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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4158/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4158/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] Parte_2
CONVENUTO/I
FINO 1 SECURITISATION SRL
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per 'avv. GALLI GIUSEPPINA, oggi sostituito dall'avv. Franc3esca reginelli Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
Per FINO 1 SECURITISATION SRL e, per essa, l'avv. ALESSANDRINI CP_3
ALBERTO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni come in atti con spese al merito.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 6 Alle ore 15:20, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUO ORE 15:22.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4158/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Viale della murata 17 60013 Corinaldo presso il difensore avv. GALLI GIUSEPPINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
FINO 1 SECURITISATION SRL e, per essa, nuova denominazione assunta da CP_3
(già )], società di diritto italiano con Sede CP_4 Controparte_5
sociale in Verona - Viale dell'Agricoltura, 7 - (37121), Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. , partita IVA n. P.IVA_1
, quale mandataria per la gestione dei crediti) rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
ALESSANDRINI ALBERTO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via F.lli Bandiera n. 42
Senigallia presso il difensore avv. ALESSANDRINI ALBERTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI pagina 3 di 6 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Preliminarmente si osserva che con sentenza n. 645/2023, pubblicata in data 17.04.2023, la Corte di
Appello di Ancona ha dichiarato la nullità della sentenza n. 134/2012 del Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di Senigallia, depositata in data 15.11.2012 ed ha rimesso la causa al primo giudice ex art. 345 c.p.c. “in quanto resa in violazione del principio del contraddittorio essendo risultato pretermesso il creditore iscritto odierno appellante”.
Parte attrice ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine, ma ha notificato l'atto di riassunzione soltanto nei confronti degli originari convenuti e , Controparte_2 Controparte_1
ossia la parte già convenuta nel giudizio annullato, chiedendo al Giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Fino 1 Securitisation S.r.l.).
A seguito di ordinanza autorizzativa, parte attrice provvedeva all'integrazione del contraddittorio e la causa veniva rinviata all'udienza del 03.10.2024 con termine per la notifica al 03.04.2024.
Si costituiva la Fino 1 Securitisation S.r.l e, per essa, , la quale sollevava l'eccezione CP_3
preliminare / pregiudiziale affinché il Giudice volesse accertare e dichiarare, nel rito, che la riassunzione del giudizio ad opera di è inammissibile e/o nulla e/o invalida e/o Parte_1
irregolare e, conseguentemente, cancellare la causa dal ruolo con automatica estinzione del processo senza alcuna possibilità di riassunzione.
Il litisconsorte necessario, pertanto, chiedeva l'estinzione del procedimento per l'omessa notifica dell'atto di riassunzione al litisconsorte necessario pretermesso, così come individuato nella sentenza sopra citata della Corte d'Appello.
Sul punto si osserva che in ipotesi di rimessione delle parti al primo giudice a seguito della mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, qualora l'atto di riassunzione sia stato notificato nei termini soltanto ad alcuni dei litisconsorti, non ricorre alcuna invalidità del procedimento di riassunzione, ma il Giudice deve concedere un nuovo termine per la notificazione al litisconsorte pagina 4 di 6 pretermesso, posto che l'art. 354 c.p.c. non prevede nulla in ordine alla notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti proprio del litisconsorte pretermesso.
Non si rinviene giurisprudenza di diverso avviso sul punto rispetto alla sentenza emessa dalla Suprema
Corte n. 2397/1974, ripresa più recentemente dalla stessa Corte nella sentenza n.29222/2017, la quale afferma che: “… ove la Corte di appello, abbia rimesso le parti al primo giudice a seguito della mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, non ricorrono né la nullità dell'atto di riassunzione né l'estinzione del processo nel caso in cui tale atto sia stato notificato, nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di appello (non notificata), soltanto nei confronti del soggetto già convenuto in giudizio, mentre l'altro litisconsorte, la cui mancata partecipazione al processo ha dato luogo alla sentenza di rimessione, sia stato chiamato in causa mediante atto di citazione notificatogli dopo la scadenza di detto termine, in esecuzione di un provvedimento del giudice”.
Non si rinviene, pertanto, nell'ipotesi per cui è causa, alcuna irregolarità nella riassunzione del giudizio sicché deve essere considerato regolare l'ordine del Giudice relativo all'integrazione del contradditorio
(cfr. Cass. Civ. 4370/2012), comportando l'estinzione del giudizio soltanto allorquando tale ordine non venga eseguito nei termini concessi.
Va ricordato che la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di nullità pronunciata in accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. non comporta un giudizio ex novo implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, impregiudicata, ovviamente, la facoltà per la parte originariamente pretermessa di svolgere le proprie domande (cfr. Tribunale di Palermo sez. II,
19.11.2017), con la conseguenza che nel presente giudizio non possono essere applicate le novità introdotte dalla riforma Cartabia e che il rito applicabile rimane quello della causa riassunta.
Si osserva, inoltre, che in caso di accoglimento del mezzo con rinvio al primo giudice, parti necessarie del giudizio di primo grado sono solo quelle che la situazione sostanziale impone di ritenere come tali
(cfr. Cass. Civ. 17280/2011) non potendo il Giudice Istruttore del presente procedimento, in quanto organo imparziale, disporre di poteri officiosi diretti all'individuazione dei contraddittori necessari.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE le eccezioni preliminari proposta da FINO 1 SECURITISATION S.r.l. e, per essa, dalla mandataria CP_3
Rimette la causa in istruttoria;
pagina 5 di 6 Spese al definitivo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 19 marzo 2025.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4158/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] Parte_2
CONVENUTO/I
FINO 1 SECURITISATION SRL
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per 'avv. GALLI GIUSEPPINA, oggi sostituito dall'avv. Franc3esca reginelli Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
Per FINO 1 SECURITISATION SRL e, per essa, l'avv. ALESSANDRINI CP_3
ALBERTO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni come in atti con spese al merito.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 6 Alle ore 15:20, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUO ORE 15:22.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4158/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Viale della murata 17 60013 Corinaldo presso il difensore avv. GALLI GIUSEPPINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
FINO 1 SECURITISATION SRL e, per essa, nuova denominazione assunta da CP_3
(già )], società di diritto italiano con Sede CP_4 Controparte_5
sociale in Verona - Viale dell'Agricoltura, 7 - (37121), Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. , partita IVA n. P.IVA_1
, quale mandataria per la gestione dei crediti) rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
ALESSANDRINI ALBERTO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via F.lli Bandiera n. 42
Senigallia presso il difensore avv. ALESSANDRINI ALBERTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI pagina 3 di 6 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Preliminarmente si osserva che con sentenza n. 645/2023, pubblicata in data 17.04.2023, la Corte di
Appello di Ancona ha dichiarato la nullità della sentenza n. 134/2012 del Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di Senigallia, depositata in data 15.11.2012 ed ha rimesso la causa al primo giudice ex art. 345 c.p.c. “in quanto resa in violazione del principio del contraddittorio essendo risultato pretermesso il creditore iscritto odierno appellante”.
Parte attrice ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine, ma ha notificato l'atto di riassunzione soltanto nei confronti degli originari convenuti e , Controparte_2 Controparte_1
ossia la parte già convenuta nel giudizio annullato, chiedendo al Giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Fino 1 Securitisation S.r.l.).
A seguito di ordinanza autorizzativa, parte attrice provvedeva all'integrazione del contraddittorio e la causa veniva rinviata all'udienza del 03.10.2024 con termine per la notifica al 03.04.2024.
Si costituiva la Fino 1 Securitisation S.r.l e, per essa, , la quale sollevava l'eccezione CP_3
preliminare / pregiudiziale affinché il Giudice volesse accertare e dichiarare, nel rito, che la riassunzione del giudizio ad opera di è inammissibile e/o nulla e/o invalida e/o Parte_1
irregolare e, conseguentemente, cancellare la causa dal ruolo con automatica estinzione del processo senza alcuna possibilità di riassunzione.
Il litisconsorte necessario, pertanto, chiedeva l'estinzione del procedimento per l'omessa notifica dell'atto di riassunzione al litisconsorte necessario pretermesso, così come individuato nella sentenza sopra citata della Corte d'Appello.
Sul punto si osserva che in ipotesi di rimessione delle parti al primo giudice a seguito della mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, qualora l'atto di riassunzione sia stato notificato nei termini soltanto ad alcuni dei litisconsorti, non ricorre alcuna invalidità del procedimento di riassunzione, ma il Giudice deve concedere un nuovo termine per la notificazione al litisconsorte pagina 4 di 6 pretermesso, posto che l'art. 354 c.p.c. non prevede nulla in ordine alla notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti proprio del litisconsorte pretermesso.
Non si rinviene giurisprudenza di diverso avviso sul punto rispetto alla sentenza emessa dalla Suprema
Corte n. 2397/1974, ripresa più recentemente dalla stessa Corte nella sentenza n.29222/2017, la quale afferma che: “… ove la Corte di appello, abbia rimesso le parti al primo giudice a seguito della mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, non ricorrono né la nullità dell'atto di riassunzione né l'estinzione del processo nel caso in cui tale atto sia stato notificato, nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di appello (non notificata), soltanto nei confronti del soggetto già convenuto in giudizio, mentre l'altro litisconsorte, la cui mancata partecipazione al processo ha dato luogo alla sentenza di rimessione, sia stato chiamato in causa mediante atto di citazione notificatogli dopo la scadenza di detto termine, in esecuzione di un provvedimento del giudice”.
Non si rinviene, pertanto, nell'ipotesi per cui è causa, alcuna irregolarità nella riassunzione del giudizio sicché deve essere considerato regolare l'ordine del Giudice relativo all'integrazione del contradditorio
(cfr. Cass. Civ. 4370/2012), comportando l'estinzione del giudizio soltanto allorquando tale ordine non venga eseguito nei termini concessi.
Va ricordato che la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di nullità pronunciata in accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. non comporta un giudizio ex novo implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, impregiudicata, ovviamente, la facoltà per la parte originariamente pretermessa di svolgere le proprie domande (cfr. Tribunale di Palermo sez. II,
19.11.2017), con la conseguenza che nel presente giudizio non possono essere applicate le novità introdotte dalla riforma Cartabia e che il rito applicabile rimane quello della causa riassunta.
Si osserva, inoltre, che in caso di accoglimento del mezzo con rinvio al primo giudice, parti necessarie del giudizio di primo grado sono solo quelle che la situazione sostanziale impone di ritenere come tali
(cfr. Cass. Civ. 17280/2011) non potendo il Giudice Istruttore del presente procedimento, in quanto organo imparziale, disporre di poteri officiosi diretti all'individuazione dei contraddittori necessari.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE le eccezioni preliminari proposta da FINO 1 SECURITISATION S.r.l. e, per essa, dalla mandataria CP_3
Rimette la causa in istruttoria;
pagina 5 di 6 Spese al definitivo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 19 marzo 2025.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6