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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4173/2024 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 30/8/2024, da c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIALE ANCONA, 12 MESTRE presso lo studio dell'Avv. DUCA GIU-
SEPPE, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- ATTORE - contro
(già ), c.f.: , elettiva- Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 mente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 2/44 16121 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. PAOLETTI MICHELE, c.f.: , dal C.F._3 quale è rappresentato e difeso - CONVENUTO -
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale di Padova, disattesa ogni contraria istanza, accer- tata l'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza emessa da Controparte_2 n. n. 8001190446, in relazione al sinistro occorso in data 20.6.2023 all'imbarcazione deno- minata “Skarapé”, iscritta al RID al n. PC976/D, al momento del sinistro di proprietà del Signor condannare la a pagare al Signor la Parte_1 Controparte_2 Parte_1 somma di € 44.638,44 o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, a titolo di indennizzo assicurativo dei danni meglio descritti in narrati- va del presente atto, in ogni caso oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese del procedimento di mediazione esperito, da liquidarsi sulla base dei parametri forensi di cui al D.M n. 55/2014 e ss.mm., e con vittoria di competenze di avvocato e spese di giudizio. In via istruttoria si chiede sin d'ora di essere autorizzati a provare per testi le circostanze dedotte nel presente atto con riserva di articolarle e di indicare i testi nel rispetto dei termini di legge;
si chiede sin d'ora, inoltre, che venga ordinata ad ai sensi- Controparte_2 dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione della relazione degli accertamenti menzionati dall'avv. Pao- letti del 7.3.2024 (cfr. doc. n. 10) in cui il perito della compagnia assicurativa con- CP_3 venuta ha stabilito che il sinistro è imputabile ad “un urto causato da altra unità che proce- deva con rotta contraria a quella dell'assicurato”. Con vittoria di spese e competenze.”
e di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le de- claratorie e gli accertamenti ritenuti opportuni, nonchè la revoca del provvedimento emesso in data 07.02.2025,
- in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 171 ter cpc secondo termine depositata in data 13.12.2024 ;
- in via principale, respingere per quanto di ragione, nel merito, le domande formulate dall'attore - assicurato nei confronti di (già ) in forza della Controparte_2 Controparte_4 polizza n. n. 8001190446 (assicurazione dei danni all'unità da diporto) in quanto infondate e non provate né sull'an né sul quantum debeatur per i titoli e le causali di cui in atti;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dichiari che il sini- stro rientra nell'oggetto della copertura assicurativa, determinare il quantum debeatur se- guendo i criteri esposti in narrativa con l'applicazione del degrado d'uso e della franchigia dedotta in polizza, detratto il corrispettivo della vendita dell'imbarcazione “Skarapè” pari ad € 30.000,00; Vinte le spese ed i compensi di giudizio. Salvis juribus.”
FATTO E DIRITTO.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. ha diritto all'indennizzo previsto dalla polizza stipulata con Parte_1 [...]
(già , che copriva i danni riportati CP_5 Controparte_2 dall'imbarcazione denominata “Skarapè”, iscritta al RID al n. PC976DX, all'epoca dei fatti di cui è causa, di sua proprietà.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 20/6/2023, si è verificata una collisione nel tratto di mare tra l'isola di
Paxos ed il porto di Preveza, tra la barca a vela dell'attore ed altra, sempre a vela, denominata “Era Ora 3”, iscritta al RID col n.ROMA10045DX, di pro- prietà di (circostanza pacifica). Persona_1
2) La dinamica del sinistro è rimasta oscura in quanto l'Autorità competente non ha svolto alcuna inchiesta (circostanza pacifica) ed i due collidenti hanno reso dichiarazioni discordanti (vedasi doc.4 convenuto). so- Parte_1
- 2 - stiene che lo scontro sia avvenuto per esclusiva colpa di che Persona_1 non gli avrebbe dato la precedenza spettantegli (vedasi doc.5 attoreo). Al con- trario, afferma che l'attore procedeva a motore e dunque, la Persona_1 precedenza spettava all'imbarcazione da lui condotta e non allo Per_2
(vedasi doc.4 convenuto, pag.5, parr.
3.2 e 3.3)
3) Il 21/6/2023, ha presentato denuncia del sinistro alla Capi- Parte_1
taneria di Porto di Chioggia (vedasi doc.5 attoreo) e successivamente il
31/01/2024, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Grecia (ve- dasi doc.6 attoreo). La denuncia presentata dall'attore nell'immediatezza del fatto alla Capitaneria di Porto di Chioggia, non ha avuto alcun seguito in quanto presentata all'Autorità incompetente (vedasi doc. 3 convenuto).
4) aveva assicurato la sua imbarcazione con , Parte_1 Controparte_4
poi ed ora , con polizza n.8001190446 (ve- Controparte_2 Controparte_1 dasi doc. 7 attoreo) in vigore al momento del sinistro di cui al precedente punto 1 (circostanza pacifica). Il predetto contratto copriva i danni cagionati al natante per accidenti della navigazione (vedasi art. 2, lett. a della polizza) oltre alle spese sostenute per l'assistenza ed il salvataggio, poste in essere in conseguenza del sinistro (vedasi art. 2, lett. m della polizza). Erano esclusi soltanto i danni provocati da dolo o colpa grave dell'assicurato (vedasi art. 3 della polizza).
5) Con pec del 07/3/2024, l'avv. Paoletti difensore della convenuta, ha stima- to il danno liquidabile all'attore in €36.000,00# al netto della franchigia ed applicando l'art.5 della polizza (vedasi doc.11 attoreo), che ne prevede una riduzione proporzionale nel caso in cui il valore assicurato sia inferiore a quello reale dell'imbarcazione. Nella fattispecie è pacifico, in quanto non spe- cificamente contestato dall'attore, che lo al momento del sinistro Per_2 valesse €95.000,00# e fosse invece assicurato per €70.000,00#.
Lo scrivente ritiene che la quantificazione del danno proposta dall'avv. Pao- letti, sia corretta in quanto rispettosa sia del valore del relitto (€50.000,00), ri-
- 3 - conosciuto pacificamente dall'attore, che delle condizioni generali di polizza applicabili in caso di valore assicurato non equivalente a quello commerciale all'atto del sinistro.
6) il 05/3/2024, ha venduto il relitto della sua imbarcazione al Parte_1
prezzo di €30.000,00# (vedasi doc.12 attoreo). A seguito della collisione,
l'attore aveva ricoverato il natante presso un cantiere in Grecia;
esso però era gravemente danneggiato, avendo riportato un grosso squarcio nello scafo (ve- dasi doc.2 attoreo); per tale motivo, non è stato riparato ed è stato venduto in
Grecia, nello stato in cui si trovava.
7) Le spese accessorie sostenute dall'attore per il salvataggio della sua imbar- cazione, ammontano a complessivi €3.862,52# di cui €1.049,28# per la per- manenza in Grecia necessaria a mettere in sicurezza il natante ed il viaggio di ritorno in (vedasi allegati 15, 16 e 17 del doc. 4 convenuto) ed CP_4
€2.813,24# per l'alaggio ed il ricovero dell'imbarcazione (vedasi docc.14 e 15 attorei).
8) La convenuta si è costituita in giudizio tardivamente, non rispettando il termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (circostanza pacifica).
In comparsa di costituzione, ha sollevato due eccezioni di merito: una, CP_2 di inoperatività della polizza ex art.4 lett.b), in quanto l'assicurato non avreb- be ottemperato alle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia di navigazione e l'altra, di perdita del diritto all'indennità o di sua riduzione ex art. 1915 c.c., richiamato dall'art.7 lett. c e d, della polizza, poiché l'attore non avendo cor- rettamente denunciato il sinistro all'autorità competente, avrebbe precluso alla compagnia di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Persona_1 proprietario dell'altra imbarcazione coinvolta nella collisione di cui al prece- dente punto 1.
Lo scrivente ritiene che tali eccezioni siano qualificabili come eccezioni in senso stretto (vedasi in senso conforme sent. Cass. n.1469/2025) e pertanto
- 4 - che la convenuta, ai sensi dell'art. 167, comma 2 c.p.c., sia decaduta dalla fa- coltà di proporle nel presente giudizio.
fa valere “una clausola di delimitazione del rischio (art. 4 lett. b op- CP_2 pure art. 7, lett. c e d, della polizza) che si atteggia come fatto impeditivo, mo- dificativo o estintivo della fattispecie posta a fondamento della domanda di pagamento dell'indennizzo. In tal caso, la relativa eccezione, integrando un'eccezione in senso stretto e non in senso lato, non è rilevabile d'ufficio”
(vedasi pag. 11, penultimo capoverso motivazione sent. Cass. n.1469/2025).
“Quello di rifiutare il pagamento dell'indennizzo è un diritto che scaturisce dall'esistenza della clausola delimitativa del rischio e, potendo essere aziona- to in via autonoma (con una domanda di accertamento), il fatto costitutivo su cui poggia la relativa eccezione non può essere rilevato d'ufficio” (vedasi pag. 12, 3° capoverso motivazione sent. Cass. n.1469/2025).
9) La convenuta ha depositato tempestivamente e correttamente le sue memo- rie ex art. 171 ter c.p.c.; sul punto, l'ordinanza giudiziale del 07/02/2025 è er- rata e va revocata in quanto frutto di un refuso per il quale chiedo venia.
Lo scrivente ritiene comunque che le prove testimoniali richieste dal convenu- to siano superflue in quanto volte a provare circostanze che per i motivi espo- sti al precedente punto 8, non possono essere esaminate nel presente giudizio.
In definitiva, deve versare a a titolo di risar- Controparte_1 Parte_1 cimento del danno oggetto di giudizio ed in forza della polizza di cui al pre- cedente punto 4, la complessiva somma di €39.862,52#, di cui €36.000,00# per danno al natante, €1.049,28# per spese di permanenza in Grecia e viaggio di ritorno in ed €2.813,24# per alaggio e ricovero della barca danneggia- CP_4 ta. Tale somma va maggiorata degli interessi legali a far data dal 20/6/2023 e fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese sostenute per essa e per la fase stragiudiziale di mediazione, vanno poste a carico della convenuta ed in favo- re dell'altra parte, liquidandole in €1.320,92# per esborsi, €9.200,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
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P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, condanna CP_1
(già ), in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] Controparte_2 tempore, a pagare a €39.862,52#, oltre interessi legali a far da- Parte_1 ta dal 20/6/2023, fino all'effettivo soddisfo.
DA (già ), in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a pagare a le spese di lite così Parte_1 come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Padova il 31 ottobre 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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