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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6230/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1658/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01670/2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01670/2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01670/2018 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa impugna la sentenza in epigrafe emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1, socio della Società_1 SRL.
La stessa aveva proceduto ad una puntuale attività di verifica dei rapporti commerciali/fiscali intrattenuti tra la società Società_1 SRL, esercente l'attività di “Consulenza sulla Sicurezza ed Igiene dei posti di lavoro”, con la società Società_7 LTD, esercente l'attività di “altre attività sportive nca”, proprio perché codesta società aveva emesso nei confronti della Società_1 SRL una fattura in qualità di prestatore, per un totale imponibile di € 60.000,00 oltre Iva 22% pari ad
€ 13.200,00 così in dettaglio descritta:
Fattura n. 1/2014 del 31/03/2014 - imponibile € 60.000,00 - Iva (22%) € 13.200,00, per presunte prestazioni di servizi attinenti l'acquisto di spazi pubblicitari, in particolare “Ideazione e sviluppo eventi sportivi di automobilismo con pubblicità striscioni e applicazione vs logo su Lamborghini Gallardo GT3 partecipante al Campionato e trofeo Italiano Velocità Montagna come da contratto del 10 gennaio 2014”.
Come debitamente illustrato nelle controdeduzioni in primo grado:
“nei confronti della società Società_7 LTD, l'Società_3 ha intrapreso un'attività di indagine ispettiva, per i periodi d'imposta dal 2012 al 2016, contenente gravi rilievi di natura fiscale aventi riflesso, anche, per codesta società. In particolare è stato rilevato che il sig. Nominativo_2 risultava rappresentante legale nel 2014 della società che ha emesso la fattura di cui sopra, la Società_7 Alla luce di rilevanti elementi in possesso dall'Società_3, si è reso, pertanto, necessario approfondire il controllo della posizione fiscale del sig. Nominativo_2, mediante un'ampia attività ispettiva, anche con richiesta di autorizzazione ad effettuare le indagini finanziarie. Dai dati in possesso all'A.T. si è rilevato, inoltre, che il sig. Nominativo_2 ha effettuato diverse operazioni di movimenti di capitale verso Malta per notevoli importi;
a tal proposito si evidenzia che tra le operazioni finanziarie sono state evidenziate operazioni con le associazioni Società_7
LTD ed Associazione_1. Al fine di approfondire il controllo della posizione fiscale della società Società_7 LTD, l'Società_3 ha invitato la stessa a trasmettere l'intera documentazione contabile. In particolare con invito n. I00804/2017, notificato in data 06/07/2017, nelle mani dell'attuale rappresentante legale Nominativo_3, è stato chiesto di esibire i registri Iva, le fatture attive e passive, estratti conto, contratti e tutto quanto attiene i rapporti amministrativo-commerciali intercorsi con i clienti/ fornitori.
La medesima richiesta è stata avanzata, con separato invito, n. I00857/2017, inviato al sig. Nominativo_2, nella residenza di Malta, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società.
Il sig. Nominativo_2 non ha dato seguito alla richiesta dell'Società_3, mentre il sig. Nominativo_3, attuale rappresentante della società, in data 24/07/2017 si è presentato in Ufficio e, in contraddittorio, prot. n.
2017/110768, ha dichiarato che non era in grado di produrre alcuna documentazione, precisando che:
“essendo la sede della società a Malta, ove è custodita tutta la documentazione contabile e fiscale, ho provveduto a contattare il consulente depositario, chiedendo copia degli atti richiesti dall'Società_3. Questi ha risposto che provvederà, entro breve tempo, a fornirmi tutta la documentazione in suo possesso che a mia volta provvederò a consegnare all'Società_3”. In merito ai rapporti tra il sig. Nominativo_2 e la società, il rappresentante legale non dava nessuna informazione adducendo che per gli anni in cui non ricopriva la carica non era in grado di dare qualsivoglia risposta.
In riscontro alla richiesta della parte, di concessione di un lasso di tempo notevole al fine di reperire la documentazione, l'Società_3 rinviava al 12/9/2017 il termine ultimo per produrre la documentazione richiesta. In data 12/9/2017 perveniva all'Società_3 una mail inviata dal sig. Nominativo_3 nella quale si legge:
“in riferimento all'invito di cui all'oggetto per il quale si era già redatto un verbale di contraddittorio in data 24 luglio 2017, aggiornando la prosecuzione della compilazione dello stesso al 12 settembre 2017, giorno in cui si sarebbe dovuta produrre tutta la documentazione richiesta dall'Società_3, si fa presente che il sottoscritto, Nominativo_3, n.q. di rappresentante della sede italiana della Società_7 LTD, ha più volte sollecitato il suo omologo maltese affinché facesse pervenire presso il proprio studio tutta la documentazione richiesta dall'Ag. Delle Entrate di Siracusa. Ad oggi, però, nulla mi è pervenuto e pertanto non sono in grado di fornire alcuna documentazione”.
Sulla base degli elementi raccolti dall'Società_3, è stata attivata un'ulteriore attività ispettiva nei confronti dei soggetti che hanno intrattenuto rapporti con il sig. Nominativo_2, in qualità di cessionari, utilizzatori delle presunte prestazioni fornite. In particolare, tali aziende sono state invitate al contraddittorio con l'Società_3 per fornire notizie e chiarimenti in merito ai rapporti intrattenuti con la ditta Società_4, la società Società_7
Società_7”.
Al termine delle operazioni di controllo, l'Società_3 ha contestato alla soc. Società_1 SRL l'indeducibilità di costi per l'ammontare di € 60.000,00, di cui alla fattura sopra citata per la quota dedotta dal reddito nell'anno 2014, che pertanto è stata ripresa a tassazione con l'avviso di accertamento n.
TY7032S01670/2018.
Visto che la soc. Società_1 SRL è risultata cancellata dal registro delle Imprese della CCIAA di Siracusa in data 25/07/2018, l'Ufficio erariale - giusto il disposto dell'art. 28 co. 4 del D. Lgs.
175/2014 - ha proceduto al dovuto accertamento di responsabilità in capo ai soci della stessa (tra cui il sig.
Resistente_1) a norma del combinato disposto dell'art. 36 DPR n. 602/1973 e dell'art. 2495 codice civile.
Il sig. Resistente_1 - non condividendo i rilievi mossi dall'Amministrazione finanziaria - hanno proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, contestando la fondatezza della pretesa erariale.
MOTIVI DI APPELLO
La parte appellante fa riferimento a giurisprudenza di legittimità per la quale “ la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l' interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (Cass. civ. n. 0678/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di costi recuperati a tassazione a seguito della contestazione di fatture false, appare quanto meno singolare:
aspettarsi che i soci facessero transitare dalla contabilità ufficiale della società tali proventi, inquadrandoli in apposito capitolo;
imputare all'Ufficio erariale un così gravoso onere probatorio, in contrasto con il più volte affermato principio della vicinanza della prova, svuotando di fatto la ratio del recupero legittimato dal combinato disposto dall'art. 28 co. 4 del D. Lgs. 175/2014, dall'art. 36 DPR n. 602/1973 e dall'art. 2495 codice civile.
Inoltre la società Società_1 S.R.L. era una società a ristretta base azionaria dove soci erano tutti imparentati fra loro:
Soci e titolari di diritti su azioni e quote
La sig.ra Nominativo_4 è coniuge del sig. Nominativo_5.
La sentenza n. 28542 della Corte di cassazione del 29 novembre 2017 evidenzia come sia plausibile, in assenza di analitica prova contraria, che tutti i soci di una srl a “gestione familiare” siano consapevoli dell'esistenza di ricavi “in nero” e che tutti abbiano partecipato alla loro distribuzione.
La tesi strutturata dall'Società_3, si fonda sui seguenti fatti e documenti rilevati a seguito dell'attività istruttoria:
1. risulta come la Società_7, in assenza di una reale organizzazione e mezzi, (la sede legale corrisponde fino al 2014 alla abitazione del sig. Nominativo_2 e non risultano auto intestate) nei diversi anni, abbia stipulato pseudo-contratti promo pubblicitari con varie società committenti, dalle quali, per mezzo del sig. Nominativo_2, incassava mediante bonifici, e assegni vari, le somme concordate;
2. i rapporti si sono sviluppati esclusivamente con il sig. Nominativo_2 che oltre a ricoprire il ruolo di pilota, incassava le somme di denaro, stipulava i contratti, rilasciava la fattura, ecc…
3. vista l'assenza di collaboratori, dipendenti e di una adeguata struttura organizzativa facente capo alla società il sig. Nominativo_2 non avrebbe potuto erogare alla clientela tutte le prestazioni descritte nelle fatture emesse. Appare, quindi, logico e ragionevole dedurre che priva di una struttura organizzativa, la società, e in particolare l'unico referente, non ha, a sua volta, potuto fornire alla clientela i servizi esposti nelle fatture emesse;
4. la società Società_1 Società_1, in quanto utilizzatrice delle fatture emesse, non ha documentato e provato l'effettività, l'inerenza, la certezza, la competenza temporale e soprattutto la quantificazione delle prestazioni rese nell'ambito dei rapporti commerciali intrattenuti con la detta scuderia, come anche non ha documentato in modo chiaro e trasparente i meccanismi ed i criteri di calcolo delle prestazioni fatturate.
5. l'inconsistente situazione patrimoniale della società Società_7, evidenzia, quindi, che non possiede alcuna struttura economico-finanziaria-organizzativa e pertanto assolutamente incompatibile con il volume d'affari prodotto negli anni;
6. la stessa sede della società Società_7 LTD., corrispondente alla abitazione del sig. Nominativo_2 , rileva, quindi, la totale assenza di strutture ed attrezzature atte all'espletamento di una qualsivoglia attività di servizi operante nel campo delle gare automobilistiche di valenza nazionale;
7. la società Società_7 LTD non corre alcun rischio imprenditoriale, considerato che i rapporti con i clienti si sviluppano esclusivamente: a) nella stipula di pseudo-contratti, i quali in alcuni casi non hanno data certa;
b) nel rilasciare le fatture di vendita;
c) ricevere materialmente gli incassi delle fatture, i cui proventi vengono successivamente spostati su conti esteri;
8. dalle scritture private sottoscritte con i clienti, prodotte in sede di contraddittorio dalle società utilizzatrici delle fatture emesse dalla Società_7 , è emerso che medesimi servizi pubblicitari e di sponsorizzazione (consistenti, principalmente, nell'applicazione del logo della ditta cliente sull'autovettura guidata dal Nominativo_2) venivano fatturati in misura differente da cliente a cliente. Come già detto, le suddette prestazioni fatturate sono risultate, inoltre, prive di una specifica dei criteri di calcolo applicati e di una qualsiasi ragionevole giustificazione economica dell'importo fatturato, soprattutto quando quest'ultimo è risultato essere di considerevole entità, come nel caso in esame.
ATTO DI CONTRODEDUZIONI
L'appellato, come da copiosa documentazione fornita prima all'Agenzia in sede di invito alla produzione di documenti e poi in sede di giudizio, ha fornito tutte le prove necessarie a superare ogni presunzione circa il proprio coinvolgimento nelle attività del Nominativo_2.
Ha dimostrato che ha stipulato un contratto pubblicitario,che ha pagato la fattura, che la prestazione ivi indicata è stata eseguita dal fornitore. All'Agenzia non basta neanche il Giudicato del Tribunale Penale di Siracusa che ha concluso il procedimento a carico dell'allora legale rappresentante Nominativo_6 perché IL FATTO NON SUSSISTE, assoluzione richiesta addirittura dal PM,
La SOCIETà non poteva sapere della carenza di organizzazione della fornitrice, la quale ha anche fornito le prove della prestazione effettuata (la documentazione fotografica in atti). Non vi è alcuna prova di restituzione delle somme e neanche l'Società_3 la offre. Addirittura giunge a sostenere che la Commissione abbia invertito l'onere della prova.
Fa riferimento a Ordinanza della Corte di Cassazione del 6.05.2020 n. 8540, con la quale viene affermato che: < associazioni dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza a condizione che:
- Sia rispettato il limite di spesa (€ 200.000,00);
- La sponsorizzazione sia diretta a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- Il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
1. Ed invero, il costo della fattura, pari ad € 60.000,00 oltre IVA, in primo luogo è stato pattuito tra le parti sulla base del contratto stipulato per l'anno 2014. In secondo luogo, tale importo incide sul bilancio della società, che nell'anno 2014 ammontava ad € 4.488.525,00, nella misura di 1,336%, ossia per una percentuale tale da giustificare l'investimento e soprattutto utile ad avere un ritorno di immagine per eventuali future partnership.
2. La sponsorizzazione è stata diretta a promuovere l'immagine dello sponsor. Si ricorda che la SOCIETà. è una società che si occupa della sicurezza, infermeria e guardiania e la visibilità che ha ottenuto tramite il contratto di sponsorizzazione le ha permesso un ritorno di immagine. La SOCIETà., infatti, non svolge la propria attività solo in Sicilia, ma in tutta Italia, ove venga richiesto. Lo scopo della sponsorizzazione era infatti quello di sensibilizzare un settore, quello delle corse, ove sono investiti centinaia di migliaia di euro, e dove la sicurezza ne fa da padrona. Un investimento in tale settore, pertanto, è altamente giustificato per l'attività svolta dalla Società_1, la quale, come detto, si occupa di programmi di sicurezza sui luoghi di lavoro, volendo ampliare il proprio campo operativo anche in altri settori come quello delle corse automobilistiche.
3. La sponsorizzazione, come da contratto, è avvenuta anche su una AUTO che ha dato grande rilievo all'attività della ricorrente, nonché su Società_5
La Sentenza penale. Con Sentenza n. 2021/2021 Reg. Sent. a conclusione del procedimento n. 149/2019
Rgnr e n. 1240/2020 Reg. Gen. il Tribunale di Siracusa, seconda sezione penale, in funzione di Giudice
Monocratico nella persone del Giudice Dott.ssa Giuliana Catalano, in data 22.06.2021 ha pronunciato
Sentenza di assoluzione PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE, in relazione all'imputazione ex art. 2 comma
1 D. Lgs. 74/2000 in favore di Nominativo_6 legale rappresentante della società Società_1 srl negli anni 2013 e 2014, oggetto dell'atto di accertamento impugnato, di cui l'odierno ricorrente era socio e come tale ne è stato chiamato a rispondere dall'Agenzia delle Entrate.
Con tale Sentenza, il Tribunale, ha sostanzialmente ripercorso i punti fondamentali di questa difesa e l'assoluta insussistenza e incoducenza delle apodittiche nonché presuntive affermazioni dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa contenute nell'atto di accertamento.
Per quel che riguarda l'anno di imposta 2014 per cui è causa, la fattura “incriminata era la n. 1/14 del 31.03.2014 emessa dalla Società_7 LTD per un imponibile di € 60.000,00 oltre € 13.200,00 di IVA.
Riassume i motivi esposti in primo grado.
La parte appellata depositava ulteriore memoria rappresentando che:
- La sentenza penale di assoluzione è divenuta frattanto irrevocabile
- È stata emessa Sentenza n. 2594/2024 a conclusione del giudizio RGR 1281/2019 con la quale, dopo apposita CTU, è stato accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento emesso per le medesime motivazioni relativo all'anno 2013.
- Sono state emesse le Sentenze n. 1108/01/22 e 1109/01/22 in merito all'accertamento dell'anno
2014 della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermata la sentenza di primo grado.
1. E' incontestato che la società Società_7 ltd ha emesso fattura (n° 1 del 31/03/2014) in favore della società del ricorrente per l'importo di €. 60.000,00 oltre IVA al 22%, avente ad oggetto l'ideazione e la stampa con applicazione del logo della “Società_1” su striscioni e spazi pubblicitari di auto Lamborghini e Associazione_2, partecipanti al campionato italiano di velocità in salita nell'anno 2014, come da contratto del 10 Gennaio
2014 versato in atti, ove è indicato anche il calendario delle gare con specificazione delle date e dei luoghi di percorrenza delle auto su cui erano da riprodursi le pubblicità della società ricorrente, prodromico al rapporto commerciale che ha generato il pagamento. Dal processo verbale di accertamento contestato si deduce che l'unico rapporto commerciale della ricorrente con la Società_7 ltd, pur nei diversi anni in cui si è svolta l'indagine degli Uffici finanziari, è quello supportato dalla fattura posta a sostegno della contestazione;
in detto p.v. si afferma che Società_7 ltd offre spazi pubblicitari mercé l'apposizione del marchio aziendale delle società commissionarie in manifestazioni automobilistiche organizzate dalla Associazione_3 e si evince che l'attività di indagine e le censure mosse riguardano la società concedente (la cui attività sarebbe finalizzata alla fraudolenta evasione delle imposte) mentre la società commissionaria è stata sanzionata quale “utilizzatrice della fattura”. Appare evidente che tutte le osservazioni ed i giudizi a supporto del contestato accertamento insistono nell'alveo della mera supposizione, sono privi di qualsivoglia supporto probatorio e stridono con la documentazione versata in atti.
Invero l'Società_3 contesta alla società del ricorrente la circostanza che siano stati fatturati importi differenti, ai diversi clienti, per il medesimo servizio e, più in generale, che la fattura di sponsorizzazione non sia inerente all'attività della società ricorrente, che la prestazione sia antieconomica e priva di logica commerciale. Dagli elementi probatori a supporto dell'avviso di accertamento non emergono elementi che possano corroborare le tesi dell'Società_3 e non vi è alcun motivo di porre in dubbio l'effettività dell'operazione. Invero il costo dedotto dalla società del ricorrente è legittimamente deducibile, atteso che sussiste sia il requisito dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare della spesa pubblicitaria, provato dalla documentazione prodotta e versata in atti, sia quello dell'inerenza, atteso che le spese di sponsorizzazione sono quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo;
e non necessariamente devono rivolgersi ad iniziative inerenti al medesimo settore merceologico in cui opera il titolare del marchio. Peraltro è logicamente plausibile che le spese per pubblicità sostenute in competizioni automobilistiche possano avere un ritorno d'immagine per la committente, proprio in relazione all'oggetto sociale (servizi di sicurezza sul lavoro), con ritorno d'immagine non solo in Sicilia, ma sull'intero territorio nazionale, sul quale essa opera. E comunque rientra nell'autonomia imprenditoriale la gestione di differenti prezzari per i diversi clienti: circostanza comunque non opponibile al ricorrente, del tutto estraneo alle altrui dinamiche imprenditoriali, e certamente irrilevante ai fini della prova che il ricorrente o la sua società fosse a conoscenza, o avrebbe potuto esserlo con la normale diligenza, che le operazioni della Società_2 poteva essere inserita in un quadro di evasione tributaria. Parimenti inconsistente è l'assunto dell'Società_3 in relazione all'incongruità delle spese di sponsorizzazione, asseritamente prive anche dell'attitudine a raggiungere i potenziali interlocutori interessati e condizionarne le abitudini di acquisto. Quest'ultimo profilo introduce un indebito giudizio di utilità della spesa e potrebbe rilevare solo quale argomento ad adiuvandum ove risulti dimostrata una condizione di incongruità della spesa stessa. Sennonché l'amministrazione finanziaria non ha addotto, e men che meno ha dimostrato, l'esistenza di elementi di incongruità e antieconomicità delle spese ritenute indeducibili. Solo in presenza di detti elementi il contribuente può considerarsi onerato di dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività
d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. Peraltro la spesa con funzione pubblicitaria o promozionale per euro
60.000,00 al netto dell'IVA è importo irrilevante rispetto al bilancio della società, che nell'anno 2014 (oggetto dell'impugnato accertamento) ammontava ad €. 4.488.525,00 e certamente non segnala valori abnormi e contrari ai canoni dell'economia. In ogni caso è innegabile che la pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono in un potenziale vantaggio economico diretto per l'impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale.
Le restanti contestazioni della difesa dell'A.F. ineriscono a comportamenti della società commissionaria ( Società_2 ltd), asseritamente “fraudolenti”, ma non vi è alcun elemento che possa mettere in dubbio l'estraneità del ricorrente, attesa la unicità del rapporto commerciale intercorso tra le due società e, soprattutto, il fatto che il corrispettivo pagato è astrattamente congruo in relazione a competizioni sportive automobilistiche organizzate da società (Società_2 ltd) di rilievo internazionale, sotto l'egida della F.I.A. (Associazione_3), che è una federazione di circa 240 Associazione_4 di 144 Paesi del mondo, rappresentanti circa 80 milioni di automobilisti, riconosciuta dall'Associazione_5, ampiamente pubblicizzata su molteplici piattaforme e siti internet. Né rileva la struttura organizzativa dell'indicata società commissionaria atteso che l'interesse della committente si traduce nella visibilità, sulle strade e nei siti internet, del logo della società stessa apposto sulle auto AUTO , partecipanti al
Campionato italiano di velocità in salita 2014 ("Cronoscalate FIA"). Premesso quanto innanzi si sottolinea che le argomentazioni fornite dall'Società_3 a sostegno del proprio operato difettano, comunque, dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell'atto impugnato, che pertanto deve essere annullato.
2. Si sottolinea che questa stessa vicenda è stata giudicata, sotto altro profilo, anche dal Tribunale penale di Siracusa, che ha assolto il legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, in relazione all'imputazione ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000, con formula ampiamente liberatoria, rilevando che il fatto non sussiste;
rilevava che
- La sponsorizzazione, inferiore a e 200,00,00 costituisce meno del 2% del fatturato della società (tale importo incideva sul bilancio della società, anno 2014, nella misura di 1,336%,
- A prescindere dalla pseudo organizzazione del Nominativo_2,la parte ricorrnete h appellata ha dimostrato l'effettività delle prestazioni
Pertanto, ammessa la deducibilità della spesa, viene meno la questione dellla ristretta base societaria in quanto non essendovi utili occulti, nessuna distribuzione ha avuto luogo tantomeno fra i familiari. Nessuna prova vi è pertanto dell'eventuale utile conseguito in sede di liquidazione.
L'indirizzo di questo Collegio segue le sentenze di specie di analogo contenuto, coerenti con quella di assoluzione emessa dal Trib. Monocratico di Siracusa sent. 2021-2021 con attestazione di passaggio in giudicato.:
- Sentenza n. 2594/2024 emessa a conclusione del giudizio RGR 1281/2019 - Sentenza n. 1108/01/22 emessa dalla CTP di Siracusa Sez. 1 il 07.01.2022 e depositata il 08.03.2022
- Sentenza n. 1109/01/22 emessa dalla CTP di Siracusa Sez. 1 il 07.01.2022 e depositata il 08.03.2022
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2000,00 oltre contributo unificato, cassa e iva.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate di Siracusa al pagamento, in favore della parte appellata di 2.000,00 per spese processuali oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Palermo, 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6230/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1658/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01670/2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01670/2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01670/2018 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa impugna la sentenza in epigrafe emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1, socio della Società_1 SRL.
La stessa aveva proceduto ad una puntuale attività di verifica dei rapporti commerciali/fiscali intrattenuti tra la società Società_1 SRL, esercente l'attività di “Consulenza sulla Sicurezza ed Igiene dei posti di lavoro”, con la società Società_7 LTD, esercente l'attività di “altre attività sportive nca”, proprio perché codesta società aveva emesso nei confronti della Società_1 SRL una fattura in qualità di prestatore, per un totale imponibile di € 60.000,00 oltre Iva 22% pari ad
€ 13.200,00 così in dettaglio descritta:
Fattura n. 1/2014 del 31/03/2014 - imponibile € 60.000,00 - Iva (22%) € 13.200,00, per presunte prestazioni di servizi attinenti l'acquisto di spazi pubblicitari, in particolare “Ideazione e sviluppo eventi sportivi di automobilismo con pubblicità striscioni e applicazione vs logo su Lamborghini Gallardo GT3 partecipante al Campionato e trofeo Italiano Velocità Montagna come da contratto del 10 gennaio 2014”.
Come debitamente illustrato nelle controdeduzioni in primo grado:
“nei confronti della società Società_7 LTD, l'Società_3 ha intrapreso un'attività di indagine ispettiva, per i periodi d'imposta dal 2012 al 2016, contenente gravi rilievi di natura fiscale aventi riflesso, anche, per codesta società. In particolare è stato rilevato che il sig. Nominativo_2 risultava rappresentante legale nel 2014 della società che ha emesso la fattura di cui sopra, la Società_7 Alla luce di rilevanti elementi in possesso dall'Società_3, si è reso, pertanto, necessario approfondire il controllo della posizione fiscale del sig. Nominativo_2, mediante un'ampia attività ispettiva, anche con richiesta di autorizzazione ad effettuare le indagini finanziarie. Dai dati in possesso all'A.T. si è rilevato, inoltre, che il sig. Nominativo_2 ha effettuato diverse operazioni di movimenti di capitale verso Malta per notevoli importi;
a tal proposito si evidenzia che tra le operazioni finanziarie sono state evidenziate operazioni con le associazioni Società_7
LTD ed Associazione_1. Al fine di approfondire il controllo della posizione fiscale della società Società_7 LTD, l'Società_3 ha invitato la stessa a trasmettere l'intera documentazione contabile. In particolare con invito n. I00804/2017, notificato in data 06/07/2017, nelle mani dell'attuale rappresentante legale Nominativo_3, è stato chiesto di esibire i registri Iva, le fatture attive e passive, estratti conto, contratti e tutto quanto attiene i rapporti amministrativo-commerciali intercorsi con i clienti/ fornitori.
La medesima richiesta è stata avanzata, con separato invito, n. I00857/2017, inviato al sig. Nominativo_2, nella residenza di Malta, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società.
Il sig. Nominativo_2 non ha dato seguito alla richiesta dell'Società_3, mentre il sig. Nominativo_3, attuale rappresentante della società, in data 24/07/2017 si è presentato in Ufficio e, in contraddittorio, prot. n.
2017/110768, ha dichiarato che non era in grado di produrre alcuna documentazione, precisando che:
“essendo la sede della società a Malta, ove è custodita tutta la documentazione contabile e fiscale, ho provveduto a contattare il consulente depositario, chiedendo copia degli atti richiesti dall'Società_3. Questi ha risposto che provvederà, entro breve tempo, a fornirmi tutta la documentazione in suo possesso che a mia volta provvederò a consegnare all'Società_3”. In merito ai rapporti tra il sig. Nominativo_2 e la società, il rappresentante legale non dava nessuna informazione adducendo che per gli anni in cui non ricopriva la carica non era in grado di dare qualsivoglia risposta.
In riscontro alla richiesta della parte, di concessione di un lasso di tempo notevole al fine di reperire la documentazione, l'Società_3 rinviava al 12/9/2017 il termine ultimo per produrre la documentazione richiesta. In data 12/9/2017 perveniva all'Società_3 una mail inviata dal sig. Nominativo_3 nella quale si legge:
“in riferimento all'invito di cui all'oggetto per il quale si era già redatto un verbale di contraddittorio in data 24 luglio 2017, aggiornando la prosecuzione della compilazione dello stesso al 12 settembre 2017, giorno in cui si sarebbe dovuta produrre tutta la documentazione richiesta dall'Società_3, si fa presente che il sottoscritto, Nominativo_3, n.q. di rappresentante della sede italiana della Società_7 LTD, ha più volte sollecitato il suo omologo maltese affinché facesse pervenire presso il proprio studio tutta la documentazione richiesta dall'Ag. Delle Entrate di Siracusa. Ad oggi, però, nulla mi è pervenuto e pertanto non sono in grado di fornire alcuna documentazione”.
Sulla base degli elementi raccolti dall'Società_3, è stata attivata un'ulteriore attività ispettiva nei confronti dei soggetti che hanno intrattenuto rapporti con il sig. Nominativo_2, in qualità di cessionari, utilizzatori delle presunte prestazioni fornite. In particolare, tali aziende sono state invitate al contraddittorio con l'Società_3 per fornire notizie e chiarimenti in merito ai rapporti intrattenuti con la ditta Società_4, la società Società_7
Società_7”.
Al termine delle operazioni di controllo, l'Società_3 ha contestato alla soc. Società_1 SRL l'indeducibilità di costi per l'ammontare di € 60.000,00, di cui alla fattura sopra citata per la quota dedotta dal reddito nell'anno 2014, che pertanto è stata ripresa a tassazione con l'avviso di accertamento n.
TY7032S01670/2018.
Visto che la soc. Società_1 SRL è risultata cancellata dal registro delle Imprese della CCIAA di Siracusa in data 25/07/2018, l'Ufficio erariale - giusto il disposto dell'art. 28 co. 4 del D. Lgs.
175/2014 - ha proceduto al dovuto accertamento di responsabilità in capo ai soci della stessa (tra cui il sig.
Resistente_1) a norma del combinato disposto dell'art. 36 DPR n. 602/1973 e dell'art. 2495 codice civile.
Il sig. Resistente_1 - non condividendo i rilievi mossi dall'Amministrazione finanziaria - hanno proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, contestando la fondatezza della pretesa erariale.
MOTIVI DI APPELLO
La parte appellante fa riferimento a giurisprudenza di legittimità per la quale “ la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l' interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (Cass. civ. n. 0678/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di costi recuperati a tassazione a seguito della contestazione di fatture false, appare quanto meno singolare:
aspettarsi che i soci facessero transitare dalla contabilità ufficiale della società tali proventi, inquadrandoli in apposito capitolo;
imputare all'Ufficio erariale un così gravoso onere probatorio, in contrasto con il più volte affermato principio della vicinanza della prova, svuotando di fatto la ratio del recupero legittimato dal combinato disposto dall'art. 28 co. 4 del D. Lgs. 175/2014, dall'art. 36 DPR n. 602/1973 e dall'art. 2495 codice civile.
Inoltre la società Società_1 S.R.L. era una società a ristretta base azionaria dove soci erano tutti imparentati fra loro:
Soci e titolari di diritti su azioni e quote
La sig.ra Nominativo_4 è coniuge del sig. Nominativo_5.
La sentenza n. 28542 della Corte di cassazione del 29 novembre 2017 evidenzia come sia plausibile, in assenza di analitica prova contraria, che tutti i soci di una srl a “gestione familiare” siano consapevoli dell'esistenza di ricavi “in nero” e che tutti abbiano partecipato alla loro distribuzione.
La tesi strutturata dall'Società_3, si fonda sui seguenti fatti e documenti rilevati a seguito dell'attività istruttoria:
1. risulta come la Società_7, in assenza di una reale organizzazione e mezzi, (la sede legale corrisponde fino al 2014 alla abitazione del sig. Nominativo_2 e non risultano auto intestate) nei diversi anni, abbia stipulato pseudo-contratti promo pubblicitari con varie società committenti, dalle quali, per mezzo del sig. Nominativo_2, incassava mediante bonifici, e assegni vari, le somme concordate;
2. i rapporti si sono sviluppati esclusivamente con il sig. Nominativo_2 che oltre a ricoprire il ruolo di pilota, incassava le somme di denaro, stipulava i contratti, rilasciava la fattura, ecc…
3. vista l'assenza di collaboratori, dipendenti e di una adeguata struttura organizzativa facente capo alla società il sig. Nominativo_2 non avrebbe potuto erogare alla clientela tutte le prestazioni descritte nelle fatture emesse. Appare, quindi, logico e ragionevole dedurre che priva di una struttura organizzativa, la società, e in particolare l'unico referente, non ha, a sua volta, potuto fornire alla clientela i servizi esposti nelle fatture emesse;
4. la società Società_1 Società_1, in quanto utilizzatrice delle fatture emesse, non ha documentato e provato l'effettività, l'inerenza, la certezza, la competenza temporale e soprattutto la quantificazione delle prestazioni rese nell'ambito dei rapporti commerciali intrattenuti con la detta scuderia, come anche non ha documentato in modo chiaro e trasparente i meccanismi ed i criteri di calcolo delle prestazioni fatturate.
5. l'inconsistente situazione patrimoniale della società Società_7, evidenzia, quindi, che non possiede alcuna struttura economico-finanziaria-organizzativa e pertanto assolutamente incompatibile con il volume d'affari prodotto negli anni;
6. la stessa sede della società Società_7 LTD., corrispondente alla abitazione del sig. Nominativo_2 , rileva, quindi, la totale assenza di strutture ed attrezzature atte all'espletamento di una qualsivoglia attività di servizi operante nel campo delle gare automobilistiche di valenza nazionale;
7. la società Società_7 LTD non corre alcun rischio imprenditoriale, considerato che i rapporti con i clienti si sviluppano esclusivamente: a) nella stipula di pseudo-contratti, i quali in alcuni casi non hanno data certa;
b) nel rilasciare le fatture di vendita;
c) ricevere materialmente gli incassi delle fatture, i cui proventi vengono successivamente spostati su conti esteri;
8. dalle scritture private sottoscritte con i clienti, prodotte in sede di contraddittorio dalle società utilizzatrici delle fatture emesse dalla Società_7 , è emerso che medesimi servizi pubblicitari e di sponsorizzazione (consistenti, principalmente, nell'applicazione del logo della ditta cliente sull'autovettura guidata dal Nominativo_2) venivano fatturati in misura differente da cliente a cliente. Come già detto, le suddette prestazioni fatturate sono risultate, inoltre, prive di una specifica dei criteri di calcolo applicati e di una qualsiasi ragionevole giustificazione economica dell'importo fatturato, soprattutto quando quest'ultimo è risultato essere di considerevole entità, come nel caso in esame.
ATTO DI CONTRODEDUZIONI
L'appellato, come da copiosa documentazione fornita prima all'Agenzia in sede di invito alla produzione di documenti e poi in sede di giudizio, ha fornito tutte le prove necessarie a superare ogni presunzione circa il proprio coinvolgimento nelle attività del Nominativo_2.
Ha dimostrato che ha stipulato un contratto pubblicitario,che ha pagato la fattura, che la prestazione ivi indicata è stata eseguita dal fornitore. All'Agenzia non basta neanche il Giudicato del Tribunale Penale di Siracusa che ha concluso il procedimento a carico dell'allora legale rappresentante Nominativo_6 perché IL FATTO NON SUSSISTE, assoluzione richiesta addirittura dal PM,
La SOCIETà non poteva sapere della carenza di organizzazione della fornitrice, la quale ha anche fornito le prove della prestazione effettuata (la documentazione fotografica in atti). Non vi è alcuna prova di restituzione delle somme e neanche l'Società_3 la offre. Addirittura giunge a sostenere che la Commissione abbia invertito l'onere della prova.
Fa riferimento a Ordinanza della Corte di Cassazione del 6.05.2020 n. 8540, con la quale viene affermato che: < associazioni dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza a condizione che:
- Sia rispettato il limite di spesa (€ 200.000,00);
- La sponsorizzazione sia diretta a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- Il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
1. Ed invero, il costo della fattura, pari ad € 60.000,00 oltre IVA, in primo luogo è stato pattuito tra le parti sulla base del contratto stipulato per l'anno 2014. In secondo luogo, tale importo incide sul bilancio della società, che nell'anno 2014 ammontava ad € 4.488.525,00, nella misura di 1,336%, ossia per una percentuale tale da giustificare l'investimento e soprattutto utile ad avere un ritorno di immagine per eventuali future partnership.
2. La sponsorizzazione è stata diretta a promuovere l'immagine dello sponsor. Si ricorda che la SOCIETà. è una società che si occupa della sicurezza, infermeria e guardiania e la visibilità che ha ottenuto tramite il contratto di sponsorizzazione le ha permesso un ritorno di immagine. La SOCIETà., infatti, non svolge la propria attività solo in Sicilia, ma in tutta Italia, ove venga richiesto. Lo scopo della sponsorizzazione era infatti quello di sensibilizzare un settore, quello delle corse, ove sono investiti centinaia di migliaia di euro, e dove la sicurezza ne fa da padrona. Un investimento in tale settore, pertanto, è altamente giustificato per l'attività svolta dalla Società_1, la quale, come detto, si occupa di programmi di sicurezza sui luoghi di lavoro, volendo ampliare il proprio campo operativo anche in altri settori come quello delle corse automobilistiche.
3. La sponsorizzazione, come da contratto, è avvenuta anche su una AUTO che ha dato grande rilievo all'attività della ricorrente, nonché su Società_5
La Sentenza penale. Con Sentenza n. 2021/2021 Reg. Sent. a conclusione del procedimento n. 149/2019
Rgnr e n. 1240/2020 Reg. Gen. il Tribunale di Siracusa, seconda sezione penale, in funzione di Giudice
Monocratico nella persone del Giudice Dott.ssa Giuliana Catalano, in data 22.06.2021 ha pronunciato
Sentenza di assoluzione PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE, in relazione all'imputazione ex art. 2 comma
1 D. Lgs. 74/2000 in favore di Nominativo_6 legale rappresentante della società Società_1 srl negli anni 2013 e 2014, oggetto dell'atto di accertamento impugnato, di cui l'odierno ricorrente era socio e come tale ne è stato chiamato a rispondere dall'Agenzia delle Entrate.
Con tale Sentenza, il Tribunale, ha sostanzialmente ripercorso i punti fondamentali di questa difesa e l'assoluta insussistenza e incoducenza delle apodittiche nonché presuntive affermazioni dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa contenute nell'atto di accertamento.
Per quel che riguarda l'anno di imposta 2014 per cui è causa, la fattura “incriminata era la n. 1/14 del 31.03.2014 emessa dalla Società_7 LTD per un imponibile di € 60.000,00 oltre € 13.200,00 di IVA.
Riassume i motivi esposti in primo grado.
La parte appellata depositava ulteriore memoria rappresentando che:
- La sentenza penale di assoluzione è divenuta frattanto irrevocabile
- È stata emessa Sentenza n. 2594/2024 a conclusione del giudizio RGR 1281/2019 con la quale, dopo apposita CTU, è stato accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento emesso per le medesime motivazioni relativo all'anno 2013.
- Sono state emesse le Sentenze n. 1108/01/22 e 1109/01/22 in merito all'accertamento dell'anno
2014 della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermata la sentenza di primo grado.
1. E' incontestato che la società Società_7 ltd ha emesso fattura (n° 1 del 31/03/2014) in favore della società del ricorrente per l'importo di €. 60.000,00 oltre IVA al 22%, avente ad oggetto l'ideazione e la stampa con applicazione del logo della “Società_1” su striscioni e spazi pubblicitari di auto Lamborghini e Associazione_2, partecipanti al campionato italiano di velocità in salita nell'anno 2014, come da contratto del 10 Gennaio
2014 versato in atti, ove è indicato anche il calendario delle gare con specificazione delle date e dei luoghi di percorrenza delle auto su cui erano da riprodursi le pubblicità della società ricorrente, prodromico al rapporto commerciale che ha generato il pagamento. Dal processo verbale di accertamento contestato si deduce che l'unico rapporto commerciale della ricorrente con la Società_7 ltd, pur nei diversi anni in cui si è svolta l'indagine degli Uffici finanziari, è quello supportato dalla fattura posta a sostegno della contestazione;
in detto p.v. si afferma che Società_7 ltd offre spazi pubblicitari mercé l'apposizione del marchio aziendale delle società commissionarie in manifestazioni automobilistiche organizzate dalla Associazione_3 e si evince che l'attività di indagine e le censure mosse riguardano la società concedente (la cui attività sarebbe finalizzata alla fraudolenta evasione delle imposte) mentre la società commissionaria è stata sanzionata quale “utilizzatrice della fattura”. Appare evidente che tutte le osservazioni ed i giudizi a supporto del contestato accertamento insistono nell'alveo della mera supposizione, sono privi di qualsivoglia supporto probatorio e stridono con la documentazione versata in atti.
Invero l'Società_3 contesta alla società del ricorrente la circostanza che siano stati fatturati importi differenti, ai diversi clienti, per il medesimo servizio e, più in generale, che la fattura di sponsorizzazione non sia inerente all'attività della società ricorrente, che la prestazione sia antieconomica e priva di logica commerciale. Dagli elementi probatori a supporto dell'avviso di accertamento non emergono elementi che possano corroborare le tesi dell'Società_3 e non vi è alcun motivo di porre in dubbio l'effettività dell'operazione. Invero il costo dedotto dalla società del ricorrente è legittimamente deducibile, atteso che sussiste sia il requisito dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare della spesa pubblicitaria, provato dalla documentazione prodotta e versata in atti, sia quello dell'inerenza, atteso che le spese di sponsorizzazione sono quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo;
e non necessariamente devono rivolgersi ad iniziative inerenti al medesimo settore merceologico in cui opera il titolare del marchio. Peraltro è logicamente plausibile che le spese per pubblicità sostenute in competizioni automobilistiche possano avere un ritorno d'immagine per la committente, proprio in relazione all'oggetto sociale (servizi di sicurezza sul lavoro), con ritorno d'immagine non solo in Sicilia, ma sull'intero territorio nazionale, sul quale essa opera. E comunque rientra nell'autonomia imprenditoriale la gestione di differenti prezzari per i diversi clienti: circostanza comunque non opponibile al ricorrente, del tutto estraneo alle altrui dinamiche imprenditoriali, e certamente irrilevante ai fini della prova che il ricorrente o la sua società fosse a conoscenza, o avrebbe potuto esserlo con la normale diligenza, che le operazioni della Società_2 poteva essere inserita in un quadro di evasione tributaria. Parimenti inconsistente è l'assunto dell'Società_3 in relazione all'incongruità delle spese di sponsorizzazione, asseritamente prive anche dell'attitudine a raggiungere i potenziali interlocutori interessati e condizionarne le abitudini di acquisto. Quest'ultimo profilo introduce un indebito giudizio di utilità della spesa e potrebbe rilevare solo quale argomento ad adiuvandum ove risulti dimostrata una condizione di incongruità della spesa stessa. Sennonché l'amministrazione finanziaria non ha addotto, e men che meno ha dimostrato, l'esistenza di elementi di incongruità e antieconomicità delle spese ritenute indeducibili. Solo in presenza di detti elementi il contribuente può considerarsi onerato di dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività
d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. Peraltro la spesa con funzione pubblicitaria o promozionale per euro
60.000,00 al netto dell'IVA è importo irrilevante rispetto al bilancio della società, che nell'anno 2014 (oggetto dell'impugnato accertamento) ammontava ad €. 4.488.525,00 e certamente non segnala valori abnormi e contrari ai canoni dell'economia. In ogni caso è innegabile che la pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono in un potenziale vantaggio economico diretto per l'impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale.
Le restanti contestazioni della difesa dell'A.F. ineriscono a comportamenti della società commissionaria ( Società_2 ltd), asseritamente “fraudolenti”, ma non vi è alcun elemento che possa mettere in dubbio l'estraneità del ricorrente, attesa la unicità del rapporto commerciale intercorso tra le due società e, soprattutto, il fatto che il corrispettivo pagato è astrattamente congruo in relazione a competizioni sportive automobilistiche organizzate da società (Società_2 ltd) di rilievo internazionale, sotto l'egida della F.I.A. (Associazione_3), che è una federazione di circa 240 Associazione_4 di 144 Paesi del mondo, rappresentanti circa 80 milioni di automobilisti, riconosciuta dall'Associazione_5, ampiamente pubblicizzata su molteplici piattaforme e siti internet. Né rileva la struttura organizzativa dell'indicata società commissionaria atteso che l'interesse della committente si traduce nella visibilità, sulle strade e nei siti internet, del logo della società stessa apposto sulle auto AUTO , partecipanti al
Campionato italiano di velocità in salita 2014 ("Cronoscalate FIA"). Premesso quanto innanzi si sottolinea che le argomentazioni fornite dall'Società_3 a sostegno del proprio operato difettano, comunque, dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell'atto impugnato, che pertanto deve essere annullato.
2. Si sottolinea che questa stessa vicenda è stata giudicata, sotto altro profilo, anche dal Tribunale penale di Siracusa, che ha assolto il legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, in relazione all'imputazione ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000, con formula ampiamente liberatoria, rilevando che il fatto non sussiste;
rilevava che
- La sponsorizzazione, inferiore a e 200,00,00 costituisce meno del 2% del fatturato della società (tale importo incideva sul bilancio della società, anno 2014, nella misura di 1,336%,
- A prescindere dalla pseudo organizzazione del Nominativo_2,la parte ricorrnete h appellata ha dimostrato l'effettività delle prestazioni
Pertanto, ammessa la deducibilità della spesa, viene meno la questione dellla ristretta base societaria in quanto non essendovi utili occulti, nessuna distribuzione ha avuto luogo tantomeno fra i familiari. Nessuna prova vi è pertanto dell'eventuale utile conseguito in sede di liquidazione.
L'indirizzo di questo Collegio segue le sentenze di specie di analogo contenuto, coerenti con quella di assoluzione emessa dal Trib. Monocratico di Siracusa sent. 2021-2021 con attestazione di passaggio in giudicato.:
- Sentenza n. 2594/2024 emessa a conclusione del giudizio RGR 1281/2019 - Sentenza n. 1108/01/22 emessa dalla CTP di Siracusa Sez. 1 il 07.01.2022 e depositata il 08.03.2022
- Sentenza n. 1109/01/22 emessa dalla CTP di Siracusa Sez. 1 il 07.01.2022 e depositata il 08.03.2022
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2000,00 oltre contributo unificato, cassa e iva.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate di Siracusa al pagamento, in favore della parte appellata di 2.000,00 per spese processuali oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Palermo, 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE