Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10906/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10906 del 2024, proposto da
TE RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 493/2024 del 26.03.2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, NRG 3406/2020, notificata in data 27.03.2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 15 ottobre 2024 e depositato in data 23 ottobre 2024, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 493/2024 pubblicata il 26 marzo 2024 nel ricorso RG n. 3406/2020, notificata in data 27 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così disposto: “ Accerta il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dalla ricorrente durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del C.C.N.L., Condanna il Ministero al pagamento degli incrementi retributivi connessi dal C.C.N.L. all’anzianità di servizio, per l’importo complessivo di euro 11.523,55, oltre rivalutazione ed interessi legali da ogni singola maturazione al saldo. Condanna il Ministero a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, quantificate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge”.
1.1 Afferma la ricorrente che il Ministero intimato non ha ottemperato alla predetta sentenza.
2. In data 28 ottobre 2024 si è costituita l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione al corretto pagamento delle somme disposte nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto del ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta dalla sentenza i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Per l’effetto, l’Amministrazione resistente deve essere condannata a ottemperare.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute non giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO