Art. 21.
Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazioni rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.
Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazioni rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.