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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 795/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 24 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Giorgio Boirivant;
Parte_1
- Attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- Convenuta contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attrice ha agito in giudizio ex art. 2051 cc. al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da una caduta a suo dire determinata da un'insidia
(rappresentata dal pavimento bagnato) presente all'interno di un ristorante di proprietà della società convenuta.
Quest'ultima rimaneva contumace.
La domanda non può trovare accoglimento.
Anche qualora la dinamica del sinistro corrisponda a quella esposta dall'attrice, la causa dell'incidente è da ritenersi imputabile non tanto al manufatto in sé bensì ad una grave disattenzione della vittima. Ciò poiché, come dichiarato dalla teste Tes_1
all'esterno stava piovendo ed era quindi tutt'altro che imprevedibile che,
[...]
all'interno del ristorante, il pavimento potesse essere bagnato ed imponesse una particolare cautela nel movimento;
la stessa teste riferisce come tale possibilità fosse intuibile proprio alla luce della situazione meteorologica di quel giorno.
Queste circostanze consentono di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo subito dalla da considerarsi determinato da un comportamento Pt_1
colposo della vittima e, in ogni caso, da una situazione estranea alla sfera di controllo della parte convenuta;
la segnalazione relativa al pavimento bagnato si impone infatti laddove si sia proceduto a lavarlo (circostanza inimmaginabile per un avventore) e non anche laddove l'umidità sia riconducibile all'acqua portata all'interno dalle calzature dei clienti trattandosi di fatto prevedibile da parte di qualsiasi persona cauta ed attenta.
Attesa la contumacia della convenuta non occorre provvedere sulle spese di giudizio mentre l'attrice soccombente dovrà sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico dell'attrice. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 24 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 795/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 24 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Giorgio Boirivant;
Parte_1
- Attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- Convenuta contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attrice ha agito in giudizio ex art. 2051 cc. al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da una caduta a suo dire determinata da un'insidia
(rappresentata dal pavimento bagnato) presente all'interno di un ristorante di proprietà della società convenuta.
Quest'ultima rimaneva contumace.
La domanda non può trovare accoglimento.
Anche qualora la dinamica del sinistro corrisponda a quella esposta dall'attrice, la causa dell'incidente è da ritenersi imputabile non tanto al manufatto in sé bensì ad una grave disattenzione della vittima. Ciò poiché, come dichiarato dalla teste Tes_1
all'esterno stava piovendo ed era quindi tutt'altro che imprevedibile che,
[...]
all'interno del ristorante, il pavimento potesse essere bagnato ed imponesse una particolare cautela nel movimento;
la stessa teste riferisce come tale possibilità fosse intuibile proprio alla luce della situazione meteorologica di quel giorno.
Queste circostanze consentono di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo subito dalla da considerarsi determinato da un comportamento Pt_1
colposo della vittima e, in ogni caso, da una situazione estranea alla sfera di controllo della parte convenuta;
la segnalazione relativa al pavimento bagnato si impone infatti laddove si sia proceduto a lavarlo (circostanza inimmaginabile per un avventore) e non anche laddove l'umidità sia riconducibile all'acqua portata all'interno dalle calzature dei clienti trattandosi di fatto prevedibile da parte di qualsiasi persona cauta ed attenta.
Attesa la contumacia della convenuta non occorre provvedere sulle spese di giudizio mentre l'attrice soccombente dovrà sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico dell'attrice. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 24 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa