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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/08/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 15.11.2023, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4566/2021 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] (c.f. ) C.F._1
rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avv.
Francesco Genovese (c.f. – pec C.F._2
- fax 0908967050), presso il Email_1
cui studio sito in Messina Via Pietro Castelli 216 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del suo procuratore generale
[...] P.IVA_1
nato a [...], il [...], dom.to per la carica Controparte_2
presso la sede legale in Roma, Via Belvedere Montello n.77, elett.te dom.to in Cefalù, Via Gen. P. Prestisimone, n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Firrito, (Cod. Fisc. - telefax: C.F._3 P.IVA_2
- p.e.c: , che la rappresenta e Email_2
difende giusta procura ad litem che si allega al fascicolo telematico o
Resistente
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 12.12.2021, Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1
esponendo di aver lavorato alle
[...]
dipendenze dell' del Controparte_3
Murialdo, facente parte della Casa Generalizia Pia Società Torinese di S.
Giuseppe, a far data dal mese di settembre 1998, presso la sede sita in
Acquedolci in Corso Italia 1, con qualifica di educatrice.
Precisava che, inizialmente, il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato dal datore di lavoro e che sin dall'inizio e sino al mese di gennaio 1999
l'orario lavorativo osservato era il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle
7,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00.
La retribuzione corrisposta era di lire 600.000 al mese, senza riconoscimento di ferie e riposi e senza corresponsione di tredicesima mensilità.
A partire dal mese di febbraio 1999, l' resistente le avrebbe richiesto CP_3
di prestate anche attività di assistenza notturna in favore dei minori e, conseguentemente, le mansioni lavorative sarebbero state prestate presso un appartamento ubicato in Acquedolci, C. da RR (oggi via S.
Pag. 2 di 17 ), con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 Per_1
alle ore 22,30/22.45 circa, mentre il sabato l'orario lavorativo era dalle 7 alle 16. Di contro, la retribuzione mensile sarebbe stata aumentata sino a lire 800.000
Solo a partire dal 4 marzo 2001 il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato, con formale assunzione e inquadramento Inps, con qualifica di impiegata di quinto livello - Educatrice, con una retribuzione mensile di euro 1.012,26, tranne che per il mese di agosto fissata in euro 1.051,19.
Formalmente il rapporto di lavoro sarebbe cessato per licenziamento intimato dall'istituto resistente con effetti al 31.12.2005, ma, di fatto, sarebbe proseguito, sino al 26.07.2006, con una retribuzione mensile di €
800, pagata in contanti. In particolare, in tale ultimo periodo, sarebbero state svolte le medesime mansioni, anche se le incombenze riguardavano l'unico ragazzo rimasto nella casa.
Tanto premesso, rivendicava il pagamento di tutte le differenze retributive dovute per l'intero periodo di lavoro, calcolate nella complessiva somma di
€ 269.306,50, dovuta per le causali così specificate nella CTP allegata al ricorso:
- anno 1998 (lavoro straordinario diurno, giornate di riposo non fruite, tredicesima mensilità)
- anni 1999, 2000, 2001 sino a febbraio lavoro straordinario diurno e notturno, somme previste ex art. 45 ccnl per le ore di vigilanza notturna, oltre all'indennità di soggiorno settimanale, giornate di riposo non fruite, tredicesima mensilità.
- Dal 4.3.2001 e sino alla cessazione del rapporto: lavoro straordinario diurno e notturno, somme previste ex art. 45 ccnl per le ore di
Pag. 3 di 17 vigilanza notturna, oltre all'indennità di soggiorno settimanale, giornate di riposo non fruite, tredicesima mensilità. TFR in relazione agli incrementi stipendiali dovuti, indennità attività di soggiorno, straordinario diurno, straordinario notturno, periodo di lavoro “in nero”, riposi annui non goduti
Chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata alle dipendenze dell' Controparte_4
[...]
, facente parte della Casa Generalizia Pia Società Torinese di S.
[...]
Giuseppe a far data dal settembre 1998 al febbraio 2001, senza contratto;
dal marzo 2001 al dicembre 2005 con relativo contratto di lavoro con mansione di;
dal 1° gennaio 2006 al 26 luglio 2006 nuovamente Per_2
senza contratto.
Conseguentemente, chiedeva di condannare la Casa Generalizia Pia Società
Torinese di S. Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
a pagarle la somma complessiva di € 269.306,56, ovvero quelle altre somme che saranno accertate in corso di giudizio, per differenze retributive dovute in ragione delle causali indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La Controparte_1
i costituiva in giudizio con memoria del 30.3.2022, eccependo
[...]
preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito vantato in ricorso e contestando nel merito la fondatezza delle avverse pretese.
Sosteneva che la ricorrente si fosse avvicinata alla casa generalizia come volontaria, chiedendo di essere ospitata nell'appartamento di Acquedolci,
Pag. 4 di 17 che ha continuato ad abitare anche dopo il suo matrimonio e anche oltre la cessazione dell'attività lavorativa, quando non c'erano più ragazzi nella casa-famiglia.
Precisava che l'unico rapporto di lavoro subordinato sarebbe quello regolarizzato, iniziato il 5.3.2001 e conclusosi il 31.12.2005 con orario di lavoro gestito dalla ricorrente, la quale, preparava i pasti giornalieri e lavava la biancheria dei ragazzi, accompagnandoli anche in alcuni momenti di svago.
Aggiungeva che la ricorrente era stata regolarmente retribuita per l'attività svolta, come risulta dalle buste paga, sottoscritte anche per quietanza, mentre aveva sempre goduto delle ferie annuali e delle festività, anche perché i ragazzi ospitati andavano a casa propria tutti i sabati e domeniche e per tutti i giorni di vacanza, comprese le vacanze estive.
Negava che l'attività lavorativa si fosse protratta oltre il 31.12.2005, data in cui le attività dell' sarebbero cessate, sostenendo che Controparte_3
le attività poi svolte nella struttura sarebbero riconducibili alla “
[...]
, costituita il 12.10.2004, con la ricorrente Controparte_5
presente tra i soci fondatori.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, condotta l'istruzione attraverso interrogatorio formale, prova per testi e CTU tecnico contabile, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Pag. 5 di 17 Anzitutto, va rilevata la parziale infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istituto resistente.
Ed infatti, a fronte della formale cessazione del rapporto di lavoro in data
31.12.2005, nonché della sostanziale cessazione avvenuta in data
26.7.2006, secondo le allegazioni della , dagli atti allegati al Parte_1
fascicolo di parte ricorrente si deduce che un primo atto interruttivo è stato inviato all'istituto resistente con raccomandata spedita il 27.12.2010 e ricevuta il successivo giorno 28.12.2010.
Pur non essendovi l'originale della cartolina di ritorno, atteso che parte ricorrente ha dedotto di averlo smarrito, va rilevato che può riconoscersi pieno effetto probatorio anche al duplicato di tale cartolina, rilasciato da
, in cui si attesta l'avvenuta consegna del plico in data CP_6
28.12.2010.
Vi è poi prova dell'invio di una seconda raccomandata in data 23.12.2015 ricevuta il successivo giorno 24.12.2015.
Infine, vi è una ulteriore raccomandata inviata in data 27.01.2017 e certamente ricevuta dall'istituto resistente, come si deduce dalle cartoline di ritorno in atti, sottoscritte per avvenuta ricezione, anche se dalla copia in atti non è possibile individuare con sufficiente chiarezza la data della ricezione.
Tuttavia, a tal proposito soccorre il contenuto della lettera inviata dal dott. al procuratore della ricorrente in data 7.2.2017, in cui si Persona_3
dà riscontro al contenuto di una raccomandata ricevuta in data 31.1.2017
(verosimilmente quella inviata il 27.1.2017.
A tal proposito, anche a voler tenere conto della deduzione formulata dall'istituto resistente nella memoria di costituzione, secondo cui “la
Pag. 6 di 17 lettera del 7.2.2017 a firma del Dott. prodotta da Persona_4
controparte, non è riconducibile o riferibile a posizioni ufficialmente assunte da , atteso Controparte_1
che non è stata scritta e inviata su mandato della stessa
[...]
.”, non si può elidere il valore probatorio intrinseco di tale CP_1
documento.
Infatti, anche a voler ritenere che il professionista in questione abbia di sua iniziativa scritto senza aver mai interpellato la ricorrente, rimane il fatto che si tratta di un documento in cui il predetto professionista mostra di agire su incarico dell'istituto resistente, di essere pienamente e dettagliatamente a conoscenza dei fatti della controversia, già in corso stragiudizialmente da alcuni anni.
A fronte di ciò, la mera deduzione della resistente, arrivata addirittura a sostenere di non aver mai conosciuto il predetto professionista, appare del tutto generica ed inverosimile, posto, che, a fronte degli elementi di prova documentale emergenti dalla missiva in questione, non risulta in alcun modo che la resistente abbia quantomeno chiarito le circostanze che hanno portato il predetto professionista ad essere a conoscenza di dettagli rilevanti di una controversia che la riguardava e, addirittura, a contattare il procuratore della resistente. Né risulta che l'istituto resistente abbia agito nelle opportune sedi nei confronti del professionista in questione per l'abusiva spendita del nome
Conseguentemente, rimane fermo il valore probatorio del documento, ovvero il fatto che la raccomandata inviata in data 27.1.2017 sia stata regolarmente ricevuta dalla resistente, come peraltro confermato dalla
Pag. 7 di 17 cartolina di ricevimento in atti dalla quale non è possibile individuare con certezza la data di ricezione.
Quanto al contenuto di tali raccomandate, a fronte della produzione di parte ricorrente, sarebbe stato preciso onere di parte resistente provare per testi o con documenti che il contenuto dei plichi ricevuti era differente rispetto a quello mostrato negli atti allegati al fascicolo di parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, considerato che l'ultimo atto interruttivo è stato notificato in data 31.1.2017, la prescrizione quinquennale non poteva ritenersi maturata al momento del deposito del ricorso in data 12.12.2021, quantomeno con riferimento alle pretese riguardanti il rapporto lavorativo conclusosi il 31.12.2025.
Ed infatti, se si esamina il contenuto di tutte e tre gli atti interruttivi inviati dalla ricorrente, si riscontra che le richieste avanzate riguardavano soltanto il rapporto di lavoro conclusosi il 31.12.2025, mentre nessuna menzione veniva fatta per il successivo periodo di lavoro 1.1.2006/26.7.2006, successivamente rivendicato per la prima volta soltanto in ricorso.
Conseguentemente, in riferimento a tale capo di domanda deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale.
Dunque, il perimetro temporale del rapporto di lavoro oggetto di accertamento deve essere limitato dal settembre 1998 sino al 4.3.2001 per il lavoro che si sarebbe svolto in nero, mentre, per quel che riguarda le ulteriori rivendicazioni economiche, va tenuto conto soltanto del rapporto di lavoro formalizzato dal 5.3.2001 al 31.12.2005.
Passando al merito delle rivendicazioni della ricorrente, prendendo in esame anzitutto la richiesta di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal mese di settembre 1998 al 4.3.2001, va
Pag. 8 di 17 rammentato che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia, non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo al datore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali mancanze.
In particolare, secondo la pacifica elaborazione della giurisprudenza di legittimità, gli indici della natura subordinata di un rapporto di lavoro sono i seguenti: l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, in via sussidiaria ma tra loro concorrente, quantomeno per una valutazione in via presuntiva, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio.
A fronte di ciò, la valutazione del quadro probatorio emerso nel corso dell'istruzione non può prescindere dalla valutazione di un dato fondamentale: tra le parti è incontestato che la ricorrente sia stata presente nella struttura di Acquedolci, con l'incarico di assistere i giovani affidati all'istituto ricorrente, sin dal settembre 1998, atteso che l'istituto resistente non ha mai negato tale circostanza, né ha mai contestato espressamente il lasso di tempo indicato dalla ricorrente, atteso che lo stesso teste di parte
Pag. 9 di 17 ricorrente PA , ha espressamente confermato il Testimone_1
capitolato 2 della memoria di costituzione in cui si riferisce che la ha iniziato la sua collaborazione con la nel Parte_1 Controparte_1
corso del 1998.
Tuttavia, secondo l'istituto resistente, tale collaborazione sarebbe stata prestata a titolo di puro volontariato, sino al 5.3.2001, data in cui è iniziato il rapporto di lavoro. Inoltre, l'istituto resistente ha pure ammesso che la ha abitato a far data da febbraio 1999 l'appartamento ubicato in Parte_1
Acquedolci, C. da RR (oggi via S. Fratello), ove veniva svolta anche l'attività di assistenza ai minori, ma anche in tal caso, per il periodo antecedente il 5.3.2001 si sarebbe trattato di una mera concessione a titolo gratuito in favore della volontaria.
Ciò detto, il teste , sentito all'udienza del Testimone_2
12.10.22, dopo aver premesso di aver svolto l'attività di educatore professionale con la dal 2001 per 10 mesi, ha precisato di Controparte_1
aver frequentato l'istituto anche in epoca antecedente, poiché svolgeva attività di volontariato con la moglie sin dal 1998.
Il teste ha precisato che sin dal 1998 ha visto lavorare la ricorrente, riscontrandone la presenza sia di mattina, che di pomeriggio, anche se non
è stato in grado di indicare con precisione gli orari di lavoro.
Il teste ha inoltre confermato le caratteristiche delle mansioni svolte
(capitolato c) del ricorso: accoglienza dei minori, vigilanza sugli stessi, aiuto e assistenza nei compiti scolastici e nello studio, intrattenimento ludico, accompagnamento dei minori a scuola e durante le passeggiate fuori dall'Istituto, pulizia nelle camerette, lavaggio e stiratura dei loro
Pag. 10 di 17 indumenti), che peraltro non appaiono oggetto di specifica contestazione da parte dell'istituto resistente.
Il teste ha inoltre confermato che a un certo punto la è stata Parte_1
spostata in un appartamento ad Acquedolci, dove accudiva minori e dormiva.
Dal canto suo, , marito della ricorrente, ha Controparte_7
confermato sia pure in maniera generica, che la moglie ha intrattenuto un rapporto di lavoro con l'istituto resistente dal settembre 1998, come pure l'orario di lavoro e le mansioni svolte e la retribuzione pattuita e corrisposta, lo svolgimento di prestazioni notturne dopo il trasferimento presso l'appartamento di via S. Fratello, anche se il teste ha riferito di essere a conoscenza di tutte le circostanze dedotte nei capitolati di prova per averle apprese dalla moglie e dal suocero.
PA , come già detto, ha confermato la Testimone_1
presenza della ricorrente, sia pure come volontaria, come pure il trasferimento nella casa di via S. Fratello a far data dal febbraio 1999.
Infine, il teste , sentito all'udienza del Testimone_3
28.10.2022, ha riferito di essere arrivato nell'istituto gestito dalla
[...]
come ospite nel 1998 e di esservi rimasto come ospite sino alla CP_1
conclusione dell'anno scolastico 2002/2003, confermando che la ricorrente vi svolgeva le mansioni di educatrice, precisando che la vedeva in servizio poco prima di andare a scuola (7,50/7,55). Va detto che il teste ha pure confermato genericamente i capitolati di prova riguardanti le mansioni e gli orari di lavoro ed il fatto che la ricorrente dormiva nella struttura, precisando, quanto alle mansioni notturne, che talvolta la Parte_1
Pag. 11 di 17 interveniva per sedare dei litigi scoppiati tra i giovani ospiti o per assistere qualcuno colpito da improvviso malessere.
Tanto premesso, il quadro probatorio appena descritto appare certamente sufficiente a ritenere che tra l'istituto resistente e la vi fosse già Parte_1
un rapporto di lavoro subordinato, sia pure senza alcuna formalizzazione contrattuale, già a far data dal settembre 1998. Successivamente, il rapporto lavorativo è stato formalizzato a far data dal 5.3.2001 e si è protratto sino al
31.12.2005, data del licenziamento della ricorrente.
Infatti, dalla lettura complessiva degli elementi pacifici tra le parti e dalle circostanze emergenti con certezza dalle prove testimoniali, appare inverosimile ritenere che la , prima della sua formale assunzione, Parte_1
abbia continuativamente prestato le mansioni di educatrice per circa due anni e mezzo a titolo di puro volontariato.
Ed infatti, a fronte della pacifica presenza della ricorrente nell'istituto e del suo continuo svolgimento di attività di assistenza ai minori, preparazione dei pasti e accompagnamento in momenti di svago (per limitarsi alle mansioni specificamente ammesse dalla stessa parte resistente), nonché della circostanza che la stessa sia stata ospitata in un appartamento della struttura, il teste ha confermato presenza e attività Testimone_2
lavorativa dal 1998, riferendo che la stessa si svolgeva di mattina e di pomeriggio, confermando lo svolgimento delle mansioni di cui al capitolato c) del ricorso (accoglienza dei minori, vigilanza sugli stessi, aiuto e assistenza nei compiti scolastici e nello studio, intrattenimento ludico, accompagnamento dei minori a scuola e durante le passeggiate fuori dall'Istituto, pulizia nelle camerette, lavaggio e stiratura dei loro indumenti).
Pag. 12 di 17 Inoltre, anche a non voler considerare la conferma indiretta di tali circostanze risultante dalla testimonianza de relato del marito della ricorrente, appare significativo il risultato della testimonianza di
[...]
. Tes_3
È vero che tale ultima testimonianza deve essere valutata in maniera attenta e rigorosa, posto che ha riferito di fatti accaduti oltre venti anni Tes_3
prima quando aveva una età compresa tra gli 11 e 14 anni, per cui occorre vagliare con attenzione la natura e la precisione di tali ricordi, anche alla luce di quella che poteva essere all'epoca la capacità di valutazione e discernimento di un ragazzino nemmeno in età adolescenziale. Tuttavia, è anche vero che ha nettamente riferito circostanze significative che Tes_3
confermano la continuativa presenza della ricorrente nel corso dell'intera giornata (la preparazione per la scuola poco prima delle otto del mattino, il fatto che, quando non andava a scuola restava con la ricorrente), come la natura delle attività assistenziali svolte (il teste ha riferito che per lui la ricorrente era una specie di figura materna).
Conseguentemente, dalle testimonianze emerge la conferma di un'attività specializzata, assorbente e continuativa a favore dei minori ospiti dell'istituto resistente, svolta con caratteristiche tali (prestazioni continuative in orario mattutino e pomeridiano, durata della prestazione per oltre due anni e mezzo, residenza in struttura dell'istituto resistente), difficilmente riconducibile all'ipotesi di una attività svolta gratuitamente a puro titolo di volontariato. Quindi deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di educatrice dal settembre
1998 al 4 marzo 2001.
Pag. 13 di 17 D'altra parte, la valutazione complessiva delle testimonianze consente pure di ritenere provato che certamente tale attività si è sostanzialmente articolata nell'orario diurno indicato in ricorso, tenuto conto soprattutto di quanto riferito dai testi e , e cioè dal lunedì al Testimone_2 Tes_3
venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.
Di contro, non può ritenersi provato con il dovuto rigore lo svolgimento di attività di lavoro straordinario oltre tale orario.
Ed infatti, da un lato il teste nulla di specifico ha riferito, Testimone_2
limitandosi a confermare la circostanza che la ricorrente dormiva nell'appartamento di via S. Fratello, dall'altro il teste si è limitato a Tes_3
confermare genericamente la veridicità delle circostanze indicate nel capo f) (relativo alla protrazione del lavoro anche in orario serale e notturno), senza tuttavia circostanziare in maniera adeguata e precisa la natura del suo ricordo o fatti idonei a riscontrare in maniera sufficientemente attendibile il suo ricordo. Conseguentemente, tenuto conto della giovanissima età del teste all'epoca dei fatti e in mancanza di elementi di riscontro, non appare utilizzabile ai fini probatori tale generica conferma del capitolato di prova, non essendo ragionevolmente verosimile che un ragazzino di 11/12 anni avesse la netta percezione degli orari e della continuità delle mansioni lavorative, soprattutto in una situazione di convivenza.
Inoltre, quanto alla specifica circostanza dell'assistenza notturna, il teste si
è limitato e riferire di sporadici interventi in situazioni di liti o di malesseri notturni improvvisi, quindi fatti episodici del tutto compatibili con anche con un'assistenza spontanea prestata in casi di emergenza dall'unico adulto che abitava nella struttura.
Pag. 14 di 17 Dalle prove testimoniali non emerge, invece, alcun riscontro sullo svolgimento di compiti specifici e continuativi, svolti in esecuzione delle direttive del datore di lavoro, per cui non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario, né nel periodo di lavoro non regolarizzato, né durante il periodo regolarizzato.
Quanto alle rivendicazioni relative ai giorni di riposo non goduti (con evidente riferimento alle ferie), è appena il caso di sottolineare che la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto essere vera la circostanza che durante l'intero rapporto lavorativo ha sempre goduto delle ferie annuali e delle festività (capitolato 7); mentre per quel che riguarda le prestazioni lavorative che sarebbero state rese nella giornata di sabato, va rilevato che la stessa ricorrente, sempre in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che i ragazzi andavano via il sabato, pur precisando che andavano via il pomeriggio, mentre padre , presente Testimone_1
nella struttura dal 1990 al 2010, ha confermato la circostanza che gli ospiti della struttura il sabato tornavano dalle famiglie, per cui è verosimile ritenere che per la ricorrente il sabato non fosse una giornata lavorativa.
In definitiva, dalla prova testimoniale è emersa una prova sufficiente per ritenere che la ricorrente, prima ancora della costituzione formale del rapporto di lavoro, in data 5.3.2001, abbia iniziato a lavorare per l'istituto resistente sin dal febbraio del 1998 con le mansioni di educatrice e con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, percependo, per come dichiarato, soltanto una retribuzione mensile di lire 600.000 sino al mese di gennaio 1999, aumentata a lire 800.000 da febbraio 1999 e sino alla formalizzazione del rapporto in data 5.3.2001.
Pag. 15 di 17 Conseguentemente, spetteranno alla ricorrente tutte le differenze retributive che, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato, il CTU ha calcolato in complessivi € € 34.185,40 (retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, TFR), già detratte le somme percepite.
Pertanto, l'istituto resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 34.185,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo
In ragione delle considerazioni appena esposte, ogni altra domanda deve essere rigettata.
Tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente, ricorrono le condizioni per compensare la metà delle spese di lite, mente l'istituto resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la rimanente metà di tali spese, che si liquida in complessivi € 3.350,00 (valore della causa, parametri vicini al minimo in considerazione delle semplicità delle questioni) oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico dell'istituto resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna la Casa Generalizia Pia Società Torinese di S. Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 34.185,40, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalla scadenza e sino al soddisfo;
Pag. 16 di 17 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa la metà delle spese di lite, mente condanna l'istituto resistente a pagare alla ricorrente la rimanente metà di tali spese, che liquida in complessivi € 3.350,00 oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico dell'istituto resistente.
Patti, 19.8.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 17 di 17
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 15.11.2023, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4566/2021 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] (c.f. ) C.F._1
rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avv.
Francesco Genovese (c.f. – pec C.F._2
- fax 0908967050), presso il Email_1
cui studio sito in Messina Via Pietro Castelli 216 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del suo procuratore generale
[...] P.IVA_1
nato a [...], il [...], dom.to per la carica Controparte_2
presso la sede legale in Roma, Via Belvedere Montello n.77, elett.te dom.to in Cefalù, Via Gen. P. Prestisimone, n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Firrito, (Cod. Fisc. - telefax: C.F._3 P.IVA_2
- p.e.c: , che la rappresenta e Email_2
difende giusta procura ad litem che si allega al fascicolo telematico o
Resistente
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 12.12.2021, Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1
esponendo di aver lavorato alle
[...]
dipendenze dell' del Controparte_3
Murialdo, facente parte della Casa Generalizia Pia Società Torinese di S.
Giuseppe, a far data dal mese di settembre 1998, presso la sede sita in
Acquedolci in Corso Italia 1, con qualifica di educatrice.
Precisava che, inizialmente, il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato dal datore di lavoro e che sin dall'inizio e sino al mese di gennaio 1999
l'orario lavorativo osservato era il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle
7,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00.
La retribuzione corrisposta era di lire 600.000 al mese, senza riconoscimento di ferie e riposi e senza corresponsione di tredicesima mensilità.
A partire dal mese di febbraio 1999, l' resistente le avrebbe richiesto CP_3
di prestate anche attività di assistenza notturna in favore dei minori e, conseguentemente, le mansioni lavorative sarebbero state prestate presso un appartamento ubicato in Acquedolci, C. da RR (oggi via S.
Pag. 2 di 17 ), con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 Per_1
alle ore 22,30/22.45 circa, mentre il sabato l'orario lavorativo era dalle 7 alle 16. Di contro, la retribuzione mensile sarebbe stata aumentata sino a lire 800.000
Solo a partire dal 4 marzo 2001 il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato, con formale assunzione e inquadramento Inps, con qualifica di impiegata di quinto livello - Educatrice, con una retribuzione mensile di euro 1.012,26, tranne che per il mese di agosto fissata in euro 1.051,19.
Formalmente il rapporto di lavoro sarebbe cessato per licenziamento intimato dall'istituto resistente con effetti al 31.12.2005, ma, di fatto, sarebbe proseguito, sino al 26.07.2006, con una retribuzione mensile di €
800, pagata in contanti. In particolare, in tale ultimo periodo, sarebbero state svolte le medesime mansioni, anche se le incombenze riguardavano l'unico ragazzo rimasto nella casa.
Tanto premesso, rivendicava il pagamento di tutte le differenze retributive dovute per l'intero periodo di lavoro, calcolate nella complessiva somma di
€ 269.306,50, dovuta per le causali così specificate nella CTP allegata al ricorso:
- anno 1998 (lavoro straordinario diurno, giornate di riposo non fruite, tredicesima mensilità)
- anni 1999, 2000, 2001 sino a febbraio lavoro straordinario diurno e notturno, somme previste ex art. 45 ccnl per le ore di vigilanza notturna, oltre all'indennità di soggiorno settimanale, giornate di riposo non fruite, tredicesima mensilità.
- Dal 4.3.2001 e sino alla cessazione del rapporto: lavoro straordinario diurno e notturno, somme previste ex art. 45 ccnl per le ore di
Pag. 3 di 17 vigilanza notturna, oltre all'indennità di soggiorno settimanale, giornate di riposo non fruite, tredicesima mensilità. TFR in relazione agli incrementi stipendiali dovuti, indennità attività di soggiorno, straordinario diurno, straordinario notturno, periodo di lavoro “in nero”, riposi annui non goduti
Chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata alle dipendenze dell' Controparte_4
[...]
, facente parte della Casa Generalizia Pia Società Torinese di S.
[...]
Giuseppe a far data dal settembre 1998 al febbraio 2001, senza contratto;
dal marzo 2001 al dicembre 2005 con relativo contratto di lavoro con mansione di;
dal 1° gennaio 2006 al 26 luglio 2006 nuovamente Per_2
senza contratto.
Conseguentemente, chiedeva di condannare la Casa Generalizia Pia Società
Torinese di S. Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
a pagarle la somma complessiva di € 269.306,56, ovvero quelle altre somme che saranno accertate in corso di giudizio, per differenze retributive dovute in ragione delle causali indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La Controparte_1
i costituiva in giudizio con memoria del 30.3.2022, eccependo
[...]
preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito vantato in ricorso e contestando nel merito la fondatezza delle avverse pretese.
Sosteneva che la ricorrente si fosse avvicinata alla casa generalizia come volontaria, chiedendo di essere ospitata nell'appartamento di Acquedolci,
Pag. 4 di 17 che ha continuato ad abitare anche dopo il suo matrimonio e anche oltre la cessazione dell'attività lavorativa, quando non c'erano più ragazzi nella casa-famiglia.
Precisava che l'unico rapporto di lavoro subordinato sarebbe quello regolarizzato, iniziato il 5.3.2001 e conclusosi il 31.12.2005 con orario di lavoro gestito dalla ricorrente, la quale, preparava i pasti giornalieri e lavava la biancheria dei ragazzi, accompagnandoli anche in alcuni momenti di svago.
Aggiungeva che la ricorrente era stata regolarmente retribuita per l'attività svolta, come risulta dalle buste paga, sottoscritte anche per quietanza, mentre aveva sempre goduto delle ferie annuali e delle festività, anche perché i ragazzi ospitati andavano a casa propria tutti i sabati e domeniche e per tutti i giorni di vacanza, comprese le vacanze estive.
Negava che l'attività lavorativa si fosse protratta oltre il 31.12.2005, data in cui le attività dell' sarebbero cessate, sostenendo che Controparte_3
le attività poi svolte nella struttura sarebbero riconducibili alla “
[...]
, costituita il 12.10.2004, con la ricorrente Controparte_5
presente tra i soci fondatori.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, condotta l'istruzione attraverso interrogatorio formale, prova per testi e CTU tecnico contabile, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Pag. 5 di 17 Anzitutto, va rilevata la parziale infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istituto resistente.
Ed infatti, a fronte della formale cessazione del rapporto di lavoro in data
31.12.2005, nonché della sostanziale cessazione avvenuta in data
26.7.2006, secondo le allegazioni della , dagli atti allegati al Parte_1
fascicolo di parte ricorrente si deduce che un primo atto interruttivo è stato inviato all'istituto resistente con raccomandata spedita il 27.12.2010 e ricevuta il successivo giorno 28.12.2010.
Pur non essendovi l'originale della cartolina di ritorno, atteso che parte ricorrente ha dedotto di averlo smarrito, va rilevato che può riconoscersi pieno effetto probatorio anche al duplicato di tale cartolina, rilasciato da
, in cui si attesta l'avvenuta consegna del plico in data CP_6
28.12.2010.
Vi è poi prova dell'invio di una seconda raccomandata in data 23.12.2015 ricevuta il successivo giorno 24.12.2015.
Infine, vi è una ulteriore raccomandata inviata in data 27.01.2017 e certamente ricevuta dall'istituto resistente, come si deduce dalle cartoline di ritorno in atti, sottoscritte per avvenuta ricezione, anche se dalla copia in atti non è possibile individuare con sufficiente chiarezza la data della ricezione.
Tuttavia, a tal proposito soccorre il contenuto della lettera inviata dal dott. al procuratore della ricorrente in data 7.2.2017, in cui si Persona_3
dà riscontro al contenuto di una raccomandata ricevuta in data 31.1.2017
(verosimilmente quella inviata il 27.1.2017.
A tal proposito, anche a voler tenere conto della deduzione formulata dall'istituto resistente nella memoria di costituzione, secondo cui “la
Pag. 6 di 17 lettera del 7.2.2017 a firma del Dott. prodotta da Persona_4
controparte, non è riconducibile o riferibile a posizioni ufficialmente assunte da , atteso Controparte_1
che non è stata scritta e inviata su mandato della stessa
[...]
.”, non si può elidere il valore probatorio intrinseco di tale CP_1
documento.
Infatti, anche a voler ritenere che il professionista in questione abbia di sua iniziativa scritto senza aver mai interpellato la ricorrente, rimane il fatto che si tratta di un documento in cui il predetto professionista mostra di agire su incarico dell'istituto resistente, di essere pienamente e dettagliatamente a conoscenza dei fatti della controversia, già in corso stragiudizialmente da alcuni anni.
A fronte di ciò, la mera deduzione della resistente, arrivata addirittura a sostenere di non aver mai conosciuto il predetto professionista, appare del tutto generica ed inverosimile, posto, che, a fronte degli elementi di prova documentale emergenti dalla missiva in questione, non risulta in alcun modo che la resistente abbia quantomeno chiarito le circostanze che hanno portato il predetto professionista ad essere a conoscenza di dettagli rilevanti di una controversia che la riguardava e, addirittura, a contattare il procuratore della resistente. Né risulta che l'istituto resistente abbia agito nelle opportune sedi nei confronti del professionista in questione per l'abusiva spendita del nome
Conseguentemente, rimane fermo il valore probatorio del documento, ovvero il fatto che la raccomandata inviata in data 27.1.2017 sia stata regolarmente ricevuta dalla resistente, come peraltro confermato dalla
Pag. 7 di 17 cartolina di ricevimento in atti dalla quale non è possibile individuare con certezza la data di ricezione.
Quanto al contenuto di tali raccomandate, a fronte della produzione di parte ricorrente, sarebbe stato preciso onere di parte resistente provare per testi o con documenti che il contenuto dei plichi ricevuti era differente rispetto a quello mostrato negli atti allegati al fascicolo di parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, considerato che l'ultimo atto interruttivo è stato notificato in data 31.1.2017, la prescrizione quinquennale non poteva ritenersi maturata al momento del deposito del ricorso in data 12.12.2021, quantomeno con riferimento alle pretese riguardanti il rapporto lavorativo conclusosi il 31.12.2025.
Ed infatti, se si esamina il contenuto di tutte e tre gli atti interruttivi inviati dalla ricorrente, si riscontra che le richieste avanzate riguardavano soltanto il rapporto di lavoro conclusosi il 31.12.2025, mentre nessuna menzione veniva fatta per il successivo periodo di lavoro 1.1.2006/26.7.2006, successivamente rivendicato per la prima volta soltanto in ricorso.
Conseguentemente, in riferimento a tale capo di domanda deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale.
Dunque, il perimetro temporale del rapporto di lavoro oggetto di accertamento deve essere limitato dal settembre 1998 sino al 4.3.2001 per il lavoro che si sarebbe svolto in nero, mentre, per quel che riguarda le ulteriori rivendicazioni economiche, va tenuto conto soltanto del rapporto di lavoro formalizzato dal 5.3.2001 al 31.12.2005.
Passando al merito delle rivendicazioni della ricorrente, prendendo in esame anzitutto la richiesta di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal mese di settembre 1998 al 4.3.2001, va
Pag. 8 di 17 rammentato che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia, non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo al datore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali mancanze.
In particolare, secondo la pacifica elaborazione della giurisprudenza di legittimità, gli indici della natura subordinata di un rapporto di lavoro sono i seguenti: l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, in via sussidiaria ma tra loro concorrente, quantomeno per una valutazione in via presuntiva, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio.
A fronte di ciò, la valutazione del quadro probatorio emerso nel corso dell'istruzione non può prescindere dalla valutazione di un dato fondamentale: tra le parti è incontestato che la ricorrente sia stata presente nella struttura di Acquedolci, con l'incarico di assistere i giovani affidati all'istituto ricorrente, sin dal settembre 1998, atteso che l'istituto resistente non ha mai negato tale circostanza, né ha mai contestato espressamente il lasso di tempo indicato dalla ricorrente, atteso che lo stesso teste di parte
Pag. 9 di 17 ricorrente PA , ha espressamente confermato il Testimone_1
capitolato 2 della memoria di costituzione in cui si riferisce che la ha iniziato la sua collaborazione con la nel Parte_1 Controparte_1
corso del 1998.
Tuttavia, secondo l'istituto resistente, tale collaborazione sarebbe stata prestata a titolo di puro volontariato, sino al 5.3.2001, data in cui è iniziato il rapporto di lavoro. Inoltre, l'istituto resistente ha pure ammesso che la ha abitato a far data da febbraio 1999 l'appartamento ubicato in Parte_1
Acquedolci, C. da RR (oggi via S. Fratello), ove veniva svolta anche l'attività di assistenza ai minori, ma anche in tal caso, per il periodo antecedente il 5.3.2001 si sarebbe trattato di una mera concessione a titolo gratuito in favore della volontaria.
Ciò detto, il teste , sentito all'udienza del Testimone_2
12.10.22, dopo aver premesso di aver svolto l'attività di educatore professionale con la dal 2001 per 10 mesi, ha precisato di Controparte_1
aver frequentato l'istituto anche in epoca antecedente, poiché svolgeva attività di volontariato con la moglie sin dal 1998.
Il teste ha precisato che sin dal 1998 ha visto lavorare la ricorrente, riscontrandone la presenza sia di mattina, che di pomeriggio, anche se non
è stato in grado di indicare con precisione gli orari di lavoro.
Il teste ha inoltre confermato le caratteristiche delle mansioni svolte
(capitolato c) del ricorso: accoglienza dei minori, vigilanza sugli stessi, aiuto e assistenza nei compiti scolastici e nello studio, intrattenimento ludico, accompagnamento dei minori a scuola e durante le passeggiate fuori dall'Istituto, pulizia nelle camerette, lavaggio e stiratura dei loro
Pag. 10 di 17 indumenti), che peraltro non appaiono oggetto di specifica contestazione da parte dell'istituto resistente.
Il teste ha inoltre confermato che a un certo punto la è stata Parte_1
spostata in un appartamento ad Acquedolci, dove accudiva minori e dormiva.
Dal canto suo, , marito della ricorrente, ha Controparte_7
confermato sia pure in maniera generica, che la moglie ha intrattenuto un rapporto di lavoro con l'istituto resistente dal settembre 1998, come pure l'orario di lavoro e le mansioni svolte e la retribuzione pattuita e corrisposta, lo svolgimento di prestazioni notturne dopo il trasferimento presso l'appartamento di via S. Fratello, anche se il teste ha riferito di essere a conoscenza di tutte le circostanze dedotte nei capitolati di prova per averle apprese dalla moglie e dal suocero.
PA , come già detto, ha confermato la Testimone_1
presenza della ricorrente, sia pure come volontaria, come pure il trasferimento nella casa di via S. Fratello a far data dal febbraio 1999.
Infine, il teste , sentito all'udienza del Testimone_3
28.10.2022, ha riferito di essere arrivato nell'istituto gestito dalla
[...]
come ospite nel 1998 e di esservi rimasto come ospite sino alla CP_1
conclusione dell'anno scolastico 2002/2003, confermando che la ricorrente vi svolgeva le mansioni di educatrice, precisando che la vedeva in servizio poco prima di andare a scuola (7,50/7,55). Va detto che il teste ha pure confermato genericamente i capitolati di prova riguardanti le mansioni e gli orari di lavoro ed il fatto che la ricorrente dormiva nella struttura, precisando, quanto alle mansioni notturne, che talvolta la Parte_1
Pag. 11 di 17 interveniva per sedare dei litigi scoppiati tra i giovani ospiti o per assistere qualcuno colpito da improvviso malessere.
Tanto premesso, il quadro probatorio appena descritto appare certamente sufficiente a ritenere che tra l'istituto resistente e la vi fosse già Parte_1
un rapporto di lavoro subordinato, sia pure senza alcuna formalizzazione contrattuale, già a far data dal settembre 1998. Successivamente, il rapporto lavorativo è stato formalizzato a far data dal 5.3.2001 e si è protratto sino al
31.12.2005, data del licenziamento della ricorrente.
Infatti, dalla lettura complessiva degli elementi pacifici tra le parti e dalle circostanze emergenti con certezza dalle prove testimoniali, appare inverosimile ritenere che la , prima della sua formale assunzione, Parte_1
abbia continuativamente prestato le mansioni di educatrice per circa due anni e mezzo a titolo di puro volontariato.
Ed infatti, a fronte della pacifica presenza della ricorrente nell'istituto e del suo continuo svolgimento di attività di assistenza ai minori, preparazione dei pasti e accompagnamento in momenti di svago (per limitarsi alle mansioni specificamente ammesse dalla stessa parte resistente), nonché della circostanza che la stessa sia stata ospitata in un appartamento della struttura, il teste ha confermato presenza e attività Testimone_2
lavorativa dal 1998, riferendo che la stessa si svolgeva di mattina e di pomeriggio, confermando lo svolgimento delle mansioni di cui al capitolato c) del ricorso (accoglienza dei minori, vigilanza sugli stessi, aiuto e assistenza nei compiti scolastici e nello studio, intrattenimento ludico, accompagnamento dei minori a scuola e durante le passeggiate fuori dall'Istituto, pulizia nelle camerette, lavaggio e stiratura dei loro indumenti).
Pag. 12 di 17 Inoltre, anche a non voler considerare la conferma indiretta di tali circostanze risultante dalla testimonianza de relato del marito della ricorrente, appare significativo il risultato della testimonianza di
[...]
. Tes_3
È vero che tale ultima testimonianza deve essere valutata in maniera attenta e rigorosa, posto che ha riferito di fatti accaduti oltre venti anni Tes_3
prima quando aveva una età compresa tra gli 11 e 14 anni, per cui occorre vagliare con attenzione la natura e la precisione di tali ricordi, anche alla luce di quella che poteva essere all'epoca la capacità di valutazione e discernimento di un ragazzino nemmeno in età adolescenziale. Tuttavia, è anche vero che ha nettamente riferito circostanze significative che Tes_3
confermano la continuativa presenza della ricorrente nel corso dell'intera giornata (la preparazione per la scuola poco prima delle otto del mattino, il fatto che, quando non andava a scuola restava con la ricorrente), come la natura delle attività assistenziali svolte (il teste ha riferito che per lui la ricorrente era una specie di figura materna).
Conseguentemente, dalle testimonianze emerge la conferma di un'attività specializzata, assorbente e continuativa a favore dei minori ospiti dell'istituto resistente, svolta con caratteristiche tali (prestazioni continuative in orario mattutino e pomeridiano, durata della prestazione per oltre due anni e mezzo, residenza in struttura dell'istituto resistente), difficilmente riconducibile all'ipotesi di una attività svolta gratuitamente a puro titolo di volontariato. Quindi deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di educatrice dal settembre
1998 al 4 marzo 2001.
Pag. 13 di 17 D'altra parte, la valutazione complessiva delle testimonianze consente pure di ritenere provato che certamente tale attività si è sostanzialmente articolata nell'orario diurno indicato in ricorso, tenuto conto soprattutto di quanto riferito dai testi e , e cioè dal lunedì al Testimone_2 Tes_3
venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.
Di contro, non può ritenersi provato con il dovuto rigore lo svolgimento di attività di lavoro straordinario oltre tale orario.
Ed infatti, da un lato il teste nulla di specifico ha riferito, Testimone_2
limitandosi a confermare la circostanza che la ricorrente dormiva nell'appartamento di via S. Fratello, dall'altro il teste si è limitato a Tes_3
confermare genericamente la veridicità delle circostanze indicate nel capo f) (relativo alla protrazione del lavoro anche in orario serale e notturno), senza tuttavia circostanziare in maniera adeguata e precisa la natura del suo ricordo o fatti idonei a riscontrare in maniera sufficientemente attendibile il suo ricordo. Conseguentemente, tenuto conto della giovanissima età del teste all'epoca dei fatti e in mancanza di elementi di riscontro, non appare utilizzabile ai fini probatori tale generica conferma del capitolato di prova, non essendo ragionevolmente verosimile che un ragazzino di 11/12 anni avesse la netta percezione degli orari e della continuità delle mansioni lavorative, soprattutto in una situazione di convivenza.
Inoltre, quanto alla specifica circostanza dell'assistenza notturna, il teste si
è limitato e riferire di sporadici interventi in situazioni di liti o di malesseri notturni improvvisi, quindi fatti episodici del tutto compatibili con anche con un'assistenza spontanea prestata in casi di emergenza dall'unico adulto che abitava nella struttura.
Pag. 14 di 17 Dalle prove testimoniali non emerge, invece, alcun riscontro sullo svolgimento di compiti specifici e continuativi, svolti in esecuzione delle direttive del datore di lavoro, per cui non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario, né nel periodo di lavoro non regolarizzato, né durante il periodo regolarizzato.
Quanto alle rivendicazioni relative ai giorni di riposo non goduti (con evidente riferimento alle ferie), è appena il caso di sottolineare che la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto essere vera la circostanza che durante l'intero rapporto lavorativo ha sempre goduto delle ferie annuali e delle festività (capitolato 7); mentre per quel che riguarda le prestazioni lavorative che sarebbero state rese nella giornata di sabato, va rilevato che la stessa ricorrente, sempre in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che i ragazzi andavano via il sabato, pur precisando che andavano via il pomeriggio, mentre padre , presente Testimone_1
nella struttura dal 1990 al 2010, ha confermato la circostanza che gli ospiti della struttura il sabato tornavano dalle famiglie, per cui è verosimile ritenere che per la ricorrente il sabato non fosse una giornata lavorativa.
In definitiva, dalla prova testimoniale è emersa una prova sufficiente per ritenere che la ricorrente, prima ancora della costituzione formale del rapporto di lavoro, in data 5.3.2001, abbia iniziato a lavorare per l'istituto resistente sin dal febbraio del 1998 con le mansioni di educatrice e con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, percependo, per come dichiarato, soltanto una retribuzione mensile di lire 600.000 sino al mese di gennaio 1999, aumentata a lire 800.000 da febbraio 1999 e sino alla formalizzazione del rapporto in data 5.3.2001.
Pag. 15 di 17 Conseguentemente, spetteranno alla ricorrente tutte le differenze retributive che, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato, il CTU ha calcolato in complessivi € € 34.185,40 (retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, TFR), già detratte le somme percepite.
Pertanto, l'istituto resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 34.185,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo
In ragione delle considerazioni appena esposte, ogni altra domanda deve essere rigettata.
Tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente, ricorrono le condizioni per compensare la metà delle spese di lite, mente l'istituto resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente la rimanente metà di tali spese, che si liquida in complessivi € 3.350,00 (valore della causa, parametri vicini al minimo in considerazione delle semplicità delle questioni) oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico dell'istituto resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna la Casa Generalizia Pia Società Torinese di S. Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 34.185,40, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalla scadenza e sino al soddisfo;
Pag. 16 di 17 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa la metà delle spese di lite, mente condanna l'istituto resistente a pagare alla ricorrente la rimanente metà di tali spese, che liquida in complessivi € 3.350,00 oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico dell'istituto resistente.
Patti, 19.8.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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