Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
In fattispecie di richiesta di restituzione di somme a titolo di indebito contributivo nei confronti dell'INAIL, derivante da erroneo classamento delle lavorazioni ai fini della tariffa dei premi, gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. decorrono dalla domanda amministrativa volta ad ottenere il corretto inquadramento, implicante la richiesta di conguaglio ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, da considerarsi condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, essendo da escludere la necessità di una distinta domanda per gli interessi, non imposta dal citato art. 2033.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11033 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RICAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 110, presso lo studio dell'avvocato MERLA MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVO MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI PASQUALE, MUCCIO SAVERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2531/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 30/10/98 R.G.N. 2612/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 1039/1997 il Pretore di Brescia, giudice del lavoro, ha riconosciuto, per quanto ancora interessa in questa sede, che l'Inail era debitore verso la s.p.a. IC di L. 27.857.628, a titolo di restituzione dei contributi indebitamente percepiti, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Con sentenza 15/30 ottobre 1998 n. 2531 il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello con cui la s.p.a. IC si doleva del mancato riconoscimento degli interessi legali dalla domanda amministrativa. Il Tribunale, pur dando atto che la IC aveva presentato domanda di riclassamento delle lavorazioni, ai fini della tariffa dei premi, accolta dall'Inail dopo 12 anni, ha ritenuto sussistente la buona fede dell'accipiens, da presumersi trattandosi di ente previdenziale, il quale non poteva ritenersi consapevole del diritto all'accoglimento dell'istanza prima del relativo accertamento. In secondo luogo riteneva non applicabile alla fattispecie il principio generale, enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (sent.
5.8.1994 n. 7269), secondo cui, in caso di azione di ripetizione di contributi previdenziali, gli accessori decorrono dalla domanda amministrativa, in quanto l'azione di ripetizione di indebito contributivo nei confronti dell'INAIL non necessita del preventivo esperimento di alcun procedimento amministrativo, essendo la condizione di proponibilità circoscritta dal T.U. 1124/65 alla sola fase di realizzazione dei contributi e non incidendo sulle controversie relative all'accertamento negativo di crediti già soddisfatti, con la conseguenza dell'esperibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito anche in difetto della richiesta di riduzione del tasso specifico aziendale.
In terzo luogo il Tribunale statuiva che non può attribuirsi alcun valore giuridico alla lettera INAIL 25.11.1997, la quale aveva riconosciuto la decorrenza degli interessi sulle somme in restituzione non dalla data della domanda giudiziale, bensì da quella relativa ad ogni scadenza, in quanto opinione espressa da un singolo funzionario dell'Istituto, mentre rileva esclusivamente la previsione della disciplina di legge.
Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. IC, con unico motivo. L'Istituto intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con unico articolato motivo di ricorso la ricorrente propone in realtà tre distinte censure.
In primo luogo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p. c.), censura la sentenza impugnata innanzitutto nella parte in cui ha ritenuto la buona fede dell'accipiens, avendo l'Istituto assicuratore atteso 12 anni dalla domanda amministrativa (del 10.2.1982) per accorgersi (nel 1994) che la classificazione del datore di lavoro era errata e per rettificarla.
In secondo luogo contesta il disconoscimento del valore giuridico della lettera 25.11.1997, firmata dal Direttore di Sede, legale rappresentante dell'INAIL, legittimato come tale ad impegnare l'ente. In terzo luogo contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui il previo ricorso amministrativo per la restituzione di contributi indebitamente versati all'Inail non costituirebbe condizione di proponibilità della domanda giudiziaria.
È fondato il terzo profilo dell'unico articolato motivo, il cui accoglimento assorbe i due precedenti profili.
In forza dell'art. 2033 cod.civ., chi ha eseguito un pagamento non dovuto (indebito oggettivo) ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, nonché di ricevere i frutti (della cosa fruttifera) e gli interessi (sulle somme di denaro), con decorrenza dal giorno del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.
È sorto problema sulla interpretazione del termine domanda. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'escludere che sia sufficiente una qualsiasi richiesta stragiudiziale (ex plurimis Cass. 23.12.1968, n. 4701; 20.1.1969 n. 132); per contraccolpo, ha concluso che il termine domanda è sinonimo di domanda giudiziale. Ma un problema particolare si pone nei casi in cui, come nella presente fattispecie, l'indebito derivi dal pagamento non dovuto dei contributi dovuti in materia previdenziale, nei casi in cui la domanda giudiziale, tesa ad ottenere la ripetizione di quanto l'ente interessato ha percepito senza titolo, debba, in forza della specialità della normativa, essere preceduta dalla domanda amministrativa, la quale costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria (Cass.
4.11.1983 n. 6526) in effetti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 443 c. p.c. si riferisce alla diversa ipotesi del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia però iniziato. Dal rilievo che precede questa Corte ha dedotto che non possono essere pregiudicati i diritti sostanziali della parte cui sia imposto dalla legge che la domanda giudiziale debba seguire l'esperimento di una procedura amministrativa come condizione per la sua proponibilità (e quindi a pena di decadenza sostanziale del diritto), facendo decorrere gli interessi soltanto dalla successiva proposizione della domanda giudiziale;
ha concluso che il "dies a quo" per la decorrenza degli interessi va individuato nella data di presentazione della domanda amministrativa (Sezioni Unite 24.3.1976, n. 1031). Aderendo a tale statuizione, la successiva sentenza 20.10.1987, n. 7740 di questa Sezione Lavoro ha offerto, come ulteriore argomento, l'analogia di caratteristiche fra la domanda amministrativa e quella giudiziaria, in quanto anche la prima è contraddistinta dall'elemento della certezza, in rapporto al "dies a quo", ed è idonea a rendere consapevole "accipiens" dell'indebito nel quale versa, sicché la domanda amministrativa si presenta in termini peculiari e differenziati rispetto ad una qualsiasi richiesta stragiudiziale di ripetizione dell'indebito previdenziale. Tale orientamento, cui hanno aderito successive sentenze (Cass. 6.9.1991, n. 9399; Cass. 25.3.1992, n. 3692, quest'ultima sottolineando che non esiste alcun elemento letterale logico che possa indurre l'interprete a ritenere che per domanda debba intendersi esclusivamente la domanda giudiziale con esclusione di quella proposta in sede amministrativa;
Cass. 24.6.1992 n. 7769; Cass. 22.1.1994 n. 596), è stato infine nuovamente suggellato dalla pronuncia di questa Corte a Sez. Un.
5.8.1994 n. 7269, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: In ipotesi di ripetizione, dall'I.N.P.S. di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., dall'"accipiens" in buona fede decorrono non già dalla domanda giudiziale... ma dalla domanda amministrativa, atteso che questa (costituente anche nel nuovo rito del lavoro una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria) non può essere considerata una mera richiesta di restituzione - avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del "dies a quo" sia per l'idoneità a rendere consapevole l'"accipiens" dell'indebito nel quale versa - e tenuto conto che, un'interpretazione restrittiva del termine "domanda" nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del "solvens" e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione". La citata sentenza, benché emessa in una fattispecie relativa ad indebito contributivo nei confronti dell'Inps, enuncia il principio sopra riportato in termini generali validi per la ripetizione di qualsiasi indebito contributivo, nei confronti di qualsiasi ente previdenziale.
La sentenza impugnata è consapevole di tale orientamento giurisprudenziale, ma ritiene di non poterlo applicare alla fattispecie, perché nel caso in esame la normativa specifica del'Inail non richiederebbe la proposizione di alcuna domanda amministrativa per la ripetizione dell'indebito.
Il tenore testuale dell'art. 2033 c.c. sopra riportato, ed i chiarimenti della successiva giurisprudenza di questa Corte, palesano l'errore giuridico nel quale è incorsa la sentenza impugnata. La domanda (amministrativa o giudiziaria) dalla quale l'art. 2033 c.c. fa decorrere gli interessi legali, per il percettore di buona fede, è quella con la quale il solvens chiede la restituzione del capitale, mentre la norma in esame non richiede altra distinta domanda per gli interessi, che, se proposta, è irrilevante ai fini della decorrenza degli stessi (Cass. 14 maggio 1998 n. 4883). Applicando al caso di specie gli esposti principi, la domanda amministrativa rilevante ai fini degli interessi è quella con la quale la ricorrente ha chiesto la riclassificazione ai fini della tariffa dei premi, e, implicitamente, il conguaglio dei premi, consequenziale a norma degli artt. 39 e 45 del t.u. d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (non ravvisandosi perciò contrasto con Cass. 6613/1995
che esclude la necessità di distinta domanda amministrativa per la ripetizione d'indebito nei confronti dell'Inail). Tale domanda di riclassificazione, successivamente accolta dall'Inail, da considerarsi condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, possiede i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità citata per identificare il dies a quo e per rendere edotto l'istituto previdenziale, sicché, in caso di accoglimento, gli interessi sono dovuti da tale domanda amministrativa, o dal momento successivo dal quale l'Istituto assicurativo ha fatto decorrere il nuovo inquadramento e la nuova tariffa di premio, dal quale si è formato l'indebito.
La sentenza impugnata va quindi cassata, e gli atti trasmessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Milano, il quale deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: "In fattispecie di richiesta di restituzione di somme a titolo di indebito contributivo nei confronti dell'Inail, derivante da erroneo classamento delle lavorazioni ai fini della tariffa dei premi, gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. decorrono dalla domanda amministrativa volta ad ottenere il corretto inquadramento, implicante la richiesta di conguaglio ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, da considerarsi condizione di proponibilità
dell'azione giudiziaria ai sensi di Cass. Sez. Un.
5.8.1994 n. 7269, non richiedendo l'art. 2033 c.c. distinta domanda per gli interessi. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2001