Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 02/12/2024 al n. 5977/2024
R.G.,
DA
C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
AMADEI MATTIA, elettivamente domiciliato in VIA VALSESIA 61 46100
MANTOVA, presso il difensore avv. AMADEI MATTIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GARGIONI SUSANNA, elettivamente domiciliata in PIAZZA CANTARANA
10 46049 VOLTA MANTOVANA presso lo studio dell'avv. GARGIONI
SUSANNA
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
14/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1. viene affidato ad Parte_1 CP_1 CP_2
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in
Volta Mantovana (MN), via della Libertà 2/E. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita del minore (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di ). Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i CP_2
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di loro. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse de figlio, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura di . CP_2
2. Le parti concordano che , nel pieno rispetto, da parte dei genitori, dei CP_2
suoi impegni scolastici, di studio e ricreativi, ogni settimana rimarrà con il padre il martedì e il giovedì (in entrambi i giorni con pernottamento), mentre i restanti giorni con la madre. trascorrerà i week end a settimane alterne CP_2
con un genitore dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola o in periodo di vacanza dalle ore 13.00 o dal diverso orario che sarà assunto di intesa tra i genitori, fino al lunedì mattina allorquando il genitore che l'ha tenuto con sé nel week end lo riporterà a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'altro genitore entro le ore 9.00 o comunque il differente orario convenuto in ragione degli impegni lavorativi di ciascuno. pagina 2 di 7 I giorni sopra indicati sono meramente indicativi e potranno essere derogati e modificati in qualsiasi momento, con accordo di entrambe i genitori, senza dover ricorrere all'intervento della Autorità Giudiziaria competente.
Durante le vacanze estive potrà rimanere fino a 21 giorni anche CP_2
continuativi con ciascun genitore, da comunicare e concordare con congruo anticipo entro il 15 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze di Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre ad anni alterni con un genitore e dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Nel periodo pasquale, dal Venerdì Santo alla Santa Pasqua ad anni alterni con un genitore e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro.
I ponti, in via alternata, con ciascun genitore. trascorrerà con la sig.ra CP_2
o con il sig. indipendentemente dal regime ordinario CP_1 Parte_1
di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, sempre in considerazione delle esigenze e la volontà del minore.
3. Alla luce del regime di affidamento del figlio , pressoché paritetico, e CP_2
delle capacità economiche dei ricorrenti, ciascun genitore provvederà in autonomia e in modo diretto al mantenimento di , senza obbligo di CP_2
contribuzione l'uno nei confronti dell'altra.
4. L'assegno unico e universale erogato dallo Stato sarà interamente percepito dalla signora e il signor si impegna a prestare il CP_1 Parte_1
pagina 3 di 7 proprio consenso e/o a prestarsi per qualsiasi adempimento fosse a lui richiesto a tal fine.
Il saldo del c/c cointestato sarà interamente assegnato alla sig.ra CP_1
così come tutto il mobilio, acquistato da entrambi i genitori, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della madre.
5. Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pagina 4 di 7 pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
pagina 5 di 7 - Con necessità di previo accordo tra i genitori e, in caso di accordo, con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola,
post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per la baby-sitter; per l'acquisto di strumenti informatici non strettamente necessari all'attività didattica;
per l'acquisto del telefono cellulare,
del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. Le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”; pagina 6 di 7 - per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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