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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
3938/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3938/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione il 25.06.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), elettivamente domiciliati presso l'avv.ta Consuelo Squillaci, che li C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attori-
Contro
in persona rappresentante Controparte_1 CP_ legale p.t., elettivamente domiciliata in via S. Anna 2° tronco Pal. Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe M. Latella, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni: Come da note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 18.12.2022, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 adivano in giudizio il (di seguito Controparte_3 Contr
”) e l' (di seguito Controparte_1 Controparte_1 Cont
) chiedendo di: “-accertare e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera di Melito Porto Salvo nella verificazione dell'evento morte del nascituro Controparte_6 Contr
per omesso trasferimento della signora presso il di Persona_1 Parte_1
ai fini di eseguire il parto operatorio con decorrenza dal 30 agosto 2011; - Controparte_1
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera di Controparte_6 Melito Porto Salvo per carente interpretazione dei referti cardiotocografici la cui negligente ed imperita valutazione degli elementi di sofferenza fetale avrebbe condotto alla morte del nascituro
in ragione della tardività della nascita intervenuta con parto operatorio il Persona_1 giorno 5 settembre 2011; -per l'effetto di quanto sopra accertata la responsabilità della struttura sanitaria condannare in solido la predetta struttura Controparte_7 ovvero o in base alle accertate responsabilità (anche Controparte_8 Controparte_9 previa CTU) al risarcimento del danno parentale subito da nella somma complessiva Parte_1 di euro 500 mila oltre interessi dall'evento morte ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
-per l'effetto di quanto sopra accertata la responsabilità della struttura sanitaria condannare in solido la predetta struttura ovvero Controparte_7 [...]
o in base alle accertate responsabilità (previa CTU) al Controparte_8 Controparte_9 risarcimento del danno parentale subito da nella somma complessiva di euro 450 Parte_2 mila oltre interessi dall'evento morte ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria premettevano che: la signora , gestante Parte_1 dal gennaio 2011 al 5 settembre 2011, era stata seguita presso l' di Melito Controparte_6 Porto Salvo per tutta la durata della gravidanza e fino al giorno del parto;
il 5 settembre 2011 a Contr causa di una grave sofferenza fetale veniva trasferita presso il ove diede alla luce un bimbo,
in gravissime condizioni di salute;
il nascituro decedeva dopo 8 giorni dal Persona_1 parto;
denunciato l'accaduto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 19 giugno 2019 assolveva i medici imputati e la procura non interponeva impugnazione;
dalle motivazioni della sentenza, pur non rilevando una responsabilità penale in capo agli imputati, si evinceva che laddove si fosse intervenuti tempestivamente, il nascituro avrebbe avuto buone possibilità di sopravvivenza;
con PEC del 12 settembre 2021, Cont Contr chiedevano il risarcimento del danno sia sia al interrompendo, così, anche i termini di prescrizione;
con istanza veniva richiesta all' di Melito Porto Salvo copia Controparte_6 della cartella clinica, alla quale la struttura ospedaliera rispondeva, in data 12 maggio 2022, inviando parziale documentazione contenente solo ed esclusivamente gli esami clinici eseguiti sulla in Pt_1 data 5 settembre 2011; con verbale del 21 luglio 2022 si attestava l'esito negativo della mediazione richiesta dalle parti attrici.
Evidenziavano che dalla documentazione, versata in atti, si ricavava che vennero eseguiti numerosi referti cardiotocografici e che fino alla data del 30 agosto 2011 i tracciati erano regolari. Dopo detta data veniva rilevata una sofferenza fetale non individuata dalla struttura che aveva preso in cura la ricorrente. In particolare, deducevano che secondo le tesi del CTU nominato in sede penale, gli ultimi quattro tracciati, eseguiti dal 30 agosto 2011 al 4 settembre 2011, avevano evidenziato una grave sofferenza fetale, motivo per il quale il 5 settembre 2011, veniva trasferita presso Pt_1 l'Ospedale di Reggio Calabria (GOM), ove partoriva con taglio cesareo un feto già sofferente, tanto che il nascituro dopo 8 giorni dal parto decedeva.
Eccepivano, quindi, la piena responsabilità dell'Ospedale di Melito Porto Salvo nella causazione del decesso di allorquando non interpretavano adeguatamente i segni incipienti Persona_1 della sofferenza fetale ben visibili nei referti cardiotocografici a far data dal 30 agosto 2011.
Evidenziavano altresì la natura contrattuale, ex art 1218 c.c., della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera, la sussistenza del nesso di causalità materiale fra il comportamento assunto pagina 2 di 9 dalla struttura stessa e la sofferenza fetale cagionata dal 30 agosto 2011 che aveva portato all'exitus del neonato e in conseguenza di ciò rappresentavano il loro diritto al risarcimento del danno da perdita parentale che doveva essere liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Roma.
Ed infatti, in applicazione delle tabelle capitoline il danno risarcibile era da quantificarsi per la madre, , in € 500.000, giacché ha subito un maggiore danno morale per la gestione di Parte_1 tutto il periodo di gravidanza, mentre per il padre, , la somma di € 450.000 ovvero Parte_2 la diversa somma ritenuta di giustizia.
2.- Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con chiamata a garanzia di terzo del 31.03.2023, il GOM contestando in toto la domanda attorea.
Preliminarmente, deduceva la prescrizione di quanto preteso, a titolo di danno parentale, da
[...]
e , in quanto il danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti si Parte_1 Parte_2 prescriveva in cinque anni, trattandosi di un danno richiedibile solo a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Nel merito, deduceva che nessuna responsabilità poteva essere comunque addebitabile al CP_10
, poiché la gestante era giunta in Ospedale già in condizioni di sofferenza fetale acuta con
[...] presenza di versamento addominale e pleurico da probabile scompenso cardiaco e pertanto le veniva effettuato taglio cesareo in emergenza nell'interesse della vita del feto. Peraltro, la stessa veniva edotta del rischio fetale conseguente alla patologia evidenziata ecograficamente, nonché dell'alto rischio di mortalità perinatale e della possibilità di esiti neurologici immediati ed a distanza. La paziente ne prendeva atto e sottoscriveva le informazioni fornite dai sanitari.
Evidenziava che i sanitari del GOM erano intervenuti urgentemente e correttamente, mettendo in atto quanto necessario per salvare la vita del bimbo e, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata agli stessi, bensì alla struttura ospedaliera di Melito Porto. CP_6
Rappresentavano la pretestuosità e la temerarietà della propria chiamata in giudizio, posto che gli attori attribuiscono chiaramente la responsabilità dell'accaduto ai sanitari del e, CP_6 Contr assurdamente, evocano in giudizio anche il , senza ovviamente nulla poter eccepire nei confronti dello stesso e dei suoi sanitari.
Evidenziava che, per la copertura dei rischi di danni provocati a terzi dall'attività dei propri operatori, era garantita da apposita polizza (n. ITOMM1000080) stipulata con la compagnia di assicurazioni Am Trust Europe Limited e, pertanto, chiedeva di essere manlevata dalla richiesta risarcitoria e che il tribunale autorizzasse all'uopo la chiamata di terzo.
Concludeva quindi chiedendo di: “1) Accogliere la preliminare eccezione di prescrizione della richiesta di danno parentale;
2) Differire ai sensi dell'art. 269 cpc la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo;
3) Dichiarare la responsabilità Controparte_11 della di Melito Porto Salvo per i motivi di cui in narrativa;
4) Controparte_12 Dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del e dei Controparte_13 Contr suoi sanitari;
5) Nella denegata e non temuta ipotesi di condanna anche nei confronti del ridurre gli importi indicati nell'atto di citazione”.
3.- All'udienza del 22.11.2023, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice dichiarava la contumacia di e concedeva i termini di cui all'art 183 c. 6 cpc. Controparte_14 Successivamente, all'udienza del 17.04.2024, rigettata la prova orale chiesta da parte attrice, il pagina 3 di 9 giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando apposito collegio peritale e rinviava per Contr la trattazione della causa in merito all'eventuale rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del di all'udienza del 15.05.2024. Controparte_1
Con sentenza contestuale, ex art. 281sexies c.p.c., preso atto della rinuncia da parte degli attori a far valere il proprio diritto sostanziale, il Giudice dichiarava l'azione parzialmente estinta limitatamente Contr al , dovendo invece il giudizio proseguire nei confronti dell'altra parte convenuta e provvedeva con separata ordinanza del 15.05.2024, a rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio nei confronti dell' . Controparte_14 Cont 4.- Con memoria di costituzione del 6.12.2024, si costituiva in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dagli attori nell'atto di citazione.
In particolare, evidenziava che le circostanze dedotte dagli attori nell'atto di citazione erano apodittiche, generiche e prive dei minimi supporti fattuali e probatori di cui è onerata proprio la parte attrice. Infatti, il contenuto della domanda si presentava generico, in quanto non veniva dedotto un fatto specifico, oltre che apodittico poiché mancava del tutto anche la prova del fatto.
Rappresentava, inoltre, che all'epoca dei fatti narrati esisteva una convenzione/protocollo funzionale Contr Cont tra il e l' in forza del quale le gestanti dalla quarantunesima settimana di gestazione dovessero essere inviate, munite di scheda di accompagnamento, con originale consegnata alla Contr gestante, all'U.O. di Ostetricia di del . per la gestione del parto. Tale Controparte_1 circostanza notoria, omessa dalla parte attrice, scarica di qualsiasi attendibilità l'assunto dell'attrice
- peraltro non provato - che la gestante fosse stata trasferita al GOM per “grave sofferenza fetale”. Chiedeva, pertanto, “il rigetto della domanda ex adverso formulata nei confronti dell' CP_14
, con la condanna alle spese di giudizio”.
[...]
5.- Depositata la consulenza tecnica medico legale, in data 14.02.2025, il giudice all'udienza del 25.6.25, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisone concedendo termine alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell' di Melito Porto Salvo in ordine alla morte del minore Controparte_6 Persona_1 causata dall'errata lettura dei referti cardiotocografici eseguiti nel corso dell'ultima settimana
[...] di gravidanza, cui è seguito l'omesso tempestivo trasferimento della madre presso il Parte_1 Contr
al fine di eseguire il parto operatorio già a far data dal 30.8.2011.
Preliminarmente, occorre ribadire la natura contrattuale della responsabilità ascritta alla struttura sanitaria, che tale si qualifica in forza del contratto di spedalità sorto tra le parti, alla cui stipulazione queste di norma addivengono nel momento in cui il paziente decide di rivolgersi ai servizi offerti dalla struttura sanitaria. Quest'ultima, come noto, risponde anche per il fatto doloso o colposo commesso dagli ausiliari di cui si avvale per l'adempimento della prestazione contrattuale, in conformità al precetto di cui all'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire allo stesso un Controparte_15 sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia pagina 4 di 9 dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità.
La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo la recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità, secondo cui la struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nel fornire le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura, ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Pertanto, in forza dell'art. 2697 c.c., grava sul paziente danneggiato l'onere di fornire la prova dell'insorgenza o dell'aggravamento della malattia ed il nesso di causalità materiale tra quest'ultima e la condotta del sanitario, nonché il nesso di causalità giuridica tra le lesioni riportate e la patologia, mentre spetta al danneggiante dimostrare di aver agito nel rispetto delle leges artis ovvero che sia intervenuta una concausa idonea ad interrompere il nesso causale.
Sul punto, si rammenta che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è
pagina 5 di 9 posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Con particolare riferimento al nesso di causalità, deve inoltre rammentarsi che la prova dello stesso deve avvenire alla stregua del canone del “più probabile che non”, sicché può ritenersi provato tutte le volte in cui vi sia la ragionevole probabilità che, se eseguita con diligenza, la prestazione professionale avrebbe prodotto un utile risultato, rappresentato, nella specie, nella corretta lettura dei referti cardiotocografici, nel conseguente tempestivo intervento e nella sopravvivenza del bambino.
Applicando le coordinate ermeneutiche sin qui delineate, occorre, innanzitutto, verificare se gli odierni attori abbiano assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e/o negligente dei sanitari e la morte del feto intervenuta in data 13.9.2011, otto giorni dopo la sua nascita.
A tale scopo, centrali sono le risultanze emerse all'esito della CTU, a mezzo della quale la causa è stata istruita. I periti nominati hanno, invero, fornito al tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione delle questioni sollevate dalle parti, sia con riferimento alla condotta concretamente ascritta ai sanitari che alla sussistenza del nesso eziologico con il danno patito dagli attori.
In primo luogo, non coglie nel segno la difesa dell' , laddove contesta l'esatta Controparte_14 specificazione del motivo causativo il decesso di rappresentato dalla “grave Persona_1 sofferenza fetale”. Invero, è pacifico che la sofferenza fetale sia stata multifattoriale, come del resto evincibile dalla disamina della documentazione medica in atti.
Ciò posto, passando alla disamina della CTU, la stessa, all'esito di una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato e in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha messo in evidenza come la morte di sia riconducibile Persona_1 esclusivamente alla condotta imperita dei sanitari dell' di Melito Porto Salvo. Controparte_6
Orbene, dalla ricostruzione della storia clinica di Cara operata dai consulenti è emerso che, nel corso della propria gravidanza, la donna non era stata seguita da un ginecologo di fiducia, ma si era affidata di volta in volta al medico di turno presente presso l'Ambulatorio del nosocomio citato. Ciò che accadeva anche in occasione degli ultimi controlli, eseguiti nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 5 settembre 2011, quando si trovava alla 40^settimana+2 giorni di gestazione.
pagina 6 di 9 In detto periodo, la donna veniva sottoposta ad una serie di tracciati cardiotocografici che, a parere dei consulenti, mostravano già delle prime anomalie, che avrebbero dovuto indurre in allarme i sanitari.
Più precisamente, tali referti evidenziavano l'assenza di variabilità della frequenza cardiaca e di accelerazioni del battito fetale, ragion per cui questi andavano classificati nella categoria 2 o “non rassicurante”, come tali implicanti una sorveglianza più frequente. Pertanto, già a partire dal 2.9.2011, i sanitari avrebbero dovuto consigliare a il ricovero immediato presso il GOM, sì da Pt_1 approfondire e monitorare le condizioni del feto ed eventualmente indurre il parto.
Inoltre, “il monitoraggio della gravidanza della Sig.ra non è stato adeguato;
in particolare Pt_1 non risultano diagnosticati e attenzionati l'ipertensione arteriosa materna ed il diabete gestazionale. Per la presenza di questi ulteriori elementi i medici del P.O. di Melito Porto Salvo avrebbero dovuto anticipare il parto della Sig.ra non essendo più possibile definire la Pt_1 gravidanza di tipo “fisiologico””. Difatti, la presenza delle patologie materne, quali l'ipertensione materna e il diabete gestazionale, impongono di norma un monitoraggio clinico e strumentale della gestante, con eventuale induzione del parto che, tuttavia, nel caso di specie, non era stato eseguito.
Inoltre, i sanitari non avevano debitamente valutato l'oligoidramnios, ossia la riduzione del liquido amniotico, che si riscontra di solito nelle gravidanze oltre il termine, e le cui alterazioni sono spesso associate a mortalità perinatale e a severe comorbilità fetali (cfr. p. 23 CTU).
Tali dati, in uno alle risultanze dei tracciati del 2.9.2011 e del 4.9.2011, avrebbero dovuto indurre i Contr medici a suggerire il ricovero presso il .
L'aver temporeggiato, invece, ha fatto che sì che la donna vi giungesse in una condizione di grave sofferenza fetale, con prospettive certamente non rassicuranti circa le sorti del proprio figlio, rappresentate “dall'alto rischio di mortalità perinatale ed aumento della morbilità e di esiti neurologici immediati e a distanza”. Difatti, già all'accesso presso il nosocomio cittadino, veniva rilevata “grave sofferenza fetale (con presenza di ascite, idrotorace, iniziale scompenso cardiaco con quadro di encefalopatia ipossico-ischemica)” (cfr. p. 27 CTU).
Pertanto, la paziente veniva ricoverata e, dopo l'espletamento degli opportuni accertamenti, si procedeva all'esecuzione del taglio cesareo. Tuttavia, il neonato si presentava già gravemente dispnoico, con presenza di liquido amniotico melmoso, ragion per cui veniva immediatamente sottoposto ad aspirazione trachebronchiale, intubato e sottoposto a massaggio cardiaco. Ciononostante, le sue condizioni si aggravavano sempre di più, finché il 13.9.2011 i sanitari rilevavano una grave insufficienza del miocardio, che conduceva, alle ore 11.30, all'exitus del bambino.
Alla luce di ciò, i consulenti del Tribunale hanno evidenziato come “Secondo la letteratura scientifica e le buone pratiche cliniche, i medici dell'Ambulatorio del P.O. di Melito Porto Salvo avrebbero dovuto procedere ad un ricovero immediato allo scopo di approfondire le condizioni del feto ed eventualmente indurre il parto. Il ritardo nell'inviare la paziente all'Ospedale Bianchi- Melacrino-Morelli” di ha causato la grave sofferenza fetale (con presenza di Controparte_1 ascite, idrotorace, iniziale scompenso cardiaco con quadro di encefalopatia ipossico-ischemica) accertata al momento del ricovero. L'esame placentare effettuata successivamente ha rilevato segni di infarcimento emorragico responsabili di insufficienza placentare”.
pagina 7 di 9 Proprio il ritardo nell'inviare la paziente all'Ospedale di ha quindi causato la grave Controparte_1 sofferenza fetale accertata all'atto di ingresso, che costituisce causa accertata del decesso di
[...]
Persona_1
Sul punto, i consulenti hanno altresì evidenziato come una più attenta valutazione clinica avrebbe potuto scongiurare tale risultato: infatti, “qualora la paziente fosse stata sottoposta a corretta valutazione e ricoverata presso l'Ospedale di RC a partire dal 02/09/2011 sulla base della valutazione clinica poteva essere eseguito il parto cesareo evitando la sofferenza fetale acuta e quindi la grave encefalopatia ipossico ischemica che ha causato il decesso” (cfr. p. 30-31 CTU).
È pertanto pacifico ed incontestato che il decesso del piccolo sia ascrivibile Persona_1 alla condotta dei sanitari dell' di Melito Porto Salvo, i quali, nel non Controparte_6 interpretare correttamente i referti dei tracciati cardiotocografici eseguiti fino al 5.9.2011, non hanno suggerito il tempestivo ricovero della gestante, così cagionando un grave stato di sofferenza fetale del nascituro.
Alle conclusioni cui sono pervenuti i CTU non sono state sollevate specifiche contestazioni da parte Cont della convenuta la cui unica difesa è stata quella su cui ci si è in precedenza soffermati.
In definitiva, deve quindi ritenersi provata la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero convenuto che ha avuto in cura . Parte_1
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori, deve osservarsi quanto segue.
Essi, invero, agiscono al fine di ottenere il danno da perdita del rapporto parentale subito a causa del decesso del figlio.
Preliminarmente, occorre precisare che quello in esame costituisce un caso di morte del neonato, essendo il bambino deceduto soltanto in seguito al distacco da corpo materno e, più precisamente, a distanza di otto giorni dal parto.
In forza di ciò, è corretta la qualificazione della voce di danno richiesta, trattandosi di perdita di rapporto parentale e non anche di mera chance dello stesso, figura, quest'ultima, che si configura allorquando a decedere sia il feto.
Ciò posto, il danno de quo assume i connotati del forzoso mutamento del progetto di vita familiare nonché nella perdita della maternità e della paternità, di vanificazione delle fatiche, dei rischi e delle rinunce insite nella gravidanza.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza consolidata è nel senso di avvalersi del sistema predisposto dalle c.d. tabelle di Milano, che consente non soltanto un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, ferma restando la possibilità di adeguare l'entità dell'importo in ragione della particolarità della situazione (cfr. sul punto, Cass. civ., n. 26300/2021; n. 10579/2021).
Orbene, nel caso di applicazione tout court della forbice risarcitoria prevista dalle stesse il giudice dovrà tenere conto della durata della relazione affettiva tra la vittima ed il parente superstite, riconoscendo un risarcimento minore nell'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto in tenera età e maggiore nel caso in cui la morte del figlio sia avvenuta in età più avanzata, in ragione della considerazione che la sofferenza patita dal congiunto tanto è maggiore quanto più vi è stata la possibilità di instaurare ed approfondire lo stabile rapporto affettivo con il congiunto defunto.
pagina 8 di 9 Dacché, nell'ipotesi del figlio appena nato dovrà, in linea di principio, optarsi per una quantificazione del danno che si attesti nella soglia del minimo della forbice risarcitoria o che comunque non si discosti di molto da tale valore.
Applicando detti principi, al padre andrà riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello della madre, potendosi senz'altro ritenere che la sofferenza da lei patita sia stata di maggiore intensità. Ciò in quanto la gravidanza instaura una relazione intima e continuativa sia biologica che psicologica tipica del solo rapporto materno.
Pertanto, tenuto conto della giovane età della madre (all'epoca dei fatti 27 anni), che si trattava della prima gravidanza nonché della nascita avvenuta alla 40^settimana+3 giorni di gestazione, si ritiene equo quantificare il risarcimento dovuto a nella somma complessiva di € 310.000,00. Parte_1
Quanto al padre, , tenuto conto della sua età all'epoca dei fatti (31 anni), nonché Parte_2 delle circostanze già rappresentate, si reputa equa la liquidazione di un danno pari ad € 250.000,00.
Entrambi gli importi vengono liquidati all'attualità in quanto computati secondo le tabelle aggiornate al 2024, sicché non si rende necessaria la loro rivalutazione alla data della decisione. In ogni caso, sugli stessi andranno calcolati gli interessi maturati dalla proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da liquidarsi ex DM 55/2014, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta, in complessivi € 5.431,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% ed e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.ta Consuelo Squillaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_14 del legale rappresentate p.t., a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di causa, la somma di € 310.000,00 in favore di ed € 280.000,00 in favore di , oltre ad interessi legali dal Parte_1 Parte_2 giorno della domanda e fino al soddisfo;
2. Condanna l' alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite, Controparte_14 quantificate in € 5.431,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Squillaci.
3. Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese della CTU.
Reggio Calabria, 08.08.2025 il Giudice
Francesco Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3938/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione il 25.06.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), elettivamente domiciliati presso l'avv.ta Consuelo Squillaci, che li C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attori-
Contro
in persona rappresentante Controparte_1 CP_ legale p.t., elettivamente domiciliata in via S. Anna 2° tronco Pal. Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe M. Latella, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni: Come da note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 18.12.2022, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 adivano in giudizio il (di seguito Controparte_3 Contr
”) e l' (di seguito Controparte_1 Controparte_1 Cont
) chiedendo di: “-accertare e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera di Melito Porto Salvo nella verificazione dell'evento morte del nascituro Controparte_6 Contr
per omesso trasferimento della signora presso il di Persona_1 Parte_1
ai fini di eseguire il parto operatorio con decorrenza dal 30 agosto 2011; - Controparte_1
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera di Controparte_6 Melito Porto Salvo per carente interpretazione dei referti cardiotocografici la cui negligente ed imperita valutazione degli elementi di sofferenza fetale avrebbe condotto alla morte del nascituro
in ragione della tardività della nascita intervenuta con parto operatorio il Persona_1 giorno 5 settembre 2011; -per l'effetto di quanto sopra accertata la responsabilità della struttura sanitaria condannare in solido la predetta struttura Controparte_7 ovvero o in base alle accertate responsabilità (anche Controparte_8 Controparte_9 previa CTU) al risarcimento del danno parentale subito da nella somma complessiva Parte_1 di euro 500 mila oltre interessi dall'evento morte ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
-per l'effetto di quanto sopra accertata la responsabilità della struttura sanitaria condannare in solido la predetta struttura ovvero Controparte_7 [...]
o in base alle accertate responsabilità (previa CTU) al Controparte_8 Controparte_9 risarcimento del danno parentale subito da nella somma complessiva di euro 450 Parte_2 mila oltre interessi dall'evento morte ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria premettevano che: la signora , gestante Parte_1 dal gennaio 2011 al 5 settembre 2011, era stata seguita presso l' di Melito Controparte_6 Porto Salvo per tutta la durata della gravidanza e fino al giorno del parto;
il 5 settembre 2011 a Contr causa di una grave sofferenza fetale veniva trasferita presso il ove diede alla luce un bimbo,
in gravissime condizioni di salute;
il nascituro decedeva dopo 8 giorni dal Persona_1 parto;
denunciato l'accaduto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 19 giugno 2019 assolveva i medici imputati e la procura non interponeva impugnazione;
dalle motivazioni della sentenza, pur non rilevando una responsabilità penale in capo agli imputati, si evinceva che laddove si fosse intervenuti tempestivamente, il nascituro avrebbe avuto buone possibilità di sopravvivenza;
con PEC del 12 settembre 2021, Cont Contr chiedevano il risarcimento del danno sia sia al interrompendo, così, anche i termini di prescrizione;
con istanza veniva richiesta all' di Melito Porto Salvo copia Controparte_6 della cartella clinica, alla quale la struttura ospedaliera rispondeva, in data 12 maggio 2022, inviando parziale documentazione contenente solo ed esclusivamente gli esami clinici eseguiti sulla in Pt_1 data 5 settembre 2011; con verbale del 21 luglio 2022 si attestava l'esito negativo della mediazione richiesta dalle parti attrici.
Evidenziavano che dalla documentazione, versata in atti, si ricavava che vennero eseguiti numerosi referti cardiotocografici e che fino alla data del 30 agosto 2011 i tracciati erano regolari. Dopo detta data veniva rilevata una sofferenza fetale non individuata dalla struttura che aveva preso in cura la ricorrente. In particolare, deducevano che secondo le tesi del CTU nominato in sede penale, gli ultimi quattro tracciati, eseguiti dal 30 agosto 2011 al 4 settembre 2011, avevano evidenziato una grave sofferenza fetale, motivo per il quale il 5 settembre 2011, veniva trasferita presso Pt_1 l'Ospedale di Reggio Calabria (GOM), ove partoriva con taglio cesareo un feto già sofferente, tanto che il nascituro dopo 8 giorni dal parto decedeva.
Eccepivano, quindi, la piena responsabilità dell'Ospedale di Melito Porto Salvo nella causazione del decesso di allorquando non interpretavano adeguatamente i segni incipienti Persona_1 della sofferenza fetale ben visibili nei referti cardiotocografici a far data dal 30 agosto 2011.
Evidenziavano altresì la natura contrattuale, ex art 1218 c.c., della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera, la sussistenza del nesso di causalità materiale fra il comportamento assunto pagina 2 di 9 dalla struttura stessa e la sofferenza fetale cagionata dal 30 agosto 2011 che aveva portato all'exitus del neonato e in conseguenza di ciò rappresentavano il loro diritto al risarcimento del danno da perdita parentale che doveva essere liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Roma.
Ed infatti, in applicazione delle tabelle capitoline il danno risarcibile era da quantificarsi per la madre, , in € 500.000, giacché ha subito un maggiore danno morale per la gestione di Parte_1 tutto il periodo di gravidanza, mentre per il padre, , la somma di € 450.000 ovvero Parte_2 la diversa somma ritenuta di giustizia.
2.- Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con chiamata a garanzia di terzo del 31.03.2023, il GOM contestando in toto la domanda attorea.
Preliminarmente, deduceva la prescrizione di quanto preteso, a titolo di danno parentale, da
[...]
e , in quanto il danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti si Parte_1 Parte_2 prescriveva in cinque anni, trattandosi di un danno richiedibile solo a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Nel merito, deduceva che nessuna responsabilità poteva essere comunque addebitabile al CP_10
, poiché la gestante era giunta in Ospedale già in condizioni di sofferenza fetale acuta con
[...] presenza di versamento addominale e pleurico da probabile scompenso cardiaco e pertanto le veniva effettuato taglio cesareo in emergenza nell'interesse della vita del feto. Peraltro, la stessa veniva edotta del rischio fetale conseguente alla patologia evidenziata ecograficamente, nonché dell'alto rischio di mortalità perinatale e della possibilità di esiti neurologici immediati ed a distanza. La paziente ne prendeva atto e sottoscriveva le informazioni fornite dai sanitari.
Evidenziava che i sanitari del GOM erano intervenuti urgentemente e correttamente, mettendo in atto quanto necessario per salvare la vita del bimbo e, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata agli stessi, bensì alla struttura ospedaliera di Melito Porto. CP_6
Rappresentavano la pretestuosità e la temerarietà della propria chiamata in giudizio, posto che gli attori attribuiscono chiaramente la responsabilità dell'accaduto ai sanitari del e, CP_6 Contr assurdamente, evocano in giudizio anche il , senza ovviamente nulla poter eccepire nei confronti dello stesso e dei suoi sanitari.
Evidenziava che, per la copertura dei rischi di danni provocati a terzi dall'attività dei propri operatori, era garantita da apposita polizza (n. ITOMM1000080) stipulata con la compagnia di assicurazioni Am Trust Europe Limited e, pertanto, chiedeva di essere manlevata dalla richiesta risarcitoria e che il tribunale autorizzasse all'uopo la chiamata di terzo.
Concludeva quindi chiedendo di: “1) Accogliere la preliminare eccezione di prescrizione della richiesta di danno parentale;
2) Differire ai sensi dell'art. 269 cpc la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo;
3) Dichiarare la responsabilità Controparte_11 della di Melito Porto Salvo per i motivi di cui in narrativa;
4) Controparte_12 Dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del e dei Controparte_13 Contr suoi sanitari;
5) Nella denegata e non temuta ipotesi di condanna anche nei confronti del ridurre gli importi indicati nell'atto di citazione”.
3.- All'udienza del 22.11.2023, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice dichiarava la contumacia di e concedeva i termini di cui all'art 183 c. 6 cpc. Controparte_14 Successivamente, all'udienza del 17.04.2024, rigettata la prova orale chiesta da parte attrice, il pagina 3 di 9 giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando apposito collegio peritale e rinviava per Contr la trattazione della causa in merito all'eventuale rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del di all'udienza del 15.05.2024. Controparte_1
Con sentenza contestuale, ex art. 281sexies c.p.c., preso atto della rinuncia da parte degli attori a far valere il proprio diritto sostanziale, il Giudice dichiarava l'azione parzialmente estinta limitatamente Contr al , dovendo invece il giudizio proseguire nei confronti dell'altra parte convenuta e provvedeva con separata ordinanza del 15.05.2024, a rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio nei confronti dell' . Controparte_14 Cont 4.- Con memoria di costituzione del 6.12.2024, si costituiva in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dagli attori nell'atto di citazione.
In particolare, evidenziava che le circostanze dedotte dagli attori nell'atto di citazione erano apodittiche, generiche e prive dei minimi supporti fattuali e probatori di cui è onerata proprio la parte attrice. Infatti, il contenuto della domanda si presentava generico, in quanto non veniva dedotto un fatto specifico, oltre che apodittico poiché mancava del tutto anche la prova del fatto.
Rappresentava, inoltre, che all'epoca dei fatti narrati esisteva una convenzione/protocollo funzionale Contr Cont tra il e l' in forza del quale le gestanti dalla quarantunesima settimana di gestazione dovessero essere inviate, munite di scheda di accompagnamento, con originale consegnata alla Contr gestante, all'U.O. di Ostetricia di del . per la gestione del parto. Tale Controparte_1 circostanza notoria, omessa dalla parte attrice, scarica di qualsiasi attendibilità l'assunto dell'attrice
- peraltro non provato - che la gestante fosse stata trasferita al GOM per “grave sofferenza fetale”. Chiedeva, pertanto, “il rigetto della domanda ex adverso formulata nei confronti dell' CP_14
, con la condanna alle spese di giudizio”.
[...]
5.- Depositata la consulenza tecnica medico legale, in data 14.02.2025, il giudice all'udienza del 25.6.25, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisone concedendo termine alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell' di Melito Porto Salvo in ordine alla morte del minore Controparte_6 Persona_1 causata dall'errata lettura dei referti cardiotocografici eseguiti nel corso dell'ultima settimana
[...] di gravidanza, cui è seguito l'omesso tempestivo trasferimento della madre presso il Parte_1 Contr
al fine di eseguire il parto operatorio già a far data dal 30.8.2011.
Preliminarmente, occorre ribadire la natura contrattuale della responsabilità ascritta alla struttura sanitaria, che tale si qualifica in forza del contratto di spedalità sorto tra le parti, alla cui stipulazione queste di norma addivengono nel momento in cui il paziente decide di rivolgersi ai servizi offerti dalla struttura sanitaria. Quest'ultima, come noto, risponde anche per il fatto doloso o colposo commesso dagli ausiliari di cui si avvale per l'adempimento della prestazione contrattuale, in conformità al precetto di cui all'art. 1228 c.c. (così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire allo stesso un Controparte_15 sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia pagina 4 di 9 dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità.
La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo la recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità, secondo cui la struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nel fornire le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura, ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Pertanto, in forza dell'art. 2697 c.c., grava sul paziente danneggiato l'onere di fornire la prova dell'insorgenza o dell'aggravamento della malattia ed il nesso di causalità materiale tra quest'ultima e la condotta del sanitario, nonché il nesso di causalità giuridica tra le lesioni riportate e la patologia, mentre spetta al danneggiante dimostrare di aver agito nel rispetto delle leges artis ovvero che sia intervenuta una concausa idonea ad interrompere il nesso causale.
Sul punto, si rammenta che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è
pagina 5 di 9 posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Con particolare riferimento al nesso di causalità, deve inoltre rammentarsi che la prova dello stesso deve avvenire alla stregua del canone del “più probabile che non”, sicché può ritenersi provato tutte le volte in cui vi sia la ragionevole probabilità che, se eseguita con diligenza, la prestazione professionale avrebbe prodotto un utile risultato, rappresentato, nella specie, nella corretta lettura dei referti cardiotocografici, nel conseguente tempestivo intervento e nella sopravvivenza del bambino.
Applicando le coordinate ermeneutiche sin qui delineate, occorre, innanzitutto, verificare se gli odierni attori abbiano assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e/o negligente dei sanitari e la morte del feto intervenuta in data 13.9.2011, otto giorni dopo la sua nascita.
A tale scopo, centrali sono le risultanze emerse all'esito della CTU, a mezzo della quale la causa è stata istruita. I periti nominati hanno, invero, fornito al tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione delle questioni sollevate dalle parti, sia con riferimento alla condotta concretamente ascritta ai sanitari che alla sussistenza del nesso eziologico con il danno patito dagli attori.
In primo luogo, non coglie nel segno la difesa dell' , laddove contesta l'esatta Controparte_14 specificazione del motivo causativo il decesso di rappresentato dalla “grave Persona_1 sofferenza fetale”. Invero, è pacifico che la sofferenza fetale sia stata multifattoriale, come del resto evincibile dalla disamina della documentazione medica in atti.
Ciò posto, passando alla disamina della CTU, la stessa, all'esito di una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato e in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha messo in evidenza come la morte di sia riconducibile Persona_1 esclusivamente alla condotta imperita dei sanitari dell' di Melito Porto Salvo. Controparte_6
Orbene, dalla ricostruzione della storia clinica di Cara operata dai consulenti è emerso che, nel corso della propria gravidanza, la donna non era stata seguita da un ginecologo di fiducia, ma si era affidata di volta in volta al medico di turno presente presso l'Ambulatorio del nosocomio citato. Ciò che accadeva anche in occasione degli ultimi controlli, eseguiti nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 5 settembre 2011, quando si trovava alla 40^settimana+2 giorni di gestazione.
pagina 6 di 9 In detto periodo, la donna veniva sottoposta ad una serie di tracciati cardiotocografici che, a parere dei consulenti, mostravano già delle prime anomalie, che avrebbero dovuto indurre in allarme i sanitari.
Più precisamente, tali referti evidenziavano l'assenza di variabilità della frequenza cardiaca e di accelerazioni del battito fetale, ragion per cui questi andavano classificati nella categoria 2 o “non rassicurante”, come tali implicanti una sorveglianza più frequente. Pertanto, già a partire dal 2.9.2011, i sanitari avrebbero dovuto consigliare a il ricovero immediato presso il GOM, sì da Pt_1 approfondire e monitorare le condizioni del feto ed eventualmente indurre il parto.
Inoltre, “il monitoraggio della gravidanza della Sig.ra non è stato adeguato;
in particolare Pt_1 non risultano diagnosticati e attenzionati l'ipertensione arteriosa materna ed il diabete gestazionale. Per la presenza di questi ulteriori elementi i medici del P.O. di Melito Porto Salvo avrebbero dovuto anticipare il parto della Sig.ra non essendo più possibile definire la Pt_1 gravidanza di tipo “fisiologico””. Difatti, la presenza delle patologie materne, quali l'ipertensione materna e il diabete gestazionale, impongono di norma un monitoraggio clinico e strumentale della gestante, con eventuale induzione del parto che, tuttavia, nel caso di specie, non era stato eseguito.
Inoltre, i sanitari non avevano debitamente valutato l'oligoidramnios, ossia la riduzione del liquido amniotico, che si riscontra di solito nelle gravidanze oltre il termine, e le cui alterazioni sono spesso associate a mortalità perinatale e a severe comorbilità fetali (cfr. p. 23 CTU).
Tali dati, in uno alle risultanze dei tracciati del 2.9.2011 e del 4.9.2011, avrebbero dovuto indurre i Contr medici a suggerire il ricovero presso il .
L'aver temporeggiato, invece, ha fatto che sì che la donna vi giungesse in una condizione di grave sofferenza fetale, con prospettive certamente non rassicuranti circa le sorti del proprio figlio, rappresentate “dall'alto rischio di mortalità perinatale ed aumento della morbilità e di esiti neurologici immediati e a distanza”. Difatti, già all'accesso presso il nosocomio cittadino, veniva rilevata “grave sofferenza fetale (con presenza di ascite, idrotorace, iniziale scompenso cardiaco con quadro di encefalopatia ipossico-ischemica)” (cfr. p. 27 CTU).
Pertanto, la paziente veniva ricoverata e, dopo l'espletamento degli opportuni accertamenti, si procedeva all'esecuzione del taglio cesareo. Tuttavia, il neonato si presentava già gravemente dispnoico, con presenza di liquido amniotico melmoso, ragion per cui veniva immediatamente sottoposto ad aspirazione trachebronchiale, intubato e sottoposto a massaggio cardiaco. Ciononostante, le sue condizioni si aggravavano sempre di più, finché il 13.9.2011 i sanitari rilevavano una grave insufficienza del miocardio, che conduceva, alle ore 11.30, all'exitus del bambino.
Alla luce di ciò, i consulenti del Tribunale hanno evidenziato come “Secondo la letteratura scientifica e le buone pratiche cliniche, i medici dell'Ambulatorio del P.O. di Melito Porto Salvo avrebbero dovuto procedere ad un ricovero immediato allo scopo di approfondire le condizioni del feto ed eventualmente indurre il parto. Il ritardo nell'inviare la paziente all'Ospedale Bianchi- Melacrino-Morelli” di ha causato la grave sofferenza fetale (con presenza di Controparte_1 ascite, idrotorace, iniziale scompenso cardiaco con quadro di encefalopatia ipossico-ischemica) accertata al momento del ricovero. L'esame placentare effettuata successivamente ha rilevato segni di infarcimento emorragico responsabili di insufficienza placentare”.
pagina 7 di 9 Proprio il ritardo nell'inviare la paziente all'Ospedale di ha quindi causato la grave Controparte_1 sofferenza fetale accertata all'atto di ingresso, che costituisce causa accertata del decesso di
[...]
Persona_1
Sul punto, i consulenti hanno altresì evidenziato come una più attenta valutazione clinica avrebbe potuto scongiurare tale risultato: infatti, “qualora la paziente fosse stata sottoposta a corretta valutazione e ricoverata presso l'Ospedale di RC a partire dal 02/09/2011 sulla base della valutazione clinica poteva essere eseguito il parto cesareo evitando la sofferenza fetale acuta e quindi la grave encefalopatia ipossico ischemica che ha causato il decesso” (cfr. p. 30-31 CTU).
È pertanto pacifico ed incontestato che il decesso del piccolo sia ascrivibile Persona_1 alla condotta dei sanitari dell' di Melito Porto Salvo, i quali, nel non Controparte_6 interpretare correttamente i referti dei tracciati cardiotocografici eseguiti fino al 5.9.2011, non hanno suggerito il tempestivo ricovero della gestante, così cagionando un grave stato di sofferenza fetale del nascituro.
Alle conclusioni cui sono pervenuti i CTU non sono state sollevate specifiche contestazioni da parte Cont della convenuta la cui unica difesa è stata quella su cui ci si è in precedenza soffermati.
In definitiva, deve quindi ritenersi provata la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero convenuto che ha avuto in cura . Parte_1
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori, deve osservarsi quanto segue.
Essi, invero, agiscono al fine di ottenere il danno da perdita del rapporto parentale subito a causa del decesso del figlio.
Preliminarmente, occorre precisare che quello in esame costituisce un caso di morte del neonato, essendo il bambino deceduto soltanto in seguito al distacco da corpo materno e, più precisamente, a distanza di otto giorni dal parto.
In forza di ciò, è corretta la qualificazione della voce di danno richiesta, trattandosi di perdita di rapporto parentale e non anche di mera chance dello stesso, figura, quest'ultima, che si configura allorquando a decedere sia il feto.
Ciò posto, il danno de quo assume i connotati del forzoso mutamento del progetto di vita familiare nonché nella perdita della maternità e della paternità, di vanificazione delle fatiche, dei rischi e delle rinunce insite nella gravidanza.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza consolidata è nel senso di avvalersi del sistema predisposto dalle c.d. tabelle di Milano, che consente non soltanto un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, ferma restando la possibilità di adeguare l'entità dell'importo in ragione della particolarità della situazione (cfr. sul punto, Cass. civ., n. 26300/2021; n. 10579/2021).
Orbene, nel caso di applicazione tout court della forbice risarcitoria prevista dalle stesse il giudice dovrà tenere conto della durata della relazione affettiva tra la vittima ed il parente superstite, riconoscendo un risarcimento minore nell'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto in tenera età e maggiore nel caso in cui la morte del figlio sia avvenuta in età più avanzata, in ragione della considerazione che la sofferenza patita dal congiunto tanto è maggiore quanto più vi è stata la possibilità di instaurare ed approfondire lo stabile rapporto affettivo con il congiunto defunto.
pagina 8 di 9 Dacché, nell'ipotesi del figlio appena nato dovrà, in linea di principio, optarsi per una quantificazione del danno che si attesti nella soglia del minimo della forbice risarcitoria o che comunque non si discosti di molto da tale valore.
Applicando detti principi, al padre andrà riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello della madre, potendosi senz'altro ritenere che la sofferenza da lei patita sia stata di maggiore intensità. Ciò in quanto la gravidanza instaura una relazione intima e continuativa sia biologica che psicologica tipica del solo rapporto materno.
Pertanto, tenuto conto della giovane età della madre (all'epoca dei fatti 27 anni), che si trattava della prima gravidanza nonché della nascita avvenuta alla 40^settimana+3 giorni di gestazione, si ritiene equo quantificare il risarcimento dovuto a nella somma complessiva di € 310.000,00. Parte_1
Quanto al padre, , tenuto conto della sua età all'epoca dei fatti (31 anni), nonché Parte_2 delle circostanze già rappresentate, si reputa equa la liquidazione di un danno pari ad € 250.000,00.
Entrambi gli importi vengono liquidati all'attualità in quanto computati secondo le tabelle aggiornate al 2024, sicché non si rende necessaria la loro rivalutazione alla data della decisione. In ogni caso, sugli stessi andranno calcolati gli interessi maturati dalla proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come da liquidarsi ex DM 55/2014, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta, in complessivi € 5.431,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% ed e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.ta Consuelo Squillaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_14 del legale rappresentate p.t., a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di causa, la somma di € 310.000,00 in favore di ed € 280.000,00 in favore di , oltre ad interessi legali dal Parte_1 Parte_2 giorno della domanda e fino al soddisfo;
2. Condanna l' alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite, Controparte_14 quantificate in € 5.431,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Squillaci.
3. Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese della CTU.
Reggio Calabria, 08.08.2025 il Giudice
Francesco Campagna
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