TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
₪₪₪
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2016 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GIULIO ITALO RIZZO (C.F. ) C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) con l'Avv. ANTONELLA Controparte_1 P.IVA_2
TORRINI (C.F. ) C.F._2
CONVENUTO
(C.F. ) con l'Avv. ANTONIO AURICCHIO CP_2 P.IVA_3
(C.F. ) C.F._3
TERZO CHIAMATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_3 P.IVA_4
GRILLO
INTERVENUTO
₪₪₪
1 La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del giorno 8.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
, in persona del suo liquidatore (d'ora in poi ), si è
[...] Parte_2
opposta al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 321/2016 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 22.03.2016 (notificato in data 13.04.2016) in favore di . CP_1
Ed in particolare (banca con quale aveva stipulato CP_1 Parte_1
una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della società H3G Parte_2
nell'ambito del contratto di agenzia inter-partes), aveva agito in sede monitoria per ottenere da il rimborso di quanto il suddetto Parte_2
istituto di credito aveva dovuto a sua volta pagare ad H3G per aver escusso la polizza fideiussoria.
I motivi dell'opposizione sono i seguenti: insussistenza dei presupposti per l'escussione della fideiussione da parte di
H3G e conseguente violazione, da parte della banca, dei principi di buona fede e correttezza nei confronti del debitore principale per il fatto stesso di avere liquidato la fideiussione ad H3G; abusività della richiesta di escussione della polizza da parte di H3G per insussistenza del credito nell'ambito del contratto di agenzia inter-partes.
Con richiesta di evocare in giudizio H3G per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna, di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché di sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo
295 c.p.c stante la pendenza di autonomo procedimento instaurato sempre da
[...
[...] [
ma nei confronti (già H3G) presso il Tribunale CP_4 CP_2
di Milano per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del recesso senza preavviso dal contratto di agenzia inter-partes esercitato da H3G e il diritto di all'indennità di mancato preavviso, oltre che al rimborso delle Parte_1
provvigioni maturate.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa di H3G, quest'ultima si è costituita in giudizio instando per l'inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti e, nel merito, per il rigetto della stessa, aderendo in ogni caso alla richiesta di sospensione del giudizio formulata da stante la pendenza, tra Parte_2
le stesse parti, del giudizio innanzi al Tribunale di Milano.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita mediante ordine di esibizione e produzione documentale.
Con ordinanza del 18.12.2020 il Giudice ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio, avendo infatti rinunciato alla domanda nei confronti Parte_1
della terza chiamata (già H3G), la quale ha accettato la rinuncia. CP_2
La causa deve dunque essere decisa unicamente nei rapporti tra le parti originarie del giudizio, cioè e CP_1 Parte_1
Le domande sono infondate.
Ai fini di un coretto inquadramento delle questioni sub iudice giova ripercorrere in sintesi la complessa vicenda processuale per cui è causa e, ai limitati fini di ciò che rileva per la decisione nell'ambito del presente giudizio, il rapporto contrattuale sottostante tra e H3G che ha dato Parte_1
origine all'escussione della fideiussione per cui è causa e alla domanda di
3 rimborso del tantundem azionata dalla banca con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Ed in particolare. a sostegno del proprio assunto ha dedotto e Parte_1
documentato di avere stipulato con la società H3G un contratto di agenzia con il quale la stessa aveva accettato di svolgere, per conto di H3G, Parte_1
attività di promozione di contratti di telefonia mobile a fronte del riconoscimento di provvigioni per l'attività svolta.
Verificatesi però sin dall'inizio contestazioni tra le parti in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo (in quanto per lo più riconosciuto sotto forma di provvigioni straordinarie liberamente modificabili dalla proponente e perciò ritenuto iniquo da ), H3G si era Parte_2
determinata a riconoscere a un contributo straordinario di Parte_2
trecento mila euro al fine di consentire a quest'ultima di potenziare la rete di vendita, chiedendole però la stipula di una fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, id est di raggiungimento degli obiettivi preposti.
La polizza fideiussoria venne stipulata da con in Parte_1 CP_1
data 12.12.2011.
Nell'esecuzione del contratto di agenzia inter- partes H3G aveva però apportato ulteriori modifiche contrattuali peggiorative che erano andate ad erodere progressivamente le provvigioni ordinarie e straordinarie alle quali avrebbe avuto diritto, tanto da determinarne il crollo del Parte_1
fatturato e la messa in liquidazione.
Ed addirittura, proprio a seguito della messa in liquidazione di CP_5
le comunicava il mancato raggiungimento degli obiettivi, con richiesta di
[...]
4 rientro della somma erogata a titolo di contributo straordinario e preannunciando l'escussione della polizza fideiussoria.
A fronte di tale richiesta aveva promosso presso l'intestato Parte_1
Tribunale un ricorso ex art 700 c.p.c. al fine di ottenere l'inibitoria all'escussione della polizza da parte di H3G, non ritenendone sussistenti i presupposti e contestando in radice il proprio inadempimento, ma ciò nonostante aveva comunque liquidato la fideiussione ad H3G senza CP_1
opportunamente attendere l'esito del giudizio cautelare, che fu infatti definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere proprio a seguito del pagamento della fideiussione.
Proprio in ciò consisterebbe la responsabilità della banca, cioè nel non avere prudenzialmente atteso l'esito del procedimento cautelare prima di procedere al pagamento della fideiussione a fronte di una richiesta di escussione che comunque si palesava del tutto arbitraria, tanto che era stata la stessa banca a manifestare in un primo momento ad H3G la volontà di non procedere al pagamento della fideiussione fintantoché non si fosse definito il procedimento cautelare, avendo poi invece pagato H3G prima della definizione del cautelare a seguito di diffida di quest'ultima
Tale comportamento della banca, secondo l'assunto difensivo dell'attrice, integrerebbe i presupposti dell'exceptio doli, eccezione opponibile dal debitore nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia quale quello nella specie intercorso tra la stessa e Parte_2 CP_1
nel ribadire la natura autonoma della garanzia in contestazione CP_1
(circostanza peraltro pacificamente ammessa dalla stessa opponente), ha ritenuto non ammissibili le contestazioni afferenti al rapporto principale sottostante tra H3G e ed ha anzi evidenziato la correttezza del Parte_1
5 proprio operato e la mancanza dei presupposti di operatività dell' exceptio doli, non potendo infatti la banca ravvisare ictu oculi nella richiesta di escussione della polizza da parte di H3G la pretestuosità o la palese infondatezza della pretesa creditoria da quest'ultima avanzata nei confronti di
Parte_1
Con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio a è succeduta ai sensi dell'articolo 111 CP_1
c.p.c. . Controparte_6
Ricostruite così in sintesi le posizioni delle parti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'oggetto del presente giudizio è costituito, come si è già anticipato, dall'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per la liquidazione, da parte di della fideiussione bancaria stipulata da a CP_1 Parte_1
garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte in favore di H3G con
[...]
aveva stipulato un contratto di agenzia e, di conseguenza, della Pt_3
legittimità dell'operato della banca e, in ultima analisi, della sussistenza del credito azionato dalla stessa nei confronti di con il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo opposto per ottenere d quest'ultima la restituzione di quanto pagato dalla banca a H3G a seguito della liquidazione della polizza.
Orbene, ai fini della decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere, il rapporto contrattuale principale di agenzia tra e H3G dovrà Parte_1
essere esaminato unicamente nei limiti consentiti dalla natura della fideiussione prestata dalla stessa a garanzia delle obbligazioni Parte_1
contrattuali assunte nei confronti di H3G ed al precipuo fine di verificare la sussistenza del diritto della stessa H3G di escutere la fideiussione, non
6 essendo appunto in discussione la natura “autonoma” della garanzia fideiussoria per cui è causa.
In ogni caso giova osservare in via generale, per gli aspetti che rilevano ai fini della decisione, che il contratto autonomo di garanzia si differenzia rispetto alla fideiussione codicistica per la caratteristica dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.
Questo elemento si riverbera sul piano pratico, comportando rilevanti conseguenze in materia di eccezioni opponibili dai soggetti del rapporto.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, “in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva
l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia” (cfr.
Cass. 31956/2018).
Ne consegue dunque l'autonomia dei rapporti sottesi al contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue altresì che la prestazione dovuta dal garante autonomo è qualitativamente differente rispetto a quella dovuta dal debitore principale, in quanto non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad un indennizzo per il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
Riconosciuta la piena efficacia nel nostro ordinamento dell'istituto in esame ai sensi dell'art. 1322, co. 2 c.c., la causa di questo contratto viene ora correttamente individuata nell'esigenza di assicurare la libera circolazione dei capitali ed il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, o in quella
7 di sottrarre il creditore al rischio di inadempimento, che viene quindi trasferito sul garante.
L'elemento più caratteristico del contratto di garanzia autonoma è certamente il regime delle eccezioni esperibili da parte del garante nei confronti del creditore.
Va innanzitutto rilevato che il garante non potrà far valere le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Il carattere di autonomia dell'istituto comporta l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno ad indennizzare il creditore a sua semplice richiesta, senza facoltà di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina tracciata dagli artt.1939, 1941 e 1945 c.c.
Per la stessa natura del negozio, dunque, la comune intenzione delle parti
(contraente, garante e garantito) è quella di eliminare il legame di accessorietà
e solidarietà esistente tra la garanzia fideiussoria e l'obbligazione principale.
Ciò rende la prima autonoma rispetto alla seconda e preclude al garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n.
3947/2010).
Ciò nonostante, si ritengono comunque ammissibili alcuni tipi di eccezioni in sede di escussione, onde ottenere un certo margine di tutela preventiva.
Si distingue a tale scopo tra eccezioni relative al contratto di garanzia ed eccezioni relative al rapporto garantito.
In primo luogo, il garante può eccepire le cosiddette eccezioni letterali, cioè quelle espressamente previste dal contratto di garanzia. È inoltre possibile far valere le eccezioni relative all'invalidità del contratto di garanzia stesso, con particolare riferimento alla sua giustificazione causale interna. Infine, il
8 garante può eccepire tutti i rilievi legati ai suoi rapporti personali con il creditore.
Maggiori incertezze riguardano invece l'individuazione di eccezioni opponibili al creditore rispetto al rapporto garantito che, per l'autonomia della garanzia stessa, sarebbero precluse.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato alcune deroghe, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
In particolare, il riferimento è all'exceptio doli, ammessa in tutti i casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede, o abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia stessa che agisca, cioè, intenzionalmente a danno del debitore principale o abusi del proprio diritto.
Sul punto la Cassazione, con la pronuncia n. 16345/2019 ha ulteriormente chiarito come “l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale che, come si è già detto, contraddistingue quel contratto rispetto alla fideiussione – comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa”.
9 Sempre in via generale deve infine osservarsi che l'opponibilità dell'eccezione di mala fede è subordinata all'esistenza di una prova “pronta e liquida” sul carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento del creditore. Ciò significa che il comportamento del beneficiario deve risultare, oltre che doloso o abusivo o fraudolento, anche manifesto e documentato, necessitando a tale scopo di prove certe e non contestate (cfr. tra le altre, Cass. n. 23927/18).
Alla luce di quanto esposto, sembra potersi interpretare l'exceptio doli come una reazione ad una fattispecie di abuso del diritto recepito dal nostro ordinamento, oltre che dall'articolo 2 Cost, anche dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che disciplinano la buona fede nelle obbligazioni e nei contratti.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie la natura – autonoma- della garanzia prestata in favore di H3G è, come si è già detto, Parte_1
pacifica e non contestata tra le parti, oltre che emergere comunque inequivocabilmente dal chiaro tenore letterale della stessa.
Ed infatti, in forza della suddetta fideiussione del 12.12.2011 in atti,
[...]
si è letteralmente impegnata a versare ad H3G dietro semplice CP_7
richiesta scritta, nonostante opposizione e, soprattutto senza eccezioni. le somme che le saranno richieste nel limite dell'importo garantito (cfr. fideiussione allegata al ricorso monitorio).
Ciò premesso in relazione alla qualificazione giuridica della garanzia, le parti controvertono in ordine alla possibilità, nella specie, di ritenere configurabile l'abusiva attivazione della stessa da parte del creditore H3G e la conseguente responsabilità della banca per averle liquidato la polizza nonostante l'escussione di H3G si dovesse ritenere ad origine infondata e pretestuosa.
10 Ritiene invece il Tribunale che all'esito dell'istruttoria non sia emersa la prova manifesta, certa e non contestata, che la società H3G abbia fraudolentemente azionato la fideiussione per cui è causa.
Vero è piuttosto che nell'ambito del rapporto contrattuale principale inter- partes (come si è più volte detto, il contratto di agenzia tra e Parte_1
H3G), i contraenti si sono mosse reciproche, complesse e plurime contestazioni in ordine all'inadempimento delle rispettive prestazioni, contestazioni che non consentono però di ritenere fondata, almeno con i caratteri della prova pronta e liquida richiesta ai fini dell'integrazione dell'exceptio doli, l'escussione fraudolenta della fideiussione per cui è causa.
Né è la prova che per dirimere la controversia relativa al rapporto principale ha introdotto nei confronti di H3G, nel 2014, un ordinario Parte_1
processo di cognizione presso il Tribunale di Milano, processo caratterizzato da una complessa attività istruttoria, con prove orali, documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito del quale è emersa l'illegittimità del recesso, in quanto esercitato senza preavviso da H3G, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore di Parte_2
dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle altre provvigioni maturate (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n 4.2.2020 divenuta irrevocabile, prodotta all'udienza del giorno 8.7.2020 su autorizzazione del Giudice).
Tale circostanza dimostra in maniera incontrovertibile la complessità dei fatti ed esclude di per sé che nella specie vi fosse l'evidenza dei presupposti dell'exceptio doli da parte della banca al fine di paralizzare la richiesta di escussione della polizza da parte di H3G.
E ciò a maggior ragione se si considera che l'accertamento dell'inadempimento contestato da H3G a , vale a dire il Parte_1
11 mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di agenzia inter- partes, era certamente questione complessa non verificabile ictu oculi da parte della banca per stabilire l'eventuale attivazione abusiva della fideiussione.
Né appare persuasivo l'assunto di parte opponente per cui, in ragione del necessario rispetto dei doveri di correttezza e del principio generale di buona fede cui la banca avrebbe dovuto attenersi, quest'ultima avrebbe dovuto prudenzialmente attendere la decisione del ricorso cautelare introdotto nelle more da per ottenere l'inibitoria del pagamento della Parte_1
fideiussione, condotta che la stessa opponente ha del resto prospettato in termini di mera opportunità.
Orbene, ritenere esigibile una tale condotta da parte della banca comporterebbe un'indebita espansione della nozione di dolo sino a ricomprendervi, appunto, condotte rilevanti sotto il profilo della mera opportunità e del tutto incompatibili con un concetto che si deve invece fondare, giova nuovamente evidenziare, sulla prova liquida ed incontrovertibile che il creditore stia richiedendo abusivamente l'escussione in una condizione di radicale carenza del diritto di credito, che non può essere estesa all'aspettativa che il creditore consideri infondata la pretesa creditoria pur se a posteriori giustificata come, nella specie, all'esito del giudizio di merito relativo al rapporto obbligatorio principale.
Conclusivamente, dunque, l'abusività della pretesa creditoria di H3G non avrebbe potuto essere ictu oculi ravvisabile dalla banca in base ad CP_1
una valutazione ex ante allo stato degli atti ed in ragione della mera pendenza del ricorso ex articolo 700 c.p.c. anzidetto, tanto più, giova evidenziare, alla luce della reiterata diffida di H3G rivolta alla stessa affinché CP_1
12 quest'ultima pagasse la fideiussione nonostante la pendenza del procedimento cautelare, con possibile esposizione della banca ad una responsabilità nei confronti della stessa H3G ove non avesse provveduto a pagare la polizza.
In questo contesto, la circostanza che in un primo momento la banca si sia determinata a non procedere al pagamento della polizza manifestando ad H3G
l'opportunità di attendere la decisione sul procedimento cautelare per poi, invece, decidere di liquidarla comunque prima della definizione del giudizio non denota di per sé, a giudizio di questo giudicante, un comportamento della banca contrario ai doveri di correttezza e buona fede.
Ed infatti la banca si era inizialmente determinata a sospendere prudenzialmente il pagamento della polizza fino alla decisione del cautelare, in base ad una valutazione di mera opportunità in ordine all'insussistenza di pregiudizio per il creditore nel dover attendere la verosimile celere definizione del procedmento, ma tale decisone -seppur comprensibile- l'aveva esposta nei confronti di H3G che l'aveva infatti diffidata ad adempiere, finendo così per trovarsi potenzialmente esposta nell'ambito di contenzioso la cui decisione le era comunque per sua natura sottratta(cfr. lettera del 24.7.2014 in atti. doc. n.
4 di parte opponente).
Per il resto la banca, adempiendo al proprio mandato, ha verificato la tempestività dell'escussione e la regolarità della stessa, nonché avvisato la e il suo liquidatore pro-tempore della richiesta di escussione Parte_2
(cfr. doc. n. 5 e 6 di parte convenuta opposta).
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere confermato.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
13 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.1521/2016, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alle spese di lite, che liquida in favore della convenuta opposta nella somma di euro 11.268,00, oltre al rimborso delle spese vive documentate, delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto il 22.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Claudia Frosini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
₪₪₪
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2016 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GIULIO ITALO RIZZO (C.F. ) C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) con l'Avv. ANTONELLA Controparte_1 P.IVA_2
TORRINI (C.F. ) C.F._2
CONVENUTO
(C.F. ) con l'Avv. ANTONIO AURICCHIO CP_2 P.IVA_3
(C.F. ) C.F._3
TERZO CHIAMATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_3 P.IVA_4
GRILLO
INTERVENUTO
₪₪₪
1 La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del giorno 8.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
, in persona del suo liquidatore (d'ora in poi ), si è
[...] Parte_2
opposta al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 321/2016 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 22.03.2016 (notificato in data 13.04.2016) in favore di . CP_1
Ed in particolare (banca con quale aveva stipulato CP_1 Parte_1
una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della società H3G Parte_2
nell'ambito del contratto di agenzia inter-partes), aveva agito in sede monitoria per ottenere da il rimborso di quanto il suddetto Parte_2
istituto di credito aveva dovuto a sua volta pagare ad H3G per aver escusso la polizza fideiussoria.
I motivi dell'opposizione sono i seguenti: insussistenza dei presupposti per l'escussione della fideiussione da parte di
H3G e conseguente violazione, da parte della banca, dei principi di buona fede e correttezza nei confronti del debitore principale per il fatto stesso di avere liquidato la fideiussione ad H3G; abusività della richiesta di escussione della polizza da parte di H3G per insussistenza del credito nell'ambito del contratto di agenzia inter-partes.
Con richiesta di evocare in giudizio H3G per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna, di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché di sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo
295 c.p.c stante la pendenza di autonomo procedimento instaurato sempre da
[...
[...] [
ma nei confronti (già H3G) presso il Tribunale CP_4 CP_2
di Milano per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del recesso senza preavviso dal contratto di agenzia inter-partes esercitato da H3G e il diritto di all'indennità di mancato preavviso, oltre che al rimborso delle Parte_1
provvigioni maturate.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa di H3G, quest'ultima si è costituita in giudizio instando per l'inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti e, nel merito, per il rigetto della stessa, aderendo in ogni caso alla richiesta di sospensione del giudizio formulata da stante la pendenza, tra Parte_2
le stesse parti, del giudizio innanzi al Tribunale di Milano.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita mediante ordine di esibizione e produzione documentale.
Con ordinanza del 18.12.2020 il Giudice ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio, avendo infatti rinunciato alla domanda nei confronti Parte_1
della terza chiamata (già H3G), la quale ha accettato la rinuncia. CP_2
La causa deve dunque essere decisa unicamente nei rapporti tra le parti originarie del giudizio, cioè e CP_1 Parte_1
Le domande sono infondate.
Ai fini di un coretto inquadramento delle questioni sub iudice giova ripercorrere in sintesi la complessa vicenda processuale per cui è causa e, ai limitati fini di ciò che rileva per la decisione nell'ambito del presente giudizio, il rapporto contrattuale sottostante tra e H3G che ha dato Parte_1
origine all'escussione della fideiussione per cui è causa e alla domanda di
3 rimborso del tantundem azionata dalla banca con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Ed in particolare. a sostegno del proprio assunto ha dedotto e Parte_1
documentato di avere stipulato con la società H3G un contratto di agenzia con il quale la stessa aveva accettato di svolgere, per conto di H3G, Parte_1
attività di promozione di contratti di telefonia mobile a fronte del riconoscimento di provvigioni per l'attività svolta.
Verificatesi però sin dall'inizio contestazioni tra le parti in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo (in quanto per lo più riconosciuto sotto forma di provvigioni straordinarie liberamente modificabili dalla proponente e perciò ritenuto iniquo da ), H3G si era Parte_2
determinata a riconoscere a un contributo straordinario di Parte_2
trecento mila euro al fine di consentire a quest'ultima di potenziare la rete di vendita, chiedendole però la stipula di una fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, id est di raggiungimento degli obiettivi preposti.
La polizza fideiussoria venne stipulata da con in Parte_1 CP_1
data 12.12.2011.
Nell'esecuzione del contratto di agenzia inter- partes H3G aveva però apportato ulteriori modifiche contrattuali peggiorative che erano andate ad erodere progressivamente le provvigioni ordinarie e straordinarie alle quali avrebbe avuto diritto, tanto da determinarne il crollo del Parte_1
fatturato e la messa in liquidazione.
Ed addirittura, proprio a seguito della messa in liquidazione di CP_5
le comunicava il mancato raggiungimento degli obiettivi, con richiesta di
[...]
4 rientro della somma erogata a titolo di contributo straordinario e preannunciando l'escussione della polizza fideiussoria.
A fronte di tale richiesta aveva promosso presso l'intestato Parte_1
Tribunale un ricorso ex art 700 c.p.c. al fine di ottenere l'inibitoria all'escussione della polizza da parte di H3G, non ritenendone sussistenti i presupposti e contestando in radice il proprio inadempimento, ma ciò nonostante aveva comunque liquidato la fideiussione ad H3G senza CP_1
opportunamente attendere l'esito del giudizio cautelare, che fu infatti definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere proprio a seguito del pagamento della fideiussione.
Proprio in ciò consisterebbe la responsabilità della banca, cioè nel non avere prudenzialmente atteso l'esito del procedimento cautelare prima di procedere al pagamento della fideiussione a fronte di una richiesta di escussione che comunque si palesava del tutto arbitraria, tanto che era stata la stessa banca a manifestare in un primo momento ad H3G la volontà di non procedere al pagamento della fideiussione fintantoché non si fosse definito il procedimento cautelare, avendo poi invece pagato H3G prima della definizione del cautelare a seguito di diffida di quest'ultima
Tale comportamento della banca, secondo l'assunto difensivo dell'attrice, integrerebbe i presupposti dell'exceptio doli, eccezione opponibile dal debitore nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia quale quello nella specie intercorso tra la stessa e Parte_2 CP_1
nel ribadire la natura autonoma della garanzia in contestazione CP_1
(circostanza peraltro pacificamente ammessa dalla stessa opponente), ha ritenuto non ammissibili le contestazioni afferenti al rapporto principale sottostante tra H3G e ed ha anzi evidenziato la correttezza del Parte_1
5 proprio operato e la mancanza dei presupposti di operatività dell' exceptio doli, non potendo infatti la banca ravvisare ictu oculi nella richiesta di escussione della polizza da parte di H3G la pretestuosità o la palese infondatezza della pretesa creditoria da quest'ultima avanzata nei confronti di
Parte_1
Con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio a è succeduta ai sensi dell'articolo 111 CP_1
c.p.c. . Controparte_6
Ricostruite così in sintesi le posizioni delle parti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'oggetto del presente giudizio è costituito, come si è già anticipato, dall'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per la liquidazione, da parte di della fideiussione bancaria stipulata da a CP_1 Parte_1
garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte in favore di H3G con
[...]
aveva stipulato un contratto di agenzia e, di conseguenza, della Pt_3
legittimità dell'operato della banca e, in ultima analisi, della sussistenza del credito azionato dalla stessa nei confronti di con il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo opposto per ottenere d quest'ultima la restituzione di quanto pagato dalla banca a H3G a seguito della liquidazione della polizza.
Orbene, ai fini della decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere, il rapporto contrattuale principale di agenzia tra e H3G dovrà Parte_1
essere esaminato unicamente nei limiti consentiti dalla natura della fideiussione prestata dalla stessa a garanzia delle obbligazioni Parte_1
contrattuali assunte nei confronti di H3G ed al precipuo fine di verificare la sussistenza del diritto della stessa H3G di escutere la fideiussione, non
6 essendo appunto in discussione la natura “autonoma” della garanzia fideiussoria per cui è causa.
In ogni caso giova osservare in via generale, per gli aspetti che rilevano ai fini della decisione, che il contratto autonomo di garanzia si differenzia rispetto alla fideiussione codicistica per la caratteristica dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.
Questo elemento si riverbera sul piano pratico, comportando rilevanti conseguenze in materia di eccezioni opponibili dai soggetti del rapporto.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, “in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva
l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia” (cfr.
Cass. 31956/2018).
Ne consegue dunque l'autonomia dei rapporti sottesi al contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue altresì che la prestazione dovuta dal garante autonomo è qualitativamente differente rispetto a quella dovuta dal debitore principale, in quanto non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad un indennizzo per il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
Riconosciuta la piena efficacia nel nostro ordinamento dell'istituto in esame ai sensi dell'art. 1322, co. 2 c.c., la causa di questo contratto viene ora correttamente individuata nell'esigenza di assicurare la libera circolazione dei capitali ed il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, o in quella
7 di sottrarre il creditore al rischio di inadempimento, che viene quindi trasferito sul garante.
L'elemento più caratteristico del contratto di garanzia autonoma è certamente il regime delle eccezioni esperibili da parte del garante nei confronti del creditore.
Va innanzitutto rilevato che il garante non potrà far valere le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Il carattere di autonomia dell'istituto comporta l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno ad indennizzare il creditore a sua semplice richiesta, senza facoltà di poter opporre al beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga alla disciplina tracciata dagli artt.1939, 1941 e 1945 c.c.
Per la stessa natura del negozio, dunque, la comune intenzione delle parti
(contraente, garante e garantito) è quella di eliminare il legame di accessorietà
e solidarietà esistente tra la garanzia fideiussoria e l'obbligazione principale.
Ciò rende la prima autonoma rispetto alla seconda e preclude al garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n.
3947/2010).
Ciò nonostante, si ritengono comunque ammissibili alcuni tipi di eccezioni in sede di escussione, onde ottenere un certo margine di tutela preventiva.
Si distingue a tale scopo tra eccezioni relative al contratto di garanzia ed eccezioni relative al rapporto garantito.
In primo luogo, il garante può eccepire le cosiddette eccezioni letterali, cioè quelle espressamente previste dal contratto di garanzia. È inoltre possibile far valere le eccezioni relative all'invalidità del contratto di garanzia stesso, con particolare riferimento alla sua giustificazione causale interna. Infine, il
8 garante può eccepire tutti i rilievi legati ai suoi rapporti personali con il creditore.
Maggiori incertezze riguardano invece l'individuazione di eccezioni opponibili al creditore rispetto al rapporto garantito che, per l'autonomia della garanzia stessa, sarebbero precluse.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato alcune deroghe, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
In particolare, il riferimento è all'exceptio doli, ammessa in tutti i casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede, o abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia stessa che agisca, cioè, intenzionalmente a danno del debitore principale o abusi del proprio diritto.
Sul punto la Cassazione, con la pronuncia n. 16345/2019 ha ulteriormente chiarito come “l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale che, come si è già detto, contraddistingue quel contratto rispetto alla fideiussione – comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa”.
9 Sempre in via generale deve infine osservarsi che l'opponibilità dell'eccezione di mala fede è subordinata all'esistenza di una prova “pronta e liquida” sul carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento del creditore. Ciò significa che il comportamento del beneficiario deve risultare, oltre che doloso o abusivo o fraudolento, anche manifesto e documentato, necessitando a tale scopo di prove certe e non contestate (cfr. tra le altre, Cass. n. 23927/18).
Alla luce di quanto esposto, sembra potersi interpretare l'exceptio doli come una reazione ad una fattispecie di abuso del diritto recepito dal nostro ordinamento, oltre che dall'articolo 2 Cost, anche dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che disciplinano la buona fede nelle obbligazioni e nei contratti.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie la natura – autonoma- della garanzia prestata in favore di H3G è, come si è già detto, Parte_1
pacifica e non contestata tra le parti, oltre che emergere comunque inequivocabilmente dal chiaro tenore letterale della stessa.
Ed infatti, in forza della suddetta fideiussione del 12.12.2011 in atti,
[...]
si è letteralmente impegnata a versare ad H3G dietro semplice CP_7
richiesta scritta, nonostante opposizione e, soprattutto senza eccezioni. le somme che le saranno richieste nel limite dell'importo garantito (cfr. fideiussione allegata al ricorso monitorio).
Ciò premesso in relazione alla qualificazione giuridica della garanzia, le parti controvertono in ordine alla possibilità, nella specie, di ritenere configurabile l'abusiva attivazione della stessa da parte del creditore H3G e la conseguente responsabilità della banca per averle liquidato la polizza nonostante l'escussione di H3G si dovesse ritenere ad origine infondata e pretestuosa.
10 Ritiene invece il Tribunale che all'esito dell'istruttoria non sia emersa la prova manifesta, certa e non contestata, che la società H3G abbia fraudolentemente azionato la fideiussione per cui è causa.
Vero è piuttosto che nell'ambito del rapporto contrattuale principale inter- partes (come si è più volte detto, il contratto di agenzia tra e Parte_1
H3G), i contraenti si sono mosse reciproche, complesse e plurime contestazioni in ordine all'inadempimento delle rispettive prestazioni, contestazioni che non consentono però di ritenere fondata, almeno con i caratteri della prova pronta e liquida richiesta ai fini dell'integrazione dell'exceptio doli, l'escussione fraudolenta della fideiussione per cui è causa.
Né è la prova che per dirimere la controversia relativa al rapporto principale ha introdotto nei confronti di H3G, nel 2014, un ordinario Parte_1
processo di cognizione presso il Tribunale di Milano, processo caratterizzato da una complessa attività istruttoria, con prove orali, documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito del quale è emersa l'illegittimità del recesso, in quanto esercitato senza preavviso da H3G, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore di Parte_2
dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle altre provvigioni maturate (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n 4.2.2020 divenuta irrevocabile, prodotta all'udienza del giorno 8.7.2020 su autorizzazione del Giudice).
Tale circostanza dimostra in maniera incontrovertibile la complessità dei fatti ed esclude di per sé che nella specie vi fosse l'evidenza dei presupposti dell'exceptio doli da parte della banca al fine di paralizzare la richiesta di escussione della polizza da parte di H3G.
E ciò a maggior ragione se si considera che l'accertamento dell'inadempimento contestato da H3G a , vale a dire il Parte_1
11 mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di agenzia inter- partes, era certamente questione complessa non verificabile ictu oculi da parte della banca per stabilire l'eventuale attivazione abusiva della fideiussione.
Né appare persuasivo l'assunto di parte opponente per cui, in ragione del necessario rispetto dei doveri di correttezza e del principio generale di buona fede cui la banca avrebbe dovuto attenersi, quest'ultima avrebbe dovuto prudenzialmente attendere la decisione del ricorso cautelare introdotto nelle more da per ottenere l'inibitoria del pagamento della Parte_1
fideiussione, condotta che la stessa opponente ha del resto prospettato in termini di mera opportunità.
Orbene, ritenere esigibile una tale condotta da parte della banca comporterebbe un'indebita espansione della nozione di dolo sino a ricomprendervi, appunto, condotte rilevanti sotto il profilo della mera opportunità e del tutto incompatibili con un concetto che si deve invece fondare, giova nuovamente evidenziare, sulla prova liquida ed incontrovertibile che il creditore stia richiedendo abusivamente l'escussione in una condizione di radicale carenza del diritto di credito, che non può essere estesa all'aspettativa che il creditore consideri infondata la pretesa creditoria pur se a posteriori giustificata come, nella specie, all'esito del giudizio di merito relativo al rapporto obbligatorio principale.
Conclusivamente, dunque, l'abusività della pretesa creditoria di H3G non avrebbe potuto essere ictu oculi ravvisabile dalla banca in base ad CP_1
una valutazione ex ante allo stato degli atti ed in ragione della mera pendenza del ricorso ex articolo 700 c.p.c. anzidetto, tanto più, giova evidenziare, alla luce della reiterata diffida di H3G rivolta alla stessa affinché CP_1
12 quest'ultima pagasse la fideiussione nonostante la pendenza del procedimento cautelare, con possibile esposizione della banca ad una responsabilità nei confronti della stessa H3G ove non avesse provveduto a pagare la polizza.
In questo contesto, la circostanza che in un primo momento la banca si sia determinata a non procedere al pagamento della polizza manifestando ad H3G
l'opportunità di attendere la decisione sul procedimento cautelare per poi, invece, decidere di liquidarla comunque prima della definizione del giudizio non denota di per sé, a giudizio di questo giudicante, un comportamento della banca contrario ai doveri di correttezza e buona fede.
Ed infatti la banca si era inizialmente determinata a sospendere prudenzialmente il pagamento della polizza fino alla decisione del cautelare, in base ad una valutazione di mera opportunità in ordine all'insussistenza di pregiudizio per il creditore nel dover attendere la verosimile celere definizione del procedmento, ma tale decisone -seppur comprensibile- l'aveva esposta nei confronti di H3G che l'aveva infatti diffidata ad adempiere, finendo così per trovarsi potenzialmente esposta nell'ambito di contenzioso la cui decisione le era comunque per sua natura sottratta(cfr. lettera del 24.7.2014 in atti. doc. n.
4 di parte opponente).
Per il resto la banca, adempiendo al proprio mandato, ha verificato la tempestività dell'escussione e la regolarità della stessa, nonché avvisato la e il suo liquidatore pro-tempore della richiesta di escussione Parte_2
(cfr. doc. n. 5 e 6 di parte convenuta opposta).
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere confermato.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
13 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.1521/2016, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alle spese di lite, che liquida in favore della convenuta opposta nella somma di euro 11.268,00, oltre al rimborso delle spese vive documentate, delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto il 22.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Claudia Frosini
14