Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 441/2024
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 7/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. BOTTIGLIERO GAETANO ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BONAVITACOLA FABIO P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/8/2024, il ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:” 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione
riconoscimento e all'attribuzione del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1194, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/23 condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;3) Condannare il
[...]
, in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, Controparte_1
maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Gaetano e Luigi Bottigliero quali anticipatari anche delle spese.
A fondamento della domanda ha allegato di essere inserito nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza della Provincia di pag. 2/9 Sassari in qualità di docente di scuola secondaria di I e II grado per il biennio 2025/26 e con domanda del 10.06.2024, di avere svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù del seguente contratto a tempo determinato e per il periodo specificato: 1) A.S. 2022/2023 - contratto a tempo determinato come supplente annuale dal 09.01.2023 al
31.08.2023 presso la scuola secondaria di secondo grado “G.
GARIBALDI” di La Maddalena.
Ha affermato di avere inoltrato in data 31.07.2024 via pec al resistente formale lettera di messa in mora per Controparte_1
il riconoscimento del beneficio economico “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_1
chiesto:” In via principale-Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1.1 in espositiva;
In via subordinata-Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2022/2023, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n.
124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 1.2. in narrativa, e per l'effetto, respingere la domanda per il suddetto anno scolastico non riconoscibile. In via ulteriormente subordinata e gradata -Rigettare la domanda risarcitoria subordinata di controparte, per i motivi di cui al punto 1.3 in narrativa Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese pag. 3/9 di lite”.
Ha eccepito la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2022/2023, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n.
124 del 03.05.1999, in quanto risultava che il ricorrente aveva stipulato un contratto, per l'anno scolastico 2022/2023, corrispondente a supplenza annuale, iniziato dopo il 31.12, e pertanto, difettava del requisito fondamentale della stipulazione entro il 31 dicembre, previsto dalle fattispecie contrattuali di cui ai commi 1 e 2 della Legge. n. 124 del 1999, contemplate dalla sentenza della Cassazione n.29961/2023 del 27.10.2023.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del pag. 4/9 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
pag. 5/9 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
pag. 6/9 In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di pag. 7/9 Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente, attualmente iscritto GPS 2025-26 non ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al
30.6).
Risulta infatti che il docente ha stipulato contratto di lavoro a tempo determinato dal 9/1/2023 e fino al 31/8/2023 ( v. all.1 ricorrente).
Per l'effetto, al docente, non spetta l'adempimento in forma specifica.
Le spese di lite si ritiene giustificato compensarle fra le parti per la novità della questione trattata.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
15/2/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
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