Articolo 52 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 51Articolo 53
Versione
14 maggio 1978
Art. 52.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata n. 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia", ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1977 sono riferiti alla competenza dell'anno 1978 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1978