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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice- Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 2178 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito promossa:
da nato a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo P.IVA_1
Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Invero, l' ha documentalmente provato come l'indebito sia scaturito dalla CP_1
percezione di redditi da pensione estera non noti all'Istituto e comunicati solo con i modelli RED trasmessi in data 05/03/2018 e 03/05/2019 (all.ti in atti).
L'indebito deriva pertanto dall'avvenuta dichiarazione all' di redditi diversi da CP_1
quelli effettivamente percepiti dal pensionato;
tali redditi – sommati a quelli del coniuge
– risultano superiori ai limiti di legge per il diritto alla prestazione per gli anni 2016,
2017 e 2018.
CP_ Nel caso di specie va condivisa l'eccezione di che rileva di essere in presenza di una condotta omissiva, equiparabile per costante giurisprudenza della Suprema Corte ad una condotta dolosa (Cass. civ., sez. lav., 15/06/2010, n. 14347; Cass. civ.,sez. lav.,
01/12/2009, n.25309; Cass. civ., sez. lav., 10 agosto 2007 n. 21019), con conseguente ripetibilità dell'indebito, non versandosi in fattispecie di errore dell'Istituto o buona fede dell'accipiens.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
Pagina 2 CP_ 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 1000,00 oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 6.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice- Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 2178 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito promossa:
da nato a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo P.IVA_1
Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Invero, l' ha documentalmente provato come l'indebito sia scaturito dalla CP_1
percezione di redditi da pensione estera non noti all'Istituto e comunicati solo con i modelli RED trasmessi in data 05/03/2018 e 03/05/2019 (all.ti in atti).
L'indebito deriva pertanto dall'avvenuta dichiarazione all' di redditi diversi da CP_1
quelli effettivamente percepiti dal pensionato;
tali redditi – sommati a quelli del coniuge
– risultano superiori ai limiti di legge per il diritto alla prestazione per gli anni 2016,
2017 e 2018.
CP_ Nel caso di specie va condivisa l'eccezione di che rileva di essere in presenza di una condotta omissiva, equiparabile per costante giurisprudenza della Suprema Corte ad una condotta dolosa (Cass. civ., sez. lav., 15/06/2010, n. 14347; Cass. civ.,sez. lav.,
01/12/2009, n.25309; Cass. civ., sez. lav., 10 agosto 2007 n. 21019), con conseguente ripetibilità dell'indebito, non versandosi in fattispecie di errore dell'Istituto o buona fede dell'accipiens.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
Pagina 2 CP_ 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 1000,00 oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 6.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3