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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3276/2024 R.G.A.L. della Tribunale di Velletri e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Opponente/Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabrizio Di Giannatale
E
AR DE Opposta / Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessio Siniscalchi
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta l'opposizione.
pagina 1 di 8 2. Condanna la società opponente, in persona del l.r.p.t. a rimborsare all'opposta le spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA e
CPA e spese generali come per legge.
1. Condanna della società opponente, in persona del l.r.p.t., al pagamento, ex art. 96 co. 3 c.p.c., in favore di RE ER della somma di € 2.000,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, ritualmente notificato, la società Parte_1 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2024 -non provvisoriamente esecutivo- emesso dal Giudice del lavoro di Velletri in data 23.04.2024 n. 2198/2024 CP_1
RG-, con cui viene intimato di pagare in favore di RE ER la somma di € 10.862,11, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio (€ 700,00) a titolo di mensilità giugno/dicembre 2023, TFR e ulteriori competenze di fine rapporto. Premette che, nel mese di aprile 2023, dopo la revoca delle misure cautelari disposte su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina (sequestro giudiziario e amministrazione giudiziaria da marzo 2021 ad aprile 2023), allorquando il socio di maggioranza dott. è Controparte_2 rientrato in possesso delle quote della società, aveva modo di verificare che alla lavoratrice era stato riconosciuto, sin dall'assunzione (1.06.2022), un superminimo non riassorbibile di
1.000,00 € mai concordato né indicato nel contratto e nell'integrazione dello stesso. Inoltre veniva accertato che nel periodo in cui la ricorrente era in astensione obbligatoria per maternità le veniva riconosciuta la retribuzione piena e non al 30% per cui nel periodo gennaio/maggio 2023 si è creato un indebito oggettivo di € 4.184,61. Inoltre, nello stesso periodo le veniva erogata la somma mensile di € 200,00 a titolo di rimborso spese benché la ricorrente non avrebbe sopportato i costi per lo spostamento casa/lavoro. Ed ancora, la retribuzione lorda riconosciuta alla lavoratrice (€ 1.634,10) era del tutto contraria alle norme di cui al CCNL Logistica con riferimento al part-time di 24 ore settimanali, pari al 61,90%. Ed infatti, secondo le Tabelle salariali, l'opposta aveva diritto a una retribuzione lorda di €
1.013,14 e, poi, da ottobre 2022 di € 1.027,47 per cui nel periodo giugno 2022 - maggio 2023 si è formato l'ulteriore indebito oggettivo di € 6.770,85 e di € 6.547,88 nel periodo giugno
2022 – dicembre 2023. In sintesi, sostiene che alla lavoratrice sono state erroneamente ed indebitamente corrisposte: la somma di € 6.547,88 pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria riconosciuta e quella prevista dal CCNL Logistica per i lavoratori inquadrati nel 4° livello con parametro orario di 24 ore settimanali;
la somma di € 800,00 netti a titolo di spese di rimborso spese viaggio per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 in cui la ricorrente era in astensione obbligatoria per maternità; la somma lorda di € 12.000,00 a titolo di super minimo nei mesi da giugno 2022 a maggio 2023. Sulla base di tale premessa fattuale pagina 2 di 8 chiede al Tribunale adito di revocare il DI opposto e, in via riconvenzionale, condannare
PA ER al pagamento dell'importo di € 6.547,88, dell'ulteriore somma di €
11.000,00 anche in relazione alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale del contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti in data 1.06.2022. Eccepisce, infine, in via riconvenzionale e in compensazione la somma di € 6.770,85 a titolo di somme maggiormente erogate. Con vittoria delle spese processuali. Allega documentazione.
RE ER si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua infondatezza in fatto e in diritto con condanna della opponente al rimborso delle spese processuali e per lite temeraria. Premette che il superminimo riconosciuto in suo favore è stato previsto in contratto, e anche in caso contrario non deve avvenire in alcun modo con forma scritta. Si è, quindi, trattato di retribuzione di miglior favore e nulla può essere contestato. Inoltre, poiché il superminimo è divenuto parte integrante della sua retribuzione, unitamente alla paga base e dalla contingenza, è un elemento che ha partecipato al computo della retribuzione durante la maternità e che, affinché possa essere eliminato, sarebbe stato necessario un accordo specifico con il datore di lavoro mai intervenuto. Precisa, inoltre, che le somme sono state rivendicate al netto in quanto ciò ha consentito di detrarre i circa 200,00 € mensili percepiti a titolo di rimborso carburante nel periodo di astensione per maternità.
Evidenzia, infine, in ogni caso, che le somme ingiunte attengono ad importi esposti nei cedolini paga nel CUD e fondati su di un contratto individuale di lavoro regolarmente sottoscritto dalle parti. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti in atti ritenuti sufficienti ai fini della decisione. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, considerato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al DI n. 159/2024. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, come nella specie, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
pagina 3 di 8 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. In punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Tanto premesso, è altresì utile rammentare, con riferimento all'efficacia probatoria delle buste paga e del CUD, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, i prospetti paga costituiscono piena prova dei dati in essi indicati in ragione della loro specifica normativa che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass 20/01/2016, n.
991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Ai prospetti paga, quindi, sempre se muniti dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 della L. 4/1953, ossia se corrispondenti alle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro (LUL) o sui registri equipollenti per lo stesso periodo di tempo, e se chiari e univoci, deve attribuirsi natura di confessione vincolante per il giudice, in applicazione degli artt. 2734
e 2735 c.c., ossia valore di piena prova (legale) circa le indicazioni in essi contenute.
Nel caso di specie va opportunamente rilevato che la società opponente non ha specificamente disconosciuto le buste paga e il CUD costituenti prova scritta nel procedimento monitorio, purtuttavia sostiene che, poiché è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria da marzo 2021 a aprile 2023 per presunti reati tributari commessi dall'amministratore/socio di maggioranza, la direzione aziendale, reale ed effettiva, è passata all'amministratore giudiziario per cui l'amministratore/socio di maggioranza non ha potuto gestire né controllare il rapporto di lavoro con l'opposta e quindi non ha avuto modo di avvedersi che erano stati illegittimamente riconosciuti alla ex dipendente una retribuzione superiore a quella cd tabellare e un superminimo non riassorbibile mai concordato.
L'allegazione appare, tuttavia, destituita di fondamento in quanto, dalla piana lettura del contratto di assunzione sottoscritto in data 1.06.2022 da ER RE e dall'amministratore unico pro-tempore della in particolare dal punto 11 avente Parte_1
pagina 4 di 8 ad oggetto Importo della retribuzione, elementi costitutivi, periodi e modalità di pagamento risulta che le parti pattuivano che la retribuzione mensile spettante alla lavoratrice 104 ore di lavoro sarebbe stata di € 1.500,00 netti × 14 mensilità e che, in aggiunta alla predetta retribuzione, le sarebbe stato corrisposto un rimborso spese forfettario anno di € 2.800,00 netti erogato in 14 rate da 200 € cadauna. Ne consegue che nel periodo oggetto di causa l'amministratore giudiziario della società, all'epoca sottoposta a sequestro, non ha fatto altro che applicare le clausole contrattuali riconoscendo alla RE la retribuzione netta mensile di € 1.500,00.
Dalla disamina delle buste paga in atti relative agli anni 2022 e 2023 risulta, infatti, riconosciuta alla lavoratrice opposta, inquadrata nel 4° livello del CCNL logistica con orario part-time al 61,90% (24 ore settimanali), una paga base lorda di € 1.657,21 e un superminimo di € 1.000,00 con conseguente totale degli emolumenti fissi lordi di € 2.657,21 (retribuzione giornaliera di € 74.76423 e retribuzione oraria di € 15,81673).
Dalle busta paga dei mesi di giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre 2022, antecedenti all'astensione obbligatoria per maternità, viene riconosciuta alla ricorrente la somma lorda di
€ 1.644,94 a fronte di 104 ore mensili lavorate che corrisponde alla somma netta di € 1.700,00
€ inclusi i 200 € a titolo di rimborso spese, quindi alla somma netta di € 1.500,00 a titolo di retribuzione ordinaria, così come previsto nel contratto di assunzione. Nei mesi di luglio e dicembre 2022 viene riconosciuta una somma inferiore in ragione delle ore lavorate. Analogo discorso vale per le buste paga anno 2023. Per quanto riguarda il periodo di assenza per maternità si osserva che nei 5 mesi di astensione obbligatoria la lavoratrice ha percepito l'intera retribuzione corrisposta, in percentuale dell'80% dall'INPS e nel residuo 20% dal datore di lavoro. Ne deriva che la società non può certo contestare le somme versate dall'INPS alla lavoratrice e al più avrebbe potuto contestare l'importo del 20% corrisposto direttamente, ma non risulta averlo fatto in modo specifico per quanto si dirà in prosieguo. Nel periodo di congedo facoltativo ha percepito il 30% della retribuzione come previsto dalla vigente normativa in materia. Si tratta, quindi, di doglianze infondate.
Ciò posto osserva il giudicante che, la corresponsione in favore del lavoratore subordinato di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di essere incorso in un errore a sé non imputabile e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore
(Cass. sent. n. 19923/2014).
Quanto al superminimo si tratta di una componente retributiva aggiuntiva rispetto alla paga base minima stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o dagli accordi aziendali.
Questo importo extra può essere riconosciuto ai lavoratori per diverse ragioni, necessità di garantire una retribuzione più dignitosa in un contesto di salari insufficienti, premio per la pagina 5 di 8 professionalità e particolari competenze, strumento per attrarre e trattenere talenti ecc.. Una volta riconosciuto, il superminimo fa parte a tutti gli effetti della retribuzione fissa mensile contribuendo al calcolo degli elementi quali ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR. Può essere, infine, assorbibile o non assorbibile: nel primo caso può essere ridotto in caso di futuri aumenti salariali derivanti da rinnovi contrattuali o passaggi di livello;
nel secondo rimane invariato e si somma agli eventuali aumenti. La forma scritta della pattuizione ha, quindi, valenza al solo fine della individuazione della natura del superminimo che se non assorbibile deve essere esplicitamente indicato come tale.
Ma vi è di più. La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.14286/2024 ha affermato che di
“uso/consuetudine” aziendale, questo agisce sui singoli rapporti individuali dei lavoratori allo stesso modo e con i medesimi effetti di un contratto collettivo aziendale. E' sufficiente difatti un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, ad esempio per l'attribuzione del trattamento economico per pura liberalità …. l'importante che sia spontanea, generalizzata e reiterata …., affinché costituisca consuetudine aziendale. Pertanto, se il datore di lavoro riconosce ai dipendenti un trattamento di maggior favore anche se non previsto dal contratto collettivo né da quello individuale. Il comportamento favorevole, oltre che spontaneo, non deve essere isolato: l'erogazione patrimoniale una tantum non fa sorgere il diritto per il lavoratori, i quali non possono pretenderla al verificarsi della stessa situazione.
Ma se è ripetuta per un certo periodo di tempo diviene usuale: possono beneficiarne anche i lavoratori che entrano nella categoria dopo la formazione dell'uso, se il datore non li esclude dal trattamento di miglior favore.
Opera, quindi, in via di fatto, il principio di irriducibilità della retribuzione nel senso che, benché i trattamenti di miglior favore non sono coperti dal citato principio in quanto di norma non compensano le qualità professionali intrinseche del lavoratore, ma sono collegati a specifiche modalità della prestazione lavorativa o a specifici disagi, non posso essere legittimamente eliminati dal datore di lavoro a meno che questi provi che erano legati a condizioni venute meno.
Nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa anche in considerazione del fatto che la società opponente non ha prodotto le buste paga antecedenti al sequestro giudiziario al fine di provare che alla lavoratrice era riconosciuta la minor retribuzione mensile prevista dalle
Tabelle salariali del CCNL Logistica e non quella da contratto che prevedeva anche il riconoscimento del superminimo.
In conclusione, risultando priva di pregio l'eccezione della rivendicazione del credito retributivo al netto e non al lordo, in quanto la prima è una modalità di calcolo che è favorevole alla parte datoriale e in specie risulta giustificata dalla necessità di detrarre quanto mensilmente erogato alla lavoratrice a titolo di rimborso spese viaggio, a cui come detto non pagina 6 di 8 aveva diritto nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, la società opponente non ha provato di avere diritto al pagamento, in via riconvenzionale, dell'importo di € 6.547,88 - asserito indebito oggettivo-, né dell'ulteriore somma di € 11.000,00 -corrisposta a titolo di superminimo asseritamente non spettante- né, quindi, ha diritto di portare in compensazione la somma di € 6.770,85.
L'opposizione è, pertanto, infondata e non merita accoglimento.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che anche nella materia che ci occupa (opposizione a decreto ingiuntivo) deve tenersi conto dei principi generali del processo civile. È bene precisare, inoltre, che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione. Secondo la regola della soccombenza
(art. 91 c.p.c.), viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore della controparte, la parte che risulta essere perdente nel processo, per cui, in caso di soccombenza dell'opposto questi deve rimborsare all'opponente le spese di lite, e in caso di soccombenza dell'opponente, nelle spese vengono ricomprese solo quelle sostenute per il giudizio di opposizione poiché quelle sostenute dal creditore (opposto) nella fase monitoria sono state già liquidate nel decreto ingiuntivo. Diversamente, nei casi in cui all'esito del giudizio di opposizione viene riconosciuto un credito inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto non correttamente emesso, la giurisprudenza prevalente afferma che nei casi in cui la condanna risulti di molto inferiore alla somma ingiunta le spese sono compensate, in tutto o in parte, o addirittura poste a carico dell'opposto.
Alla luce della vicenda così come ricostruita, e dei principi di diritto innanzi espressi, deve concludersi la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta dalla per Parte_1 cui le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c., e liquidate come in dispositivo.
Quanto alla domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., si osserva che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda risarcitoria richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" sia del "quantum debeatur", pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale. Impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione pagina 7 di 8 della "direzione" dei supposti danni (Cass. Sez. 2 n. 7620/2013 e 9080/2013), che non risulta nel caso in disamina.
Per i motivi esposti sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'opponente, del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., che, com'è noto, è volto ad ostare alla temeritas delle liti non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo dell'abuso del processo anche qualora l'abuso non abbia cagionato danni alla controparte, posto che genera comunque un pregiudizio al sistema processuale.
Nel caso di specie la somma viene equitativamente determinata in € 2.000,00.
Velletri, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3276/2024 R.G.A.L. della Tribunale di Velletri e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Opponente/Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabrizio Di Giannatale
E
AR DE Opposta / Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessio Siniscalchi
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta l'opposizione.
pagina 1 di 8 2. Condanna la società opponente, in persona del l.r.p.t. a rimborsare all'opposta le spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA e
CPA e spese generali come per legge.
1. Condanna della società opponente, in persona del l.r.p.t., al pagamento, ex art. 96 co. 3 c.p.c., in favore di RE ER della somma di € 2.000,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, ritualmente notificato, la società Parte_1 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2024 -non provvisoriamente esecutivo- emesso dal Giudice del lavoro di Velletri in data 23.04.2024 n. 2198/2024 CP_1
RG-, con cui viene intimato di pagare in favore di RE ER la somma di € 10.862,11, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio (€ 700,00) a titolo di mensilità giugno/dicembre 2023, TFR e ulteriori competenze di fine rapporto. Premette che, nel mese di aprile 2023, dopo la revoca delle misure cautelari disposte su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina (sequestro giudiziario e amministrazione giudiziaria da marzo 2021 ad aprile 2023), allorquando il socio di maggioranza dott. è Controparte_2 rientrato in possesso delle quote della società, aveva modo di verificare che alla lavoratrice era stato riconosciuto, sin dall'assunzione (1.06.2022), un superminimo non riassorbibile di
1.000,00 € mai concordato né indicato nel contratto e nell'integrazione dello stesso. Inoltre veniva accertato che nel periodo in cui la ricorrente era in astensione obbligatoria per maternità le veniva riconosciuta la retribuzione piena e non al 30% per cui nel periodo gennaio/maggio 2023 si è creato un indebito oggettivo di € 4.184,61. Inoltre, nello stesso periodo le veniva erogata la somma mensile di € 200,00 a titolo di rimborso spese benché la ricorrente non avrebbe sopportato i costi per lo spostamento casa/lavoro. Ed ancora, la retribuzione lorda riconosciuta alla lavoratrice (€ 1.634,10) era del tutto contraria alle norme di cui al CCNL Logistica con riferimento al part-time di 24 ore settimanali, pari al 61,90%. Ed infatti, secondo le Tabelle salariali, l'opposta aveva diritto a una retribuzione lorda di €
1.013,14 e, poi, da ottobre 2022 di € 1.027,47 per cui nel periodo giugno 2022 - maggio 2023 si è formato l'ulteriore indebito oggettivo di € 6.770,85 e di € 6.547,88 nel periodo giugno
2022 – dicembre 2023. In sintesi, sostiene che alla lavoratrice sono state erroneamente ed indebitamente corrisposte: la somma di € 6.547,88 pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria riconosciuta e quella prevista dal CCNL Logistica per i lavoratori inquadrati nel 4° livello con parametro orario di 24 ore settimanali;
la somma di € 800,00 netti a titolo di spese di rimborso spese viaggio per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 in cui la ricorrente era in astensione obbligatoria per maternità; la somma lorda di € 12.000,00 a titolo di super minimo nei mesi da giugno 2022 a maggio 2023. Sulla base di tale premessa fattuale pagina 2 di 8 chiede al Tribunale adito di revocare il DI opposto e, in via riconvenzionale, condannare
PA ER al pagamento dell'importo di € 6.547,88, dell'ulteriore somma di €
11.000,00 anche in relazione alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale del contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti in data 1.06.2022. Eccepisce, infine, in via riconvenzionale e in compensazione la somma di € 6.770,85 a titolo di somme maggiormente erogate. Con vittoria delle spese processuali. Allega documentazione.
RE ER si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua infondatezza in fatto e in diritto con condanna della opponente al rimborso delle spese processuali e per lite temeraria. Premette che il superminimo riconosciuto in suo favore è stato previsto in contratto, e anche in caso contrario non deve avvenire in alcun modo con forma scritta. Si è, quindi, trattato di retribuzione di miglior favore e nulla può essere contestato. Inoltre, poiché il superminimo è divenuto parte integrante della sua retribuzione, unitamente alla paga base e dalla contingenza, è un elemento che ha partecipato al computo della retribuzione durante la maternità e che, affinché possa essere eliminato, sarebbe stato necessario un accordo specifico con il datore di lavoro mai intervenuto. Precisa, inoltre, che le somme sono state rivendicate al netto in quanto ciò ha consentito di detrarre i circa 200,00 € mensili percepiti a titolo di rimborso carburante nel periodo di astensione per maternità.
Evidenzia, infine, in ogni caso, che le somme ingiunte attengono ad importi esposti nei cedolini paga nel CUD e fondati su di un contratto individuale di lavoro regolarmente sottoscritto dalle parti. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti in atti ritenuti sufficienti ai fini della decisione. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, considerato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al DI n. 159/2024. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, come nella specie, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
pagina 3 di 8 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. In punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Tanto premesso, è altresì utile rammentare, con riferimento all'efficacia probatoria delle buste paga e del CUD, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, i prospetti paga costituiscono piena prova dei dati in essi indicati in ragione della loro specifica normativa che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass 20/01/2016, n.
991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Ai prospetti paga, quindi, sempre se muniti dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 della L. 4/1953, ossia se corrispondenti alle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro (LUL) o sui registri equipollenti per lo stesso periodo di tempo, e se chiari e univoci, deve attribuirsi natura di confessione vincolante per il giudice, in applicazione degli artt. 2734
e 2735 c.c., ossia valore di piena prova (legale) circa le indicazioni in essi contenute.
Nel caso di specie va opportunamente rilevato che la società opponente non ha specificamente disconosciuto le buste paga e il CUD costituenti prova scritta nel procedimento monitorio, purtuttavia sostiene che, poiché è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria da marzo 2021 a aprile 2023 per presunti reati tributari commessi dall'amministratore/socio di maggioranza, la direzione aziendale, reale ed effettiva, è passata all'amministratore giudiziario per cui l'amministratore/socio di maggioranza non ha potuto gestire né controllare il rapporto di lavoro con l'opposta e quindi non ha avuto modo di avvedersi che erano stati illegittimamente riconosciuti alla ex dipendente una retribuzione superiore a quella cd tabellare e un superminimo non riassorbibile mai concordato.
L'allegazione appare, tuttavia, destituita di fondamento in quanto, dalla piana lettura del contratto di assunzione sottoscritto in data 1.06.2022 da ER RE e dall'amministratore unico pro-tempore della in particolare dal punto 11 avente Parte_1
pagina 4 di 8 ad oggetto Importo della retribuzione, elementi costitutivi, periodi e modalità di pagamento risulta che le parti pattuivano che la retribuzione mensile spettante alla lavoratrice 104 ore di lavoro sarebbe stata di € 1.500,00 netti × 14 mensilità e che, in aggiunta alla predetta retribuzione, le sarebbe stato corrisposto un rimborso spese forfettario anno di € 2.800,00 netti erogato in 14 rate da 200 € cadauna. Ne consegue che nel periodo oggetto di causa l'amministratore giudiziario della società, all'epoca sottoposta a sequestro, non ha fatto altro che applicare le clausole contrattuali riconoscendo alla RE la retribuzione netta mensile di € 1.500,00.
Dalla disamina delle buste paga in atti relative agli anni 2022 e 2023 risulta, infatti, riconosciuta alla lavoratrice opposta, inquadrata nel 4° livello del CCNL logistica con orario part-time al 61,90% (24 ore settimanali), una paga base lorda di € 1.657,21 e un superminimo di € 1.000,00 con conseguente totale degli emolumenti fissi lordi di € 2.657,21 (retribuzione giornaliera di € 74.76423 e retribuzione oraria di € 15,81673).
Dalle busta paga dei mesi di giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre 2022, antecedenti all'astensione obbligatoria per maternità, viene riconosciuta alla ricorrente la somma lorda di
€ 1.644,94 a fronte di 104 ore mensili lavorate che corrisponde alla somma netta di € 1.700,00
€ inclusi i 200 € a titolo di rimborso spese, quindi alla somma netta di € 1.500,00 a titolo di retribuzione ordinaria, così come previsto nel contratto di assunzione. Nei mesi di luglio e dicembre 2022 viene riconosciuta una somma inferiore in ragione delle ore lavorate. Analogo discorso vale per le buste paga anno 2023. Per quanto riguarda il periodo di assenza per maternità si osserva che nei 5 mesi di astensione obbligatoria la lavoratrice ha percepito l'intera retribuzione corrisposta, in percentuale dell'80% dall'INPS e nel residuo 20% dal datore di lavoro. Ne deriva che la società non può certo contestare le somme versate dall'INPS alla lavoratrice e al più avrebbe potuto contestare l'importo del 20% corrisposto direttamente, ma non risulta averlo fatto in modo specifico per quanto si dirà in prosieguo. Nel periodo di congedo facoltativo ha percepito il 30% della retribuzione come previsto dalla vigente normativa in materia. Si tratta, quindi, di doglianze infondate.
Ciò posto osserva il giudicante che, la corresponsione in favore del lavoratore subordinato di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di essere incorso in un errore a sé non imputabile e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore
(Cass. sent. n. 19923/2014).
Quanto al superminimo si tratta di una componente retributiva aggiuntiva rispetto alla paga base minima stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o dagli accordi aziendali.
Questo importo extra può essere riconosciuto ai lavoratori per diverse ragioni, necessità di garantire una retribuzione più dignitosa in un contesto di salari insufficienti, premio per la pagina 5 di 8 professionalità e particolari competenze, strumento per attrarre e trattenere talenti ecc.. Una volta riconosciuto, il superminimo fa parte a tutti gli effetti della retribuzione fissa mensile contribuendo al calcolo degli elementi quali ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR. Può essere, infine, assorbibile o non assorbibile: nel primo caso può essere ridotto in caso di futuri aumenti salariali derivanti da rinnovi contrattuali o passaggi di livello;
nel secondo rimane invariato e si somma agli eventuali aumenti. La forma scritta della pattuizione ha, quindi, valenza al solo fine della individuazione della natura del superminimo che se non assorbibile deve essere esplicitamente indicato come tale.
Ma vi è di più. La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.14286/2024 ha affermato che di
“uso/consuetudine” aziendale, questo agisce sui singoli rapporti individuali dei lavoratori allo stesso modo e con i medesimi effetti di un contratto collettivo aziendale. E' sufficiente difatti un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, ad esempio per l'attribuzione del trattamento economico per pura liberalità …. l'importante che sia spontanea, generalizzata e reiterata …., affinché costituisca consuetudine aziendale. Pertanto, se il datore di lavoro riconosce ai dipendenti un trattamento di maggior favore anche se non previsto dal contratto collettivo né da quello individuale. Il comportamento favorevole, oltre che spontaneo, non deve essere isolato: l'erogazione patrimoniale una tantum non fa sorgere il diritto per il lavoratori, i quali non possono pretenderla al verificarsi della stessa situazione.
Ma se è ripetuta per un certo periodo di tempo diviene usuale: possono beneficiarne anche i lavoratori che entrano nella categoria dopo la formazione dell'uso, se il datore non li esclude dal trattamento di miglior favore.
Opera, quindi, in via di fatto, il principio di irriducibilità della retribuzione nel senso che, benché i trattamenti di miglior favore non sono coperti dal citato principio in quanto di norma non compensano le qualità professionali intrinseche del lavoratore, ma sono collegati a specifiche modalità della prestazione lavorativa o a specifici disagi, non posso essere legittimamente eliminati dal datore di lavoro a meno che questi provi che erano legati a condizioni venute meno.
Nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa anche in considerazione del fatto che la società opponente non ha prodotto le buste paga antecedenti al sequestro giudiziario al fine di provare che alla lavoratrice era riconosciuta la minor retribuzione mensile prevista dalle
Tabelle salariali del CCNL Logistica e non quella da contratto che prevedeva anche il riconoscimento del superminimo.
In conclusione, risultando priva di pregio l'eccezione della rivendicazione del credito retributivo al netto e non al lordo, in quanto la prima è una modalità di calcolo che è favorevole alla parte datoriale e in specie risulta giustificata dalla necessità di detrarre quanto mensilmente erogato alla lavoratrice a titolo di rimborso spese viaggio, a cui come detto non pagina 6 di 8 aveva diritto nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, la società opponente non ha provato di avere diritto al pagamento, in via riconvenzionale, dell'importo di € 6.547,88 - asserito indebito oggettivo-, né dell'ulteriore somma di € 11.000,00 -corrisposta a titolo di superminimo asseritamente non spettante- né, quindi, ha diritto di portare in compensazione la somma di € 6.770,85.
L'opposizione è, pertanto, infondata e non merita accoglimento.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che anche nella materia che ci occupa (opposizione a decreto ingiuntivo) deve tenersi conto dei principi generali del processo civile. È bene precisare, inoltre, che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione. Secondo la regola della soccombenza
(art. 91 c.p.c.), viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore della controparte, la parte che risulta essere perdente nel processo, per cui, in caso di soccombenza dell'opposto questi deve rimborsare all'opponente le spese di lite, e in caso di soccombenza dell'opponente, nelle spese vengono ricomprese solo quelle sostenute per il giudizio di opposizione poiché quelle sostenute dal creditore (opposto) nella fase monitoria sono state già liquidate nel decreto ingiuntivo. Diversamente, nei casi in cui all'esito del giudizio di opposizione viene riconosciuto un credito inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto non correttamente emesso, la giurisprudenza prevalente afferma che nei casi in cui la condanna risulti di molto inferiore alla somma ingiunta le spese sono compensate, in tutto o in parte, o addirittura poste a carico dell'opposto.
Alla luce della vicenda così come ricostruita, e dei principi di diritto innanzi espressi, deve concludersi la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta dalla per Parte_1 cui le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c., e liquidate come in dispositivo.
Quanto alla domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., si osserva che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda risarcitoria richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" sia del "quantum debeatur", pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale. Impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione pagina 7 di 8 della "direzione" dei supposti danni (Cass. Sez. 2 n. 7620/2013 e 9080/2013), che non risulta nel caso in disamina.
Per i motivi esposti sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'opponente, del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., che, com'è noto, è volto ad ostare alla temeritas delle liti non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo dell'abuso del processo anche qualora l'abuso non abbia cagionato danni alla controparte, posto che genera comunque un pregiudizio al sistema processuale.
Nel caso di specie la somma viene equitativamente determinata in € 2.000,00.
Velletri, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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