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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 923/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
SAMUELA
e
MA AR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PUCCINELLI PAOLA
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Vicopisano (PI), il 12 settembre 2015, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI), Anno 2015, Parte II, Serie A, nl. 26 e che dalla loro unione erano nati i figli, il 31 maggio 2015 e il 29 marzo Per_1 Per_2
2017. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi MA AR, uniti Parte_1
in matrimonio in Vicopisano (PI), il 12 settembre 2015, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI), Anno 2015, Parte II, Serie A, n°26, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si dichiarano economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro, rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2) i medesimi concordano il seguente piano genitoriale per i figli, minorenni, e Per_1 Per_2
a) essi saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi;
si precisa, ad ogni modo, che i minori continueranno a conservare la propria residenza presso la madre nella casa coniugale, posta in Vicopisano (PI), via S. Martini n. 7.
b) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo aifigli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
c) il padre potrà visitare e tenere con sé i figli e econdo il seguente calendario. Per_1 Per_2
Un week end ogni 15 giorni, alternato con la madre. Si precisa che il week end inizia dal sabato mattina e termina il lunedì mattina quando i bambini dovranno essere portati a scuola o, dall'altro genitore in orario pressoché corrispondente, quando non vi è scuola. Durante la prima settimana, dunque, il sig. IN potrà tenere con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola
(ovvero alla fermata dello scuolabus), fino al giovedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola. Nel corso della stessa settimana, il padre potrà stare con i figli, altresì, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino al lunedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola.
Nella settimana successiva, il padre potrà tenere con sé i figli dal giovedì dall'uscita da scuola
(ovvero alla fermata dello scuolabus), o in orario corrispondente quando non vi è scuola, fino al sabato mattina quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola.
E così via, a settimane alternate. Le parti con la sottoscrizione del presente atto si impegnano entrambe a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici dei propri figli. Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi.
I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le prossime festività natalizie con i figli secondo il regime dell'alternanza, ovvero: i figli trascorreranno con la madre il periodo compreso tra il 25 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025 e con il padre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 fino al 6 Gennaio 2026, oltre il giorno della vigilia di Natale. Tale schema sarà replicato negli anni avvenire alternando gli indicati periodi tra i genitori.
Analogo criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali, durante le quali i figli trascorreranno i primi tre giorni con un genitore (nell'anno 2025, con il padre) e i successivi tre con l'altro genitore (nell'anno 2025, con la madre), e così via in futuro ad anni alterni.
Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà tenere i figli con sé fino a 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto ai giorni festivi di calendario (25 aprile, 1° maggio), altre festività (es. 2 giugno,
1novembre, 8 dicembre), e staranno con ciascuno dei genitori secondo un Per_1 Per_2
criterio di alternanza pura (ovvero trascorreranno una ricorrenza con uno dei due, la successiva con l'altro e così a ripetizione);
3) In ossequio al principio di perequazione dei redditi, il sig. Marco IN, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo 2025), verserà un contributo al mantenimento in favore della moglie per entrambi i figli pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili per ogni figlio, per un importo, dunque, complessivo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione
(annuale) Istat di legge, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della signora che di seguito si trascrive IT: 74Q0760114000001065488676; Pt_1
4) Con riferimento, invece, alle spese straordinarie in favore di e queste saranno Per_1 Per_2
sostenute in ragione del 50% dai genitori;
le spese straordinarie vengono esattamente identificate e regolamentate in ogni loro parte secondo quanto definito nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 di cui si trascrive letteralmente il contenuto sui criteri di suddivisione delle spese, che i ricorrenti si obbligano ad osservare:
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero pe motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica. Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
5) il sig. IN presta il suo consenso alla percezione integrale dell'assegno unico universale alla sig.ra alla quale spetterà integralmente. Il sig. IN, dunque, si impegna sin Pt_1
da ora a rilasciare e/o sottoscrivere ogni necessario consenso/assenso per consentire il pagamento diretto di tale assegno in favore della moglie;
6) il sig. IN, entro e non oltre 5 MESI dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo
2025), si impegna e si obbliga a liberare la sig.ra dalla garanzia del contratto Parte_1
di mutuo concluso il 28.6.2024;
7) quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra manterrà la proprietà e l'uso Pt_1
della Fiat Panda, targata FB217FG, mentre il sig. IN manterrà la proprietà e l'uso della
BMW, targata GF287JG. Le parti precisano di essersi reciprocamente compensate e di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro per le spese di acquisto dei veicoli (doc. 7
– libretti di circolazione allegato al ricorso).
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge. Pisa, 23/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 923/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
SAMUELA
e
MA AR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PUCCINELLI PAOLA
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Vicopisano (PI), il 12 settembre 2015, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI), Anno 2015, Parte II, Serie A, nl. 26 e che dalla loro unione erano nati i figli, il 31 maggio 2015 e il 29 marzo Per_1 Per_2
2017. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi MA AR, uniti Parte_1
in matrimonio in Vicopisano (PI), il 12 settembre 2015, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI), Anno 2015, Parte II, Serie A, n°26, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si dichiarano economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro, rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2) i medesimi concordano il seguente piano genitoriale per i figli, minorenni, e Per_1 Per_2
a) essi saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi;
si precisa, ad ogni modo, che i minori continueranno a conservare la propria residenza presso la madre nella casa coniugale, posta in Vicopisano (PI), via S. Martini n. 7.
b) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo aifigli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
c) il padre potrà visitare e tenere con sé i figli e econdo il seguente calendario. Per_1 Per_2
Un week end ogni 15 giorni, alternato con la madre. Si precisa che il week end inizia dal sabato mattina e termina il lunedì mattina quando i bambini dovranno essere portati a scuola o, dall'altro genitore in orario pressoché corrispondente, quando non vi è scuola. Durante la prima settimana, dunque, il sig. IN potrà tenere con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola
(ovvero alla fermata dello scuolabus), fino al giovedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola. Nel corso della stessa settimana, il padre potrà stare con i figli, altresì, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino al lunedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola.
Nella settimana successiva, il padre potrà tenere con sé i figli dal giovedì dall'uscita da scuola
(ovvero alla fermata dello scuolabus), o in orario corrispondente quando non vi è scuola, fino al sabato mattina quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola.
E così via, a settimane alternate. Le parti con la sottoscrizione del presente atto si impegnano entrambe a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici dei propri figli. Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi.
I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le prossime festività natalizie con i figli secondo il regime dell'alternanza, ovvero: i figli trascorreranno con la madre il periodo compreso tra il 25 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025 e con il padre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 fino al 6 Gennaio 2026, oltre il giorno della vigilia di Natale. Tale schema sarà replicato negli anni avvenire alternando gli indicati periodi tra i genitori.
Analogo criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali, durante le quali i figli trascorreranno i primi tre giorni con un genitore (nell'anno 2025, con il padre) e i successivi tre con l'altro genitore (nell'anno 2025, con la madre), e così via in futuro ad anni alterni.
Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà tenere i figli con sé fino a 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto ai giorni festivi di calendario (25 aprile, 1° maggio), altre festività (es. 2 giugno,
1novembre, 8 dicembre), e staranno con ciascuno dei genitori secondo un Per_1 Per_2
criterio di alternanza pura (ovvero trascorreranno una ricorrenza con uno dei due, la successiva con l'altro e così a ripetizione);
3) In ossequio al principio di perequazione dei redditi, il sig. Marco IN, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo 2025), verserà un contributo al mantenimento in favore della moglie per entrambi i figli pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili per ogni figlio, per un importo, dunque, complessivo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione
(annuale) Istat di legge, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della signora che di seguito si trascrive IT: 74Q0760114000001065488676; Pt_1
4) Con riferimento, invece, alle spese straordinarie in favore di e queste saranno Per_1 Per_2
sostenute in ragione del 50% dai genitori;
le spese straordinarie vengono esattamente identificate e regolamentate in ogni loro parte secondo quanto definito nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 di cui si trascrive letteralmente il contenuto sui criteri di suddivisione delle spese, che i ricorrenti si obbligano ad osservare:
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero pe motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica. Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
5) il sig. IN presta il suo consenso alla percezione integrale dell'assegno unico universale alla sig.ra alla quale spetterà integralmente. Il sig. IN, dunque, si impegna sin Pt_1
da ora a rilasciare e/o sottoscrivere ogni necessario consenso/assenso per consentire il pagamento diretto di tale assegno in favore della moglie;
6) il sig. IN, entro e non oltre 5 MESI dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo
2025), si impegna e si obbliga a liberare la sig.ra dalla garanzia del contratto Parte_1
di mutuo concluso il 28.6.2024;
7) quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra manterrà la proprietà e l'uso Pt_1
della Fiat Panda, targata FB217FG, mentre il sig. IN manterrà la proprietà e l'uso della
BMW, targata GF287JG. Le parti precisano di essersi reciprocamente compensate e di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro per le spese di acquisto dei veicoli (doc. 7
– libretti di circolazione allegato al ricorso).
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge. Pisa, 23/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina