Articolo 21 della Legge 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 20Articolo 22
Versione
16 ottobre 1965
Art. 21.
Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazioni rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1965