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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 9/2022 depositato il 11/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro N. 23 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 13/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-16233 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto della cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 387/2020, la signora Ricorrente_1
impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Cagliari aveva accertato quanto dovuto per IMU 2014 in relazione a immobili di sua proprietà; deduceva cinque motivi di impugnazione chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Seconda, respingva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando le ragioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari riferendo essere cessata la materia del contendere e chiedendo quindi venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato in narrativa, sulla controversia è cessata la materia del contendere.
Come riferito dal Comune di Cagliari, la cui ricostruzione è stata condivisa dall'appellante, lo stesso Comune ha disposto l'annullamento della sua pretesa tributaria concretizzatasi nell'avviso di accertamento n.
14L/16233 e successivamente ha annullato l'avviso con provvedimento prot. n. 332915 del 11/11/22; precisa il Comune che l'accoglimento dell'istanza del contribuente implica la volontà dell'ente impositore di annullare l'importo IMU 2014 e che l'annullamento dell'avviso 14/L16233 fa cessare la materia del contendere.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio, compensando integralmente spese e onorari.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spes e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Prima Sezione, con la partecipazione dei giudici: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 9/2022 depositato il 11/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro N. 23 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 13/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-16233 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto della cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 387/2020, la signora Ricorrente_1
impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Cagliari aveva accertato quanto dovuto per IMU 2014 in relazione a immobili di sua proprietà; deduceva cinque motivi di impugnazione chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Seconda, respingva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando le ragioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari riferendo essere cessata la materia del contendere e chiedendo quindi venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato in narrativa, sulla controversia è cessata la materia del contendere.
Come riferito dal Comune di Cagliari, la cui ricostruzione è stata condivisa dall'appellante, lo stesso Comune ha disposto l'annullamento della sua pretesa tributaria concretizzatasi nell'avviso di accertamento n.
14L/16233 e successivamente ha annullato l'avviso con provvedimento prot. n. 332915 del 11/11/22; precisa il Comune che l'accoglimento dell'istanza del contribuente implica la volontà dell'ente impositore di annullare l'importo IMU 2014 e che l'annullamento dell'avviso 14/L16233 fa cessare la materia del contendere.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio, compensando integralmente spese e onorari.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spes e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Prima Sezione, con la partecipazione dei giudici: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.