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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8914 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19584/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza cui è stato riunito il procedimento per atp iscritto al n. RG 19274/2023 (cui era stato riunito il procedimento n. RG 19276/2023);
TRA
nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Piazza Parte_1
Cavour n. 9, presso lo studio degli avv.ti Del Bono Maurizio e Russo Giuseppina che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria CP_1
IA LI con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3, comma 3,
L.104/92.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione Persona_1
ritenendo l'insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
15/09/2024, proponeva rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed alla connotazione di gravità dell'handicap a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Con ordinanza del 21/05/2025 veniva nominato altro consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. affinchè provvedesse a nuova consulenza medico- Persona_2
legale tenendo conto delle argomentazioni espresse da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
All'esito del deposito della disposta rinnovazione della ctu, all'odierna udienza, il
Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi
2 di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3 Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di auto sostentamento del ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano parzialmente fondate.
All'esito della disposta rinnovazione peritale il ctu nominato in questa fase di opposizione ha, infatti, ritenuto che parte ricorrente, invalida in misura del 100%, non possedesse i requisiti sanitari previsti dalla legge per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento, riconoscendole, tuttavia, la connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 29/11/2022.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti eseguiti e con la diagnosi espletata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va parzialmente accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate nella misura della metà e si liquidano come da dispositivo.
Sono poste, definitivamente, a carico dell' le spese di ctu liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che parte ricorrente si trova, a far data dalla domanda amministrativa del 29.11.2022, nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ex art.3, comma 3,
L.104/92 rigettando nel resto la domanda;
condanna l al pagamento, nella CP_1
misura della metà, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 2.300,00 per
4 compenso professionale oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa le spese processuali per la restante parte;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
Napoli, 03/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19584/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza cui è stato riunito il procedimento per atp iscritto al n. RG 19274/2023 (cui era stato riunito il procedimento n. RG 19276/2023);
TRA
nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Piazza Parte_1
Cavour n. 9, presso lo studio degli avv.ti Del Bono Maurizio e Russo Giuseppina che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria CP_1
IA LI con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3, comma 3,
L.104/92.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione Persona_1
ritenendo l'insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
15/09/2024, proponeva rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed alla connotazione di gravità dell'handicap a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Con ordinanza del 21/05/2025 veniva nominato altro consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. affinchè provvedesse a nuova consulenza medico- Persona_2
legale tenendo conto delle argomentazioni espresse da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
All'esito del deposito della disposta rinnovazione della ctu, all'odierna udienza, il
Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi
2 di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3 Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di auto sostentamento del ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano parzialmente fondate.
All'esito della disposta rinnovazione peritale il ctu nominato in questa fase di opposizione ha, infatti, ritenuto che parte ricorrente, invalida in misura del 100%, non possedesse i requisiti sanitari previsti dalla legge per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento, riconoscendole, tuttavia, la connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 29/11/2022.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti eseguiti e con la diagnosi espletata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va parzialmente accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate nella misura della metà e si liquidano come da dispositivo.
Sono poste, definitivamente, a carico dell' le spese di ctu liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che parte ricorrente si trova, a far data dalla domanda amministrativa del 29.11.2022, nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ex art.3, comma 3,
L.104/92 rigettando nel resto la domanda;
condanna l al pagamento, nella CP_1
misura della metà, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 2.300,00 per
4 compenso professionale oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa le spese processuali per la restante parte;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
Napoli, 03/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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