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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16969 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56740 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 17.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 proc. n. 873/2021, in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Paola Benzoni;
ATTRICE
E
' in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da memoria depositata da parte attrice il 17.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2024, la curatela del
[...]
proc. n. 873/2021 - dichiarato con Parte_1 sentenza di questo tribunale del 21.12.2021- ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dichiararsi la giuridica inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, in favore di
' -successivamente incorporata in ' per un Controparte_2 Controparte_1 complessivo ammontare di euro 13.196,51 e nella specie di: euro 5.000,00 eseguito il
30.06.2021 'a saldo di due fatture emesse l'anno precedente e di una del 2021 (la n. 113/21)
pagina 1 di 5 nonché in acconto della fattura 239/21'; euro 2.220,58 il 10.09.2021, euro 4.141,11 il
9.11.2021 ed euro 1.834,82 il 10.12.2021 a fronte degli importi recati dalle fatture n.
239/2021 (nella parte residua) e n. 486/2021, a tale fine sostenendo:
-il loro intervento all'interno del c.d. periodo sospetto ex art. 67 comma 2 l. fall. con pregiudizio per la par condicio creditorum;
-la ricorrenza, in capo alla società accipiente, della c.d. scientia decoctionis poiché: sugli immobili della società debitrice erano state iscritte plurime ipoteche da parte di 'Agenzia delle
Entrate' e da parte di dipendenti, questi ultimi una volta che la società datrice non aveva integralmente rispettato l'esecuzione dei pagamenti convenuti in sede conciliativa sindacale;
a suo carico erano state promosse procedure esecutive, presso terzi ed immobiliari;
altro creditore pubblico, a tutela delle proprie ragioni aveva conseguito il fermo amministrativo degli autoveicoli aziendali;
erano state presentate, da parte di due creditori, relative istanze per dichiarazioni di fallimento che erano state rinunciate a seguito di accordo transattivo che non era stato rispettato dalla debitrice, così determinando uno di costoro (Acea s.p.a.) alla riproposizione della richiesta;
l'esistenza a suo carico già dall'anno 2019 di segnalazioni 'a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia'; i versamenti monetari oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia erano intervenuti a pagamento di fatture ad apprezzabile distanza dal decorso dei termini all'uopo stabiliti;
la società debitrice aveva saldato 'in ritardo', nel 'dicembre 2020' assegno n. 240010289 'solo dopo essere stato sospeso dalla Banca'; ha conclusivamente chiesto la relativa declaratoria e la condanna della società accipiente al versamento dell'importo complessivamente percetto di euro
13.196,51 oltre accessori, vinte le spese processuali.
La convenuta ' ritualmente citata non si è costituta in giudizio ed è Controparte_1 stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e sulle conclusioni rassegnate da parte attrice in memoria depositata il 17.09.2025 è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, previo deposito della comparsa difensiva conclusionale.
Esaminati gli atti ritiene, il decidente, che la domanda vada rigettata.
L'art. 67 della legge fallimentare, al comma 2, prevede che possano essere oggetto di dichiarazione di inefficacia –tra gli altri- 'i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili' 'compiuti entro
i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento' 'se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore'.
pagina 2 di 5 Parte attrice ha reso documentale prova dei pagamenti oggetto della propria domanda di declaratoria di inefficacia, come riassunti nella superiore esposizione narrativa e che ricadono tutti nel c.d. semestre sospetto ex art. 67 comma l. fall., la cui decorrenza, a ritroso, deve muovere dalla dichiarazione di fallimento della debitrice, intervenuta con sentenza di questo tribunale n. 902 del 21.12.2021 (all. 2 medesimo incarto).
Ciò posto va, quindi, osservato che il trascritto disposto normativo di riferimento richiede che l'accipiens, all'atto dalla ricezione dei pagamenti di cui è postulata giudiziale inefficacia avesse contezza della condizione di insolvenza del debitore.
Secondo gli assunti di parte attrice tale dimostrazione dovrebbe inferenzialmente trarsi da plurime situazioni, dinanzi analiticamente riportate, che dovrebbero ritenersi di essa espressive quali le iscrizioni ipotecarie sui cespiti immobiliari della debitrice, la pendenza, a suo carico, di plurime procedure esecutive, l'iscrizione di fermo amministrativo su suoi automezzi, la reiterata presentazione di ricorsi diretti alla sua declaratoria di fallimento, la pendenza, a proprio onere, sin dall'anno 2019 di segnalazioni 'a sofferenza nella Centrale
Rischi della Banca d'Italia'.
Trattasi, tutte, di circostanze oggettivamente rilevanti per dare conto della ricorrenza di condizione di precarietà economico finanziaria dell'impresa cui hanno riferimento ma delle quali, però, nulla è stato dedotto, né può aliunde essere tratto dalle emergenze istruttorie acquisite, quanto alla loro conoscenza da parte della società convenuta posto che non è stata dedotta e/o dimostrata la sua qualità di parte delle procedure esecutive e/o ovvero di proponente le istanze per declaratoria di fallimento ovvero di beneficiaria delle iscrizioni ipotecarie o comunque di averne avuto notizia anche in ragione della sussistenza di circostanze fattuali idoneamente conducenti a tale risultato conoscitivo.
Per quel che concerne, poi gli adempimenti interessati dalla domanda attorea, dal compendio documentale in atti (all. 19, 23, 24 e 25 fascicolo parte attrice) non è dato comprendere ad estinzione di quali debitorie essi intervenivano poiché vengono comprovati –con le risultanze del libro giornale e gli estratti conto bancari- i soli esborsi ma non le pertinenti causali di riferimento e/o le fatture che in tal modo sarebbero state saldate;
pertanto, le allegazioni riportate in citazione circa i ritardi nel pagamento di pregresse debitorie esigibili riferite a fatture scadute -dei cui termini convenzionali di adempimento, poi, nulla è stato precisato- residuano al mero stato assertivo, privo di valenza probante che non può, nel caso di specie, essere surrogato da avversa non contestazione, atteso che la contumacia della convenuta esclude l'operatività del principio ex art. 115 comma 1 c.p.c.. pagina 3 di 5 Nello scritto difensivo finale, infine, la curatela attrice ha affermato che la condizione di insolvenza della società, poi fallita, avrebbe dovuto essere desunta 'dal ritardo con cui, nel dicembre 2020, era stato pagato l'assegno n. 240010289, saldato solo dopo essere stato
'sospeso' dalla Banca' ma tale circostanza non può ritenersi espressiva di suo stato di decozione se solo si considera che –come comprovato dalla 'lista assegni fornita dalla Banca del (all. 21 fascicolo parte attrice) – tale titolo veniva successivamente incassato, il CP_3 che darebbe evidenza non già ad una assestata incapacità della debitrice a far fronte con regolarità alle proprie passività (in cui si sostanzia la nozione giuridica di insolvenza ex art. 5
l. fall.) quanto piuttosto ad una situazione contingente di difficoltà che ha trovato successivo superamento rendendo possibile l'adempimento successivo.
La domanda va, pertanto, rigettata.
In ordine al governo delle spese processuali la mancata costituzione in giudizio della società convenuta esclude pronuncia alcuna in danno della curatela attrice soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla curatela del fallimento '
[...]
proc. n. 873/2021 nei confronti di Parte_1
' con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2024, ogni Controparte_1 differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
-nulla quanto alle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 17.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 proc. n. 873/2021, in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Paola Benzoni;
ATTRICE
E
' in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da memoria depositata da parte attrice il 17.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2024, la curatela del
[...]
proc. n. 873/2021 - dichiarato con Parte_1 sentenza di questo tribunale del 21.12.2021- ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dichiararsi la giuridica inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, in favore di
' -successivamente incorporata in ' per un Controparte_2 Controparte_1 complessivo ammontare di euro 13.196,51 e nella specie di: euro 5.000,00 eseguito il
30.06.2021 'a saldo di due fatture emesse l'anno precedente e di una del 2021 (la n. 113/21)
pagina 1 di 5 nonché in acconto della fattura 239/21'; euro 2.220,58 il 10.09.2021, euro 4.141,11 il
9.11.2021 ed euro 1.834,82 il 10.12.2021 a fronte degli importi recati dalle fatture n.
239/2021 (nella parte residua) e n. 486/2021, a tale fine sostenendo:
-il loro intervento all'interno del c.d. periodo sospetto ex art. 67 comma 2 l. fall. con pregiudizio per la par condicio creditorum;
-la ricorrenza, in capo alla società accipiente, della c.d. scientia decoctionis poiché: sugli immobili della società debitrice erano state iscritte plurime ipoteche da parte di 'Agenzia delle
Entrate' e da parte di dipendenti, questi ultimi una volta che la società datrice non aveva integralmente rispettato l'esecuzione dei pagamenti convenuti in sede conciliativa sindacale;
a suo carico erano state promosse procedure esecutive, presso terzi ed immobiliari;
altro creditore pubblico, a tutela delle proprie ragioni aveva conseguito il fermo amministrativo degli autoveicoli aziendali;
erano state presentate, da parte di due creditori, relative istanze per dichiarazioni di fallimento che erano state rinunciate a seguito di accordo transattivo che non era stato rispettato dalla debitrice, così determinando uno di costoro (Acea s.p.a.) alla riproposizione della richiesta;
l'esistenza a suo carico già dall'anno 2019 di segnalazioni 'a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia'; i versamenti monetari oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia erano intervenuti a pagamento di fatture ad apprezzabile distanza dal decorso dei termini all'uopo stabiliti;
la società debitrice aveva saldato 'in ritardo', nel 'dicembre 2020' assegno n. 240010289 'solo dopo essere stato sospeso dalla Banca'; ha conclusivamente chiesto la relativa declaratoria e la condanna della società accipiente al versamento dell'importo complessivamente percetto di euro
13.196,51 oltre accessori, vinte le spese processuali.
La convenuta ' ritualmente citata non si è costituta in giudizio ed è Controparte_1 stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e sulle conclusioni rassegnate da parte attrice in memoria depositata il 17.09.2025 è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.11.2025, previo deposito della comparsa difensiva conclusionale.
Esaminati gli atti ritiene, il decidente, che la domanda vada rigettata.
L'art. 67 della legge fallimentare, al comma 2, prevede che possano essere oggetto di dichiarazione di inefficacia –tra gli altri- 'i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili' 'compiuti entro
i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento' 'se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore'.
pagina 2 di 5 Parte attrice ha reso documentale prova dei pagamenti oggetto della propria domanda di declaratoria di inefficacia, come riassunti nella superiore esposizione narrativa e che ricadono tutti nel c.d. semestre sospetto ex art. 67 comma l. fall., la cui decorrenza, a ritroso, deve muovere dalla dichiarazione di fallimento della debitrice, intervenuta con sentenza di questo tribunale n. 902 del 21.12.2021 (all. 2 medesimo incarto).
Ciò posto va, quindi, osservato che il trascritto disposto normativo di riferimento richiede che l'accipiens, all'atto dalla ricezione dei pagamenti di cui è postulata giudiziale inefficacia avesse contezza della condizione di insolvenza del debitore.
Secondo gli assunti di parte attrice tale dimostrazione dovrebbe inferenzialmente trarsi da plurime situazioni, dinanzi analiticamente riportate, che dovrebbero ritenersi di essa espressive quali le iscrizioni ipotecarie sui cespiti immobiliari della debitrice, la pendenza, a suo carico, di plurime procedure esecutive, l'iscrizione di fermo amministrativo su suoi automezzi, la reiterata presentazione di ricorsi diretti alla sua declaratoria di fallimento, la pendenza, a proprio onere, sin dall'anno 2019 di segnalazioni 'a sofferenza nella Centrale
Rischi della Banca d'Italia'.
Trattasi, tutte, di circostanze oggettivamente rilevanti per dare conto della ricorrenza di condizione di precarietà economico finanziaria dell'impresa cui hanno riferimento ma delle quali, però, nulla è stato dedotto, né può aliunde essere tratto dalle emergenze istruttorie acquisite, quanto alla loro conoscenza da parte della società convenuta posto che non è stata dedotta e/o dimostrata la sua qualità di parte delle procedure esecutive e/o ovvero di proponente le istanze per declaratoria di fallimento ovvero di beneficiaria delle iscrizioni ipotecarie o comunque di averne avuto notizia anche in ragione della sussistenza di circostanze fattuali idoneamente conducenti a tale risultato conoscitivo.
Per quel che concerne, poi gli adempimenti interessati dalla domanda attorea, dal compendio documentale in atti (all. 19, 23, 24 e 25 fascicolo parte attrice) non è dato comprendere ad estinzione di quali debitorie essi intervenivano poiché vengono comprovati –con le risultanze del libro giornale e gli estratti conto bancari- i soli esborsi ma non le pertinenti causali di riferimento e/o le fatture che in tal modo sarebbero state saldate;
pertanto, le allegazioni riportate in citazione circa i ritardi nel pagamento di pregresse debitorie esigibili riferite a fatture scadute -dei cui termini convenzionali di adempimento, poi, nulla è stato precisato- residuano al mero stato assertivo, privo di valenza probante che non può, nel caso di specie, essere surrogato da avversa non contestazione, atteso che la contumacia della convenuta esclude l'operatività del principio ex art. 115 comma 1 c.p.c.. pagina 3 di 5 Nello scritto difensivo finale, infine, la curatela attrice ha affermato che la condizione di insolvenza della società, poi fallita, avrebbe dovuto essere desunta 'dal ritardo con cui, nel dicembre 2020, era stato pagato l'assegno n. 240010289, saldato solo dopo essere stato
'sospeso' dalla Banca' ma tale circostanza non può ritenersi espressiva di suo stato di decozione se solo si considera che –come comprovato dalla 'lista assegni fornita dalla Banca del (all. 21 fascicolo parte attrice) – tale titolo veniva successivamente incassato, il CP_3 che darebbe evidenza non già ad una assestata incapacità della debitrice a far fronte con regolarità alle proprie passività (in cui si sostanzia la nozione giuridica di insolvenza ex art. 5
l. fall.) quanto piuttosto ad una situazione contingente di difficoltà che ha trovato successivo superamento rendendo possibile l'adempimento successivo.
La domanda va, pertanto, rigettata.
In ordine al governo delle spese processuali la mancata costituzione in giudizio della società convenuta esclude pronuncia alcuna in danno della curatela attrice soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla curatela del fallimento '
[...]
proc. n. 873/2021 nei confronti di Parte_1
' con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2024, ogni Controparte_1 differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
-nulla quanto alle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.12.2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
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