Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15199/2024 R.G. promossa da:
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
, ,
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
, , Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31
, ,
[...] Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
, , CP_35 Controparte_36 CP_37 CP_38
, , ,
[...] Controparte_39 Controparte_40 CP_41 [...]
, Controparte_42 Controparte_43 CP_44 [...]
, , Controparte_45 CP_46 Controparte_47
, , , Controparte_48 Controparte_49 Controparte_50 CP_51
,
[...] CP_52 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, con il patrocinio dell'avv. ROSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA
[...]
GIAN GIACOMO PORRO, 18 ROMA contro pagina 1 di 8
GIANLUCA, elettivamente domiciliato c/o avv. Marcello Capello, in VIA SANT'EUFEMIA 2,
MILANO
Oggetto: riassunzione
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data23-12-
24, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio per sentir Controparte_53
accogliere le seguenti conclusioni:
“i.- accertato il contenuto dell'art. 9 lett. a) dell'accordo sindacale del 12 giugno 2015 –
Unicredit Uccmb e le OO.SS. - che riconosce, come evidenziato in ricorso, il diritto dei ricorrenti alla ri-assunzione alle dipendenze di aziende del “in caso di Controparte_54
tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di o da modifiche CP_53
sostanziali del contrato di servizio decennale dovuto alla decisione strategica di CP_53
medesima di internalizzare tutte o parte delle attività, di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, ovvero ridurre i flussi per rimodulazione delle soglie”;
ii.- accertato che la società (già UCCMB e nel piano industriale 2024/2026, Pt_7 CP_55
ha previsto specifici esuberi che riguardano espressamente gli attuali ricorrenti, prevedendo la loro cessazione dal lavoro sotto forma di recesso volontario;
iii.- accertato che la società dal 2015 al 2024, come rappresentato e Controparte_53 provato con il presente ricorso, ha ridotto l'attività di gestione attribuita a (già Pt_7
dei propri crediti da un importo pari a € 45 mld (quarantacinque miliardi) CP_56 del 2015 a € 1 mld (un miliardo) a far data del settembre 2024; iv. - accertato l'obbligo di in ragione del contenuto dell'art. 9 lett. a) dell'accordo CP_53 sindacale del 12 giugno 2015 – Unicredit Uccmb e le OO.SS. – che riconosce, come evidenziato in ricorso, il diritto dei ricorrenti alla ri-assunzione alle dipendenze di “
[...]
; Controparte_57
v.- condannare la società in ragione del contenuto dell'art. 9 lett. a) Controparte_53 dell'accordo sindacale del 12 giugno 2015 – Unicredit Uccmb e le OO.SS. – all'obbligo di riassunzione dei ricorrenti alle dipendenze di “ . Controparte_57
Premesso di essere ex dipendenti della (UCCMB), Controparte_58 societa' del di cui la capogruppo deteneva l'intero pacchetto Controparte_57 Controparte_53 pagina 2 di 8 azionario, i ricorrenti hanno esposto che dal 31-10-15 il 100% del capitale sociale di UCCMB era stato trasferito ad successivamente denominata e attualmente CP_59 CP_60
denominata Tale cessione era stata valutata negativamente dalle OOSS, che CP_61 ritenevano strategica la permanenza dell'attivita' di recupero crediti deteriorati unitamente alle risorse umane nell'ambito delle attivita' del e si era quindi giunti all'accordo Controparte_57
12-6-15 tra le OOSS e il che conteneva una clausola di obbligo di Controparte_57
riassunzione presso aziende del Controparte_57
In punto di diritto i ricorrenti hanno sostenuto la vincolativita' dell'art. 9 dell'accordo sindacale
12-6-15, anche con riferimento all'art. 8 del d.l. 138/2011, convertito in l.n. 148/2011.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
1.Le domande contenute in ricorso si fondano sulla pretesa applicazione dell'art. 9, lettera a), dell'accordo sindacale 12-6-15, sottoscritto da UCCMB CP_53 CP_53 [...]
precedente datore di lavoro dei ricorrenti) e le OOSS. CP_58
Le circostanze che hanno condotto alla sottoscrizione di tale accordo sono pacifiche.
I ricorrenti erano dipendenti di UCCMB, societa' del che si occupava della Controparte_57 gestione dei crediti deteriorati, vale a dire con basse possibilita' di soddisfo (NPL “Non
Performing Loans”).
In data 30-10-15 ha ceduto l'intero pacchetto azionario di UCCMB ad CP_53 CP_59
affiliata al Gruppo ES, poi divenuta e da ultimo CP_60 CP_61
Contestualmente alla cessione e hanno sottoscritto un accordo CP_53 CP_60 commerciale (Master Service Agreement MSA), di durata decennale, denominato “Accordo quadro di outsourcing del servizio di gestione e recupero dei crediti non performing”.
Tale accordo ha previsto l'impegno di di fornire a e agli aderenti Parte_8 CP_53 all'accordo i servizi di amministrazione, gestione e riscossione dei credit non performing
(punto 2.1.1.), “con riferimento allo Stock alla Data di Efficacia e a tutti i Crediti Non
Performing (ivi inclusi i Crediti Cartolarizzati) che gli Aderenti affidassero, di tempo in tempo,
pagina 3 di 8 in gestione al Servicer in conformita' al presente Contratto, anche ove non rientranti nel perimetro di Esclusiva…”.
Come indicato al punto 1.104, Stock alla Data di Efficacia “indica tutti i Crediti gestiti dal
Servicer alla Data di efficacia ai sensi dei Contratti Originari e/o dei Contratti di Servizi per i
Crediti Cartolarizzati”.
Il punto 5.1.1. precisa: “Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.2, per l'intero
Periodo di Esclusiva, ciascun Aderente si impegna, nella massima misura consentita dalla legge, ad affidare in esclusiva al Servicer (l'”Esclusiva”), nei termini e alle condizioni del presente Contratto, la prestazione dei Servizi in relazione ai Crediti di Proprieta' dello stesso detenuti di valore pari o inferiore ad Euro 1 milione, classificati come Crediti Non performing nel Periodo di Esclusiva”.
Il richiamato punto 5.2. prevede eccezioni agli obblighi di esclusiva ed, in particolare, la riserva, per gli Aderenti, del diritto di conferire liberamente a terzi o di gestire direttamente determinati mutui e crediti entro determinati limiti annuali (il 5% dei Crediti Verso Imprese, il
20% dei Mutui ad Incaglio Non Revocati, il 20% dei Crediti Consumer nonché, a decorrere dall'inizio del quinto anno di Contratto, il 20% dei Mutui a Sofferenza).
In base al punto 14.3 “Gli obblighi di esclusiva verranno meno allo scadere del decimo anno…”.
Si e' quindi instaurato un confronto con le OOSS, interessate ad evitare ripercussioni in termini di occupazione e di garanzie lavorative a danno dei dipendenti di UCCMB, e si e' quindi giunti alla sottoscrizione dell'accordo del 12-6-15.
Nelle premesse di tale accordo si da' atto delle intese tra e ES relative “alla CP_53 cessione ad affiliata di ES (avio) dell'intero pacchetto azionario di Uccmb (e della sua controllata Uccmi) ed alla vendita di una parte rilevante del portafoglio di sofferenze di Uccmb medesima (ca. 2,4 miliardi); nonche' ad un accordo strategico di lunga durata (decennale) in relazione alla gestione del recupero crediti deteriorati di in Italia: Uccmb, CP_53 successivamente a detta cessione, continuera' a gestire lo stock esistente di singole posizioni con un ammontare inferiore a € 8,5 milioni ed i nouvi flussi si crediti deteriorati con un valore inferiore a € 1 milione provenienti da Unicredit s.p.a./Unicredit Leasing …”.
L'art. 9 dell'accordo prevede: “…per realizzare le condizioni di migliore stabilita' occupazionale in relazione alla fase di consolidamento dell'azienda cedenda, le Parti definiscono altresi' -in considerazione della specificita' dell'operazione (cessione totalitaria del pacchetto azionario a gruppo non bancario di matrice estera) – quanto di seguito previsto a
pagina 4 di 8 favore di coloro che resteranno dipendenti di UCCMB: a) In caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di o da modifiche sostanziali del contratto di servizio CP_53
decennale dovuto alla decisione strategica di medesima di internalizzare tutte o CP_53
parte delle attività, di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore ovvero di ridurre i flussi per rimodulazione delle soglie, i Lavoratori/Lavoratrici non altrimenti ricollocabili nell'ambito territoriale della sede di lavoro ancora in esubero successivamente all'applicazione di tutte le procedure contrattuali/di legge in materia di riduzione di personale
(e in alternativa ad eventuali incentivi all'esodo erogati da UCCMB), saranno assunti da senza soluzione di continuità temporale, con il livello di Controparte_57
inquadramento, retributivo e di anzianità maturato e verranno assegnati, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel suddetto ambito territoriale;
tale garanzia si intende estesa per tutta la durata decennale della commessa”.
2. I ricorrenti evidenziano il costante decremento, negli anni dal 2015, del volume dei crediti conferiti in gestione da a ai sensi del MSA;
evidenziano altresi' che il piano CP_53 Pt_7 industriale 2024/2026 di prevede una riorganizzazione dell'attivita' e l'avvio di CP_61 un processo di riduzione del personale divenuto in esubero “imponendo, nella sostanza, un percorso recesso volontario per tutti quei dipendenti che non potessero beneficiare di sistemi di incentivazione alla pensione”, citando il comunicato stampa per la presentazione del nuovo piano industriale, nella parte in cui afferma: “È previsto un ridimensionamento dell'organizzazione per ottenere un modello operativo più efficiente, con una riduzione netta di 500 FTE che comporta 650- 700 uscite e 150-200 nuove posizioni volte a rafforzare le aree chiave e dotarsi di figure in grado di supportare la crescita dei ricavi nel tempo. La maggior parte delle uscite è accompagnata da iniziative per sostenere la forza lavoro nella transizione, tra cui opportunità di riqualificazione e aggiornamento professionale”.
Poste queste premesse, i ricorrenti espongono di aver “ricevuto la comunicazione da parte di
di uscita dall'azienda con l'indicazione di come procedere a definire l'accordo di Pt_7 cessazione volontaria del rapporto di lavoro”.
I ricorrenti chiedono quindi l'applicazione dell'art. 9 dell'accordo sindacale 12-6-15, sostenendo che la riduzione dei volumi dei crediti problematici di gestiti da CP_53 Pt_7
dal 2015 ad oggi - determinata dalle cessioni perfezionate da con terzi investitori CP_53 che hanno sottratto attivita' e ricavi a abbia determinato tensioni occupazionali Pt_7
pagina 5 di 8 presso , costretta a dichiarare la presenta di esuberi per circa 650/700 Fte, Pt_7
coinvolgendo i ricorrenti.
I ricorrenti sostengono, pertanto, la sussistenza dei presupposti affinche' sia loro riconosciuto il diritto ad essere riassunti presso Unicredit o aziende del Gruppo, in quanto ritengono provato che la in ragione del piano industriale 202472026, abbia dichiarato CP_61 specifici esuberi che riguardano espressamente i ricorrenti “prevedendo la loro cessazione dal lavoro sotto forma di recesso volontario”.
3. La tesi dei ricorrenti non puo' essere condivisa.
Dal tenore letterale dell'art. 9, lettera a) dell'accordo sindacale 12-6-15 si ricava che presupposto essenziale della prevista assunzione da parte di aziende del Gruppo, senza soluzione di continuita' e con il livello di inquadramento retributivo e di anzianita' maturato, e' la non ricollocabilita' dei lavoratori e la loro condizione di esubero nonostante l'espletamento delle procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale e in alternativa ad eventuali incentivi all'esodo erogati da UCCMB.
Si tratta di una condizione che deve sussistere in concreto in relazione a ciascun ricorrente.
Rispetto a tale presupposto l'eventuale recesso unilaterale di le eventuali modifiche CP_53
sostanziali del contratto di servizio dovute alla decisione di di internalizzare in tutto o CP_53 in parte l'attivita' o di esternalizzarla ad altro soggetto o di ridurre i flussi per rimodulazione delle soglie si pongono come meri fattori causali delle tensioni occupazionali che, si ribadisce, non devono essere astratte, ma devono riguardare specificamente i lavoratori che rivendicano il diritto all'assunzione da parte di o di altre societa' del Gruppo, CP_53
Nel caso di specie manca adeguata prova della sussistenza del presupposto sopra indicato.
Infatti, per sostenere la propria condizione di esubero i ricorrenti si limitano a richiamare il piano industriale 2024/2026 di e la comunicazione prodotta come doc. 78. CP_61
Quanto al primo, si tratta di un mero comunicato stampa che in ogni caso riferisce le dichiarate uscite genericamente a tutti i mercati e non solo a quello italiano.
Quanto alla comunicazione 30-5-24, si tratta di una e,mail indirizzata a tutti i dipendenti di
, avente ad oggetto “programma di uscite incentivate 2024; invito agli incontri Pt_7 informativi aperti a tutti”: essa contiene semplicemente l'invito a partecipare ad incontri informativi virtuali per approfondire contenuti e strumenti del programma di uscite incentivate su base volontaria, come gia' avvenuto nel 2023: l'iniziativa di uscire dall'azienda e' quindi totalmente rimessa alla volonta' del singolo lavoratore.
pagina 6 di 8 Tale comunicazione, pertanto, non individua i ricorrenti quai soggetti in esubero, ma e' rivolta a tutto il personale del;
inoltre nessuna incentivazione all'esodo risulta anche Parte_9
solo proposta, prima ancora che erogata.
Ne' risulta, e neppure viene dedotto, che sia in corso o anche solo prevista una procedura di riduzione del personale.
Come giustamente osservato dalla convenuta nelle sue difese, l'accordo sindacale era teso a garantire i lavoratori in caso di pericolo concreto ed imminente di perdita del posto di lavoro e di assenza di valide alternative.
Nel caso di specie la perdita dell'occupazione non e' stata neppure prospettata ai ricorrenti.
Del resto anche il comunicato sindacale relativo all'incontro del 20-2-25 -di cui e' stata chiesta la produzione all'udienza di discussione e che non e' stato ammesso per irrilevanza- fa riferimento all'eccedenza solo di 48 lavoratori delle funzioni “Corporate-function”, e in ricorso non viene neppure specificato a quale settore o funzione appartengano i ricorrenti.
4. In sede di discussione orale il procuratore dei ricorrenti ha richiamato il doc. 11 di parte convenuta, nella parte in cui l'AD di da' atto di cessioni di portafoglio realizzate CP_61 da nel corso del rapporto, precisando peraltro che tali portafogli per lo piu' sono stati CP_53
confermati a in dagli investitori post cessione. Pt_7 Pt_10
Il procuratore dei ricorrenti ha richiamato altresi' il punto 5.5.3 dell'accordo quadro prodotto dalla convenuta, che prevede: “Obblighi di riassunzione del personale, In caso di cessioni di
Crediti affidati in Gestione poste in essere nel periodo compreso tra l'11 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2025, sara' inoltre obbligata a farsi carico, o a far si' che gli Aderenti o CP_53 altre Societa' del Gruppo si facciano carico, della riassunzione di 4 dipendenti (full time equivalent) del Servicer ogni Euro 500 milioni di Crediti Affidati in Gestione ceduti (in termini
Contr di al momento della cessione), eccedenti la Franchigia Cessioni in ragione d'anno solare
…”.
Ai sensi del punto 1.19, Crediti Affidati in Gestione “indica lo Stock alla Data di efficacia nonche' i Crediti Non Performing che il gestisca, di tempo in tempo, per conto degli CP_63
Aderenti ai sensi del presente Contratto. Il temine” Credito Affidato in Gestione” si riferisce a tutti i rapporti giuridici relativi ad un medesimo Clienteil cui recupero sia stato affidato in gestione al Servicer ai sensi del presente Contratto”.
Ai sensi del punto 1.43 Franchigia Cessioni “indica tanti Crediti Affidati in Gestione … ceduti Contr pari ad Euro 89 (ottantanove) milioni in termini di alla data di cessione) nel periodo
pagina 7 di 8 compreso tra l'11 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2015 e ad Euro 100 (cento) milioni in ciascun anno successivo …”.
A prescindere dalla novita' dell'allegazione, in ogni caso non e' stata dedotta e dimostrata la cessione di crediti in misura eccedente la franchigia ed in misura superiore a 500 milioni.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi €
10.000,00; fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 27/02/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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