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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.289/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MANGIA GIUSEPPE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. FARO MICHELE AURELIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2790/2020 pubblicata in data 21/08/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza: in via preliminare: - sospendere inaudita altera parte ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza n. 2790/2020 - R.G. 1922/2018 per i motivi meglio dedotti in atti;
in via principale: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza n. 2790/2020 - R.G.
1922/2018, e conseguentemente dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e confermare il decreto ingiuntivo n. 6941/2017 – R.G. n. 16774/2017 emesso dal Tribunale di
Catania in data 15 dicembre 2017; In via ulteriormente subordinata: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice del signor e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
condannare il medesimo al pagamento in favore di parte appellante della complessiva somma di € 3.985,79, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora nella misura del 15% annuo (e comunque contenuti e da contenersi nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/1996) maturati e maturandi dalla data della cessione (28.10.10) al saldo effettivo, calcolati sulla sola sorte capitale di € 3.624,60 oltre spese accessori ed alle successive spese occorrende. Il tutto con vittoria di spese, compensi e accessori relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania: PRELIMINARMENTE : dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.2790 emessa in primo grado in data 21/08/2020 dal Tribunale di Catania, Sez. IV Civile, siccome carente dei requisiti indicati negli artt. 342 e 348 bis del c.p.c., per i motivi sopra esposti e quant'altri l'Ecc.ma Corte riterrà esistenti NEL MERITO
: confermare la sentenza n.2790 emessa in primo grado in data 21/08/2020 dal
Tribunale di Catania, Sez. IV Civile e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla avverso la suddetta sentenza. Vittoria di spese e Parte_1
compensi da liquidare direttamente al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/9 Con sentenza n. 2790/2020 pubblicata in data 21/08/2020 il Tribunale di Catania revocava il decreto ingiuntivo n. 6941/2017 emesso il 15/12/2017 dal Tribunale di Catania;
rigettava la domanda di di accertamento del Parte_1
credito nei confronti di;
poneva le spese del procedimento Controparte_1
monitorio a carico di parte opposta e la condannava a rimborsare alla parte attrice le spese del giudizio di opposizione.
Il primo giudice riteneva che parte opposta aveva prodotto la lettera dell'1.08.2007 di accoglimento della richiesta della linea di credito oggetto del modulo sottoscritto da , senza provare la avvenuta notifica della Controparte_1
stessa accettazione al richiedente e che difettava una prova adeguata della erogazione dell'importo di euro 4.000,00 come indicato quale importo oggetto del prestito nel modulo di richiesta e nella lettera della Cofidis S.p.A.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello, per Parte_1
le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il instando per l'inammissibilità dell'appello e per la sua CP
infondatezza.
Rigettata la chiesta sospensione, all'udienza del 27/09/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da pag. 3/9 sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata la conclusione del contratto oggetto di controversia nonché l'erogazione del finanziamento in favore del signor CP
.
[...]
L'appellante ha rilevato che il non ha mai contestato la mancata CP comunicazione dell'accettazione del credito rotativo con la conseguenza che tale circostanza deve ritenersi pacifica e che, in ogni caso, il credito in favore di
Cofidis S.p.A. prima e risulta dall'estratto conto Parte_1
depositato al fascicolo monitorio e dal quale emergono i vari pagamenti effettuati dal signor ossia l'esecuzione diretta della prestazione che rientra tra i CP
comportamenti concludenti, i quali presuppongono, l'esistenza dell'implicito intento negoziale del medesimo.
pag. 4/9 Parte
Inoltre ha dedotto che la documentazione versata in atti è sufficiente per provare il diritto di credito in capo a Parte_1
Parte appellata ha sostenuto che, per il perfezionamento del contratto relativo alla carta di credito revolving, è necessario l'invio da parte della finanziaria di una comunicazione scritta di conferma dell'accoglimento della richiesta di concessione della carta revolving e dell'invio di detta carta revolving, documento non prodotto in giudizio, siccome inesistente tanto quanto il prestito.
Inoltre ha ribadito che: il presunto credito vantato in decreto ingiuntivo non è riportato in alcun documento ufficiale, ne dalla Centrale Rischi della Banca
d'Italia (mezzo prospetto sintetico della Centrale Rischi della Banca d'Italia1), ne dai dati creditizi gestiti dal CRIF (dati creditizi presenti in EURISC, gestito dal
CRIF) ne dalla Banca FI (comunicazione della Banca FI S.p.A.), documenti ufficiali prodotti in atti smentiscono categoricamente la pretesa;
la carenza delle legittimazioni (attiva e passiva) dei soggetti del giudizio, attesa l'omessa comunicazione delle cessioni sin dall'inizio tra Controparte_2
e e di quella tra e
[...] CP_3 CP_4 Parte_1
la mancata prova dell'erogazione del credito e l'inesistenza e/o
[...]
illegittimità degli interessi richiesti.
A giudizio della Corte va esaminata preliminarmente la questione della
Parte legittimazione attiva della (rectius titolarità attiva del diritto controverso), contestata anche in questo grado del giudizio dall'appellato.
Osserva la Corte che parte appellante ha documentato che tra Parte_2
e Cofidis S.p.A. non vi è stata cessione del credito, bensì un
[...]
mero cambio di denominazione. In particolare all'epoca della conclusione del contratto (1.08.2007), Cofidis era un marchio commerciale di cui era Pt_2 licenziataria esclusiva per l'Italia e, solo successivamente (il 20.05.2009)
ha cambiato ufficialmente la propria denominazione sociale in Cofidis Pt_2
(come documentato in primo grado, doc. 7).
pag. 5/9 Parte
Quanto alla cessione tra Cofidis e deve rilevarsi che secondo l'indirizzo pacifico della giurisprudenza la comunicazione della cessione del credito può avvenire anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (non essendo necessaria l'accettazione del debitore ceduto).
In ogni caso, nel caso in esame, l'appellante ha documentato che la cedente
Cofidis, in data 28.10.2010, ha spedito a mezzo di raccomandata al una CP
lettera con cui lo ha informato, ai sensi dell'art. 1264 c.c., della avvenuta Parte cessione in favore di (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado), raccomandata non ritirata dal CP
Nel merito, l'appello è infondato.
Occorre premettere che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Orbene, nel caso di specie la società appellante ha allegato e documentato la conclusione del contratto di finanziamento, mediante la produzione della pag. 6/9 richiesta formulata dal e dell'accettazione da parte della società CP
finanziaria.
Ed invero, sebbene nel contratto di finanziamento sottoscritto dal era CP
espressamente previsto che ai fini della conclusione del contratto era Pt_2
onerata di comunicare l'avvenuta accettazione della richiesta di finanziamento al parte appellata non ha contestato nell'atto di opposizione (né nel termine CP di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) l'avvenuta comunicazione di tale accettazione, deducendo, solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) “a nulla rileva la produzione del documento di accettazione del finanziamento (da parte della
e datata 01/08/2007), riferibile alla FI (a cui è intestata) e Pt_2
prodotta dalla odierna opposta, mancando ogni prova di invio al ogni CP
forma di accettazione da parte di questo e, peraltro, non recante firma del responsabile, timbro e ricezione da parte del CP
L'avvenuta comunicazione dell'accettazione deve, pertanto, ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Va, tuttavia, rilevato che, a fronte della contestazione del circa CP
Parte l'effettiva erogazione della somma di € 4.000,00 in suo favore, non ha fornito prova di aver provveduto (come previsto in contratto) ad inviare alle
Poste Italiane ordine di bonifico domiciliato e che il si sia recato presso CP
un qualsiasi ufficio postale (entro non oltre la fine del mese successivo all'accettazione) per il ritiro in contanti della somma erogata.
L'appellato, infatti, nell'atto di opposizione ha dedotto di non avere
“contezza alcuna di detto presunto debito, né ricorda di aver mai ricevuto alcunché da dette società finanziarie per i motivi posti a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto” e che “la documentazione prodotta è del tutto insufficiente, siccome: I non c'è prova del credito mancando ogni documento
pag. 7/9 contabile che possa accertarne l'esistenza e la correttezza dell'importo; II non
c'è prova, nella denegata ipotesi di esistenza del finanziamento, dell'interruzione dei pagamenti da parte del debitore;
III non c'è prova dell'autentica sottoscrizione del contratto;
IV non c'è prova di nessuna delle comunicazioni che la finanziaria avrebbe dovuto fare”.
L'appellante, quindi, era onerato di fornire la prova di aver erogato la somma, non essendo a tal uopo sufficiente la produzione dell'estratto conto.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta), disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Michele Aurelio Faro, si come richiesto nella comparsa di risposta.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP
vverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2790/2020 pubblicata
[...]
21/08/2020, così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Michele
Aurelio Faro;
pag. 8/9 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 14/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.289/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MANGIA GIUSEPPE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. FARO MICHELE AURELIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2790/2020 pubblicata in data 21/08/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza: in via preliminare: - sospendere inaudita altera parte ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza n. 2790/2020 - R.G. 1922/2018 per i motivi meglio dedotti in atti;
in via principale: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza n. 2790/2020 - R.G.
1922/2018, e conseguentemente dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e confermare il decreto ingiuntivo n. 6941/2017 – R.G. n. 16774/2017 emesso dal Tribunale di
Catania in data 15 dicembre 2017; In via ulteriormente subordinata: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice del signor e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
condannare il medesimo al pagamento in favore di parte appellante della complessiva somma di € 3.985,79, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora nella misura del 15% annuo (e comunque contenuti e da contenersi nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/1996) maturati e maturandi dalla data della cessione (28.10.10) al saldo effettivo, calcolati sulla sola sorte capitale di € 3.624,60 oltre spese accessori ed alle successive spese occorrende. Il tutto con vittoria di spese, compensi e accessori relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania: PRELIMINARMENTE : dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.2790 emessa in primo grado in data 21/08/2020 dal Tribunale di Catania, Sez. IV Civile, siccome carente dei requisiti indicati negli artt. 342 e 348 bis del c.p.c., per i motivi sopra esposti e quant'altri l'Ecc.ma Corte riterrà esistenti NEL MERITO
: confermare la sentenza n.2790 emessa in primo grado in data 21/08/2020 dal
Tribunale di Catania, Sez. IV Civile e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla avverso la suddetta sentenza. Vittoria di spese e Parte_1
compensi da liquidare direttamente al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/9 Con sentenza n. 2790/2020 pubblicata in data 21/08/2020 il Tribunale di Catania revocava il decreto ingiuntivo n. 6941/2017 emesso il 15/12/2017 dal Tribunale di Catania;
rigettava la domanda di di accertamento del Parte_1
credito nei confronti di;
poneva le spese del procedimento Controparte_1
monitorio a carico di parte opposta e la condannava a rimborsare alla parte attrice le spese del giudizio di opposizione.
Il primo giudice riteneva che parte opposta aveva prodotto la lettera dell'1.08.2007 di accoglimento della richiesta della linea di credito oggetto del modulo sottoscritto da , senza provare la avvenuta notifica della Controparte_1
stessa accettazione al richiedente e che difettava una prova adeguata della erogazione dell'importo di euro 4.000,00 come indicato quale importo oggetto del prestito nel modulo di richiesta e nella lettera della Cofidis S.p.A.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello, per Parte_1
le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il instando per l'inammissibilità dell'appello e per la sua CP
infondatezza.
Rigettata la chiesta sospensione, all'udienza del 27/09/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da pag. 3/9 sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata la conclusione del contratto oggetto di controversia nonché l'erogazione del finanziamento in favore del signor CP
.
[...]
L'appellante ha rilevato che il non ha mai contestato la mancata CP comunicazione dell'accettazione del credito rotativo con la conseguenza che tale circostanza deve ritenersi pacifica e che, in ogni caso, il credito in favore di
Cofidis S.p.A. prima e risulta dall'estratto conto Parte_1
depositato al fascicolo monitorio e dal quale emergono i vari pagamenti effettuati dal signor ossia l'esecuzione diretta della prestazione che rientra tra i CP
comportamenti concludenti, i quali presuppongono, l'esistenza dell'implicito intento negoziale del medesimo.
pag. 4/9 Parte
Inoltre ha dedotto che la documentazione versata in atti è sufficiente per provare il diritto di credito in capo a Parte_1
Parte appellata ha sostenuto che, per il perfezionamento del contratto relativo alla carta di credito revolving, è necessario l'invio da parte della finanziaria di una comunicazione scritta di conferma dell'accoglimento della richiesta di concessione della carta revolving e dell'invio di detta carta revolving, documento non prodotto in giudizio, siccome inesistente tanto quanto il prestito.
Inoltre ha ribadito che: il presunto credito vantato in decreto ingiuntivo non è riportato in alcun documento ufficiale, ne dalla Centrale Rischi della Banca
d'Italia (mezzo prospetto sintetico della Centrale Rischi della Banca d'Italia1), ne dai dati creditizi gestiti dal CRIF (dati creditizi presenti in EURISC, gestito dal
CRIF) ne dalla Banca FI (comunicazione della Banca FI S.p.A.), documenti ufficiali prodotti in atti smentiscono categoricamente la pretesa;
la carenza delle legittimazioni (attiva e passiva) dei soggetti del giudizio, attesa l'omessa comunicazione delle cessioni sin dall'inizio tra Controparte_2
e e di quella tra e
[...] CP_3 CP_4 Parte_1
la mancata prova dell'erogazione del credito e l'inesistenza e/o
[...]
illegittimità degli interessi richiesti.
A giudizio della Corte va esaminata preliminarmente la questione della
Parte legittimazione attiva della (rectius titolarità attiva del diritto controverso), contestata anche in questo grado del giudizio dall'appellato.
Osserva la Corte che parte appellante ha documentato che tra Parte_2
e Cofidis S.p.A. non vi è stata cessione del credito, bensì un
[...]
mero cambio di denominazione. In particolare all'epoca della conclusione del contratto (1.08.2007), Cofidis era un marchio commerciale di cui era Pt_2 licenziataria esclusiva per l'Italia e, solo successivamente (il 20.05.2009)
ha cambiato ufficialmente la propria denominazione sociale in Cofidis Pt_2
(come documentato in primo grado, doc. 7).
pag. 5/9 Parte
Quanto alla cessione tra Cofidis e deve rilevarsi che secondo l'indirizzo pacifico della giurisprudenza la comunicazione della cessione del credito può avvenire anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (non essendo necessaria l'accettazione del debitore ceduto).
In ogni caso, nel caso in esame, l'appellante ha documentato che la cedente
Cofidis, in data 28.10.2010, ha spedito a mezzo di raccomandata al una CP
lettera con cui lo ha informato, ai sensi dell'art. 1264 c.c., della avvenuta Parte cessione in favore di (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado), raccomandata non ritirata dal CP
Nel merito, l'appello è infondato.
Occorre premettere che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Orbene, nel caso di specie la società appellante ha allegato e documentato la conclusione del contratto di finanziamento, mediante la produzione della pag. 6/9 richiesta formulata dal e dell'accettazione da parte della società CP
finanziaria.
Ed invero, sebbene nel contratto di finanziamento sottoscritto dal era CP
espressamente previsto che ai fini della conclusione del contratto era Pt_2
onerata di comunicare l'avvenuta accettazione della richiesta di finanziamento al parte appellata non ha contestato nell'atto di opposizione (né nel termine CP di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) l'avvenuta comunicazione di tale accettazione, deducendo, solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) “a nulla rileva la produzione del documento di accettazione del finanziamento (da parte della
e datata 01/08/2007), riferibile alla FI (a cui è intestata) e Pt_2
prodotta dalla odierna opposta, mancando ogni prova di invio al ogni CP
forma di accettazione da parte di questo e, peraltro, non recante firma del responsabile, timbro e ricezione da parte del CP
L'avvenuta comunicazione dell'accettazione deve, pertanto, ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Va, tuttavia, rilevato che, a fronte della contestazione del circa CP
Parte l'effettiva erogazione della somma di € 4.000,00 in suo favore, non ha fornito prova di aver provveduto (come previsto in contratto) ad inviare alle
Poste Italiane ordine di bonifico domiciliato e che il si sia recato presso CP
un qualsiasi ufficio postale (entro non oltre la fine del mese successivo all'accettazione) per il ritiro in contanti della somma erogata.
L'appellato, infatti, nell'atto di opposizione ha dedotto di non avere
“contezza alcuna di detto presunto debito, né ricorda di aver mai ricevuto alcunché da dette società finanziarie per i motivi posti a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto” e che “la documentazione prodotta è del tutto insufficiente, siccome: I non c'è prova del credito mancando ogni documento
pag. 7/9 contabile che possa accertarne l'esistenza e la correttezza dell'importo; II non
c'è prova, nella denegata ipotesi di esistenza del finanziamento, dell'interruzione dei pagamenti da parte del debitore;
III non c'è prova dell'autentica sottoscrizione del contratto;
IV non c'è prova di nessuna delle comunicazioni che la finanziaria avrebbe dovuto fare”.
L'appellante, quindi, era onerato di fornire la prova di aver erogato la somma, non essendo a tal uopo sufficiente la produzione dell'estratto conto.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta), disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Michele Aurelio Faro, si come richiesto nella comparsa di risposta.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP
vverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2790/2020 pubblicata
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21/08/2020, così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Michele
Aurelio Faro;
pag. 8/9 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 14/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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