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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 10/05/1983, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANNA MARIA GIANNANTONIO;
e
(ROMA (RM) 08/04/1983, C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LAURA PAOLUCCI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Anzio il 14/04/2014; Parte_1 Controparte_1 dall'unione sono nati due figli, il 25/04/2015 e il 06/07/2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
A) i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
B) la casa coniugale di comproprietà tra i coniugi sita in Anzio Vicolo dei Tigli n. 8 sarà assegnata con i beni e gli arredi contenuti, alla moglie, sig.ra , che la abiterà Controparte_1 unitamente ai figli. Il marito concordemente con la moglie si è già trasferito presso i propri genitori.
C) I figli minori e , vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la casa
- 1 - familiare, sita in Anzio (RM) Vicolo dei Tigli n.
8. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
D) Nel rispetto del principio della bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti, il padre prenderà dalla casa materna i figli e e li terrà con sé, presso l'abitazione dei Per_1 Per_2 nonni paterni e/o la sua nuova abitazione, un giorno a settimana, il mercoledì dalle 18.00 alle
21.00, quando li terrà nella stessa settimana anche il weekend dal venerdì, laddove li prenderà all'uscita da scuola alle ore 16,20, con il pernotto fino al lunedì mattina, laddove provvederà ad accompagnarli a scuola. Nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 nella settimana in cui passeranno il weekend con la madre. I fine settimana saranno sempre alternati tra madre e padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina. Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze dei figli e quelle lavorative del padre e della madre.
- per il periodo estivo i figli resteranno, con ciascun genitore nel mese di agosto, 15 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, e/o in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto con un genitore, per il 2025 con la madre e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore per il 2025 con il padre;
- durante le varie festività, e , staranno alternativamente con ciascun genitore, di Per_1 Per_2 anno in anno, come segue:
- festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) dalle ore 14, con il pernotto, fino alle ore 10 del giorno di Natale con un genitore e per il 2025 con la madre, o il giorno di Natale
(25 dicembre) dalle ore 10, con il pernotto, fino alle ore 10 del giorno successivo, Santo Stefano
(26 dicembre) con l'altro genitore e per il 2025 con il padre;
il giorno 26 dicembre, Santo
Stefano, dalle ore 10,00 alle ore 21.30 con un genitore e per il 2025 con la madre, o il giorno della Epifania (6 gennaio) dalle ore 10 alle ore 21.30, con l'altro genitore e per il 2026 con il padre. Alternativamente di anno in anno con ciascun genitore anche il 31 dicembre dalle ore
14.30 con il pernotto fino alle ore 21.30 del 1 gennaio, successivo per il 2025 con la madre.
- vacanze pasquali: alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. Per il 2025, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre.
- tutte le festività riconosciute, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore : 1 maggio per il 2025 con il padre, 2 giugno per il 2025 con la madre, 1 novembre per il 2025 con il padre,
8 dicembre per il 2025 con la madre;
- 2 - - per tutte le altre festività, non previste, il regime di visita sarà concordato di volta in volta tenuto conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. In mancanza di accordo si rispetteranno le modalità di visita ordinarie.
- Nelle giornate dei compleanni dei bambini, genitori, nonni, zii e parenti delle rispettive famiglie,
i bambini avranno diritto di passare con ciascun genitore, nella giornata o il pranzo o la cena anche se non di sua competenza. Ciò varrà anche per la festa della mamma e del papà.
Resta salva la facoltà dei genitori di accordarsi, di volta in volta, su modalità diverse da quelle sopra concordate per garantire ai figli, per quanto possibile, un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e della madre e in mancanza di accordo resteranno ferme le condizioni di cui sopra;
I genitori concordano e si impegnano reciprocamente altresì affinché il padre ogni sera nelle giornate in cui non avrà con sé i figli potrà videochiamarli dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Così la madre nelle giornate in cui i figli non saranno con lei potrà videochiamarli dalle ore 19.00 alle ore 21.00.
E) il signor , a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà mensilmente alla Parte_1 madre, entro non oltre il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di euro 400,00,
(quattrocentoeuro) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Versamento che effettuerà a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora e già comunicato al CP_1 marito. Sul punto, le parti si danno reciprocamente atto che alla sottoscrizione del presente accordo il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra la complessiva Parte_1 CP_1 somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocentoeuro), a titolo di concorso al mantenimento per i seguenti mesi: settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
Avendo già versato tutti quelli precedenti al mese di settembre 2024. La sig.ra nel CP_1 ricevere detta somma firma per quietanza il presente atto;
F) i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti i figli, da concordarsi preventivamente e comunque debitamente documentate come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Velletri che le parti espressamente accettano e ritengono parte integrante del presente.
G) I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascuno di essi come per legge.
H) I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, alla corresponsione di qualsiasi assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti.
- 3 - I) Ciascun coniuge continuerà a pagare sino all'estinzione, le rate del mutuo contratto in data
5/10/2017 presso la banca “Banco BPM S.p.A.” per l'acquisto della casa familiare in comproprietà. Nello specifico la sig.ra dichiara di provvedere al pagamento della CP_1 somma di € 400,00 mensili, dal mese di febbraio 2025, e il sig. ella somma mensile di € Pt_1
205,00 dal mese di febbraio 2025. Ciò in quanto la sig.ra la utilizza insieme al suo CP_1 nuovo compagno. Sul punto le parti si danno reciprocamente atto che alla data di gennaio
2025, il sig. ha provveduto a regolarizzare il pagamento delle rate, scadute, di mutuo Pt_1 relativamente alla propria quota parte e pertanto eventuali rate già scadute e non pagate, alla data di gennaio 2025, dovranno essere regolarizzate dalla sig.ra . CP_1
L) Le parti si danno atto che alla data di sottoscrizione del presente accordo, le rate della mensa scolastica dei piccoli è in corso di regolarizzazione da parte della sig.ra , la quale CP_1 continuerà a farsene carico, secondo i piani di rateazione concordati direttamente con il
Comune di Anzio, senza alcuna rivalsa o pretesa nei confronti del sig. Pt_1
M) I coniugi si danno reciprocamente atto dell'attuale sussistenza di due prestiti/finanziamenti contratti per l'acquisto della casa familiare uno con KR (già Agos) di € 180,00 mensili intestato al sig. con n. 55 rate e l'altro con Best Italia s.r.l. (Findomestic) di € 108 mensili intestato Pt_1 alla sig.ra , relativamente al quale è stato concordato il pagamento di euro 704,96 a CP_1 saldo e stralcio della posizione (pratica n. 20088871816102), da corrispondersi in n. 7 rate, di cui la prima dell'importo di euro 54,96 e le altre 6 dell'importo di euro 108,34 con scadenza a giugno 2025. Con riferimento a tali finanziamenti, le parti si danno reciprocamente atto che la sig.ra , relativamente al suo, alla data di sottoscrizione del presente accordo ha CP_1 provveduto al pagamento delle prime due rate. Il sig. relativamente al suo, alla data di Pt_1 sottoscrizione del presente accordo ha provveduto al pagamento delle prime 9 rate. Ciascun coniuge provvederà a rimborsare mensilmente all'altro il 50% di quanto dallo stesso versato, dal mese di febbraio 2025, con il versamento di quanto segue: a) la sig.ra provvederà, CP_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a corrispondere al sig. a somma mensile di euro Pt_1
90,00, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultimo e già comunicato alla stessa, fino alla estinzione dello stesso per n. 45 rate dal febbraio 2025 a novembre 2028; b) il sig. rovvederà, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a corrispondere alla sig.ra Pt_1 CP_1 la somma di euro 54,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla signora e già CP_1 comunicato allo stesso, fino alla estinzione dello stesso per n. 5 rate dal febbraio 2025 a giugno
2025.
N) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente relativamente alle automobili di cui sono intestatari, Peugeot 206 del 2004 lui, Lancia Y del 2007 lei, anche se
- 4 - acquistate in costanza di matrimonio, manlevandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità economica anche in merito ad eventuali bolli, assicurazione e/o multe ancora da assolvere.
O) I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni questione riguardante i rispettivi beni mobili, pertanto, il sig. alla data di sottoscrizione del presente accordo provvederà alla consegna Pt_1 delle chiavi della casa famigliare;
P) I coniugi dichiarano che alla corretta realizzazione delle condizioni su innanzi descritte non hanno null'altro a pretendere, reciprocamente, a nessun titolo, causa o ragione.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, parte 2, serie A, atto n. 6).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
DO SS
- 5 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 10/05/1983, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANNA MARIA GIANNANTONIO;
e
(ROMA (RM) 08/04/1983, C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LAURA PAOLUCCI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Anzio il 14/04/2014; Parte_1 Controparte_1 dall'unione sono nati due figli, il 25/04/2015 e il 06/07/2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
A) i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
B) la casa coniugale di comproprietà tra i coniugi sita in Anzio Vicolo dei Tigli n. 8 sarà assegnata con i beni e gli arredi contenuti, alla moglie, sig.ra , che la abiterà Controparte_1 unitamente ai figli. Il marito concordemente con la moglie si è già trasferito presso i propri genitori.
C) I figli minori e , vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la casa
- 1 - familiare, sita in Anzio (RM) Vicolo dei Tigli n.
8. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
D) Nel rispetto del principio della bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti, il padre prenderà dalla casa materna i figli e e li terrà con sé, presso l'abitazione dei Per_1 Per_2 nonni paterni e/o la sua nuova abitazione, un giorno a settimana, il mercoledì dalle 18.00 alle
21.00, quando li terrà nella stessa settimana anche il weekend dal venerdì, laddove li prenderà all'uscita da scuola alle ore 16,20, con il pernotto fino al lunedì mattina, laddove provvederà ad accompagnarli a scuola. Nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 nella settimana in cui passeranno il weekend con la madre. I fine settimana saranno sempre alternati tra madre e padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina. Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze dei figli e quelle lavorative del padre e della madre.
- per il periodo estivo i figli resteranno, con ciascun genitore nel mese di agosto, 15 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, e/o in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto con un genitore, per il 2025 con la madre e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore per il 2025 con il padre;
- durante le varie festività, e , staranno alternativamente con ciascun genitore, di Per_1 Per_2 anno in anno, come segue:
- festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) dalle ore 14, con il pernotto, fino alle ore 10 del giorno di Natale con un genitore e per il 2025 con la madre, o il giorno di Natale
(25 dicembre) dalle ore 10, con il pernotto, fino alle ore 10 del giorno successivo, Santo Stefano
(26 dicembre) con l'altro genitore e per il 2025 con il padre;
il giorno 26 dicembre, Santo
Stefano, dalle ore 10,00 alle ore 21.30 con un genitore e per il 2025 con la madre, o il giorno della Epifania (6 gennaio) dalle ore 10 alle ore 21.30, con l'altro genitore e per il 2026 con il padre. Alternativamente di anno in anno con ciascun genitore anche il 31 dicembre dalle ore
14.30 con il pernotto fino alle ore 21.30 del 1 gennaio, successivo per il 2025 con la madre.
- vacanze pasquali: alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. Per il 2025, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre.
- tutte le festività riconosciute, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore : 1 maggio per il 2025 con il padre, 2 giugno per il 2025 con la madre, 1 novembre per il 2025 con il padre,
8 dicembre per il 2025 con la madre;
- 2 - - per tutte le altre festività, non previste, il regime di visita sarà concordato di volta in volta tenuto conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. In mancanza di accordo si rispetteranno le modalità di visita ordinarie.
- Nelle giornate dei compleanni dei bambini, genitori, nonni, zii e parenti delle rispettive famiglie,
i bambini avranno diritto di passare con ciascun genitore, nella giornata o il pranzo o la cena anche se non di sua competenza. Ciò varrà anche per la festa della mamma e del papà.
Resta salva la facoltà dei genitori di accordarsi, di volta in volta, su modalità diverse da quelle sopra concordate per garantire ai figli, per quanto possibile, un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e della madre e in mancanza di accordo resteranno ferme le condizioni di cui sopra;
I genitori concordano e si impegnano reciprocamente altresì affinché il padre ogni sera nelle giornate in cui non avrà con sé i figli potrà videochiamarli dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Così la madre nelle giornate in cui i figli non saranno con lei potrà videochiamarli dalle ore 19.00 alle ore 21.00.
E) il signor , a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà mensilmente alla Parte_1 madre, entro non oltre il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di euro 400,00,
(quattrocentoeuro) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Versamento che effettuerà a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora e già comunicato al CP_1 marito. Sul punto, le parti si danno reciprocamente atto che alla sottoscrizione del presente accordo il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra la complessiva Parte_1 CP_1 somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocentoeuro), a titolo di concorso al mantenimento per i seguenti mesi: settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
Avendo già versato tutti quelli precedenti al mese di settembre 2024. La sig.ra nel CP_1 ricevere detta somma firma per quietanza il presente atto;
F) i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti i figli, da concordarsi preventivamente e comunque debitamente documentate come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Velletri che le parti espressamente accettano e ritengono parte integrante del presente.
G) I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascuno di essi come per legge.
H) I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, alla corresponsione di qualsiasi assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti.
- 3 - I) Ciascun coniuge continuerà a pagare sino all'estinzione, le rate del mutuo contratto in data
5/10/2017 presso la banca “Banco BPM S.p.A.” per l'acquisto della casa familiare in comproprietà. Nello specifico la sig.ra dichiara di provvedere al pagamento della CP_1 somma di € 400,00 mensili, dal mese di febbraio 2025, e il sig. ella somma mensile di € Pt_1
205,00 dal mese di febbraio 2025. Ciò in quanto la sig.ra la utilizza insieme al suo CP_1 nuovo compagno. Sul punto le parti si danno reciprocamente atto che alla data di gennaio
2025, il sig. ha provveduto a regolarizzare il pagamento delle rate, scadute, di mutuo Pt_1 relativamente alla propria quota parte e pertanto eventuali rate già scadute e non pagate, alla data di gennaio 2025, dovranno essere regolarizzate dalla sig.ra . CP_1
L) Le parti si danno atto che alla data di sottoscrizione del presente accordo, le rate della mensa scolastica dei piccoli è in corso di regolarizzazione da parte della sig.ra , la quale CP_1 continuerà a farsene carico, secondo i piani di rateazione concordati direttamente con il
Comune di Anzio, senza alcuna rivalsa o pretesa nei confronti del sig. Pt_1
M) I coniugi si danno reciprocamente atto dell'attuale sussistenza di due prestiti/finanziamenti contratti per l'acquisto della casa familiare uno con KR (già Agos) di € 180,00 mensili intestato al sig. con n. 55 rate e l'altro con Best Italia s.r.l. (Findomestic) di € 108 mensili intestato Pt_1 alla sig.ra , relativamente al quale è stato concordato il pagamento di euro 704,96 a CP_1 saldo e stralcio della posizione (pratica n. 20088871816102), da corrispondersi in n. 7 rate, di cui la prima dell'importo di euro 54,96 e le altre 6 dell'importo di euro 108,34 con scadenza a giugno 2025. Con riferimento a tali finanziamenti, le parti si danno reciprocamente atto che la sig.ra , relativamente al suo, alla data di sottoscrizione del presente accordo ha CP_1 provveduto al pagamento delle prime due rate. Il sig. relativamente al suo, alla data di Pt_1 sottoscrizione del presente accordo ha provveduto al pagamento delle prime 9 rate. Ciascun coniuge provvederà a rimborsare mensilmente all'altro il 50% di quanto dallo stesso versato, dal mese di febbraio 2025, con il versamento di quanto segue: a) la sig.ra provvederà, CP_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a corrispondere al sig. a somma mensile di euro Pt_1
90,00, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultimo e già comunicato alla stessa, fino alla estinzione dello stesso per n. 45 rate dal febbraio 2025 a novembre 2028; b) il sig. rovvederà, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a corrispondere alla sig.ra Pt_1 CP_1 la somma di euro 54,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla signora e già CP_1 comunicato allo stesso, fino alla estinzione dello stesso per n. 5 rate dal febbraio 2025 a giugno
2025.
N) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente relativamente alle automobili di cui sono intestatari, Peugeot 206 del 2004 lui, Lancia Y del 2007 lei, anche se
- 4 - acquistate in costanza di matrimonio, manlevandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità economica anche in merito ad eventuali bolli, assicurazione e/o multe ancora da assolvere.
O) I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni questione riguardante i rispettivi beni mobili, pertanto, il sig. alla data di sottoscrizione del presente accordo provvederà alla consegna Pt_1 delle chiavi della casa famigliare;
P) I coniugi dichiarano che alla corretta realizzazione delle condizioni su innanzi descritte non hanno null'altro a pretendere, reciprocamente, a nessun titolo, causa o ragione.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, parte 2, serie A, atto n. 6).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
DO SS
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