CA
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 149 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
in persona del suo Parte_1
Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo. Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio E. Lo Presti, CP_1 elettivamente dom/to in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Carla Milano. Appellato All'udienza di discussione del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 3 settembre 2021 presso il Tribunale G.L. di Palermo, aveva convenuto in giudizio l chiedendo che fosse CP_1 Pt_1 dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità cat. VR 30028309 (già liquidata dall' con decorrenza dall'1.4.2018) nell'importo Pt_1 complessivo mensile pari ad euro 729,67 ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore all'importo già riconosciuto e che l' fosse condannato alla riliquidazione di detta pensione, nonché al Pt_1 pagamento degli importi differenziali arretrati che risulteranno dalla predetta riliquidazione oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sui singoli ratei dalla maturazione al saldo.
1 Aveva esposto di essere titolare della suddetta pensione di anzianità con decorrenza 01/04/2018, posta in pagamento il 01/06/2018, per il periodo di lavoro svolto dal 01/01/1974 al 31/03/2018, in cui aveva maturato periodi di contribuzione sia come lavoratore autonomo (coltivatore diretto) che come lavoratore dipendente (operaio agricolo), risultando iscritto a gestioni previdenziali differenti, determinata con i criteri di cui all'art.16 della l.n.233/1990, che consente la liquidazione di un unico trattamento pensionistico, composto da quote distinte, ciascuna calcolata in base alle regole della specifica gestione (anziché di pensioni distinte con requisiti di accesso e criteri di calcolo diversi). Successivamente, il beneficio era stato trasformato da provvisorio in definitivo ed il rateo di pensione, originariamente quantificato in € 622,23, era stato rideterminato in € 662,52, riscontrandosi delle differenze tra gli importi calcolati dall' e quelli calcolati dal consulente di parte (cfr. relazione a firma del CTP Pt_1
Dott.ssa ), il quale aveva accertato che il rateo di pensione spettante Persona_1 al ricorrente ammonterebbe ad euro 729,67 anziché ad euro 662,52 L' aveva contestato la domanda in quanto infondata. Pt_1
Istruita la causa con ctu contabile il Tribunale, con sentenza n.83/2023, pubblicata il 14 febbraio 2023, ha dichiarato spettante al ricorrente, in relazione alla pensione predetta, il rateo pari ad € 731,67 e la somma di € 3.947,44 come arretrati del periodo dall'1.4.2018 al 31.12.2022; ha condannato l' a corrispondere Pt_1 detta somma, con interessi e rivalutazione sino al saldo. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 23 febbraio 2023, censurandone l'erroneità e la carenza di motivazione per avere il decidente aderito alle conclusioni del consulente tecnico, senza tener conto delle eccezioni tecniche formulate nei seguenti termini, che ribadisce in forma di doglianza:
-per quanto concerne la quota A, l'erronea applicazione del criterio delle 520 settimane finali, anziché delle 260 settimane, in un caso in cui, come quello del
, la contribuzione autonoma (Gestione CD) è intervenuta solo CP_1 successivamente al 31.12.1992, rendendo pertanto inapplicabile il criterio più favorevole previsto per gli autonomi;
-per quanto riguarda la quota B, l'erroneo calcolo cumulativo della retribuzione media derivante da gestioni diverse (lavoratori dipendenti e coltivatori diretti), invece di un calcolo separato per ciascuna gestione, come ritenuto corretto dall' secondo i principi di omogeneità contributiva. Pt_1
Ha sollecitato, quindi, la rinnovazione della ctu contabile sui seguenti quesiti:
- dica il CTU se nel calcolo della quota A di pensione, in caso di lavoratori che sino al 1992 possiedano soltanto contribuzione alla gestione dipendenti, ed abbiano
2 contribuzione alla gestione lavoratori autonomi soltanto successiva al 1992, vada considerata la retribuzione delle ultime 260 settimane/5 anni, ovvero quella delle ultime 520 settimane/10 anni;
dica il CTU se nel calcolo della quota B di pensione, in caso di lavoratori che dopo il 1992 abbiano sia contribuzione alla gestione lavoratori dipendenti che contributi alla gestione lavoratori autonomi, debba procedersi in modo distinto/separato al conteggio della retribuzione media nella gestione lavoratori dipendenti e della contribuzione media nella gestione lavoratori autonomi, ovvero detto conteggio debba essere effettuato in modo cumulativo ed indistinto;
all'esito calcoli il CTU gli importi delle quote A e B di pensione del sig.
, nonché del complessivo rateo mensile di pensione. CP_1
, costituitosi con memoria del 31 gennaio 2025, ha chiesto la CP_1 conferma della sentenza e la reiezione delle censure sollevate dall' . Pt_1
Ha dedotto che, il ctu ha correttamente applicato i criteri normativi vigenti, tenendo conto della sua posizione previdenziale mista (lavoro dipendente e autonomo), ai sensi dell'art. 16 della L. 233/1990, nonostante alcune imprecisioni attinenti al numero di settimane di contribuzione della Quota A e B, nonché su talune retribuzioni pensionali;
ha, ancora, contestato i prospetti sviluppati dall per Pt_1 presunti errori nel numero di settimane e nei valori reddituali considerati, sostenendo che l' avrebbe operato una diluizione indebita del retribuzione, penalizzando Pt_1
l'importo della pensione spettante, sulla base di una errata interpretazione dell'art. 15 della legge n. 153/1969. Istruita con nuova ctu contabile (avendo il ctu di prime cure comunicato la propria indisponibilità a rielaborare i conteggi), all'udienza del 9 ottobre 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce. II L'appello è solo in parte fondato. Con ordinanza del 13 febbraio 2025, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alle voci di calcolo, ha conferito incarico al Dott. consulente del Persona_2 lavoro, per procedere alla rielaborazione dei conteggi per la determinazione del rateo della pensione di anzianità e degli arretrati spettanti a , secondo i CP_1 medesimi criteri, già applicati, stabiliti dall'art.15 della L.n.153/1969 - in tema di retribuzione pensionabile derivante da contribuzione agricola- nonché artt.3 c.8 L.n.297/1982 e 3 D.Lgs n.503/1992, L.n.214/2011 per il calcolo, rispettivamente delle quote A) – contributi maturati fino al 31.12.1992 – B) – contributi maturati dall'1.01.1993 al 31.12.2011 - e C) – quota contributiva - tenendo conto di quanto
3 emerge dall'estratto contributivo e dei rilievi tecnici difensivi formulati dall' Pt_1 nell'atto di appello. Premesso che, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile riferita alla contribuzione agricola, l'art. 15 della L. 153/1969 prevede:
• al comma 1, la ripartizione uniforme dei contributi agricoli giornalieri sulle 52 settimane annue di calendario;
• al comma 3, l'eventuale elevazione figurativa delle settimane parzialmente coperte da giornate di contribuzione;
• al comma 2, la regola fondamentale per la determinazione della retribuzione utile, nei casi in cui il lavoratore possa far valere, nello stesso anno, settimane coperte da contribuzione diversa da quella agricola giornaliera o figurativa per disoccupazione agricola;
in particolare, in presenza di settimane coperte da altra contribuzione da lavoro dipendente (non agricolo), la retribuzione da assumere per il calcolo della pensione è costituita dalla somma delle retribuzioni afferenti alle diverse contribuzioni, senza applicazione della ripartizione uniforme, il consulente ha ritenuto di condividere le osservazioni dell' a proposito del principio per cui, in Pt_1 presenza di contribuzione agricola giornaliera, la valorizzazione annua a 52 settimane è consentita ex art. 15, comma 1 e 3 L. 153/1969.
• Ha, però, rilevato, per l'anno 2013, dall'estratto contributivo – v. doc n.4 - Pt_1 la presenza concomitante di contribuzione agricola e di contribuzione da lavoro dipendente non agricolo.
• In tal caso, come stabilito dal comma 2 dell'art. 15, la retribuzione pensionabile non può essere determinata attraverso la ripartizione fittizia del reddito agricolo su 52 settimane, ma deve essere calcolata sommando, per le settimane interessate, le retribuzioni effettive percepite in ciascun regime di contribuzione
• Con la conseguenza che le settimane da considerare per il 2013 sono 20 (13 sett. Lavoratori dipendenti agricoli e 7 lavoratori dipendenti non agricoli) come risultanti dall'estratto contributivo, effettivamente accreditate, sia ai fini della quota A che della quota B.
• Il tecnico ha, pertanto, proceduto a ritroso a considerare le retribuzioni percepite negli anni precedenti la decorrenza della pensione fino al completamento del requisito previsto dalla normativa (260 settimane per quota A ovvero 520 settimane per quota B).
• Ha evidenziato, ancora, che il riferimento, contenuto nell'art. 15 al comma 2 e 4, a contribuzione “diversa” da quella agricola, non riguarda la contribuzione autonoma (es. coltivatori diretti), trattandosi di una gestione separata.
4 • Difatti, la Legge n. 153/1969, emanata in un contesto normativo in cui il sistema di calcolo retributivo era applicabile esclusivamente alle contribuzioni da lavoro dipendente, deve essere interpretata come riferita unicamente alle prestazioni pensionistiche a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, interpretazione questa, che risulta confermata anche dal contenuto dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la determinazione della retribuzione pensionabile con riferimento alle sole pensioni basate su contribuzione da lavoro dipendente, nonché nella giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 180/2024), che ha chiarito come la limitazione imposta dall'art. 15, comma 2, si riferisca esclusivamente a diverse forme di contribuzione da lavoro dipendente e non coinvolga le gestioni autonome;
sicché, nei casi in cui, come negli anni 2011 e 2012, risulti solo contribuzione agricola e autonoma (coltivatori diretti), resta applicabile il meccanismo di valorizzazione delle 52 settimane annue, ai sensi del comma 1 come applicato dall Pt_1
• In base ai suddetti principi il consulente ha determinato analiticamente le quote A, B e C, calcolando la pensione di anzianità attraverso la ricostruzione distinta della retribuzione media e della contribuzione per ciascuna delle due gestioni interessate: quella dei lavoratori dipendenti e quella dei lavoratori autonomi, pervenendo alle seguenti conclusioni: Riepilogo Fondo pensioni lavoratori dipendenti:
• -Quota A € 298,56 – anzianità contributiva sino a 31.12.1992
-Quota B € 303,04 – anzianità contributiva da 1° gennaio 1993
-Quota C € 63,04 - quota contributiva Totale quota pensione lavoratore dipendenti € 664,89. Riepilogo Gestione speciale CD/CM:
-Quota B € 13,59
-Quota C € 13,06 Il rateo mensile lordo della pensione di anzianità spettante al a CP_1 decorrere dall'1 aprile 2018 è così determinato:
- Quota pensione lavoro dipendente: € 664,89
- Quota pensione lavoro autonomo: € 26,65
- Totale rateo mensile lordo della pensione: € 691,54.
Il tecnico ha, quindi, calcolato gli arretrati della pensione, comprensivi della perequazione, fino al mese di maggio 2025, sulla base della documentazione in atti (liquidazione provvisoria, trasformazione in liquidazione definitiva del 26.03.2019, cedolino pensione gennaio 2022 ed estratto contributivo- v. doc nn.1-4
, pervenendo ad un importo lordo totale di arretrati, dal 1.04.2018 al 31.05.2025, Pt_1 pari ad € 3.571,33.
5 Il consulente ha, pure risposto alle osservazioni formulate dall'appellato, richiamate e ribadite nel corso dell'odierna discussione orale. Contestava il difensore del l'indicazione, nelle tabelle relative alle CP_1 quote A, B e C, di una retribuzione pari a € 386,00 per l'anno 2018, affermando che l'importo corretto – come da provvedimento del 26/03/2019 – sarebbe € Pt_1
2.150,57. Il ctu ha rilevato, in proposito, che;
L'importo di € 386,00 è quello effettivamente risultante dall'estratto conto contributivo ufficiale dell' rilevabile dal provvedimento definitivo del Pt_1
26/03/2019 (cfr. pag. 4 di 7 dell'estratto contributivo allegato al provvedimento) e rappresenta il valore accreditato per l'anno 2018. Desidero evidenziare, tra l'altro, che tale dato non è mai stato contestato dall'Appellato né nel corso del primo grado né nella memoria di costituzione in appello (cfr. memoria appellato pag. 7). Il valore di € 2.150,57 citato nel provvedimento del 26/03/2019 si Pt_1 riferisce al calcolo effettuato dall'Istituto in sede di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, ma non sostituisce né modifica i dati certificati nel conto assicurativo individuale, che resta la base oggettiva per la presente CTU. Il medesimo difensore rilevava, inoltre, che, per l'anno 2011, il ctu avesse considerato 52 settimane, mentre – secondo l'estratto conto contributivo Pt_1 allegato al provvedimento del 26/03/2019 – risulterebbero 46 settimane accreditate da lavoro dipendente. Il ctu ha osservato in proposito che tale aspetto è già stato esplicitamente affrontato e motivato nella mia perizia, ove si è chiarito che la valorizzazione dell'intero anno a 52 settimane è stata effettuata in applicazione dell'art. 15, comma 1 e 3, della L. 153/1969 ed ha, quindi, confermato la correttezza dell'indicazione di 52 settimane per l'anno 2011, come già evidenziato nella relazione peritale, non ravvisando alcun errore materiale sul punto. (v. relazione tecnica depositata il 25 giugno 2025). Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali e delle norme di riferimento, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere tecnico-scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. In parziale riforma della sentenza – confermata in merito alle spese di lite - l' va condannato, pertanto, al pagamento in favore di della Pt_1 CP_1 pensione di anzianità in base al rateo mensile e agli arretrati come accertati dal ctu. L'esito dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite.
6 Restano definitivamente a carico dell' anche i compensi, liquidati al ctu in Pt_1 questo grado con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.83/2023 emessa il 14 febbraio 2023 dal Tribunale G.L. di Marsala, dichiara spettante a – in relazione alla pensione cat. CP_1
VR 30028309 decorrente dal 1.4.2018 – il rateo mensile lordo pari a € 691,54, e la somma degli arretrati dal periodo in questione dall'1.4.2018 (sino al 31 maggio 2025) pari a € 3.571,334 (lordi), e condanna l' alla corresponsione in favore del Pt_1 ricorrente dell'anzidetta somma, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Conferma nel resto la sentenza e compensa le spese di questo grado di giudizio. Lascia a carico dell le spese di ctu contabile già liquidate con separato decreto. Pt_1
Così deciso in Palermo, il 9 ottobre 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
7