Articolo 4 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 agosto 1985
Art. 4. Modalita' di determinazione del contributo
per la rottamazione di autoveicoli 1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 e' dovuto nelle misure del 20 per cento, 35 per cento, 50 per cento, 65 per cento, 75 per cento, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, rispettivamente per la radiazione contemporanea e permanente dalla circolazione di uno, due, tre, quattro, cinque veicoli a motore in disponibilita' della stessa impresa, che siano circolanti, intendendosi per circolanti i veicoli per i quali e' stata assolta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 .
2. Il prezzo di listino da assumere a riferimento per il calcolo del contributo di cui al precedente comma e' quello depositato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, oppure quello risultante dalle variazioni successive, che siano depositate presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nota all' art. 4, comma 1:
Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , concerne: "Misure in materia tributaria". La tassa prevista dal decreto-legge n. 953/1982 (segnatamente dall'art. 5, comma trentunesimo, di detto decreto) e' quella che i proprietari di veicoli e natanti sono tenuti a corrispondere per effetto della iscrizione di tali veicoli e natanti nei rispettivi registri.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985