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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14912 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 39640/2024 pendente
TRA
Parte_1
(avv. Nicola Staniscia)
Opposta - esecutante
E
Controparte_1
(avv. Mario Benedetti)
Opposta - esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(avv. Alessandro Oliverio Henry)
Controparte_3
(contumace)
Terze pignorate
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione R.G.E. 6939/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito acclarare – contrariis Controparte_4 reiectis – la giuridica inesistenza dell'opposizione in quanto mai notificata alla esecutata e, per l'effetto, liquidare alla sottoscritta procuratrice antistataria le spese della fase cautelare e quelle di merito ponendole a carico del . Spese distratte”. CP_1
Per il :“- in via preliminare, per tutte le Controparte_1 ragioni esposte in narrativa qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità delle domande formulate in giudizio dalla società
[...] e della fase di merito;
- in subordine, qualora la domanda fosse ritenuta Parte_1 procedibile e ammissibile, per tutte le ragioni esposte in narrativa qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito per essere competente l'Ufficio del Giudice di Pace di - nel merito, per tutte le ragioni esposte in CP_1 narrativa qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, rigettare le domande formulate in giudizio dalla società attrice per effettiva carenza di interesse all'azione e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%”.
PER “[…] Con la presente memoria si costituisce nel giudizio sopra Controparte_2 indicato, la Società terza pignorata ai soli fini del contraddittorio. Non si rassegnano conclusioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 08.01.2024, il in ha Parte_2 CP_1 proposto opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da con atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c. per la somma di € Parte_1
26.940,00, eccependo:
a) La inesistenza giuridica della prima notifica del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
b) La irritualità della seconda notifica del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
c) La carenza di titolarità attiva del rapporto creditorio (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
d) L'abuso del processo esecutivo (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
e, conseguentemente, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione.
Con decreto del 16.01.2024 il G.E. ha assegnato al debitore termine fino al 05.03.2024 per la notifica della opposizione e del decreto alle altre parti, fissando per la decisione l'udienza del
19.06.2024.
2 Il debitore non ha provveduto alla notifica;
la creditrice opposta si è costituita chiedendo al G.E. di dichiarare l'opposizione improcedibile poiché non notificata, richiamando a tale fine la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il decreto di fissazione di udienza non deve essere comunicato dalla Cancelleria.
All'udienza del 19.06.2024 l'esecutante ha insistito nell'assegnazione delle somme pignorate, mentre l'opponente ha rappresentato di non aver notificato l'opposizione entro il termine assegnato dal G.E. con decreto del 16.01.2024.
Preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 27.06.2024 il G.E. ha dichiarato l'opposizione improcedibile, nulla disponendo sulle spese della fase cautelare “stante la rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità”.
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Condominio e i terzi pignorati ( e Controparte_2 Controparte_3 chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e la condanna dell'esecutato al pagamento delle spese della precedente fase cautelare e del presente giudizio di merito. Ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Il si è costituito eccependo la incompetenza per valore Controparte_5 di questo Tribunale, la inammissibilità della domanda attorea per carena di interesse e la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate. si è costituita ai soli fini della integrazione del contraddittorio, senza Controparte_2 rassegnare conclusioni.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, occorre innanzitutto verificare se la competenza a decidere il presente giudizio di merito spetti a questo Tribunale o, come eccepito dal al Giudice di Pace. CP_1
L'art. 616 c.p.c., dettato con riferimento all'opposizione all'esecuzione, prevede che il giudice del processo esecutivo, adottati i provvedimenti sospensivi, statuisca sulla competenza secondo una duplice alternativa: se ritiene competente a decidere dell'opposizione l'ufficio giudiziario cui appartiene “fissa un termine perentorio per l'introduzione della causa di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”; diversamente, quando reputi competente
3 altro ufficio giudiziario, “assegna un termine perentorio per la riassunzione”. In materia di opposizione agli atti esecutivi, l'art. 618 co. 2 c.p.c. stabilisce, invece, che il giudice dell'esecuzione
“All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito”.
Dal raffronto tra le citate disposizioni emerge che l'art. 618 c.p.c. non contempla alcuno spostamento di competenza dal che si evince che la decisione sull'opposizione spetta in ogni caso all'ufficio giudiziario dinnanzi al quale si svolge il processo.
Pertanto, il Tribunale di Roma è (sempre) competente a decidere dei motivi di opposizione agli esecutivi, proposti dal sub lett. a) e b). CP_1
Spetta, altresì, al Tribunale di Roma conoscere dei motivi di opposizione all'esecuzione, proposti dal sub lett. c) e d), considerato che: CP_1
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 17 c.p.c. c.p.c., la causa di merito rientra nella competenza del giudice di pace se il credito per il quale si agisce esecutivamente non supera
€ 10.000,00, mentre rientra nella competenza del tribunale se tale credito supera tale importo,
- l'esecuzione è stata intrapresa da ai fini della riscossione del Parte_1 credito di € 26.940,00,
- la società esecutante (opposta) ha introdotto il presente giudizio di merito al fine di far dichiarare la inammissibilità della opposizione spiegata dal debitore, oltre che (dunque, non solo) ai fini della condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese della precedente fase cautelare.
Ciò premesso e chiarito, si osserva quanto segue.
Il debitore ha proposto opposizione, dichiarata improcedibile dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria svoltasi davanti a lui, per l'irregolare instaurazione del contraddittorio (per non aver il notificato il ricorso cautelare in opposizione entro il termine perentorio assegnato dal CP_1
G.E.). La società esecutante ha introdotto il presente giudizio di merito al fine di ottenere la dichiarazione con sentenza dell'inammissibilità dell'opposizione del debitore, oltre le spese dell'intero procedimento.
Nella comparsa di costituzione e risposta, il ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda formulata da parte esecutante nel presente giudizio di merito per difetto di interesse ad agire, considerato che l'omesso o irregolare svolgimento della fase cautelare per l'irregolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (il ha richiamato, a tal fine, l'insegnamento di Cass. n. 25170/2018). La società CP_1 esecutante, di contro, afferma la sussistenza del proprio interesse ad ottenere una decisione a cognizione piena sull'opposizione proposta dal debitore, oltre alle spese del procedimento.
4 Al riguardo, soccorre il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive ed il relativo giudizio a cognizione piena. Secondo tale indirizzo, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo (e, come tale, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost: cfr., ex multis, Cass. ord. n. 20532/2009, Cass. ord. n.
15630/2010, Cass. ord. n. 15227/2011, Cass. ord. n. 16297/2011, Cass. ord. n. 22304/2011, Cass. ord. n. 25064/2015, Cass. ord. n. 25111/2015, Cass. ord. n. 12170/2016). Esso è infatti emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria.
Ciò è a dirsi anche se il giudice dell'esecuzione, al termine della fase sommaria, ometta di provvedere all'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena ed alla liquidazione delle spese della stessa fase sommaria (così, Cass. ord. n. 9652/2017 e
Cass. ord. n. 30300/2019). Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito. In tale sede esse potranno ottenere, tra l'altro, una nuova e definitiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria (regolarità da ritenersi necessaria ai fini della procedibilità della domanda di merito) e, anche in relazione a ciò, una decisione a cognizione piena in ordine all'opposizione proposta, nonché il riesame delle statuizioni (adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria.
A tali conclusioni sono pervenuti, da ultimo, i giudici di legittimità con ordinanza n. 3019/2021 e con ordinanza n. 26233/2021, richiamando altri precedenti della Suprema Corte, intervenuti sul punto, a cui hanno inteso dare continuità (Cass. n. 22033/2011; Cass. ord. n. 25111/2015, n.
12170/2016 e n. 9652/207; Cass. ord. n. 8966/2015; Cass. ord. n. 25902/2016; Cass. n.
17887/2016).
Facendo applicazione deli consolidati principi di diritto appena richiamati nel caso in esame, sussiste l'interesse della creditrice opposta ad instaurare la presente fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere una decisione a cognizione piena sulla stessa ammissibilità e procedibilità dell'opposizione e la revisione delle spese della precedente fase cautelare, come operata dal G.E.
Verificato dunque l'interesse della società creditrice ad introdurre il presente giudizio di merito, si tratta ora di accertare se l'opposizione proposta dal debitore sia, o meno, ammissibile.
Orbene, secondo la Suprema Corte, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
(successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista, non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia
5 processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cass. n. 25170/2018).
Sul punto, occorre precisare che il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria (oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 618, primo comma, c.p.c.).
Invece, se il ricorso è stato tempestivamente notificato, ma le parti non sono comparse innanzi al giudice dell'esecuzione, ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito. Infatti, si ha violazione della struttura bifasica
(come espressamente considerato dalla citata sentenza n. 25170 del 2018) solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato. La regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi spettanti al giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa, il cui esercizio si pone alla base della rilevata necessità di assicurare in ogni caso la bifasicità dell'opposizione.
Nel caso di specie, il ricorso cautelare in opposizione non è stato notificato entro il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per la violazione del termine perentorio entro cui il ricorso doveva essere notificato alle controparti.
Le spese di lite della precedente fase cautelare e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 ex art. 17 c.p.c.; esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi), attenendosi ai parametri minimi in ragione della inammissibilità dell'opposizione e della semplicità della questione trattata, tenuto anche conto del costante orientamento della Suprema Corte in materia sopra richiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità dell'opposizione del 08.01.2024 spiegata dal Parte_2
in avverso l'esecuzione R.G.E. 6939/2023 instaurata da
[...] CP_1 [...]
Parte_1
• condanna il in al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 CP_1 [...] delle spese della precedente fase cautelare che liquida in € 1.615,00 per Parte_1
6 compensi, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Staniscia dichiaratosi antistatario.
• condanna il al pagamento in favore di Controparte_5 [...] delle spese del presente giudizio di merito che liquida in € 2.906,00 per Parte_1 compensi e € 545,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Staniscia dichiaratosi antistatario.
Roma, 27.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 39640/2024 pendente
TRA
Parte_1
(avv. Nicola Staniscia)
Opposta - esecutante
E
Controparte_1
(avv. Mario Benedetti)
Opposta - esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(avv. Alessandro Oliverio Henry)
Controparte_3
(contumace)
Terze pignorate
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione R.G.E. 6939/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito acclarare – contrariis Controparte_4 reiectis – la giuridica inesistenza dell'opposizione in quanto mai notificata alla esecutata e, per l'effetto, liquidare alla sottoscritta procuratrice antistataria le spese della fase cautelare e quelle di merito ponendole a carico del . Spese distratte”. CP_1
Per il :“- in via preliminare, per tutte le Controparte_1 ragioni esposte in narrativa qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità delle domande formulate in giudizio dalla società
[...] e della fase di merito;
- in subordine, qualora la domanda fosse ritenuta Parte_1 procedibile e ammissibile, per tutte le ragioni esposte in narrativa qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito per essere competente l'Ufficio del Giudice di Pace di - nel merito, per tutte le ragioni esposte in CP_1 narrativa qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, rigettare le domande formulate in giudizio dalla società attrice per effettiva carenza di interesse all'azione e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%”.
PER “[…] Con la presente memoria si costituisce nel giudizio sopra Controparte_2 indicato, la Società terza pignorata ai soli fini del contraddittorio. Non si rassegnano conclusioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 08.01.2024, il in ha Parte_2 CP_1 proposto opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da con atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c. per la somma di € Parte_1
26.940,00, eccependo:
a) La inesistenza giuridica della prima notifica del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
b) La irritualità della seconda notifica del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
c) La carenza di titolarità attiva del rapporto creditorio (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
d) L'abuso del processo esecutivo (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
e, conseguentemente, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione.
Con decreto del 16.01.2024 il G.E. ha assegnato al debitore termine fino al 05.03.2024 per la notifica della opposizione e del decreto alle altre parti, fissando per la decisione l'udienza del
19.06.2024.
2 Il debitore non ha provveduto alla notifica;
la creditrice opposta si è costituita chiedendo al G.E. di dichiarare l'opposizione improcedibile poiché non notificata, richiamando a tale fine la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il decreto di fissazione di udienza non deve essere comunicato dalla Cancelleria.
All'udienza del 19.06.2024 l'esecutante ha insistito nell'assegnazione delle somme pignorate, mentre l'opponente ha rappresentato di non aver notificato l'opposizione entro il termine assegnato dal G.E. con decreto del 16.01.2024.
Preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 27.06.2024 il G.E. ha dichiarato l'opposizione improcedibile, nulla disponendo sulle spese della fase cautelare “stante la rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità”.
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Condominio e i terzi pignorati ( e Controparte_2 Controparte_3 chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e la condanna dell'esecutato al pagamento delle spese della precedente fase cautelare e del presente giudizio di merito. Ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Il si è costituito eccependo la incompetenza per valore Controparte_5 di questo Tribunale, la inammissibilità della domanda attorea per carena di interesse e la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate. si è costituita ai soli fini della integrazione del contraddittorio, senza Controparte_2 rassegnare conclusioni.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, occorre innanzitutto verificare se la competenza a decidere il presente giudizio di merito spetti a questo Tribunale o, come eccepito dal al Giudice di Pace. CP_1
L'art. 616 c.p.c., dettato con riferimento all'opposizione all'esecuzione, prevede che il giudice del processo esecutivo, adottati i provvedimenti sospensivi, statuisca sulla competenza secondo una duplice alternativa: se ritiene competente a decidere dell'opposizione l'ufficio giudiziario cui appartiene “fissa un termine perentorio per l'introduzione della causa di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”; diversamente, quando reputi competente
3 altro ufficio giudiziario, “assegna un termine perentorio per la riassunzione”. In materia di opposizione agli atti esecutivi, l'art. 618 co. 2 c.p.c. stabilisce, invece, che il giudice dell'esecuzione
“All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito”.
Dal raffronto tra le citate disposizioni emerge che l'art. 618 c.p.c. non contempla alcuno spostamento di competenza dal che si evince che la decisione sull'opposizione spetta in ogni caso all'ufficio giudiziario dinnanzi al quale si svolge il processo.
Pertanto, il Tribunale di Roma è (sempre) competente a decidere dei motivi di opposizione agli esecutivi, proposti dal sub lett. a) e b). CP_1
Spetta, altresì, al Tribunale di Roma conoscere dei motivi di opposizione all'esecuzione, proposti dal sub lett. c) e d), considerato che: CP_1
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 17 c.p.c. c.p.c., la causa di merito rientra nella competenza del giudice di pace se il credito per il quale si agisce esecutivamente non supera
€ 10.000,00, mentre rientra nella competenza del tribunale se tale credito supera tale importo,
- l'esecuzione è stata intrapresa da ai fini della riscossione del Parte_1 credito di € 26.940,00,
- la società esecutante (opposta) ha introdotto il presente giudizio di merito al fine di far dichiarare la inammissibilità della opposizione spiegata dal debitore, oltre che (dunque, non solo) ai fini della condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese della precedente fase cautelare.
Ciò premesso e chiarito, si osserva quanto segue.
Il debitore ha proposto opposizione, dichiarata improcedibile dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria svoltasi davanti a lui, per l'irregolare instaurazione del contraddittorio (per non aver il notificato il ricorso cautelare in opposizione entro il termine perentorio assegnato dal CP_1
G.E.). La società esecutante ha introdotto il presente giudizio di merito al fine di ottenere la dichiarazione con sentenza dell'inammissibilità dell'opposizione del debitore, oltre le spese dell'intero procedimento.
Nella comparsa di costituzione e risposta, il ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda formulata da parte esecutante nel presente giudizio di merito per difetto di interesse ad agire, considerato che l'omesso o irregolare svolgimento della fase cautelare per l'irregolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (il ha richiamato, a tal fine, l'insegnamento di Cass. n. 25170/2018). La società CP_1 esecutante, di contro, afferma la sussistenza del proprio interesse ad ottenere una decisione a cognizione piena sull'opposizione proposta dal debitore, oltre alle spese del procedimento.
4 Al riguardo, soccorre il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive ed il relativo giudizio a cognizione piena. Secondo tale indirizzo, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo (e, come tale, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost: cfr., ex multis, Cass. ord. n. 20532/2009, Cass. ord. n.
15630/2010, Cass. ord. n. 15227/2011, Cass. ord. n. 16297/2011, Cass. ord. n. 22304/2011, Cass. ord. n. 25064/2015, Cass. ord. n. 25111/2015, Cass. ord. n. 12170/2016). Esso è infatti emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria.
Ciò è a dirsi anche se il giudice dell'esecuzione, al termine della fase sommaria, ometta di provvedere all'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena ed alla liquidazione delle spese della stessa fase sommaria (così, Cass. ord. n. 9652/2017 e
Cass. ord. n. 30300/2019). Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito. In tale sede esse potranno ottenere, tra l'altro, una nuova e definitiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria (regolarità da ritenersi necessaria ai fini della procedibilità della domanda di merito) e, anche in relazione a ciò, una decisione a cognizione piena in ordine all'opposizione proposta, nonché il riesame delle statuizioni (adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria.
A tali conclusioni sono pervenuti, da ultimo, i giudici di legittimità con ordinanza n. 3019/2021 e con ordinanza n. 26233/2021, richiamando altri precedenti della Suprema Corte, intervenuti sul punto, a cui hanno inteso dare continuità (Cass. n. 22033/2011; Cass. ord. n. 25111/2015, n.
12170/2016 e n. 9652/207; Cass. ord. n. 8966/2015; Cass. ord. n. 25902/2016; Cass. n.
17887/2016).
Facendo applicazione deli consolidati principi di diritto appena richiamati nel caso in esame, sussiste l'interesse della creditrice opposta ad instaurare la presente fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere una decisione a cognizione piena sulla stessa ammissibilità e procedibilità dell'opposizione e la revisione delle spese della precedente fase cautelare, come operata dal G.E.
Verificato dunque l'interesse della società creditrice ad introdurre il presente giudizio di merito, si tratta ora di accertare se l'opposizione proposta dal debitore sia, o meno, ammissibile.
Orbene, secondo la Suprema Corte, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
(successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista, non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia
5 processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cass. n. 25170/2018).
Sul punto, occorre precisare che il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria (oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 618, primo comma, c.p.c.).
Invece, se il ricorso è stato tempestivamente notificato, ma le parti non sono comparse innanzi al giudice dell'esecuzione, ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito. Infatti, si ha violazione della struttura bifasica
(come espressamente considerato dalla citata sentenza n. 25170 del 2018) solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato. La regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi spettanti al giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa, il cui esercizio si pone alla base della rilevata necessità di assicurare in ogni caso la bifasicità dell'opposizione.
Nel caso di specie, il ricorso cautelare in opposizione non è stato notificato entro il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per la violazione del termine perentorio entro cui il ricorso doveva essere notificato alle controparti.
Le spese di lite della precedente fase cautelare e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 ex art. 17 c.p.c.; esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi), attenendosi ai parametri minimi in ragione della inammissibilità dell'opposizione e della semplicità della questione trattata, tenuto anche conto del costante orientamento della Suprema Corte in materia sopra richiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità dell'opposizione del 08.01.2024 spiegata dal Parte_2
in avverso l'esecuzione R.G.E. 6939/2023 instaurata da
[...] CP_1 [...]
Parte_1
• condanna il in al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 CP_1 [...] delle spese della precedente fase cautelare che liquida in € 1.615,00 per Parte_1
6 compensi, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Staniscia dichiaratosi antistatario.
• condanna il al pagamento in favore di Controparte_5 [...] delle spese del presente giudizio di merito che liquida in € 2.906,00 per Parte_1 compensi e € 545,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Staniscia dichiaratosi antistatario.
Roma, 27.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
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