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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5200/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7748/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 19/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01BB00258 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento fiscale nei confronti di Ricorrente_1. Nel giudizio promosso dinanzi la Suprema Corte, , l'Agenzia sosteneva che la CTR non avesse correttamente valutato l'onere della prova a carico della contribuente, in merito a movimenti bancari sospetti rilevati da indagini finanziarie. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 30116/2022):
o Ha accolto il ricorso dell'Agenzia.
o Ha cassato la sentenza della CTR.
o Ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per una nuova valutazione, anche sulle spese del giudizio. Dopo la cassazione con rinvio, la contribuente ha riassunto il giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. insistendo nell'annullamento dell'avviso di accertamento per l'anno 2011, nel riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni fiscali e nella condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali.
La contribuente riassume nell'atto introduttivo del giudizio di rinvio che operava in regime di contabilità semplificata, quindi non era obbligata a registrare ogni movimento bancario. Le movimentazioni bancarie contestate erano giustificate e documentate (es. operazioni per conto di familiari, attività di altra società). Inoltre i ricavi e i costi dichiarati coincidono con i movimenti bancari.Rileva che l'attività svolta (pompe funebri) è facilmente tracciabile tramite ordini di seppellimento e fatture e di avere risposto al questionario dell'Agenzia prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
o L'accertamento è basato su presunzioni non sufficientemente fondate.
L'Agenzia si è costituita nel giudizio di riassunzione per difendere la legittimità dell'avviso di accertamento. Sostiene che la contribuente non ha fornito giustificazioni analitiche e puntuali per ogni movimento bancario. Inoltre la documentazione prodotta è generica e non sufficiente a superare la presunzione legale di evasione. Infine rileva che la contribuente non ha rispettato i termini per rispondere all'invito al contraddittorio. Ribadisce che l'autorizzazione alle indagini finanziarie non deve essere allegata all'avviso di accertamento. Conclusioni dell'Agenzia
o Confermare la legittimità dell'avviso di accertamento.
o Condannare la contribuente alle spese del giudizio.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre fare un breve excursus della vicenda giudiziaria.
1. Con sentenza n. 7748/13/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso perché l'autorizzazione alle indagini finanziarie non è stata adeguatamente motivata e comunicata, rendendo nullo l'accertamento.
2. Avendo i giudici di primo grado accolto il ricorso operato l'assorbimento dei motivi, la Sentenza n. 7184/20/10 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (appellante l'Agenzia) respingeva l'appello confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma con motivazione diversa: le giustificazioni della contribuente sono sufficienti e le indagini bancarie, pur legittime, non dimostrano evasione.
3. La Suprema corte con la suddetta ordinanza n. 30116/2022 riteneva fondato il ricorso dell'agenzia cassava con rinvio la sentenza della CTR affermando il principio di diritto che: "... era onere del contribuente dar prova di aver tenuto conto in dichiarazione delle operazioni rilevate dalle indagini finanziarie o della loro irrilevanza ai fini dell'IVA e dell'imposizione sul reddito, e sia mancata di valutare la funzionale riconducibilità a movimentazioni effettive e contabilmente plausibili ai fini dell'adempimento di tale onere, sia di non avere, erroneamente, dichiarato tardiva la produzione della documentazione presentata dal contribuente a seguito della richiesta dell'Ufficio; - il motivo è fondato quanto alla censura prospettata per prima;
tale accoglimento provoca l'assorbimento dell'ulteriore censura".
*** Ciò premesso, anche alla luce del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte con la suddetta ordinanza, si ritiene che l'appello dell'agenzia sia infondato. Per come dimostrato documentalmente, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, la ricorrente ha superato le presunzioni dell'ufficio esposte nell'originario avviso di accertamento, provando che i versamenti ed i prelevamenti coincidono con i ricavi ed i costi dichiarati: la contribuente ha pertanto, senza dubbio, assolto il proprio onere probatorio, fornendo la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ed oggetto di accertamento. Specificatamente, l'attività svolta dalla Sig.ra Ricorrente_1, oggetto di accertamento, riguarda i “servizi di pompe funebri e attività connesse”, e veniva svolta in regime di contabilità semplificata. Si tratta di una circostanza incontestata e comunque incontestabile perché documentalmente provata, per come emerge dall'esame del quadro RG della dichiarazione modello Unico 2012 per l'anno 2011, già allegata al del fascicolo di primo grado (all. n. 2). Per effetto del regime di contabilità semplificata, è evidente che al contribuente in regime di contabilità semplificata, come l'odierna ricorrente in riassunzione (che non è obbligata in virtù di questo regime alla registrazione dei movimenti finanziari), non può essere imposto in sede di accertamento bancario di provare, a distanza di anni, e di ricostruire minuziosamente tutta la movimentazione dei conti correnti che la riguardano. La sentenza n. 78/10, emessa dalla CTP di Padova, concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate in seguito alle indagini finanziarie effettuate sui conti correnti, con l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, 3 si rivela di estremo intesse per l'esegesi del dato letterale della norma – art. 32 c. 1 p. 2 DPR n. 600/1973 che, relativamente ai prelievi, recita testualmente “alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi e compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni”. Proprio la presenza dell'inciso “e semprechè non risultino dalle scritture contabili” stava a significare che la norma si doveva necessariamente applicare ai soggetti in contabilità ordinaria. Pertanto l'onere della prova si sposta interamente sull'Agenzia delle Entrate, in linea a quanto già stabilito in giurisprudenza: “A norma dell'art. 32 DPR 29 settembre 1973 n. 600, la presunzione prelievi = compensi viene vinta dal contribuente mediante la mera indicazione delle generalità del beneficiario della somma di denaro prelevata e, ove l'ufficio contesti l'effettività della dazione di danaro in favore dell'accipiens indicato dal contribuente, è tenuto a provarne, anche attraverso presunzioni, l'insussistenza” (CPT di Bologna n. 158/2007), ma la resistente nulla ha prodotto a contrario. Nell'anno d'imposta 2011 la ricorrente, oltre ad essere titolare della omonima ditta individuale, era amministratore unico della P.IVA_1 SRL, partita iva P.IVA_2, corrente in Indirizzo_1 , Faro Superiore: ciò comporta che molte movimentazioni in addebito sono riferibili, per come si vedrà, a tale soggetto giuridico. . Nell'avviso di accertamento sono inserite operazioni bancarie effettuate in nome e per conto del padre della ricorrente, Sig. Ricorrente_1
, sul cc NC -, in quanto lo stesso era gravemente malato, giusta autocertificazione e documentazione sanitaria allegata;
nonché operazioni finanziarie effettuate su libretto di risparmio postale cointestato con la madre della ricorrente, Sig.ra Nominativo_2, a Lei riconducibili, giusta autocertificazione allegata a suo tempo in atti. Ciò posto, la parte ha fornito la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ed oggetto di accertamento, provando documentalmente che i versamenti ed i prelevamenti coincidono con i ricavi ed i costi dichiarati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Ed infatti, escluse le movimentazioni bancarie effettuate per i tre sopraindicati soggetti, vale a dire Società_1 Ricorrente_1 Nominativo_2 srl, e , comunque giustificate singolarmente nell'allegata tabella (all.5 fascicolo primo grado, qui all.4), la ricorrente ha conseguito ricavi per un importo complessivo di €.72.100,00 (vedasi allegato modello Unico all.2 fascicolo primo grado, qui all.6) e, per come risulta dai prospetti allegati già in sede di contraddittorio, ha effettuato VERSAMENTI per complessivi €.74.115,00.
Con riferimento ai PRELEVAMENTI la ricorrente ne ha effettuati per un importo complessivo di
€.29.700,00 e, come risulta dallo stesso modello Unico, ha contabilizzato costi per un importo complessivo di €.27.475,00, di cui €.3.153,00 per “spese di lavoro dipendente” (rigo RG13) ed
€.24.322,00 quali “altri componenti negativi” (Rigo RG20).
- Componenti Positivi Di Reddito – Tabelle Giustificative L'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di “procedere induttivamente alla determinazione del reddito di impresa” e, presi a base componenti positivi di €.177.780,00 (flussi finanziari in entrata) e componenti negativi di €.43.430,87 (flussi finanziari in uscita), ed ha determinato “induttivamente il 4 reddito d'impresa dell'esercizio, con riferimento all'art. 56 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in Euro 161.881,00 a rettifica del reddito dichiarato in Euro 22.316,00”. In particolare l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito l'ammontare degli elementi attivi in €.221.211,00, quali ricavi di esercizio, così suddivisi: a) €.177.780,00 quali accrediti (incassi) in c/c non ritenuti giustificati (Tabella movimenti finanziari - colonna movimenti in accredito); b) €.43.430,00 quali addebiti (uscite) in c/c non ritenuti giustificati (Tabella movimenti finanziari - colonna movimenti in addebito); Nonostante il regime di contabilità semplificata e lle note difficoltà a recuperare dalle banche la relativa documentazione richiesta, la ricorrente, ha rielaborato la “tabella movimenti finanziari anno 2011”, specificando nella COLONNA “CHIARIMENTI FORNITI IN CONTRADDITTORIO”, sia le singole voci della colonna “recupero in ambito accertativo movimenti in accredito (incassi)”, sia le singole voci della colonna “recupero in ambito accertativo movimenti in addebito (uscite)”, indicando tutte le giustificazioni delle movimentazioni in accredito ed in addebito, ivi incluso i nominativi dei beneficiari con, a seguire, le relative documentazioni probatorie (allegato n. 5 fascicolo primo grado, qui all.4 e 5).
La parte appellata ha riallegato la tabella riepilogativa insieme alla documentazione giustificativa ( 161 pagine). Dalla stessa, non disconosciuta analiticamente dall'Ufficio, si osserva che i versamenti ed i prelevamenti coincidono con i ricavi ed i costi dichiarati, avendo fornito la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni.
RILEVANZA DELLO STUDIO DI SETTORE. La corrispondenza dei ricavi con l'attività svolta è avvalorato ulteriormente dalla congruità dello studio di settore presentato con la dichiarazione dei redditi (all. 2 fascicolo primo grado).Sol per questo non si può applicare l'accertamento basato su altre presunzioni, per quanto gravi, precise e concordanti, perchè “gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all'art. 39 del DPR 600/73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto” (Cass. Civ. N. 13915/2009 e n. 9613/2008
PRODUZIONE DOCUMENTALE NELLA FASE PRECONTENZIOSA. Per completezza, in ordine alla tempestività della produzione documentale si osserva che:
- in data 15.10.2014 l'Agenzia delle Entrate ha inoltrato l'atto n. 100272/14 richiedendo spiegazioni circa l'inerenza delle movimentazioni bancarie con il reddito prodotto ed il volume d'affari.
- La contribuente, per come attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate a pag. 4 dell'accertamento, ha dapprima richiesto un rinvio per l'instaurazione del contraddittorio, in data 13.11.2014 (prot. 118497), per poi produrre, in data 03.02.2015 (prot. 12067), una risposta al questionario, fornendo i chiarimenti già richiesti (allegato n. 3 del fascicolo di primo grado, qui all.7): ha pertanto risposto agli inviti ed ai questionari inviati, comunque ancor prima dell'emissione dell'avviso di accertamento opposto, nonostante la stessa fosse in regime di contabilità semplificata, ed avesse difficoltà a ricostruire le movimentazioni stesse, e ciò anche in considerazione del fatto che le Banche, nonostante le reiterate richieste, non avevano a quella data fornito alcuna risposta scritta (allegato n.
4 fascicolo di primo grado).
5 - Come riscontrato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate a pag. 4 dell'avviso di accertamento, tutta la documentazione in possesso della sig.ra Ricorrente_1 è stata depositata nella fase endoprocedimentale, ancor prima dell'emissione dell'avviso di accertamento Nessun limite processuale è sancito dalla preclusione, di cui all'art.32 del DPR n.600/1973, (Cass. sentenza n. 5734/2016).
Pertanto: Visto il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30116/2022; Preso atto che l'autorizzazione alle indagini bancarie risulta comunque allegata e non infirma la legittimità dell'atto;
Ritenuto che
la contribuente Ricorrente_1 ha fornito prova analitica e puntuale della riferibilità e irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie contestate;
Considerato che
, ai sensi dell'art. 32, comma 7, DPR 600/73, grava sul contribuente l'onere di giustificare le movimentazioni bancarie rilevate che, sebbene in contabilità semplificata ha ricostruito le movimentazioni finanziarie in rapporto a quanto dichiarato e che la copiosa documentazione prodotta nel giudizio, consente di superare la presunzione legale posta a fondamento dell'accertamento si ritiene infondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In ordine ai rilievi ai fini IRAP- IVA – CONTRIBUTI INPS - SANZIONI, essi vanno conseguenzialmente annullati. La complessità delle questioni esaminate impone la compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia A seguito di riassunzione del giudizio da parte di Ricorrente_1, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio del giudizio. Palermo, 14.7.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
6
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5200/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7748/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 19/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01BB00258 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento fiscale nei confronti di Ricorrente_1. Nel giudizio promosso dinanzi la Suprema Corte, , l'Agenzia sosteneva che la CTR non avesse correttamente valutato l'onere della prova a carico della contribuente, in merito a movimenti bancari sospetti rilevati da indagini finanziarie. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 30116/2022):
o Ha accolto il ricorso dell'Agenzia.
o Ha cassato la sentenza della CTR.
o Ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per una nuova valutazione, anche sulle spese del giudizio. Dopo la cassazione con rinvio, la contribuente ha riassunto il giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. insistendo nell'annullamento dell'avviso di accertamento per l'anno 2011, nel riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni fiscali e nella condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali.
La contribuente riassume nell'atto introduttivo del giudizio di rinvio che operava in regime di contabilità semplificata, quindi non era obbligata a registrare ogni movimento bancario. Le movimentazioni bancarie contestate erano giustificate e documentate (es. operazioni per conto di familiari, attività di altra società). Inoltre i ricavi e i costi dichiarati coincidono con i movimenti bancari.Rileva che l'attività svolta (pompe funebri) è facilmente tracciabile tramite ordini di seppellimento e fatture e di avere risposto al questionario dell'Agenzia prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
o L'accertamento è basato su presunzioni non sufficientemente fondate.
L'Agenzia si è costituita nel giudizio di riassunzione per difendere la legittimità dell'avviso di accertamento. Sostiene che la contribuente non ha fornito giustificazioni analitiche e puntuali per ogni movimento bancario. Inoltre la documentazione prodotta è generica e non sufficiente a superare la presunzione legale di evasione. Infine rileva che la contribuente non ha rispettato i termini per rispondere all'invito al contraddittorio. Ribadisce che l'autorizzazione alle indagini finanziarie non deve essere allegata all'avviso di accertamento. Conclusioni dell'Agenzia
o Confermare la legittimità dell'avviso di accertamento.
o Condannare la contribuente alle spese del giudizio.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre fare un breve excursus della vicenda giudiziaria.
1. Con sentenza n. 7748/13/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso perché l'autorizzazione alle indagini finanziarie non è stata adeguatamente motivata e comunicata, rendendo nullo l'accertamento.
2. Avendo i giudici di primo grado accolto il ricorso operato l'assorbimento dei motivi, la Sentenza n. 7184/20/10 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (appellante l'Agenzia) respingeva l'appello confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma con motivazione diversa: le giustificazioni della contribuente sono sufficienti e le indagini bancarie, pur legittime, non dimostrano evasione.
3. La Suprema corte con la suddetta ordinanza n. 30116/2022 riteneva fondato il ricorso dell'agenzia cassava con rinvio la sentenza della CTR affermando il principio di diritto che: "... era onere del contribuente dar prova di aver tenuto conto in dichiarazione delle operazioni rilevate dalle indagini finanziarie o della loro irrilevanza ai fini dell'IVA e dell'imposizione sul reddito, e sia mancata di valutare la funzionale riconducibilità a movimentazioni effettive e contabilmente plausibili ai fini dell'adempimento di tale onere, sia di non avere, erroneamente, dichiarato tardiva la produzione della documentazione presentata dal contribuente a seguito della richiesta dell'Ufficio; - il motivo è fondato quanto alla censura prospettata per prima;
tale accoglimento provoca l'assorbimento dell'ulteriore censura".
*** Ciò premesso, anche alla luce del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte con la suddetta ordinanza, si ritiene che l'appello dell'agenzia sia infondato. Per come dimostrato documentalmente, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, la ricorrente ha superato le presunzioni dell'ufficio esposte nell'originario avviso di accertamento, provando che i versamenti ed i prelevamenti coincidono con i ricavi ed i costi dichiarati: la contribuente ha pertanto, senza dubbio, assolto il proprio onere probatorio, fornendo la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ed oggetto di accertamento. Specificatamente, l'attività svolta dalla Sig.ra Ricorrente_1, oggetto di accertamento, riguarda i “servizi di pompe funebri e attività connesse”, e veniva svolta in regime di contabilità semplificata. Si tratta di una circostanza incontestata e comunque incontestabile perché documentalmente provata, per come emerge dall'esame del quadro RG della dichiarazione modello Unico 2012 per l'anno 2011, già allegata al del fascicolo di primo grado (all. n. 2). Per effetto del regime di contabilità semplificata, è evidente che al contribuente in regime di contabilità semplificata, come l'odierna ricorrente in riassunzione (che non è obbligata in virtù di questo regime alla registrazione dei movimenti finanziari), non può essere imposto in sede di accertamento bancario di provare, a distanza di anni, e di ricostruire minuziosamente tutta la movimentazione dei conti correnti che la riguardano. La sentenza n. 78/10, emessa dalla CTP di Padova, concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate in seguito alle indagini finanziarie effettuate sui conti correnti, con l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, 3 si rivela di estremo intesse per l'esegesi del dato letterale della norma – art. 32 c. 1 p. 2 DPR n. 600/1973 che, relativamente ai prelievi, recita testualmente “alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi e compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni”. Proprio la presenza dell'inciso “e semprechè non risultino dalle scritture contabili” stava a significare che la norma si doveva necessariamente applicare ai soggetti in contabilità ordinaria. Pertanto l'onere della prova si sposta interamente sull'Agenzia delle Entrate, in linea a quanto già stabilito in giurisprudenza: “A norma dell'art. 32 DPR 29 settembre 1973 n. 600, la presunzione prelievi = compensi viene vinta dal contribuente mediante la mera indicazione delle generalità del beneficiario della somma di denaro prelevata e, ove l'ufficio contesti l'effettività della dazione di danaro in favore dell'accipiens indicato dal contribuente, è tenuto a provarne, anche attraverso presunzioni, l'insussistenza” (CPT di Bologna n. 158/2007), ma la resistente nulla ha prodotto a contrario. Nell'anno d'imposta 2011 la ricorrente, oltre ad essere titolare della omonima ditta individuale, era amministratore unico della P.IVA_1 SRL, partita iva P.IVA_2, corrente in Indirizzo_1 , Faro Superiore: ciò comporta che molte movimentazioni in addebito sono riferibili, per come si vedrà, a tale soggetto giuridico. . Nell'avviso di accertamento sono inserite operazioni bancarie effettuate in nome e per conto del padre della ricorrente, Sig. Ricorrente_1
, sul cc NC -, in quanto lo stesso era gravemente malato, giusta autocertificazione e documentazione sanitaria allegata;
nonché operazioni finanziarie effettuate su libretto di risparmio postale cointestato con la madre della ricorrente, Sig.ra Nominativo_2, a Lei riconducibili, giusta autocertificazione allegata a suo tempo in atti. Ciò posto, la parte ha fornito la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ed oggetto di accertamento, provando documentalmente che i versamenti ed i prelevamenti coincidono con i ricavi ed i costi dichiarati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Ed infatti, escluse le movimentazioni bancarie effettuate per i tre sopraindicati soggetti, vale a dire Società_1 Ricorrente_1 Nominativo_2 srl, e , comunque giustificate singolarmente nell'allegata tabella (all.5 fascicolo primo grado, qui all.4), la ricorrente ha conseguito ricavi per un importo complessivo di €.72.100,00 (vedasi allegato modello Unico all.2 fascicolo primo grado, qui all.6) e, per come risulta dai prospetti allegati già in sede di contraddittorio, ha effettuato VERSAMENTI per complessivi €.74.115,00.
Con riferimento ai PRELEVAMENTI la ricorrente ne ha effettuati per un importo complessivo di
€.29.700,00 e, come risulta dallo stesso modello Unico, ha contabilizzato costi per un importo complessivo di €.27.475,00, di cui €.3.153,00 per “spese di lavoro dipendente” (rigo RG13) ed
€.24.322,00 quali “altri componenti negativi” (Rigo RG20).
- Componenti Positivi Di Reddito – Tabelle Giustificative L'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di “procedere induttivamente alla determinazione del reddito di impresa” e, presi a base componenti positivi di €.177.780,00 (flussi finanziari in entrata) e componenti negativi di €.43.430,87 (flussi finanziari in uscita), ed ha determinato “induttivamente il 4 reddito d'impresa dell'esercizio, con riferimento all'art. 56 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in Euro 161.881,00 a rettifica del reddito dichiarato in Euro 22.316,00”. In particolare l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito l'ammontare degli elementi attivi in €.221.211,00, quali ricavi di esercizio, così suddivisi: a) €.177.780,00 quali accrediti (incassi) in c/c non ritenuti giustificati (Tabella movimenti finanziari - colonna movimenti in accredito); b) €.43.430,00 quali addebiti (uscite) in c/c non ritenuti giustificati (Tabella movimenti finanziari - colonna movimenti in addebito); Nonostante il regime di contabilità semplificata e lle note difficoltà a recuperare dalle banche la relativa documentazione richiesta, la ricorrente, ha rielaborato la “tabella movimenti finanziari anno 2011”, specificando nella COLONNA “CHIARIMENTI FORNITI IN CONTRADDITTORIO”, sia le singole voci della colonna “recupero in ambito accertativo movimenti in accredito (incassi)”, sia le singole voci della colonna “recupero in ambito accertativo movimenti in addebito (uscite)”, indicando tutte le giustificazioni delle movimentazioni in accredito ed in addebito, ivi incluso i nominativi dei beneficiari con, a seguire, le relative documentazioni probatorie (allegato n. 5 fascicolo primo grado, qui all.4 e 5).
La parte appellata ha riallegato la tabella riepilogativa insieme alla documentazione giustificativa ( 161 pagine). Dalla stessa, non disconosciuta analiticamente dall'Ufficio, si osserva che i versamenti ed i prelevamenti coincidono con i ricavi ed i costi dichiarati, avendo fornito la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni.
RILEVANZA DELLO STUDIO DI SETTORE. La corrispondenza dei ricavi con l'attività svolta è avvalorato ulteriormente dalla congruità dello studio di settore presentato con la dichiarazione dei redditi (all. 2 fascicolo primo grado).Sol per questo non si può applicare l'accertamento basato su altre presunzioni, per quanto gravi, precise e concordanti, perchè “gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all'art. 39 del DPR 600/73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto” (Cass. Civ. N. 13915/2009 e n. 9613/2008
PRODUZIONE DOCUMENTALE NELLA FASE PRECONTENZIOSA. Per completezza, in ordine alla tempestività della produzione documentale si osserva che:
- in data 15.10.2014 l'Agenzia delle Entrate ha inoltrato l'atto n. 100272/14 richiedendo spiegazioni circa l'inerenza delle movimentazioni bancarie con il reddito prodotto ed il volume d'affari.
- La contribuente, per come attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate a pag. 4 dell'accertamento, ha dapprima richiesto un rinvio per l'instaurazione del contraddittorio, in data 13.11.2014 (prot. 118497), per poi produrre, in data 03.02.2015 (prot. 12067), una risposta al questionario, fornendo i chiarimenti già richiesti (allegato n. 3 del fascicolo di primo grado, qui all.7): ha pertanto risposto agli inviti ed ai questionari inviati, comunque ancor prima dell'emissione dell'avviso di accertamento opposto, nonostante la stessa fosse in regime di contabilità semplificata, ed avesse difficoltà a ricostruire le movimentazioni stesse, e ciò anche in considerazione del fatto che le Banche, nonostante le reiterate richieste, non avevano a quella data fornito alcuna risposta scritta (allegato n.
4 fascicolo di primo grado).
5 - Come riscontrato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate a pag. 4 dell'avviso di accertamento, tutta la documentazione in possesso della sig.ra Ricorrente_1 è stata depositata nella fase endoprocedimentale, ancor prima dell'emissione dell'avviso di accertamento Nessun limite processuale è sancito dalla preclusione, di cui all'art.32 del DPR n.600/1973, (Cass. sentenza n. 5734/2016).
Pertanto: Visto il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30116/2022; Preso atto che l'autorizzazione alle indagini bancarie risulta comunque allegata e non infirma la legittimità dell'atto;
Ritenuto che
la contribuente Ricorrente_1 ha fornito prova analitica e puntuale della riferibilità e irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie contestate;
Considerato che
, ai sensi dell'art. 32, comma 7, DPR 600/73, grava sul contribuente l'onere di giustificare le movimentazioni bancarie rilevate che, sebbene in contabilità semplificata ha ricostruito le movimentazioni finanziarie in rapporto a quanto dichiarato e che la copiosa documentazione prodotta nel giudizio, consente di superare la presunzione legale posta a fondamento dell'accertamento si ritiene infondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In ordine ai rilievi ai fini IRAP- IVA – CONTRIBUTI INPS - SANZIONI, essi vanno conseguenzialmente annullati. La complessità delle questioni esaminate impone la compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia A seguito di riassunzione del giudizio da parte di Ricorrente_1, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio del giudizio. Palermo, 14.7.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
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