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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/669
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Giudice dott. Giacomo Cicci;
ritenuto che
ed hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex artt. 2 e 3 R.D 14.4.1910 n. 639, D.lgs n. 150/2011 e ss. modifiche avverso l'atto del 15.1.2025 fasc. 2015.VI/3/2.115 con cui il CP_1 li costituiva in mora diffidandoli - in solido ad altri soggetti - entro e non oltre 30 giorni, al
[...] versamento di euro 327.854,18 a titolo di recupero dei costi sostenuti dal e dall' CP_1 [...]
” per eseguire le opere di demolizione delle Controparte_2 costruzioni abusive e ripristino dello stato dei luoghi della lottizzazione abusiva presso la sponda destra del Torrente Baganza/strada Montanara, opere asseritamente effettuate in sostituzione degli opponenti, ritenuti inadempienti ed hanno domandato procedersi alla sospensione del provvedimento opposto;
ritenuto che
, come correttamente sostenuto dal il provvedimento impugnato non Controparte_1 costituisce un atto di ingiunzione emesso ai sensi dell'art.2, comma 1 del R.D. 14/4/1910 n.639 e che a norma dell'art.3 consente l' opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, bensì un atto di diffida e costituzione in mora al pagamento della somma di euro 327.854,18 a titolo di recupero dei costi sostenuti e l'avvertimento che in caso di inadempienza di procederà alla riscossione coattiva vale semplicemente a preannunciare l'emissione di un atto ingiuntivo ad oggi del tutto insussistente, posto che manca il necessario presupposto dell'ordine di pagamento emesso dal competente ufficio dell'ente creditore;
ritenuto pertanto che è da escludere che la comunicazione del 15 gennaio 2025 costituisca un atto amministrativo coattivo immediatamente esecutivo, essendo una semplice intimazione pre- procedimentale e pertanto deve essere dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di sospensiva in assenza di un provvedimento amministrativo lesivo della sfera giuridica dei destinatari;
P.Q.M.
- dispone non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'atto del 15.1.2025 fasc.
2015.VI.VI/3/2.115 emesso dal Controparte_1
Si comunichi.
Parma, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Cicciò
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Giudice dott. Giacomo Cicci;
ritenuto che
ed hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex artt. 2 e 3 R.D 14.4.1910 n. 639, D.lgs n. 150/2011 e ss. modifiche avverso l'atto del 15.1.2025 fasc. 2015.VI/3/2.115 con cui il CP_1 li costituiva in mora diffidandoli - in solido ad altri soggetti - entro e non oltre 30 giorni, al
[...] versamento di euro 327.854,18 a titolo di recupero dei costi sostenuti dal e dall' CP_1 [...]
” per eseguire le opere di demolizione delle Controparte_2 costruzioni abusive e ripristino dello stato dei luoghi della lottizzazione abusiva presso la sponda destra del Torrente Baganza/strada Montanara, opere asseritamente effettuate in sostituzione degli opponenti, ritenuti inadempienti ed hanno domandato procedersi alla sospensione del provvedimento opposto;
ritenuto che
, come correttamente sostenuto dal il provvedimento impugnato non Controparte_1 costituisce un atto di ingiunzione emesso ai sensi dell'art.2, comma 1 del R.D. 14/4/1910 n.639 e che a norma dell'art.3 consente l' opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, bensì un atto di diffida e costituzione in mora al pagamento della somma di euro 327.854,18 a titolo di recupero dei costi sostenuti e l'avvertimento che in caso di inadempienza di procederà alla riscossione coattiva vale semplicemente a preannunciare l'emissione di un atto ingiuntivo ad oggi del tutto insussistente, posto che manca il necessario presupposto dell'ordine di pagamento emesso dal competente ufficio dell'ente creditore;
ritenuto pertanto che è da escludere che la comunicazione del 15 gennaio 2025 costituisca un atto amministrativo coattivo immediatamente esecutivo, essendo una semplice intimazione pre- procedimentale e pertanto deve essere dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di sospensiva in assenza di un provvedimento amministrativo lesivo della sfera giuridica dei destinatari;
P.Q.M.
- dispone non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'atto del 15.1.2025 fasc.
2015.VI.VI/3/2.115 emesso dal Controparte_1
Si comunichi.
Parma, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Cicciò
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