Taranto (TA) presso lo studio dell'avv. Luca Gentile, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro
, residente in [...] int. 1, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vito Antonio Miccolis, ed elettivamente domiciliato in Massafra presso e nel proprio studio alla piazza Vitt. Emanuele n. 18, giusto mandato a margine del ricorso depositato al Giudice di Pace di;
Pt_1
APPELLATO
E
, (C.F., P.I. e numero iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma: Ente Pubblico Economico che in forza del disposto di cui all'art. 1 P.IVA_3 del decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016
n.225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , già svolgenti le funzioni della CP_3 riscossione nazionale di cui all'art.3 comma 1 del decreto legge n.203 del 2005 e con la stessa norma sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Presidente dell' e legale rappresentante, con sede in Roma alla Via Giuseppe RO
Grezar n.14, domiciliata in Lecce al viale Michele De Pietro, 11 presso lo studio dell'avv. Ornella
1 Rotino, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, apposta dalla Responsabile del avv. Controparte_5
Vittoria Rochira, autorizzata per procura speciale autenticata per atto Notaio in Persona_1
Roma REP. N. 177893 RACC. N. 11776 del 28/04/2022;
APPELLATA riservata per la decisione all'udienza del 06.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. proponeva opposizione Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di , domandando l'annullamento della cartella esattoriale n. 106 Pt_1
2021 00104516 89 000 con cui l' richiedeva per conto del Controparte_2
il pagamento della somma di euro 170,32, derivante dalla sanzione E_
pecuniaria di cui al verbale n. FX1001654, N. Reg. 32974/2017, emesso per violazione al Codice della strada.
Il , costituitosi in giudizio, depositava gli atti di accertamento e le relative E_
notifiche, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi afferenti atti dell' , evidenziando in ogni caso la rituale notifica del verbale di Controparte_2
contravvenzione n. FX1001654, N. Reg. 32974/2017, prodromico alla emissione della cartella impugnata;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, in primo grado , la quale Controparte_2
eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti le attività precedenti alla consegna del ruolo;
nel merito, rilevava l'infondatezza della proposta opposizione, di cui chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace di riteneva l'opposizione fondata e Pt_1
quindi meritevole di accoglimento, non avendo il fornito la prova del E_ perfezionamento della notificazione dell'atto accertativo prodromico alla cartella esattoriale impugnata. Sul punto, il giudice di prime cure specificava che - in caso di assenza temporanea o rifiuto a ricevere del destinatario, ovvero inidoneità di altre persone tenute a ricevere l'atto notificando - ai fini della prova del perfezionamento della notifica era necessaria la produzione in giudizio della c.d. CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), ossia l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo pertanto sufficiente, in ottemperanza a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
2 con la sentenza n. 10012/2021 del 15 aprile 2021, la prova della sola spedizione della raccomandata;
che nella fattispecie il aveva prodotto soltanto l'avviso di E_
mancato ricevimento del plico per assenza del destinatario spedito con raccomandata A/R e la prova che era stata spedita una CAD per comunicare la mancata consegna del plico, priva dell'indicazione del luogo, del destinatario e del contenuto del plico inviato. Rilevava, inoltre, che non vi fosse la prova dell'invio della comunicazione della posizione debitoria ex art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, non avendo l'amministrazione opposta dimostrato di aver comunicato all'ingiunto almeno 120 giorni prima della notifica dell'ingiunzione la possibilità di definire bonariamente il procedimento sanzionatorio, con estinzione dell'infrazione senza ulteriori maggiorazioni.
In accoglimento della spiegata opposizione, il giudice di primo grado annullava la cartella esattoriale n. 106 2021 00104516 89 000 emessa dall' RO
per conto dell'Ente creditore , condannando i convenuti,
[...] E_
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello.
Con atto di appello ritualmente notificato il 24.11.2022, il , nella persona E_
del Sindaco p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 230/2024 del G.d.P. di Taranto emessa in data 9.02.2024, con la quale veniva accolta la domanda dell'odierno appellato, con condanna del e di , in solido tra loro, Pt_1 E_ Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze di lite, complessivamente quantificate in euro 322,30 di cui euro 44,30 per spese ed euro 278,00 per competenze, oltre 15%, iva e Cpa.
L'ente appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. Illegittimità della sentenza per errata e/o omessa valutazione delle risultanze delle prove documentali su fatti rilevanti ai fini della decisione. Errata e/o illogica interpretazione delle norme in materia: art. 8 della l. n. 890 del 1982, art. 149 c.p.c.;
2. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli art. l'art.1 comma 544 della Legge 228/2012;
3. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli artt. 91 – 92 c.p.c..
Quanto al primo motivo di appello (
1. Illegittimità della sentenza per errata e/o omessa valutazione delle risultanze delle prove documentali su fatti rilevanti ai fini della decisione. Errata e/o illogica interpretazione delle norme in materia: art. 8 della l. n. 890 del 1982, art. 149 c.p.c.), l'ente appellante rilevava che, come documentato in primo grado, il verbale di accertamento n.
FX1001654, N. Reg. 32974/2017, stante l'assenza temporanea del destinatario, veniva notificato ai sensi dell'art. 8 della Legge 890 del 1982, e che era stata prodotta in giudizio la relativa comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). Segnatamente, affermava di aver effettuato un
3 tentativo di notifica del verbale n. FX1001654, n. reg. 32974/2017 con raccomandata n.
78450858518-7 in data 13.07.2017; che, tuttavia, tale tentativo non andava a buon fine per temporanea assenza del destinatario e conseguentemente veniva immesso nella cassetta postale del destinatario il relativo avviso di ricevimento;
che in pari data veniva spedita la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 78458858518-6 (in relazione alla quale è stato prodotto l'avviso di ricevimento) e che tale atto non veniva ritirato dal destinatario nei successivi 10 giorni, con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data 23.07.2017.
Ribadiva, pertanto, di aver correttamente attivato il procedimento notificatorio del verbale di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata in primo grado, nonché provato il perfezionamento della notifica mediante la produzione giudiziale della c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito), nel rispetto di quanto statuito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione.
In ordine al secondo motivo di appello (
2. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli art. l'art.1 comma 544 della Legge 228/2012), affermava che -alla luce di quanto statuito dall'art. 1 comma 544 della Legge 228/2012- la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo va effettuata prima dell'avvio delle azioni esecutive e cautelari e non prima della notificazione della cartella di pagamento, da intendersi come mera intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica; che solo in caso di mancato pagamento l'Agente può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, all'iscrizione di ipoteca sugli immobili, e all'esecuzione forzata su beni immobili, mobili e crediti;
che, pertanto,
l'invio della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 544, Legge 228/2012, si inserisce tra la notificazione della cartella esattoriale e l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, dipendendo il loro avvio dal mancato pagamento nel termine fissato.
Rilevava, infine, che al contrario di quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, ben poteva il sig.
estinguere l'infrazione senza incorrere nelle maggiorazioni, avendo l'ente appellante CP_1
provveduto ad inviare apposito sollecito di pagamento in data 06.11.2018.
Relativamente all'ultimo motivo di appello (
3. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli artt. 91 – 92 c.p.c.), l'Ente appellante impugnava, in quanto illegittima, errata e in ogni caso apparente la statuizione sulle spese di lite, rilevando che il Giudice di Pace adito, stante la palese infondatezza delle ragioni della opposizione esperita in primo grado di giudizio alla luce della documentata regolarità e validità degli accertamenti di cui ai verbali di contestazione, avrebbe dovuto rigettare la domanda introduttiva e, non sussistendo le ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c.
(soccombenza reciproca ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della
4 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), avrebbe dovuto statuire sulle spese secondo il principio della soccombenza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Taranto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e conclusione, 1. Nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto e riformare, per tutte le ragioni in fatto e diritto su esposte,
l'appellata sentenza del Giudice di Pace di n. 230/2024 - NRG 2496/2023, pubblicata il Pt_1
09.02.2024, e mai notificata, dichiarando la validità e la regolarità del verbale di contestazione numero FX1001654 n. reg. 32974/2017 e dunque della cartella di pagamento n. 106 2021
00104516 89 000 e per l'effetto condannare il sig. al pagamento delle somme a Controparte_1
titolo di sanzione, interessi e maggiorazioni ivi comminate.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2024, il sig. si Controparte_1 costituiva nel presente giudizio di appello, eccependo preliminarmente l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto nel primo grado di giudizio il aveva prodotto E_
esclusivamente un avviso di ricevimento da cui risulta che il plico non era stato consegnato per assenza del destinatario, nonché l'attestazione dell'invio di una CAD per comunicare la mancata consegna del plico, priva però dell'indicazione del luogo, del destinatario e del contenuto del plico inviato.
Precisava che, alla luce della documentazione prodotta in primo grado dal E_
, vi è la sola attestazione di avvenuto invio della raccomandata con il numero
[...]
riconducibile a quella contenente la c.d. CAD;
con la conseguenza che la prova del fatto che la stessa sia stata effettivamente spedita al destinatario della notifica presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova. Aggiungeva, inoltre, che non era stato indicato in quale ufficio postale veniva depositato il plico non consegnato.
Ribadiva inoltre che, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, ha stabilito che in giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CAD. Più esattamente, dovrà produrre la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (i.e., CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione dell'avviso di ricevimento. La Suprema Corte ricorda il principio per cui “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
5 Concludeva, quindi, affermando che il non aveva fornito alcuna valida E_ prova dell'esistenza della notifica al destinatario del verbale indicato nella cartella esattoriale.
Quanto al secondo motivo di appello, il sig. eccepiva la nullità della cartella per CP_1 violazione dell'art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale prevede che dal 1° gennaio 2013 per i debiti fino a mille euro non si proceda alle azioni cautelari ed esecutive prima di
120 giorni dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio del debito, ad esclusione dei casi in cui sia già stato comunicato al debitore il rigetto della domanda di annullamento in autotutela automatica prevista dall'art.1 comma 539 della citata legge 228/2012.
Circa la prova di spedizione (e non di ricevimento da parte del debitore) dell'iscrizione a ruolo necessaria per procedere alla riscossione dell'importo dovuto dal debitore, specificava che fosse sufficiente la produzione della copia della lettera con l'elenco degli indirizzi dei destinatari, con apposizione del timbro dell'ufficio postale attestante la spedizione e la relativa data.
Affermava, quindi, l'obbligatorietà per l'Ente civico della comunicazione di cui al comma 544, art. 1, della citata legge del 2012, anche nelle ipotesi in cui la somma complessiva dei debiti dovuti nei confronti dell'ente medesimo non sia superiore ai 1.000 euro.
Alla luce di quanto esposto, il sig. rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia Controparte_1
il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: a) rigettare l'appello c) condannare il
[...]
al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dell'avv. Vito E_
Antonio Miccolis. d) in subordine se accolto il ricorso in appello compensare le spese legali.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il 19.07.2024, l'
[...]
si costituiva nel presente giudizio promuovendo appello Controparte_2
incidentale, al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza impugnata ed evidenziare la legittimità dell'azione dell'Agente della Riscossione.
Ribadendo quanto già affermato nel primo grado di giudizio, l' evidenziava la legittimità e CP_2
la ritualità della notificazione, nonché la motivazione e trasparenza degli atti opposti.
Segnatamente osservava che la cartella di pagamento n. 1062021001045169000, con cui si richiedeva il pagamento di tributi non versati pari a € 170,32, era stata ritualmente notificata ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. 602/73 all'indirizzo fornito dall'anagrafe tributaria, mediante consegna a mani proprie, così come risulta dalla attestazione di consegna sottoscritta personalmente dal debitore, dall'estratto di ruolo e dalla certificazione istruttoria prodotti in primo grado, nel quale si riportano dettagliatamente tutti i dati, i canali di notificazione e gli importi relativi alle violazioni commesse. Pertanto, stante la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge (giorni 40 ex art. 24 d.lgs. 46/99), deduceva che la pretesa creditoria in esse portata è diventata definitiva e non più contestabile, costituendo titolo
6 esecutivo per la riscossione, quale quello della cartella di pagamento, di formazione stragiudiziale ove manca la verifica giurisdizionale nell'ambito di un rapporto trilaterale (creditore, giudice, debitore); che il titolo è espressione di un potere di autoaccertarmento e autotutela del creditore cui il giudice rimane estraneo; che la disposizione in esame, ai fini della stessa valenza sostanziale, non possa che ricondurre al rapporto tra il soggetto debitore e l'Agente della Riscossione che è chiamato, a seguito del riaffidamento del carico, a dare nuovo impulso all'azione di recupero, esercitando il proprio diritto alla riscossione, mediante la notifica al debitore dell'avviso di intimazione, a mezzo del quale il debitore viene nuovamente messo in mora, con gli effetti di legge, inclusi quelli interruttivi della prescrizione; che la definitività della pretesa impositiva, derivante dalla mancata impugnazione degli atti impositivi precedentemente notificati “.... trova fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione.” (Cass. civ. Sez. V,
13/11/2013, n. 25508).
Sempre in merito alla legittimità del titolo esecutivo, l' ribadiva di Controparte_6 aver operato in ottemperanza alle norme previste dall'art. 7 della Legge 212/2000; che la cartella viene redatta sui moduli predisposti dal competente Ministero con D.M. n. 321/99, che ne indica gli elementi formali e sostanziali, adempiendo pienamente agli obblighi di trasparenza, diligenza ed informativa dell'utente, previsti dalla vigente normativa, contenendo tutti gli elementi utili al fine di individuare l'Ente che ha emesso il ruolo, indicando tutte le informazioni necessarie per consentire
l'esercizio del proprio diritto” (CTP Brindisi sentenza n. 57/2/15); che Il titolo esecutivo contiene
l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa, fornendo per ciascuna di esse un'adeguata giustificazione, nonché le informazioni che permettono al contribuente di tutelarsi contro la pretesa dell'Amministrazione, compresa l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto (CTR Venezia sentenza n. 61/2007).
Evidenziava, altresì, che, essendo la cartella di pagamento un atto derivato rispetto al ruolo presupposto, la motivazione consiste nella indicazione degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con l'ulteriore indicazione, nelle sole ipotesi in cui questa iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente, degli estremi dell'atto e della relativa notifica; che, difatti, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. Trib. n. 9583/13; Cass. Civ. n. 27140/11; Cass. Civ. n. 11466/11); che in tal modo si innesca un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere le posizioni del
7 contribuente e le situazioni giuridiche soggettiva che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla legge 241/90.
L'appellata aggiungeva che, in base a quanto disposto dall'art. 64 comma 1 DPR n.43/88, il
Concessionario del Servizio “nel provvedere alla riscossione deve attenersi alle Controparte_7 risultanze dei ruoli che gli sono stati assegnati, non potendo entrare nel merito del gravame”; che
L'attività che compete al Concessionario per la riscossione, si svolge in modo del tutto indipendente, infatti è chiamato a svolgere il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, come pretende erroneamente la controparte, né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti»; che l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa, nel caso de quo, il E_
(Cass.Civ.n.1985/14); che non sussiste alcuna responsabilità del Concessionario poiché le contestazioni attengono esclusivamente al merito della pretesa impositiva .
Evidenziava, infine, che l'art. 25 del DPR 602/73 regolamenta il sistema della Riscossione dei tributi, statuendo quanto segue: “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo…”; che, pertanto, la cartella esattoriale riporta fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore, per cui la mancanza o difformità di elementi dell'atto, costituiscono un vizio di ruolo, opponibile solo nei confronti dell'Ente creditore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo; che secondo l'orientamento consolidato della Corte è sufficiente la sicura riconducibilità della cartella al soggetto, agente della riscossione, che la emette (Cass. Civ. n. 3911/98 e n. 2390/00), essendo difatti noto che il nuovo sistema di riscossione è fondato sul principio di separazione tra titolari del credito e titolari dell'azione esecutiva, ovvero l'Ente impositore è titolare del credito e conosce gli atti che danno origine alla pretesa, mentre il Concessionario è titolare dell'azione esecutiva, conosce tutti gli atti necessari per portare a conoscenza del debitore la richiesta di pagamento mediante ruolo da cui ne estrae copia per ogni singolo debitore, nonché forma la cartella di pagamento che ha lo stesso contenuto del ruolo, di cui è appunto un estratto, provvedendo altresì alla notifica al debitore;
che, pertanto, al Concessionario è inibito qualsiasi esame nel merito della pretesa risultante dall'esecutività del ruolo e che compito esclusivo dell'Agente di riscossione è quello di mettere in atto tutti gli atti istitutivi rivolti alla riscossione delle somme dovute e che, quando tali somme non sono dovute dal destinatario della cartella di pagamento, è sempre necessario un ordinativo di sgravio, parziale o totale da parte dell'Ente o
Ufficio impositore.
8 L concludeva ribadendo di aver agito ritualmente, Controparte_2
non potendo essere condannata al pagamento delle spese di lite in solido con l'Ente impositore, nel caso de quo il , che resta unico soggetto legittimato a contraddire le E_
pretese del contribuente e dal quale chiede di essere manlevata da ogni richiesta avversa, ivi compresa quella relativa alle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. lgs. n
112/99.
Alla luce di tali considerazioni, l' rassegnava le Controparte_2 seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Taranto adito : – Accogliere l'appello incidentale
e – Riformare parzialmente la Sentenza emessa da GDP di Taranto n 230/2024 depositata il
9/02/2024 non notificata nella parte in cui condanna in persona RO
del l.r.p.t. a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 322,30; –
Dichiarare la legittimità dell'azione del Concessionario e del titolo esecutivo e conseguentemente la esigibilità del credito e condannare il contribuente al pagamento di quanto dovuto;
Dichiarare il
essere unico soggetto legittimato passivo tenuto a manlevare la E_ [...]
da ogni pretesa avversa. RO
Alla prima udienza del 19.09.2024 il Presidente Istruttore disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado presso l'ufficio del Giudice di Pace di . Pt_1
Pervenuto il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 22.11.2024, il P.I., ritenuto di dover rinviare il procedimento all'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., segnatamente termine sino al 6.12.2024 per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, sino al 7.01.2025 per le comparse conclusionali e sino al 22.01.2025 per le memorie di replica.
All'udienza del 06.02.2025 il P.I. riservava la causa per la decisione.
3. L'ammissibilità del giudizio di appello.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'odierno giudizio di appello, formulata dall'appellato , in via preliminare occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 113, CP_1
comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda l'importo di 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.).
Al riguardo, la giurisprudenza delle Suprema Corte afferma che “le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a 1.100,00 euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi,
9 presumere implicita la corrispondenza, “sic et simpliciter”, della norma giuridica applicata alla regola di equità” (si vd. Cassazione Civ., 3 aprile 2012 n. 5287; Cassazione Civ., 25 febbraio 2005
n. 4079).
Occorre, altresì, precisare che l'attuale formulazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1, D. Lgs. n. 40 del 2.2.2006, prevede che “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Per ciò che attiene al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace relative a cartelle esattoriali emesse a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, come nel caso di specie, la Suprema Corte ha recentemente ribadito (ordinanza n. 2626, 29/01/2024) un principio già affermato nella precedente ordinanza n. 25747/2021, precisando quanto segue: “occorre distinguere:
- le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatorie), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113, secondo comma, c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
- le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità
(introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c., dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma
c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);
- le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata
l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile”.
Orbene, è documentalmente provato che nella fattispecie in esame, benché l'atto introduttivo di primo grado riporti nell'intestazione “opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, il ricorrente
[...]
abbia sostanzialmente proposto opposizione con ricorso depositato in data 28.04.2023, ai CP_1 sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che disciplina l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di
10 cui all'art. 22 della L. n. 689/1981), contestando l'inesistenza del titolo esecutivo, ovvero la mancanza dei titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo.
Ne consegue che poiché il ricorrente ha indirettamente dedotto che la cartella esattoriale impugnata costituisce il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogata, deve ritenersi non operante nella fattispecie in esame, sulla scorta dei principi affermati dalla S.C., il limite di proponibilità dei motivi di appello alle sole materie di cui all'art. 339 c.p.c..
In materia assume, pertanto, rilievo il principio di diritto secondo cui “la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del D. Lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità” (Cass.
Sez. 2 Sent. n.28417 del 5.11.2024 cit.; v. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 922 del 13/01/2022).
L'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierno appellato va, pertanto, rigettata.
4. Il merito della controversia.
Venendo quindi ad esaminare il merito del gravame, l'appello risulta fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il giudizio ha ad oggetto la decisione del G.d.P. di Taranto con la quale è stata annullata la cartella di pagamento n. 106 2021 00104516 89 000 emessa dall' RO
per conto dell'Ente creditore , in relazione a un
[...] E_
precedente verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada.
Il giudice di primo grado ha erroneamente accolto il ricorso in opposizione proposto dal sig.
[...]
ritenendo non provata l'effettiva conoscenza da parte di quest'ultimo del verbale di CP_1 accertamento presupposto in ragione della asserita mancata prova dell'effettiva spedizione della raccomandata c.d. CAD, con cui veniva comunicata al presunto trasgressore l'avvenuta immissione nella cassetta postale del predetto verbale, per assenza temporanea del destinatario.
Con il primo motivo di appello l'Ente appellante si duole della errata e/o omessa valutazione delle prove documentali prodotte circa la notificazione effettuata al sig. mediante la Controparte_1 procedura prevista dalla Legge n. 890 del 1982 (art. 8) e dall'art. 149 c.p.c., in materia di notificazione a mezzo posta degli atti impositivi.
Dal canto suo, l'odierno appellato sostiene che il non ha fornito alcuna E_ valida prova dell'esistenza della notifica dell'atto impositivo prodromico alla cartella esattoriale impugnata, avendo l'ente creditore prodotto il solo avviso di ricevimento dal quale risulta che il plico non è stato consegnato per assenza temporanea del destinatario, nonché l'attestazione di
11 avvenuta spedizione della raccomandata c.d. CAD, priva del luogo, della data e dei dati identificativi del destinatario.
Tale impostazione deve essere disattesa.
E' opportuno premettere che nel caso di specie trattasi pacificamente di notifica “postale diretta” non perfezionatasi con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza destinatario, essendo necessaria a tal fine l'emissione nei confronti del destinatario della c.d.
“raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale
(CAD), così come prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, seconda parte.
Quanto alle notifiche a mezzo posta degli avvisi di accertamento costituenti il presupposto della cartella di pagamento, si ritiene condivisibile l'orientamento affermato dalla Cassazione a Sezioni
Unite Civili (sentenza 23 febbraio - 15 aprile 2021, n. 10012), secondo cui, in caso di notifica a mezzo posta e assenza temporanea del destinatario, per considerare perfezionato il procedimento notificatorio è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
Risolvendo la dibattuta questione circa le modalità per assolvere l'onere della prova del perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del destinatario (c.d. “irreperibilità relativa”), la sentenza ha optato per l'orientamento secondo cui non può considerarsi sufficiente a tal fine la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD), essendo invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Tanto sulla scorta della formulazione letterale della norma in questione (art. 8, comma 4, l.
n.890/1982: Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.), per cui la notificazione può ritenersi
12 giuridicamente eseguita trascorsi dieci giorni dalla sua data di spedizione, dovendo tuttavia considerare tale effetto normativo come “provvisorio” e sospensivamente condizionato alla verifica da effettuare giudizialmente dell'effettiva ricezione dell'avviso di ricevimento della “seconda Parte raccomandata” avente ad oggetto la .
È indubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non è, invece, conforme all'orientamento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 346/1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento1. 1 Al fine di evidenziare l'importanza dell'invio di raccomandata con avviso di ricevimento della di Avvenuto Parte_3 Deposito dell'atto impositivo, si è richiamata la differente disciplina contenuta nell'art. 139 c.p.c., comma 4, e nell'art. 7 della L. n. 890 del 1982, che nei casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice”, che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale differenziazione normativa è evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Al contrario, nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8, e dell'art. 140 c.p.c., non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale), dovendo la legge trovare un punto di equilibrio nel bilanciamento degli interessi del notificante e del destinatario, dunque, in ultima analisi, tra “conoscenza legale” (conoscibilità) e “conoscenza effettiva” dell'atto notificando. Per tale ragione la legge prevede, con maggiore rigore, che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Pur nella diversità delle due modalità notificatorie previste in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella, fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111 Cost., comma 2), di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da 13 Orbene, tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti risulta fondato il motivo di appello circa l'errata e/o omessa valutazione delle prove prodotte in primo grado, avendo il E_
provato nel giudizio di primo grado di avere ritualmente notificato il verbale di
[...]
accertamento della violazione, in quanto atto prodromico alla notificazione della cartella di pagamento.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è stata fornita dal appellante mediante la produzione in giudizio Pt_1 dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”, la quale riporta in modo leggibile il numero di raccomandata spedita, nonché gli ulteriori dati riferibili al destinatario (nome del destinatario, indirizzo, cap, data, immissione nella cassetta postale).
Segnatamente, è stata prodotta in giudizio la raccomandata n. 78450858518-7 del 13.07.2017 (con il relativo avviso di ricevimento immesso nella cassetta postale del destinatario), non consegnata per assenza temporanea del destinatario, nonché la raccomandata n. 78458858518-6 con cui è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) nell'ufficio postale dell'atto di accertamento inviato con la precedente raccomandata 78450858518-7, con il relativo avviso di ricevimento riportante i dati identificativi del destinatario, il luogo e la data di spedizione, il numero della raccomandata contenente il plico non consegnato e l'ufficio postale presso cui veniva depositato.
Tale atto, tuttavia, non è stato ritirato nei successivi 10 giorni, con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data 23.07.2017.
Proseguendo nell'analisi dei motivi di appello, l'Ente appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per “Violazione, errata interpretazione e applicazione degli art. l'art.1 comma 544 della
Legge 228/2012”, nella parte in cui il Giudice di primo grado afferma quanto segue: Va rilevato altresì che manca la prova dell'invio della comunicazione della posizione debitoria ex art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012. Difatti l'art. 1, al comma 544, della legge 24 dicembre 2012
n. 228 statuisce che dall'1 gennaio 2013 per i debiti non superiori ad euro 1.000,00, come nel caso in esame, la notifica dell'ingiunzione deve essere preceduta, almeno 120 giorni prima, dall'avviso bonario. L'amministrazione opposta non ha fornito la prova di aver inviato all'ingiunto l'avviso bonario e ciò al fine di permettere al destinatario di estinguere l'infrazione senza incorrere nelle maggiorazioni (in tal senso G.d.P. San Giorgio Jonico sent. n. 312/21 e n. 313/21; G.d.P. Pt_1
sent. n. 129/22; G.d.P. di sent. n. 1657/22; G.d.P. di Taranto sent. n. 279722). Pt_1
parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della Part
costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”. 14 Invero, l'art.1, comma 544, della Legge 228/2012 prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille Euro ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo".
Alla luce della documentazione prodotta dall' , è Controparte_2 indubbio che la cartella di pagamento n. 1062021001045169000, contenente l'indicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo e la richiesta di pagamento di tributi non versati pari a € 170,32, è stata ritualmente notificata in data 31.03.2023 all'indirizzo fornito dall'anagrafe tributaria, mediante consegna a mani proprie, come risulta dalla attestazione di consegna sottoscritta personalmente dal debitore, dall'estratto di ruolo e dalla certificazione istruttoria prodotta anche in primo grado, nel quale si riportano dettagliatamente tutti i dati, i canali di notificazione e gli importi dovuti relativamente alla violazione commessa;
e che, successivamente a tale data, la cartella di pagamento
è stata opposta dal destinatario della stessa prima della scadenza del termine decorso il quale è possibile procedere con le azioni cautelari ed esecutive.
Non sussistono elementi per poter affermare la violazione della norma citata, atteso che la comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo è stata correttamente notificata a mani proprie del destinatario e che alcuna azione esecutiva o cautelare è stata attivata dall'ente creditore prima dei termini previsti dalla legge.
In ogni caso, in data 6.11.2018, il provvedeva ad inviare al sig. E_ [...]
apposito sollecito di pagamento, che avrebbe consentito al trasgressore di limitare CP_1
le conseguenze economiche derivanti dalla accertata violazione.
L'appello va, in conclusione, accolto e, in totale riforma della sentenza n. 230/2024 del G.d.P. di
Taranto emessa in data 1.02.2024 e depositata in data 09.02.2024, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma della cartella esattoriale n. 106 2021 00104516 89 000 emessa nei confronti del sig. e di tutti gli atti da essa dipendenti. Controparte_1
Infine, in accoglimento del terzo motivo di appello e dell'unico motivo di appello incidentale formulato dall' , l'appellato Controparte_2 Controparte_1
deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del
, in persona del Sindaco p.t., e dell' E_ RO
, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate come da dispositivo.
[...]
5. Le spese.
15 Quanto al regolamento delle spese del presente grado, l'appellato deve essere condannato, in applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento in favore del E_
, in persona del p.t., e dell' , in
[...] CP_8 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal E_
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] CP_8 CP_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1) accoglie l'appello del e l'appello incidentale proposto da E_ [...]
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 230/2024 del Controparte_2
G.d.P. di Taranto emessa in data 1.02.2024 e depositata in data 09.02.2024:
2) rigetta l'opposizione formulata dal sig. e conferma la cartella esattoriale Controparte_1
n. 106 2021 00104516 89 000 emessa nei confronti del sig. e tutti gli atti Controparte_1
dipendenti;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore del , in persona del Sindaco p.t., e dell' E_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 250,00 Controparte_2
ciascuno, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA;
4) Condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1 del e dell' , che liquida E_ Controparte_2 in € 300,00 ciascuno, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 21.02.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)
16
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1441/2024 R.G. promossa da:
(P.I.: - C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con E_ P.IVA_1 P.IVA_2 sede in alla Piazza Municipio n.1, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato al Pt_1
Via Ciro Giovinazzi 74 – 74123 Taranto (TA) presso lo studio dell'avv. Luca Gentile, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro
, residente in [...] int. 1, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vito Antonio Miccolis, ed elettivamente domiciliato in Massafra presso e nel proprio studio alla piazza Vitt. Emanuele n. 18, giusto mandato a margine del ricorso depositato al Giudice di Pace di;
Pt_1
APPELLATO
E
, (C.F., P.I. e numero iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma: Ente Pubblico Economico che in forza del disposto di cui all'art. 1 P.IVA_3 del decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016
n.225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , già svolgenti le funzioni della CP_3 riscossione nazionale di cui all'art.3 comma 1 del decreto legge n.203 del 2005 e con la stessa norma sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Presidente dell' e legale rappresentante, con sede in Roma alla Via Giuseppe RO
Grezar n.14, domiciliata in Lecce al viale Michele De Pietro, 11 presso lo studio dell'avv. Ornella
1 Rotino, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, apposta dalla Responsabile del avv. Controparte_5
Vittoria Rochira, autorizzata per procura speciale autenticata per atto Notaio in Persona_1
Roma REP. N. 177893 RACC. N. 11776 del 28/04/2022;
APPELLATA riservata per la decisione all'udienza del 06.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. proponeva opposizione Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di , domandando l'annullamento della cartella esattoriale n. 106 Pt_1
2021 00104516 89 000 con cui l' richiedeva per conto del Controparte_2
il pagamento della somma di euro 170,32, derivante dalla sanzione E_
pecuniaria di cui al verbale n. FX1001654, N. Reg. 32974/2017, emesso per violazione al Codice della strada.
Il , costituitosi in giudizio, depositava gli atti di accertamento e le relative E_
notifiche, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi afferenti atti dell' , evidenziando in ogni caso la rituale notifica del verbale di Controparte_2
contravvenzione n. FX1001654, N. Reg. 32974/2017, prodromico alla emissione della cartella impugnata;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, in primo grado , la quale Controparte_2
eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti le attività precedenti alla consegna del ruolo;
nel merito, rilevava l'infondatezza della proposta opposizione, di cui chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace di riteneva l'opposizione fondata e Pt_1
quindi meritevole di accoglimento, non avendo il fornito la prova del E_ perfezionamento della notificazione dell'atto accertativo prodromico alla cartella esattoriale impugnata. Sul punto, il giudice di prime cure specificava che - in caso di assenza temporanea o rifiuto a ricevere del destinatario, ovvero inidoneità di altre persone tenute a ricevere l'atto notificando - ai fini della prova del perfezionamento della notifica era necessaria la produzione in giudizio della c.d. CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), ossia l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo pertanto sufficiente, in ottemperanza a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
2 con la sentenza n. 10012/2021 del 15 aprile 2021, la prova della sola spedizione della raccomandata;
che nella fattispecie il aveva prodotto soltanto l'avviso di E_
mancato ricevimento del plico per assenza del destinatario spedito con raccomandata A/R e la prova che era stata spedita una CAD per comunicare la mancata consegna del plico, priva dell'indicazione del luogo, del destinatario e del contenuto del plico inviato. Rilevava, inoltre, che non vi fosse la prova dell'invio della comunicazione della posizione debitoria ex art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, non avendo l'amministrazione opposta dimostrato di aver comunicato all'ingiunto almeno 120 giorni prima della notifica dell'ingiunzione la possibilità di definire bonariamente il procedimento sanzionatorio, con estinzione dell'infrazione senza ulteriori maggiorazioni.
In accoglimento della spiegata opposizione, il giudice di primo grado annullava la cartella esattoriale n. 106 2021 00104516 89 000 emessa dall' RO
per conto dell'Ente creditore , condannando i convenuti,
[...] E_
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello.
Con atto di appello ritualmente notificato il 24.11.2022, il , nella persona E_
del Sindaco p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 230/2024 del G.d.P. di Taranto emessa in data 9.02.2024, con la quale veniva accolta la domanda dell'odierno appellato, con condanna del e di , in solido tra loro, Pt_1 E_ Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze di lite, complessivamente quantificate in euro 322,30 di cui euro 44,30 per spese ed euro 278,00 per competenze, oltre 15%, iva e Cpa.
L'ente appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. Illegittimità della sentenza per errata e/o omessa valutazione delle risultanze delle prove documentali su fatti rilevanti ai fini della decisione. Errata e/o illogica interpretazione delle norme in materia: art. 8 della l. n. 890 del 1982, art. 149 c.p.c.;
2. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli art. l'art.1 comma 544 della Legge 228/2012;
3. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli artt. 91 – 92 c.p.c..
Quanto al primo motivo di appello (
1. Illegittimità della sentenza per errata e/o omessa valutazione delle risultanze delle prove documentali su fatti rilevanti ai fini della decisione. Errata e/o illogica interpretazione delle norme in materia: art. 8 della l. n. 890 del 1982, art. 149 c.p.c.), l'ente appellante rilevava che, come documentato in primo grado, il verbale di accertamento n.
FX1001654, N. Reg. 32974/2017, stante l'assenza temporanea del destinatario, veniva notificato ai sensi dell'art. 8 della Legge 890 del 1982, e che era stata prodotta in giudizio la relativa comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). Segnatamente, affermava di aver effettuato un
3 tentativo di notifica del verbale n. FX1001654, n. reg. 32974/2017 con raccomandata n.
78450858518-7 in data 13.07.2017; che, tuttavia, tale tentativo non andava a buon fine per temporanea assenza del destinatario e conseguentemente veniva immesso nella cassetta postale del destinatario il relativo avviso di ricevimento;
che in pari data veniva spedita la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 78458858518-6 (in relazione alla quale è stato prodotto l'avviso di ricevimento) e che tale atto non veniva ritirato dal destinatario nei successivi 10 giorni, con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data 23.07.2017.
Ribadiva, pertanto, di aver correttamente attivato il procedimento notificatorio del verbale di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata in primo grado, nonché provato il perfezionamento della notifica mediante la produzione giudiziale della c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito), nel rispetto di quanto statuito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione.
In ordine al secondo motivo di appello (
2. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli art. l'art.1 comma 544 della Legge 228/2012), affermava che -alla luce di quanto statuito dall'art. 1 comma 544 della Legge 228/2012- la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo va effettuata prima dell'avvio delle azioni esecutive e cautelari e non prima della notificazione della cartella di pagamento, da intendersi come mera intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica; che solo in caso di mancato pagamento l'Agente può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, all'iscrizione di ipoteca sugli immobili, e all'esecuzione forzata su beni immobili, mobili e crediti;
che, pertanto,
l'invio della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 544, Legge 228/2012, si inserisce tra la notificazione della cartella esattoriale e l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, dipendendo il loro avvio dal mancato pagamento nel termine fissato.
Rilevava, infine, che al contrario di quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, ben poteva il sig.
estinguere l'infrazione senza incorrere nelle maggiorazioni, avendo l'ente appellante CP_1
provveduto ad inviare apposito sollecito di pagamento in data 06.11.2018.
Relativamente all'ultimo motivo di appello (
3. Violazione, errata interpretazione e applicazione degli artt. 91 – 92 c.p.c.), l'Ente appellante impugnava, in quanto illegittima, errata e in ogni caso apparente la statuizione sulle spese di lite, rilevando che il Giudice di Pace adito, stante la palese infondatezza delle ragioni della opposizione esperita in primo grado di giudizio alla luce della documentata regolarità e validità degli accertamenti di cui ai verbali di contestazione, avrebbe dovuto rigettare la domanda introduttiva e, non sussistendo le ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c.
(soccombenza reciproca ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della
4 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), avrebbe dovuto statuire sulle spese secondo il principio della soccombenza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Taranto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e conclusione, 1. Nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto e riformare, per tutte le ragioni in fatto e diritto su esposte,
l'appellata sentenza del Giudice di Pace di n. 230/2024 - NRG 2496/2023, pubblicata il Pt_1
09.02.2024, e mai notificata, dichiarando la validità e la regolarità del verbale di contestazione numero FX1001654 n. reg. 32974/2017 e dunque della cartella di pagamento n. 106 2021
00104516 89 000 e per l'effetto condannare il sig. al pagamento delle somme a Controparte_1
titolo di sanzione, interessi e maggiorazioni ivi comminate.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2024, il sig. si Controparte_1 costituiva nel presente giudizio di appello, eccependo preliminarmente l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto nel primo grado di giudizio il aveva prodotto E_
esclusivamente un avviso di ricevimento da cui risulta che il plico non era stato consegnato per assenza del destinatario, nonché l'attestazione dell'invio di una CAD per comunicare la mancata consegna del plico, priva però dell'indicazione del luogo, del destinatario e del contenuto del plico inviato.
Precisava che, alla luce della documentazione prodotta in primo grado dal E_
, vi è la sola attestazione di avvenuto invio della raccomandata con il numero
[...]
riconducibile a quella contenente la c.d. CAD;
con la conseguenza che la prova del fatto che la stessa sia stata effettivamente spedita al destinatario della notifica presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova. Aggiungeva, inoltre, che non era stato indicato in quale ufficio postale veniva depositato il plico non consegnato.
Ribadiva inoltre che, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, ha stabilito che in giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CAD. Più esattamente, dovrà produrre la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (i.e., CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione dell'avviso di ricevimento. La Suprema Corte ricorda il principio per cui “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
5 Concludeva, quindi, affermando che il non aveva fornito alcuna valida E_ prova dell'esistenza della notifica al destinatario del verbale indicato nella cartella esattoriale.
Quanto al secondo motivo di appello, il sig. eccepiva la nullità della cartella per CP_1 violazione dell'art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale prevede che dal 1° gennaio 2013 per i debiti fino a mille euro non si proceda alle azioni cautelari ed esecutive prima di
120 giorni dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio del debito, ad esclusione dei casi in cui sia già stato comunicato al debitore il rigetto della domanda di annullamento in autotutela automatica prevista dall'art.1 comma 539 della citata legge 228/2012.
Circa la prova di spedizione (e non di ricevimento da parte del debitore) dell'iscrizione a ruolo necessaria per procedere alla riscossione dell'importo dovuto dal debitore, specificava che fosse sufficiente la produzione della copia della lettera con l'elenco degli indirizzi dei destinatari, con apposizione del timbro dell'ufficio postale attestante la spedizione e la relativa data.
Affermava, quindi, l'obbligatorietà per l'Ente civico della comunicazione di cui al comma 544, art. 1, della citata legge del 2012, anche nelle ipotesi in cui la somma complessiva dei debiti dovuti nei confronti dell'ente medesimo non sia superiore ai 1.000 euro.
Alla luce di quanto esposto, il sig. rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia Controparte_1
il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: a) rigettare l'appello c) condannare il
[...]
al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dell'avv. Vito E_
Antonio Miccolis. d) in subordine se accolto il ricorso in appello compensare le spese legali.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il 19.07.2024, l'
[...]
si costituiva nel presente giudizio promuovendo appello Controparte_2
incidentale, al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza impugnata ed evidenziare la legittimità dell'azione dell'Agente della Riscossione.
Ribadendo quanto già affermato nel primo grado di giudizio, l' evidenziava la legittimità e CP_2
la ritualità della notificazione, nonché la motivazione e trasparenza degli atti opposti.
Segnatamente osservava che la cartella di pagamento n. 1062021001045169000, con cui si richiedeva il pagamento di tributi non versati pari a € 170,32, era stata ritualmente notificata ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. 602/73 all'indirizzo fornito dall'anagrafe tributaria, mediante consegna a mani proprie, così come risulta dalla attestazione di consegna sottoscritta personalmente dal debitore, dall'estratto di ruolo e dalla certificazione istruttoria prodotti in primo grado, nel quale si riportano dettagliatamente tutti i dati, i canali di notificazione e gli importi relativi alle violazioni commesse. Pertanto, stante la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge (giorni 40 ex art. 24 d.lgs. 46/99), deduceva che la pretesa creditoria in esse portata è diventata definitiva e non più contestabile, costituendo titolo
6 esecutivo per la riscossione, quale quello della cartella di pagamento, di formazione stragiudiziale ove manca la verifica giurisdizionale nell'ambito di un rapporto trilaterale (creditore, giudice, debitore); che il titolo è espressione di un potere di autoaccertarmento e autotutela del creditore cui il giudice rimane estraneo; che la disposizione in esame, ai fini della stessa valenza sostanziale, non possa che ricondurre al rapporto tra il soggetto debitore e l'Agente della Riscossione che è chiamato, a seguito del riaffidamento del carico, a dare nuovo impulso all'azione di recupero, esercitando il proprio diritto alla riscossione, mediante la notifica al debitore dell'avviso di intimazione, a mezzo del quale il debitore viene nuovamente messo in mora, con gli effetti di legge, inclusi quelli interruttivi della prescrizione; che la definitività della pretesa impositiva, derivante dalla mancata impugnazione degli atti impositivi precedentemente notificati “.... trova fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione.” (Cass. civ. Sez. V,
13/11/2013, n. 25508).
Sempre in merito alla legittimità del titolo esecutivo, l' ribadiva di Controparte_6 aver operato in ottemperanza alle norme previste dall'art. 7 della Legge 212/2000; che la cartella viene redatta sui moduli predisposti dal competente Ministero con D.M. n. 321/99, che ne indica gli elementi formali e sostanziali, adempiendo pienamente agli obblighi di trasparenza, diligenza ed informativa dell'utente, previsti dalla vigente normativa, contenendo tutti gli elementi utili al fine di individuare l'Ente che ha emesso il ruolo, indicando tutte le informazioni necessarie per consentire
l'esercizio del proprio diritto” (CTP Brindisi sentenza n. 57/2/15); che Il titolo esecutivo contiene
l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa, fornendo per ciascuna di esse un'adeguata giustificazione, nonché le informazioni che permettono al contribuente di tutelarsi contro la pretesa dell'Amministrazione, compresa l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto (CTR Venezia sentenza n. 61/2007).
Evidenziava, altresì, che, essendo la cartella di pagamento un atto derivato rispetto al ruolo presupposto, la motivazione consiste nella indicazione degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con l'ulteriore indicazione, nelle sole ipotesi in cui questa iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente, degli estremi dell'atto e della relativa notifica; che, difatti, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. Trib. n. 9583/13; Cass. Civ. n. 27140/11; Cass. Civ. n. 11466/11); che in tal modo si innesca un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere le posizioni del
7 contribuente e le situazioni giuridiche soggettiva che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla legge 241/90.
L'appellata aggiungeva che, in base a quanto disposto dall'art. 64 comma 1 DPR n.43/88, il
Concessionario del Servizio “nel provvedere alla riscossione deve attenersi alle Controparte_7 risultanze dei ruoli che gli sono stati assegnati, non potendo entrare nel merito del gravame”; che
L'attività che compete al Concessionario per la riscossione, si svolge in modo del tutto indipendente, infatti è chiamato a svolgere il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo essere tenuto a verificare, come pretende erroneamente la controparte, né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti»; che l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa, nel caso de quo, il E_
(Cass.Civ.n.1985/14); che non sussiste alcuna responsabilità del Concessionario poiché le contestazioni attengono esclusivamente al merito della pretesa impositiva .
Evidenziava, infine, che l'art. 25 del DPR 602/73 regolamenta il sistema della Riscossione dei tributi, statuendo quanto segue: “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo…”; che, pertanto, la cartella esattoriale riporta fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore, per cui la mancanza o difformità di elementi dell'atto, costituiscono un vizio di ruolo, opponibile solo nei confronti dell'Ente creditore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo; che secondo l'orientamento consolidato della Corte è sufficiente la sicura riconducibilità della cartella al soggetto, agente della riscossione, che la emette (Cass. Civ. n. 3911/98 e n. 2390/00), essendo difatti noto che il nuovo sistema di riscossione è fondato sul principio di separazione tra titolari del credito e titolari dell'azione esecutiva, ovvero l'Ente impositore è titolare del credito e conosce gli atti che danno origine alla pretesa, mentre il Concessionario è titolare dell'azione esecutiva, conosce tutti gli atti necessari per portare a conoscenza del debitore la richiesta di pagamento mediante ruolo da cui ne estrae copia per ogni singolo debitore, nonché forma la cartella di pagamento che ha lo stesso contenuto del ruolo, di cui è appunto un estratto, provvedendo altresì alla notifica al debitore;
che, pertanto, al Concessionario è inibito qualsiasi esame nel merito della pretesa risultante dall'esecutività del ruolo e che compito esclusivo dell'Agente di riscossione è quello di mettere in atto tutti gli atti istitutivi rivolti alla riscossione delle somme dovute e che, quando tali somme non sono dovute dal destinatario della cartella di pagamento, è sempre necessario un ordinativo di sgravio, parziale o totale da parte dell'Ente o
Ufficio impositore.
8 L concludeva ribadendo di aver agito ritualmente, Controparte_2
non potendo essere condannata al pagamento delle spese di lite in solido con l'Ente impositore, nel caso de quo il , che resta unico soggetto legittimato a contraddire le E_
pretese del contribuente e dal quale chiede di essere manlevata da ogni richiesta avversa, ivi compresa quella relativa alle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. lgs. n
112/99.
Alla luce di tali considerazioni, l' rassegnava le Controparte_2 seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Taranto adito : – Accogliere l'appello incidentale
e – Riformare parzialmente la Sentenza emessa da GDP di Taranto n 230/2024 depositata il
9/02/2024 non notificata nella parte in cui condanna in persona RO
del l.r.p.t. a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 322,30; –
Dichiarare la legittimità dell'azione del Concessionario e del titolo esecutivo e conseguentemente la esigibilità del credito e condannare il contribuente al pagamento di quanto dovuto;
Dichiarare il
essere unico soggetto legittimato passivo tenuto a manlevare la E_ [...]
da ogni pretesa avversa. RO
Alla prima udienza del 19.09.2024 il Presidente Istruttore disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado presso l'ufficio del Giudice di Pace di . Pt_1
Pervenuto il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 22.11.2024, il P.I., ritenuto di dover rinviare il procedimento all'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., segnatamente termine sino al 6.12.2024 per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, sino al 7.01.2025 per le comparse conclusionali e sino al 22.01.2025 per le memorie di replica.
All'udienza del 06.02.2025 il P.I. riservava la causa per la decisione.
3. L'ammissibilità del giudizio di appello.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'odierno giudizio di appello, formulata dall'appellato , in via preliminare occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 113, CP_1
comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda l'importo di 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.).
Al riguardo, la giurisprudenza delle Suprema Corte afferma che “le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a 1.100,00 euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi,
9 presumere implicita la corrispondenza, “sic et simpliciter”, della norma giuridica applicata alla regola di equità” (si vd. Cassazione Civ., 3 aprile 2012 n. 5287; Cassazione Civ., 25 febbraio 2005
n. 4079).
Occorre, altresì, precisare che l'attuale formulazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1, D. Lgs. n. 40 del 2.2.2006, prevede che “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Per ciò che attiene al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace relative a cartelle esattoriali emesse a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, come nel caso di specie, la Suprema Corte ha recentemente ribadito (ordinanza n. 2626, 29/01/2024) un principio già affermato nella precedente ordinanza n. 25747/2021, precisando quanto segue: “occorre distinguere:
- le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatorie), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113, secondo comma, c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
- le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità
(introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c., dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma
c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);
- le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata
l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile”.
Orbene, è documentalmente provato che nella fattispecie in esame, benché l'atto introduttivo di primo grado riporti nell'intestazione “opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, il ricorrente
[...]
abbia sostanzialmente proposto opposizione con ricorso depositato in data 28.04.2023, ai CP_1 sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che disciplina l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di
10 cui all'art. 22 della L. n. 689/1981), contestando l'inesistenza del titolo esecutivo, ovvero la mancanza dei titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo.
Ne consegue che poiché il ricorrente ha indirettamente dedotto che la cartella esattoriale impugnata costituisce il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogata, deve ritenersi non operante nella fattispecie in esame, sulla scorta dei principi affermati dalla S.C., il limite di proponibilità dei motivi di appello alle sole materie di cui all'art. 339 c.p.c..
In materia assume, pertanto, rilievo il principio di diritto secondo cui “la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del D. Lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità” (Cass.
Sez. 2 Sent. n.28417 del 5.11.2024 cit.; v. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 922 del 13/01/2022).
L'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierno appellato va, pertanto, rigettata.
4. Il merito della controversia.
Venendo quindi ad esaminare il merito del gravame, l'appello risulta fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il giudizio ha ad oggetto la decisione del G.d.P. di Taranto con la quale è stata annullata la cartella di pagamento n. 106 2021 00104516 89 000 emessa dall' RO
per conto dell'Ente creditore , in relazione a un
[...] E_
precedente verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada.
Il giudice di primo grado ha erroneamente accolto il ricorso in opposizione proposto dal sig.
[...]
ritenendo non provata l'effettiva conoscenza da parte di quest'ultimo del verbale di CP_1 accertamento presupposto in ragione della asserita mancata prova dell'effettiva spedizione della raccomandata c.d. CAD, con cui veniva comunicata al presunto trasgressore l'avvenuta immissione nella cassetta postale del predetto verbale, per assenza temporanea del destinatario.
Con il primo motivo di appello l'Ente appellante si duole della errata e/o omessa valutazione delle prove documentali prodotte circa la notificazione effettuata al sig. mediante la Controparte_1 procedura prevista dalla Legge n. 890 del 1982 (art. 8) e dall'art. 149 c.p.c., in materia di notificazione a mezzo posta degli atti impositivi.
Dal canto suo, l'odierno appellato sostiene che il non ha fornito alcuna E_ valida prova dell'esistenza della notifica dell'atto impositivo prodromico alla cartella esattoriale impugnata, avendo l'ente creditore prodotto il solo avviso di ricevimento dal quale risulta che il plico non è stato consegnato per assenza temporanea del destinatario, nonché l'attestazione di
11 avvenuta spedizione della raccomandata c.d. CAD, priva del luogo, della data e dei dati identificativi del destinatario.
Tale impostazione deve essere disattesa.
E' opportuno premettere che nel caso di specie trattasi pacificamente di notifica “postale diretta” non perfezionatasi con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza destinatario, essendo necessaria a tal fine l'emissione nei confronti del destinatario della c.d.
“raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale
(CAD), così come prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, seconda parte.
Quanto alle notifiche a mezzo posta degli avvisi di accertamento costituenti il presupposto della cartella di pagamento, si ritiene condivisibile l'orientamento affermato dalla Cassazione a Sezioni
Unite Civili (sentenza 23 febbraio - 15 aprile 2021, n. 10012), secondo cui, in caso di notifica a mezzo posta e assenza temporanea del destinatario, per considerare perfezionato il procedimento notificatorio è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
Risolvendo la dibattuta questione circa le modalità per assolvere l'onere della prova del perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del destinatario (c.d. “irreperibilità relativa”), la sentenza ha optato per l'orientamento secondo cui non può considerarsi sufficiente a tal fine la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD), essendo invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Tanto sulla scorta della formulazione letterale della norma in questione (art. 8, comma 4, l.
n.890/1982: Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.), per cui la notificazione può ritenersi
12 giuridicamente eseguita trascorsi dieci giorni dalla sua data di spedizione, dovendo tuttavia considerare tale effetto normativo come “provvisorio” e sospensivamente condizionato alla verifica da effettuare giudizialmente dell'effettiva ricezione dell'avviso di ricevimento della “seconda Parte raccomandata” avente ad oggetto la .
È indubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non è, invece, conforme all'orientamento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 346/1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento1. 1 Al fine di evidenziare l'importanza dell'invio di raccomandata con avviso di ricevimento della di Avvenuto Parte_3 Deposito dell'atto impositivo, si è richiamata la differente disciplina contenuta nell'art. 139 c.p.c., comma 4, e nell'art. 7 della L. n. 890 del 1982, che nei casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice”, che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale differenziazione normativa è evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Al contrario, nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8, e dell'art. 140 c.p.c., non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale), dovendo la legge trovare un punto di equilibrio nel bilanciamento degli interessi del notificante e del destinatario, dunque, in ultima analisi, tra “conoscenza legale” (conoscibilità) e “conoscenza effettiva” dell'atto notificando. Per tale ragione la legge prevede, con maggiore rigore, che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Pur nella diversità delle due modalità notificatorie previste in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella, fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111 Cost., comma 2), di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da 13 Orbene, tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti risulta fondato il motivo di appello circa l'errata e/o omessa valutazione delle prove prodotte in primo grado, avendo il E_
provato nel giudizio di primo grado di avere ritualmente notificato il verbale di
[...]
accertamento della violazione, in quanto atto prodromico alla notificazione della cartella di pagamento.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è stata fornita dal appellante mediante la produzione in giudizio Pt_1 dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”, la quale riporta in modo leggibile il numero di raccomandata spedita, nonché gli ulteriori dati riferibili al destinatario (nome del destinatario, indirizzo, cap, data, immissione nella cassetta postale).
Segnatamente, è stata prodotta in giudizio la raccomandata n. 78450858518-7 del 13.07.2017 (con il relativo avviso di ricevimento immesso nella cassetta postale del destinatario), non consegnata per assenza temporanea del destinatario, nonché la raccomandata n. 78458858518-6 con cui è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) nell'ufficio postale dell'atto di accertamento inviato con la precedente raccomandata 78450858518-7, con il relativo avviso di ricevimento riportante i dati identificativi del destinatario, il luogo e la data di spedizione, il numero della raccomandata contenente il plico non consegnato e l'ufficio postale presso cui veniva depositato.
Tale atto, tuttavia, non è stato ritirato nei successivi 10 giorni, con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data 23.07.2017.
Proseguendo nell'analisi dei motivi di appello, l'Ente appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per “Violazione, errata interpretazione e applicazione degli art. l'art.1 comma 544 della
Legge 228/2012”, nella parte in cui il Giudice di primo grado afferma quanto segue: Va rilevato altresì che manca la prova dell'invio della comunicazione della posizione debitoria ex art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012. Difatti l'art. 1, al comma 544, della legge 24 dicembre 2012
n. 228 statuisce che dall'1 gennaio 2013 per i debiti non superiori ad euro 1.000,00, come nel caso in esame, la notifica dell'ingiunzione deve essere preceduta, almeno 120 giorni prima, dall'avviso bonario. L'amministrazione opposta non ha fornito la prova di aver inviato all'ingiunto l'avviso bonario e ciò al fine di permettere al destinatario di estinguere l'infrazione senza incorrere nelle maggiorazioni (in tal senso G.d.P. San Giorgio Jonico sent. n. 312/21 e n. 313/21; G.d.P. Pt_1
sent. n. 129/22; G.d.P. di sent. n. 1657/22; G.d.P. di Taranto sent. n. 279722). Pt_1
parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della Part
costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”. 14 Invero, l'art.1, comma 544, della Legge 228/2012 prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille Euro ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo".
Alla luce della documentazione prodotta dall' , è Controparte_2 indubbio che la cartella di pagamento n. 1062021001045169000, contenente l'indicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo e la richiesta di pagamento di tributi non versati pari a € 170,32, è stata ritualmente notificata in data 31.03.2023 all'indirizzo fornito dall'anagrafe tributaria, mediante consegna a mani proprie, come risulta dalla attestazione di consegna sottoscritta personalmente dal debitore, dall'estratto di ruolo e dalla certificazione istruttoria prodotta anche in primo grado, nel quale si riportano dettagliatamente tutti i dati, i canali di notificazione e gli importi dovuti relativamente alla violazione commessa;
e che, successivamente a tale data, la cartella di pagamento
è stata opposta dal destinatario della stessa prima della scadenza del termine decorso il quale è possibile procedere con le azioni cautelari ed esecutive.
Non sussistono elementi per poter affermare la violazione della norma citata, atteso che la comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo è stata correttamente notificata a mani proprie del destinatario e che alcuna azione esecutiva o cautelare è stata attivata dall'ente creditore prima dei termini previsti dalla legge.
In ogni caso, in data 6.11.2018, il provvedeva ad inviare al sig. E_ [...]
apposito sollecito di pagamento, che avrebbe consentito al trasgressore di limitare CP_1
le conseguenze economiche derivanti dalla accertata violazione.
L'appello va, in conclusione, accolto e, in totale riforma della sentenza n. 230/2024 del G.d.P. di
Taranto emessa in data 1.02.2024 e depositata in data 09.02.2024, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma della cartella esattoriale n. 106 2021 00104516 89 000 emessa nei confronti del sig. e di tutti gli atti da essa dipendenti. Controparte_1
Infine, in accoglimento del terzo motivo di appello e dell'unico motivo di appello incidentale formulato dall' , l'appellato Controparte_2 Controparte_1
deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del
, in persona del Sindaco p.t., e dell' E_ RO
, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate come da dispositivo.
[...]
5. Le spese.
15 Quanto al regolamento delle spese del presente grado, l'appellato deve essere condannato, in applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento in favore del E_
, in persona del p.t., e dell' , in
[...] CP_8 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal E_
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] CP_8 CP_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1) accoglie l'appello del e l'appello incidentale proposto da E_ [...]
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 230/2024 del Controparte_2
G.d.P. di Taranto emessa in data 1.02.2024 e depositata in data 09.02.2024:
2) rigetta l'opposizione formulata dal sig. e conferma la cartella esattoriale Controparte_1
n. 106 2021 00104516 89 000 emessa nei confronti del sig. e tutti gli atti Controparte_1
dipendenti;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore del , in persona del Sindaco p.t., e dell' E_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 250,00 Controparte_2
ciascuno, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA;
4) Condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_1 del e dell' , che liquida E_ Controparte_2 in € 300,00 ciascuno, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 21.02.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)
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