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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 169/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania , Gop Dott.ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento numero di registro generale 169/2018 , proposto da:
Il " - Località Porto Cervo - Parte_1
[CF. in persona dell'Amministratore Dott. P.IVA_1 CP_1 nato a [...] il sette luglio 1970 [CF. ]
[...] C.F._1
Associato dello Controparte_2 composto dagli Associati e avente CP_1 Parte_2 sede in Loc. Castelcervo 80 - 07021 Porto Cervo [CF. P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Dore Franco
- attore - contro
la con sede in Nuoro in Via Straullu n. 35 Controparte_3
[P.I. con il patrocinio dell'Avv. Palitta Ignazia Paola P.IVA_3
Maria
- convenuta - in punto a Somministrazione;
°-°-°-°-°-°
Pagina 1 Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo”, salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione . Con atto di citazione del 12.1.2018 , ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1 di ingiunzione di pagamento n. 12376/2017 notificato il 21.12.2017, con il quale la società ha intimato all'opponente, P_ titolare dell'utenza idrica ad uso domestico non residente n. 35106300, il pagamento della somma di € 97.859,89. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che il è Parte_1 costituito da un complesso immobiliare di 115 unità che usufruiscono di un unico ed unitario impianto idrico e fognario che servirebbe tutte le unità , in quanto dotato di due contatori contraddistinti con il numero 08FE371972 e n. 08FE371946. Nel merito, ha contestato la contabilizzazione dei consumi , posto che il primo dei contatori , sarebbe da considerare un semplice contatore ausiliario, posto che i consumi verrebbero registrati dall'altro contatore per poi essere elaborati e ripartiti dal condominio, dato atto del fatto che nel maggio 2017 la società aveva emesso due fatture, una riferita a 58 unità P_ immobiliari l'altra alle restanti 57. Ha contestato la quota di accesso al servizio che dovrebbe essere applicata una sola volta in relazione al contatore condominiale o contatore contrattuale;
Ha dedotto altresì di aver proposto reclamo relativamente alla fattura n. 20170005800644342, dell'importo di € 141.343,39, riferita al contatore con matricola n. 08FE371946, eccependo la parziale prescrizione del credito in relazione ai corrispettivi maturati sino al 26 maggio 2012, la previsione di una rateizzazione in tre rate in contrasto con quanto disposto dall'AEEGSI con deliberazione 655/2015/R/IDR, allegato A artt. 35 e segg., e quindi richiedendo di poter pagare il dovuto in dodici rate e senza interessi. Il predetto reclamo è stato accolto solo relativamente al riconoscimento della prescrizione. Lamentava che il gestore, evaso il reclamo e nonostante il pagamento delle prime due rate versate
Pagina 2 dall'utente secondo il piano di pagamento ritenuto applicabile, riceveva un primo sollecito di pagamento con preavviso di sospensione della fornitura, di conseguenza chiedeva la sospensione del provvedimento opposto. Ha eccepito :1) l'irregolarità dello strumento di riscossione coattiva azionato da;
2) la violazione della legge 7 agosto P_
1990 n. 241; Ha chiesto : “In via pregiudiziale ed in rito:
1. previa disapplicazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 30 dicembre 2015 richiamato in atti e per le ragioni già esposte, dichiararsi illegale ed illegittimo il ricorso da parte di allo strumento P_ dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 639/1910 e la correlata minaccia di dare corso agli atti esecutivi in essa contenuta.
2. ove disattesa la domanda che precede, dichiararsi, in ogni caso e comunque, che la impugnata ingiunzione di pagamento ha efficacia meramente accertativa della pretesa creditoria in essa dedotta, capace di acquisire valenza di titolo esecutivo solo ed esclusivamente in funzione della iscrizione a ruolo e della formazione dello stesso e per l'effetto dichiararsi, anche in questo caso, indebita la minaccia di azione esecutiva essendo riservata la eventuale riscossione coattiva al Concessionario delle entrate [ che potrà Controparte_4 procedervi solo dopo la notificazione della cartella di pagamento e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute;
3. in ogni caso e comunque dichiararsi la nullità o l'annullamento della ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione, per le ragioni di cui all'espositiva che precede e segnatamente per la mancanza dei presupposti della esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Sempre in via pregiudiziale subordinata ma cautelare e salvo il gravame:
4. per mero scrupolo di difesa ed in attesa della delibazione piena sulle domande sia pregiudiziali che di merito ed ove volesse riconoscersi all'ingiunzione di che trattasi valenza di "titolo esecutivo e di atto di precetto" direttamente azionabili dall'opposta ritenersi, comunque, la ricorrenza di gravi motivi e disporsi pregiudizialmente la sospensione della esecutività della ingiunzione di pagamento. Nel merito e sempre previa nullità/ annullamento dell'ingiunzione opposta.
5. dichiararsi che la contabilizzazione dei consumi deve essere articolata con riferimento a 115 unità immobiliari, nei termini e secondo le modalità precisate nell'espositiva che precede.
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6. dichiararsi che la "quota fissa di accesso al servizio" deve essere applicata una sola volta in relazione al contatore condominiale o contatore contrattuale che costituisce lo strumento attraverso il quale si seleziona l'unità di utenza finale.
7. dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., dei corrispettivi maturati sino al 26 maggio 2012 in relazione ai consumi contabilizzati nella fattura n. 20170005800644342.
8. in coerenza con le statuizioni che verranno rese in relazione alle domande di cui ai punti 5) - 6) - 7) che precedono - previo espletamento ove ritenuto necessario di consulenza tecnica – e dato atto dei pagamenti intervenuti e precisati in atti dichiararsi che somma alcuna è dovuta dal
[...] per i titoli di cui alle fatture n. Controparte_5
20170005800644342 e 20172017000570282087; 9. dichiararsi, ancora, che il nulla deve a titolo Parte_1 di interessi di mora stante il diritto dello stesso al pagamento mediante rate bimestrali e senza interesse di dilazione per le ragioni di cui all'espositiva che precede ed in coerenza con quanto disposto dall'AEEGSI con la Deliberazione 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR nell'allegato "A", agli articoli 35 e seguenti. 10. sempre in coerenza con le statuizioni che verranno rese in relazione alle domande di cui ai punti 5) - 6) che precedono determinarsi - a mezzo di espletanda consulenza tecnica - le somme pagate in eccedenza dal
[...]
ad rispetto al dovuto nel decennio Parte_1 P_ antecedente la notificazione del presente atto e condannarsi, conseguentemente, la medesima società alla restituzione di tali somme, secondo le regole dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ- - o subordinatamente ex art 2041 stesso codice.
11. con interessi di mora dalla domanda al saldo. In via subordinata in relazione alla domanda sub. n. 9 che precede e salvo il gravame:
12. ove, disattesa la domanda la domanda sub. n. 9 ed il Tribunale ritenesse dovuti gli interessi, statuirsi che gli stessi devono essere contabilizzati al saggio legale, in coerenza con il disposto di cui all'art. 1284 cod. civ. e stante la inesistenza di un patto scritto contenente convenzione avente ad oggetto il pagamento di interessi extralegali. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari. “ Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato il P_ contenuto dell'atto di opposizione e ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto , affermando che il provvedimento opposto si fondava sul D.M. 30.12.2015, che aveva
Pagina 4 autorizzato l'esponente, società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113 comma 5, lett. C del D. Lgs. 267/2000 (cd. in house), alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato. Ha altresì affermato che quale società in house era P_ legittimata a ricorrere al procedimento ingiunzionale, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, a seguito di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al D. Lgs 46/1999 che disponeva che poteva essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del D.Lgs 152/2006 e prevedeva come il ministero dell'economia e delle finanze potesse autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, quale era il tutto tenendo anche conto delle norme che P_ avevano previsto la cessazione della Equitalia S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate dall'effettuazione di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Ha richiamato altresì il disposto dell'art. 4, commi 2-sexies e 2- septies, del decreto legge 24.9.2002, n. 209 (convertito nella legge 22.11.2002 n. 265), che ha esteso l'applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediate ingiunzione fiscale;
tale intervento prevede che i comuni ed i concessionari iscritti all'albo dei soggetti abilitati procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. del 29.9.1973 n. 602, in quanto compatibili. In relazione alla notifica eseguita direttamente da ha richiamato l'art. 7, P_ comma 2, lett. gg-quater del D.L. 13.5.2011 n. 70 che, sancisce che i comuni possono procedere, alla riscossione diretta o mediante società in house, avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili e che gli artt. 49 e 50 di tale decreto, in materia di notificazione degli atti relativi al procedimento di espropriazione e dell'intimazione ad adempiere, rinviano alle modalità indicate nell'art. 26 del medesimo D.P.R.., quindi la notificazione di tutti gli atti del procedimento di espropriazione forzata e dell'intimazione ad adempiere segue le disposizioni di cui
Pagina 5 all'art. 26 del D.P.R. 602/1973 che testualmente prevede: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario…… La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”;di conseguenza l'esponente è soggetto abilitato ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata. “ Ha dedotto che la fattura n. 2017000580064342, è una fattura di saldo e quindi riferita ai consumi effettivi registrati dal contatore al servizio dell'utenza, costituita da 58 unità immobiliari, relativamente al periodo dal 31.3.2001 al 20.1.2017 e ha prodotto in giudizio lo storico delle letture e le fotografie con impressa la data dello scatto . Ha confermato la correttezza della pretesa azionata da P_ con la fattura oggetto di causa previa, sottrazione, delle
[...] somme che il gestore ha ritenuto prescritte e che quest'ultima ha sempre emesso un numero di bollette con cadenza annuale . Ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta per carenza del fumus boni juris e del periculum in mora . Ha sostenuto che nel rispondere al reclamo ha P_ riconosciuto esclusivamente la prescrizione di parte del credito e ciò ritenendo corretto scomputare, come previsto dall'art. 2948 c.c., le somme dovute per i consumi risalenti ai cinque anni precedenti l'emissione della fattura. Ha altresì ammesso che P_ non ha dato riscontro alla richiesta di rateizzazione proposta dall'utente ma di fatto lo stesso ha provveduto a seguire il proprio piano, così che, risultava un debito residuo pari ad € 46.737,25. Ha chiesto : “ perché il giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione, carente dei presupposti di cui all'art. 5 del D. L.vo 150/2011, nel merito, voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta per la minore somma di € 46.737,25 avendo nelle more parte attrice provveduto al versamento degli acconti di cui all'estratto conto in atti, nonché di quella pari ad € 14.798,47 dovuta, avuto riguardo ai pagamenti eseguiti, a saldo della fattura n. 2017/570282087 relativamente alla quale parte attrice richiede, per le stesse ragioni che supportano la contestazione della fattura ingiunta, l'accertamento negativo del credito;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Pagina 6 Sono stati concessi i termini ex art. 183/6 cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita con documenti e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la pretesa avanzata dall'utente è qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da a P_ titolo di corrispettivo per consumi idrici indicati nelle fatture allegate all'atto di citazione.
L' eccezione di irregolarità formale dell' ingiunzione non è fondata e deve essere rigettata. Si evidenzia preliminarmente che : si ritiene la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione fiscale di cui al R.D.
639/1910 da parte di , e infatti: - ai sensi dell'art. 36, P_
comma 2, del DL n. 248 del 2007, "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al reg. decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
Pagina 7 con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. "- ai sensi dell' art. 52, comma 5, l. b) del D. Lgsl. N. 446 del 1997, "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la società realizzi la parte piu' importante della propria attività con l'ente che la controlla;
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le società cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e
Pagina 8 di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente"- secondo la giurisprudenza della Cassazione "La potestà organizzativa degli enti pubblici di autoprodurre beni e servizi mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano
a quest'ultimo legati da una "relazione organica" ed "in house" è stata più volte recepita dalla corte di giustizia UE (tra le altre: sentenza Stadt Halle dell'11 gennaio 2005, in causa C-26/03).” E ciò con affermazioni applicative dei principi desumibili dalla fondamentale sentenza
Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, la quale ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza e di selezione dell'appaltatore mediante procedure ad evidenza pubblica, nel concorso dei seguenti requisiti: a) l'ente pubblico svolga sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario realizzi la "parte più importante" della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano. Sotto altro profilo, la pluralità di enti pubblici partecipanti non fa, di per se soltanto, venir meno i requisiti così stabiliti, ponendo unicamente il problema di verificarne la ricorrenza nei confronti di tali enti complessivamente considerati.
Affermazione, quest'ultima, che si basa sulla peculiarità giuridica della nozione di "control analogo" (primo requisito Teckal), in quanto non collimante con quella comune di "controllo societario" ex art. 2359 c.c.
Ciò nel senso che, nell'in house providing frazionato è essenziale, per
Pagina 9 un verso, che tutti gli enti partecipanti (ancorché di minoranza) esplichino sulla società e sui servizi ad essa affidati un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri organi interni e che, per altro verso, la società esplichi la propria attività principale a favore degli enti partecipanti, indipendentemente dalla misura del controllo societario da questi ultimi singolarmente espresso." (cfr. Cass. Civ. –
Sentenza 11 gennaio 2018, n. 456 ). Legittimità dell'affidamento dell'attività di accertamento - riscossione dei tributi locali a società pubblica "in house frazionata") - ai sensi dell'art 2 della Legge regionale n. 25 del 2017 (Oggetto: Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche integrazioni alla legge regionale n. 19 del
2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10), "1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue: a) la lettera del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla
Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio per tali finalità; da una eventuale ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'artico
154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";b) al comma
6 le parole "Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività" sono sostituite
Pagina 10 dalle seguenti: "Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile ed è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato."; c) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:"6 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte
II."."- ai sensi dell'art. 3 di detta legge regionale "1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modifica come segue: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate.
Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione."; c) al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono"; d) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6.
Decorsi trenta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza
Pagina 11 senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto all'elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede inoltre a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2."."-ai sensi dell'art 4 di detta legge regionale, "1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente: "Art. 7 bis
(Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo) 1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la
Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di
Pagina 12 rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie: a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
3. L'assemblea dei comuni è convocata per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della
Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il
Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. La
Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna;
ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma
3.4. I sindaci componenti della commissione restano in carica per
Pagina 13 tutta la durata del CIA e comunque fino alla nomina dei successori.
Essi, tuttavia, decado anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del CIA l'assemblea dei comuni, ai sensi del comma 3, provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla Commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche. Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto."."- se ne deduce che i nuovi profili organizzativi così come delineati nella detta legge regionale del 2017 consentono di individuare come P_
una società pubblica in house providing frazionata, a cui sono applicabili le disposizioni dell' art. 36, comma 2, del DL n. 248 del
2007 e dell' art. 52, comma 5, l. b) del D. Lgs. N. 446 del 1997, per cui detta società è legittimata a emanare l' ingiunzione di pagamento cui al RD 639/1910; dunque, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, detta ingiunzione ha piena efficacia di titolo esecutivo ed è, quindi, uno strumento pienamente idoneo a dar
Pagina 14 corso agli atti esecutivi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra l'eccezione di cui sopra formulata da parte attrice opponente deve essere disattesa e dunque rigettata. Con ordinanza del 29.5.2018, il Giudice titolare della causa ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta .
Il Giudice titolare della causa, con ordinanza del 25.9.2023 , ha disposto procedersi a CTU sui seguenti quesiti :
“ ricalcoli il CTU l'entità dei consumi a partire dal 26 maggio 2012 e relativi alla fattura n. 20170005800644342; quantifichi i corrispettivi dovuti dall'utente sulla base di due calcoli: il primo tenga conto di una unica “quota fissa per accesso al servizio” in relazione al contatore condominiale, e l'altro tenga conto della “quota fissa per accesso al servizio” per il numero di unità abitative. Ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo sopra indicato, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati.” La CTU espletata in corso di causa , integrata dalle osservazioni dei CTP , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate , sui seguenti quesiti : 1) Verifichi il CTU la sussistenza dei due contatori e stabilisca se entrambi costituiscono punti di consegna, ovvero se i consumi vengano registrati da entrambi i contatori o esclusivamente da uno dei due contatori per tutte le unità immobiliari facenti parte del Parte_1
2) “Ricalcoli il consulente i corrispettivi dovuti per i consumi riportati nella fattura n. 20170005800644342 a partire dal 26 maggio 2012 contabilizzando gli stessi con riferimento a 115 unità abitative ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Regolamento per l'articolazione tariffaria ed indi rediga due distinte tabelle di calcolo: la prima che tenga conto di una unica “quota fissa per accesso al servizio” in relazione al contatore condominiale e la seconda che tenga conto della “quota fissa per accesso al servizio per il numero di 115 unità abitative. Ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo sopra indicato, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute sempre in base ai criteri sopra elencati .”
Pagina 15 3) Ricalcoli il consulente i corrispettivi dovuti per i consumi effettuati nel decennio antecedente la notificazione dell'atto di citazione – periodo 16 gennaio 2008 – 16 gennaio 2018, quali esposti nelle fatture prodotte in atti ed al netto di quelli riportati nella fattura n. 20170005800644342 oggetto di contabilizzazione separata, contabilizzando gli stessi con riferimento a 115 unità abitative ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Regolamento per l'articolazione tariffaria ed indi redigendo due distinte tabelle di calcolo: la prima che tenga conto di un'unica
“quota fissa per accesso al servizio” in relazione al contatore condominiale e la seconda che tenga conto della “quota fissa per accesso al servizio per il numero di 115 unità abitative. All'esito quantifichi le somme che risultassero pagate in eccedenza dal Condominio ” ad rispetto al Parte_1 P_ dovuto, sempre in base ai criteri sopra elencati”, è pervenuta alla conclusione che le somme pagate in eccedenza dal condominio ad ammontano ad € 43.236,81 e che pertanto il P_
Condominio in questione risulta creditore nei confronti di P_ di tale importo .
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda di parte attrice opponente e per l'effetto: Condanna la società con sede in Nuoro in Via P_
Straullu n. 35 [P.I. alla restituzione in favore del P.IVA_3
- Controparte_6
[CF. in persona dell'Amministratore Dott. P.IVA_1 CP_1 nato a [...] il 7.7. 1970 (C.F. )
[...] C.F._1
Associato dello Controparte_2 composto dagli Associati e avente CP_1 Parte_2 sede in Loc. Castelcervo 80 - 07021 Porto Cervo (CF. ) P.IVA_2 della somma di €. 43.236,81 , oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo;
Condanna altresì la società con sede in Nuoro in P_
Via Straullu n. 35 (P.I. alla restituzione in favore del P.IVA_3
- Controparte_6
(CF. ) in persona dell'Amministratore Dott. P.IVA_1 CP_1 nato a [...] il 7.7. 1970 (CF. )
[...] C.F._1
Associato dello Controparte_2 composto dagli Associati e avente CP_1 Parte_2
Pagina 16 sede in Loc. Castelcervo 80 - 07021 Porto Cervo (CF. ) P.IVA_2 alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 che si liquidano in €.786,00 per spese, oltre €. 7.052,00
[...] per compensi professionali, IVA , CPA e 15% per spese generali come per legge . Dispone che le spese di CTU già liquidate con separato decreto siano poste interamente a carico della società P_
Così deciso in tempio Pausania il giorno 22 maggio 2025 . Il GOP Giovanna Maria Sulas
Pagina 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania , Gop Dott.ssa Giovanna Maria Sulas ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento numero di registro generale 169/2018 , proposto da:
Il " - Località Porto Cervo - Parte_1
[CF. in persona dell'Amministratore Dott. P.IVA_1 CP_1 nato a [...] il sette luglio 1970 [CF. ]
[...] C.F._1
Associato dello Controparte_2 composto dagli Associati e avente CP_1 Parte_2 sede in Loc. Castelcervo 80 - 07021 Porto Cervo [CF. P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Dore Franco
- attore - contro
la con sede in Nuoro in Via Straullu n. 35 Controparte_3
[P.I. con il patrocinio dell'Avv. Palitta Ignazia Paola P.IVA_3
Maria
- convenuta - in punto a Somministrazione;
°-°-°-°-°-°
Pagina 1 Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo”, salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione . Con atto di citazione del 12.1.2018 , ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1 di ingiunzione di pagamento n. 12376/2017 notificato il 21.12.2017, con il quale la società ha intimato all'opponente, P_ titolare dell'utenza idrica ad uso domestico non residente n. 35106300, il pagamento della somma di € 97.859,89. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che il è Parte_1 costituito da un complesso immobiliare di 115 unità che usufruiscono di un unico ed unitario impianto idrico e fognario che servirebbe tutte le unità , in quanto dotato di due contatori contraddistinti con il numero 08FE371972 e n. 08FE371946. Nel merito, ha contestato la contabilizzazione dei consumi , posto che il primo dei contatori , sarebbe da considerare un semplice contatore ausiliario, posto che i consumi verrebbero registrati dall'altro contatore per poi essere elaborati e ripartiti dal condominio, dato atto del fatto che nel maggio 2017 la società aveva emesso due fatture, una riferita a 58 unità P_ immobiliari l'altra alle restanti 57. Ha contestato la quota di accesso al servizio che dovrebbe essere applicata una sola volta in relazione al contatore condominiale o contatore contrattuale;
Ha dedotto altresì di aver proposto reclamo relativamente alla fattura n. 20170005800644342, dell'importo di € 141.343,39, riferita al contatore con matricola n. 08FE371946, eccependo la parziale prescrizione del credito in relazione ai corrispettivi maturati sino al 26 maggio 2012, la previsione di una rateizzazione in tre rate in contrasto con quanto disposto dall'AEEGSI con deliberazione 655/2015/R/IDR, allegato A artt. 35 e segg., e quindi richiedendo di poter pagare il dovuto in dodici rate e senza interessi. Il predetto reclamo è stato accolto solo relativamente al riconoscimento della prescrizione. Lamentava che il gestore, evaso il reclamo e nonostante il pagamento delle prime due rate versate
Pagina 2 dall'utente secondo il piano di pagamento ritenuto applicabile, riceveva un primo sollecito di pagamento con preavviso di sospensione della fornitura, di conseguenza chiedeva la sospensione del provvedimento opposto. Ha eccepito :1) l'irregolarità dello strumento di riscossione coattiva azionato da;
2) la violazione della legge 7 agosto P_
1990 n. 241; Ha chiesto : “In via pregiudiziale ed in rito:
1. previa disapplicazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 30 dicembre 2015 richiamato in atti e per le ragioni già esposte, dichiararsi illegale ed illegittimo il ricorso da parte di allo strumento P_ dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 639/1910 e la correlata minaccia di dare corso agli atti esecutivi in essa contenuta.
2. ove disattesa la domanda che precede, dichiararsi, in ogni caso e comunque, che la impugnata ingiunzione di pagamento ha efficacia meramente accertativa della pretesa creditoria in essa dedotta, capace di acquisire valenza di titolo esecutivo solo ed esclusivamente in funzione della iscrizione a ruolo e della formazione dello stesso e per l'effetto dichiararsi, anche in questo caso, indebita la minaccia di azione esecutiva essendo riservata la eventuale riscossione coattiva al Concessionario delle entrate [ che potrà Controparte_4 procedervi solo dopo la notificazione della cartella di pagamento e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute;
3. in ogni caso e comunque dichiararsi la nullità o l'annullamento della ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione, per le ragioni di cui all'espositiva che precede e segnatamente per la mancanza dei presupposti della esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Sempre in via pregiudiziale subordinata ma cautelare e salvo il gravame:
4. per mero scrupolo di difesa ed in attesa della delibazione piena sulle domande sia pregiudiziali che di merito ed ove volesse riconoscersi all'ingiunzione di che trattasi valenza di "titolo esecutivo e di atto di precetto" direttamente azionabili dall'opposta ritenersi, comunque, la ricorrenza di gravi motivi e disporsi pregiudizialmente la sospensione della esecutività della ingiunzione di pagamento. Nel merito e sempre previa nullità/ annullamento dell'ingiunzione opposta.
5. dichiararsi che la contabilizzazione dei consumi deve essere articolata con riferimento a 115 unità immobiliari, nei termini e secondo le modalità precisate nell'espositiva che precede.
Pagina 3
6. dichiararsi che la "quota fissa di accesso al servizio" deve essere applicata una sola volta in relazione al contatore condominiale o contatore contrattuale che costituisce lo strumento attraverso il quale si seleziona l'unità di utenza finale.
7. dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., dei corrispettivi maturati sino al 26 maggio 2012 in relazione ai consumi contabilizzati nella fattura n. 20170005800644342.
8. in coerenza con le statuizioni che verranno rese in relazione alle domande di cui ai punti 5) - 6) - 7) che precedono - previo espletamento ove ritenuto necessario di consulenza tecnica – e dato atto dei pagamenti intervenuti e precisati in atti dichiararsi che somma alcuna è dovuta dal
[...] per i titoli di cui alle fatture n. Controparte_5
20170005800644342 e 20172017000570282087; 9. dichiararsi, ancora, che il nulla deve a titolo Parte_1 di interessi di mora stante il diritto dello stesso al pagamento mediante rate bimestrali e senza interesse di dilazione per le ragioni di cui all'espositiva che precede ed in coerenza con quanto disposto dall'AEEGSI con la Deliberazione 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR nell'allegato "A", agli articoli 35 e seguenti. 10. sempre in coerenza con le statuizioni che verranno rese in relazione alle domande di cui ai punti 5) - 6) che precedono determinarsi - a mezzo di espletanda consulenza tecnica - le somme pagate in eccedenza dal
[...]
ad rispetto al dovuto nel decennio Parte_1 P_ antecedente la notificazione del presente atto e condannarsi, conseguentemente, la medesima società alla restituzione di tali somme, secondo le regole dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ- - o subordinatamente ex art 2041 stesso codice.
11. con interessi di mora dalla domanda al saldo. In via subordinata in relazione alla domanda sub. n. 9 che precede e salvo il gravame:
12. ove, disattesa la domanda la domanda sub. n. 9 ed il Tribunale ritenesse dovuti gli interessi, statuirsi che gli stessi devono essere contabilizzati al saggio legale, in coerenza con il disposto di cui all'art. 1284 cod. civ. e stante la inesistenza di un patto scritto contenente convenzione avente ad oggetto il pagamento di interessi extralegali. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari. “ Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato il P_ contenuto dell'atto di opposizione e ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto , affermando che il provvedimento opposto si fondava sul D.M. 30.12.2015, che aveva
Pagina 4 autorizzato l'esponente, società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113 comma 5, lett. C del D. Lgs. 267/2000 (cd. in house), alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato. Ha altresì affermato che quale società in house era P_ legittimata a ricorrere al procedimento ingiunzionale, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, a seguito di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al D. Lgs 46/1999 che disponeva che poteva essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del D.Lgs 152/2006 e prevedeva come il ministero dell'economia e delle finanze potesse autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, quale era il tutto tenendo anche conto delle norme che P_ avevano previsto la cessazione della Equitalia S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate dall'effettuazione di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Ha richiamato altresì il disposto dell'art. 4, commi 2-sexies e 2- septies, del decreto legge 24.9.2002, n. 209 (convertito nella legge 22.11.2002 n. 265), che ha esteso l'applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediate ingiunzione fiscale;
tale intervento prevede che i comuni ed i concessionari iscritti all'albo dei soggetti abilitati procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. del 29.9.1973 n. 602, in quanto compatibili. In relazione alla notifica eseguita direttamente da ha richiamato l'art. 7, P_ comma 2, lett. gg-quater del D.L. 13.5.2011 n. 70 che, sancisce che i comuni possono procedere, alla riscossione diretta o mediante società in house, avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili e che gli artt. 49 e 50 di tale decreto, in materia di notificazione degli atti relativi al procedimento di espropriazione e dell'intimazione ad adempiere, rinviano alle modalità indicate nell'art. 26 del medesimo D.P.R.., quindi la notificazione di tutti gli atti del procedimento di espropriazione forzata e dell'intimazione ad adempiere segue le disposizioni di cui
Pagina 5 all'art. 26 del D.P.R. 602/1973 che testualmente prevede: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario…… La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”;di conseguenza l'esponente è soggetto abilitato ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata. “ Ha dedotto che la fattura n. 2017000580064342, è una fattura di saldo e quindi riferita ai consumi effettivi registrati dal contatore al servizio dell'utenza, costituita da 58 unità immobiliari, relativamente al periodo dal 31.3.2001 al 20.1.2017 e ha prodotto in giudizio lo storico delle letture e le fotografie con impressa la data dello scatto . Ha confermato la correttezza della pretesa azionata da P_ con la fattura oggetto di causa previa, sottrazione, delle
[...] somme che il gestore ha ritenuto prescritte e che quest'ultima ha sempre emesso un numero di bollette con cadenza annuale . Ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta per carenza del fumus boni juris e del periculum in mora . Ha sostenuto che nel rispondere al reclamo ha P_ riconosciuto esclusivamente la prescrizione di parte del credito e ciò ritenendo corretto scomputare, come previsto dall'art. 2948 c.c., le somme dovute per i consumi risalenti ai cinque anni precedenti l'emissione della fattura. Ha altresì ammesso che P_ non ha dato riscontro alla richiesta di rateizzazione proposta dall'utente ma di fatto lo stesso ha provveduto a seguire il proprio piano, così che, risultava un debito residuo pari ad € 46.737,25. Ha chiesto : “ perché il giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione, carente dei presupposti di cui all'art. 5 del D. L.vo 150/2011, nel merito, voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta per la minore somma di € 46.737,25 avendo nelle more parte attrice provveduto al versamento degli acconti di cui all'estratto conto in atti, nonché di quella pari ad € 14.798,47 dovuta, avuto riguardo ai pagamenti eseguiti, a saldo della fattura n. 2017/570282087 relativamente alla quale parte attrice richiede, per le stesse ragioni che supportano la contestazione della fattura ingiunta, l'accertamento negativo del credito;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Pagina 6 Sono stati concessi i termini ex art. 183/6 cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita con documenti e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la pretesa avanzata dall'utente è qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da a P_ titolo di corrispettivo per consumi idrici indicati nelle fatture allegate all'atto di citazione.
L' eccezione di irregolarità formale dell' ingiunzione non è fondata e deve essere rigettata. Si evidenzia preliminarmente che : si ritiene la legittimità dell'utilizzo della ingiunzione fiscale di cui al R.D.
639/1910 da parte di , e infatti: - ai sensi dell'art. 36, P_
comma 2, del DL n. 248 del 2007, "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al reg. decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
Pagina 7 con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. "- ai sensi dell' art. 52, comma 5, l. b) del D. Lgsl. N. 446 del 1997, "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la società realizzi la parte piu' importante della propria attività con l'ente che la controlla;
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le società cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e
Pagina 8 di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente"- secondo la giurisprudenza della Cassazione "La potestà organizzativa degli enti pubblici di autoprodurre beni e servizi mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano
a quest'ultimo legati da una "relazione organica" ed "in house" è stata più volte recepita dalla corte di giustizia UE (tra le altre: sentenza Stadt Halle dell'11 gennaio 2005, in causa C-26/03).” E ciò con affermazioni applicative dei principi desumibili dalla fondamentale sentenza
Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, la quale ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza e di selezione dell'appaltatore mediante procedure ad evidenza pubblica, nel concorso dei seguenti requisiti: a) l'ente pubblico svolga sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario realizzi la "parte più importante" della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano. Sotto altro profilo, la pluralità di enti pubblici partecipanti non fa, di per se soltanto, venir meno i requisiti così stabiliti, ponendo unicamente il problema di verificarne la ricorrenza nei confronti di tali enti complessivamente considerati.
Affermazione, quest'ultima, che si basa sulla peculiarità giuridica della nozione di "control analogo" (primo requisito Teckal), in quanto non collimante con quella comune di "controllo societario" ex art. 2359 c.c.
Ciò nel senso che, nell'in house providing frazionato è essenziale, per
Pagina 9 un verso, che tutti gli enti partecipanti (ancorché di minoranza) esplichino sulla società e sui servizi ad essa affidati un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri organi interni e che, per altro verso, la società esplichi la propria attività principale a favore degli enti partecipanti, indipendentemente dalla misura del controllo societario da questi ultimi singolarmente espresso." (cfr. Cass. Civ. –
Sentenza 11 gennaio 2018, n. 456 ). Legittimità dell'affidamento dell'attività di accertamento - riscossione dei tributi locali a società pubblica "in house frazionata") - ai sensi dell'art 2 della Legge regionale n. 25 del 2017 (Oggetto: Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche integrazioni alla legge regionale n. 19 del
2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10), "1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue: a) la lettera del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla
Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio per tali finalità; da una eventuale ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'artico
154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";b) al comma
6 le parole "Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività" sono sostituite
Pagina 10 dalle seguenti: "Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile ed è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato."; c) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:"6 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte
II."."- ai sensi dell'art. 3 di detta legge regionale "1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modifica come segue: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate.
Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione."; c) al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono"; d) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6.
Decorsi trenta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza
Pagina 11 senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto all'elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede inoltre a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2."."-ai sensi dell'art 4 di detta legge regionale, "1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente: "Art. 7 bis
(Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo) 1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la
Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di
Pagina 12 rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie: a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
3. L'assemblea dei comuni è convocata per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della
Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il
Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. La
Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna;
ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma
3.4. I sindaci componenti della commissione restano in carica per
Pagina 13 tutta la durata del CIA e comunque fino alla nomina dei successori.
Essi, tuttavia, decado anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del CIA l'assemblea dei comuni, ai sensi del comma 3, provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla Commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche. Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto."."- se ne deduce che i nuovi profili organizzativi così come delineati nella detta legge regionale del 2017 consentono di individuare come P_
una società pubblica in house providing frazionata, a cui sono applicabili le disposizioni dell' art. 36, comma 2, del DL n. 248 del
2007 e dell' art. 52, comma 5, l. b) del D. Lgs. N. 446 del 1997, per cui detta società è legittimata a emanare l' ingiunzione di pagamento cui al RD 639/1910; dunque, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, detta ingiunzione ha piena efficacia di titolo esecutivo ed è, quindi, uno strumento pienamente idoneo a dar
Pagina 14 corso agli atti esecutivi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra l'eccezione di cui sopra formulata da parte attrice opponente deve essere disattesa e dunque rigettata. Con ordinanza del 29.5.2018, il Giudice titolare della causa ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta .
Il Giudice titolare della causa, con ordinanza del 25.9.2023 , ha disposto procedersi a CTU sui seguenti quesiti :
“ ricalcoli il CTU l'entità dei consumi a partire dal 26 maggio 2012 e relativi alla fattura n. 20170005800644342; quantifichi i corrispettivi dovuti dall'utente sulla base di due calcoli: il primo tenga conto di una unica “quota fissa per accesso al servizio” in relazione al contatore condominiale, e l'altro tenga conto della “quota fissa per accesso al servizio” per il numero di unità abitative. Ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo sopra indicato, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati.” La CTU espletata in corso di causa , integrata dalle osservazioni dei CTP , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate , sui seguenti quesiti : 1) Verifichi il CTU la sussistenza dei due contatori e stabilisca se entrambi costituiscono punti di consegna, ovvero se i consumi vengano registrati da entrambi i contatori o esclusivamente da uno dei due contatori per tutte le unità immobiliari facenti parte del Parte_1
2) “Ricalcoli il consulente i corrispettivi dovuti per i consumi riportati nella fattura n. 20170005800644342 a partire dal 26 maggio 2012 contabilizzando gli stessi con riferimento a 115 unità abitative ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Regolamento per l'articolazione tariffaria ed indi rediga due distinte tabelle di calcolo: la prima che tenga conto di una unica “quota fissa per accesso al servizio” in relazione al contatore condominiale e la seconda che tenga conto della “quota fissa per accesso al servizio per il numero di 115 unità abitative. Ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo sopra indicato, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute sempre in base ai criteri sopra elencati .”
Pagina 15 3) Ricalcoli il consulente i corrispettivi dovuti per i consumi effettuati nel decennio antecedente la notificazione dell'atto di citazione – periodo 16 gennaio 2008 – 16 gennaio 2018, quali esposti nelle fatture prodotte in atti ed al netto di quelli riportati nella fattura n. 20170005800644342 oggetto di contabilizzazione separata, contabilizzando gli stessi con riferimento a 115 unità abitative ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Regolamento per l'articolazione tariffaria ed indi redigendo due distinte tabelle di calcolo: la prima che tenga conto di un'unica
“quota fissa per accesso al servizio” in relazione al contatore condominiale e la seconda che tenga conto della “quota fissa per accesso al servizio per il numero di 115 unità abitative. All'esito quantifichi le somme che risultassero pagate in eccedenza dal Condominio ” ad rispetto al Parte_1 P_ dovuto, sempre in base ai criteri sopra elencati”, è pervenuta alla conclusione che le somme pagate in eccedenza dal condominio ad ammontano ad € 43.236,81 e che pertanto il P_
Condominio in questione risulta creditore nei confronti di P_ di tale importo .
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda di parte attrice opponente e per l'effetto: Condanna la società con sede in Nuoro in Via P_
Straullu n. 35 [P.I. alla restituzione in favore del P.IVA_3
- Controparte_6
[CF. in persona dell'Amministratore Dott. P.IVA_1 CP_1 nato a [...] il 7.7. 1970 (C.F. )
[...] C.F._1
Associato dello Controparte_2 composto dagli Associati e avente CP_1 Parte_2 sede in Loc. Castelcervo 80 - 07021 Porto Cervo (CF. ) P.IVA_2 della somma di €. 43.236,81 , oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo;
Condanna altresì la società con sede in Nuoro in P_
Via Straullu n. 35 (P.I. alla restituzione in favore del P.IVA_3
- Controparte_6
(CF. ) in persona dell'Amministratore Dott. P.IVA_1 CP_1 nato a [...] il 7.7. 1970 (CF. )
[...] C.F._1
Associato dello Controparte_2 composto dagli Associati e avente CP_1 Parte_2
Pagina 16 sede in Loc. Castelcervo 80 - 07021 Porto Cervo (CF. ) P.IVA_2 alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 che si liquidano in €.786,00 per spese, oltre €. 7.052,00
[...] per compensi professionali, IVA , CPA e 15% per spese generali come per legge . Dispone che le spese di CTU già liquidate con separato decreto siano poste interamente a carico della società P_
Così deciso in tempio Pausania il giorno 22 maggio 2025 . Il GOP Giovanna Maria Sulas
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