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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 9790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice estensore all'esito della riserva in decisione avvenuta in camera di consiglio alla scadenza del termine assegnato alle parti ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9790/2024 Reg. Gen. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale Sede, resa nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi rubricato al n. 1547/2024 RGE in data 25.11.2024; causa pendente tra:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Corso, Marina Corso, Parte_1
Mattia Niki Corso e Francesco Corso in virtù di procura generale alle liti in atti;
RECLAMANTE
e
; DEBITORE RECLAMATO CONTUMACE Controparte_1 nonché
. TERZO PIGNORATO CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: revocare l'ordinanza del 25.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento reso in data 25.11.2024, alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G.E. del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia
Guardascione, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva n. 1547/2024 R.G.E. ex art. 2
543, comma 5, c.p.c. rilevando il tardivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura, avvenuto successivamente alla data di udienza indicata in citazione.
Avverso tale provvedimento, in data 29.11.2024, il creditore proponeva reclamo al
Collegio, ai sensi degli artt. 178 e 630 c.p.c.
Il Presidente, con decreto del 3.12.2024 assegnava al reclamato il termine di venti giorni per il deposito di eventuale memoria di risposta. Ricorso e decreto venivano regolarmente comunicati alla controparte che però non si costituiva.
Con ordinanza interlocutoria del 7.01.2025, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con il terzo pignorato, veniva assegnato nuovo termine al – CP_2 ritualmente avvisato – che, però, non si costituiva.
Il fascicolo veniva trasmesso al giudice designato alla scadenza del termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e va accolto.
Giova osservare come, con provvedimento del 25.11.2024, il G.E. dichiarava – ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. – l'estinzione della procedura esecutiva n. 1547/2024 R.G.E. sul presupposto del tardivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo avvenuto successivamente alla data in citazione. Precisamente dagli atti di causa si evince che la data indicata in citazione è il 21.05.2024, mentre il deposito degli avvisi ex art. 543 c.p.c. è avvenuto in data 29.05.2024.
La questione in esame costituisce l'occasione per consentire al Collegio una corretta lettura ermeneutica del disposto dell'art. 543, comma 5, come introdotto dalla l. n. 206 del 2021 e ulteriormente riformato dal d.lgs. 31.10.2024, n. 164 (c.d. correttivo la cui norma transitoria ne prevede l'applicazione ai procedimenti – quali quello de quo – introdotti successivamente al 28.02.2023).
Nello specifico il comma – come attualmente formulato – così dispone: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Innanzi tutto, va evidenziato che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore
è stata espunta con il c.d. correttivo alla . E tanto supera tutte le contestazioni Pt_2 in riferimento al debitore esecutato. 3
Passando, quindi, a valutare i motivi di reclamo avverso il terzo pignorato, va rilevato che si sono registrate, nella giurisprudenza di merito, due diverse interpretazioni relative al momento del deposito del detto avviso, nell'ipotesi particolare in cui la prima udienza effettiva non corrisponda (ma sia successiva) a quella indicata in citazione.
In particolare, si tratta di stabilire se la sanzione dell'inefficacia debba scattare qualora il creditore non provveda a detto deposito entro la data fissata in citazione o entro la prima udienza per come in concreto differita dal giudice (prima udienza effettiva).
Secondo l'orientamento più rigoroso, (anche) il deposito (oltre alla notifica) dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. deve avvenire entro la data indicata nell'atto di pignoramento, quand'anche effettivamente l'udienza venga fissata e celebrata dal G.E. successivamente.
A sostegno di questa tesi depone innanzitutto il tenore letterale della disposizione in cui l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” precede e fa riferimento sia all'adempimento notificatorio che a quello di deposito.
Ancora poi si sostiene l'equiparazione, sotto il profilo effettuale, tra omessa e tardiva notifica dell'avviso: e in entrambe le ipotesi senza dubbio va dichiarata l'inefficacia del pignoramento. E se ne fa discendere la stessa conseguenza per l'omesso o il tardivo deposito dell'avviso.
Infine, si argomenta sulla qualificazione dell'attività del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo notificato quale atto di impulso da compiere entro un termine perentorio, la cui omissione è sanzionata con l'inefficacia al pari di altre ipotesi quale, ad esempio, quella prevista dall'art. 567, comma 3, c.p.c.
Questo Collegio ritiene, però, di dover interpretare la norma de qua aderendo ad altro orientamento (diffusamente invalso in numerosi Uffici giudiziari) in base al quale è consentito il deposito dell'avviso, notificato entro la data indicata in pignoramento, anche successivamente a tale data, purché prima della prima udienza di effettiva celebrazione ad opera del G.E.
Occorre, al riguardo, muovere dalla considerazione della differente finalità dei due nuovi adempimenti previsti a carico del creditore procedente dall'art. 543 c.p.c. come modificato.
La notifica dell'avviso risponde all'esigenza di rendere edotto il terzo dell'attività di impulso svolta dal procedente ai fini del mantenimento del vincolo del pignoramento già apposto con la (omologa dal punto di vista formale) notifica dell'atto ex art. 543 c.p.c.: mancata
(tardivamente effettuata) la notifica dell'avviso al terzo entro la data indicata nell'atto di pignoramento, cessano ipso iure gli obblighi di custodia per il terzo e il bene-credito staggito 4
è liberato, senza necessità di istanza del debitore né tampoco di provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Inequivoco, in tal senso, il disposto dell'attuale quinto comma (ex sesto comma) dell'art. 543 c.p.c., nell'ultimo inciso chiaro nello statuire che “In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”, senza operare richiamo alcuno al deposito dell'avviso, la cui effettuazione non cade nella sfera di immediata percepibilità del terzo pignorato.
Il deposito dell'avviso (tempestivamente) notificato è invece incombente non già diretto al terzo pignorato, bensì al giudice dell'esecuzione: si tratta, infatti, dell'adempimento occorrente perché il giudice possa verificare l'effettivo compimento della notifica nel termine di legge: e siccome tale attività di controllo viene effettuata soltanto alla prima udienza effettiva, è ragionevole ritenere che il deposito dell'avviso possa e debba avvenire entro tale data, alcuna valenza assumendo la circostanza che detto deposito sia avvenuto successivamente alla data indicata in citazione.
Pretendere che il deposito de quo avvenga, a pena di inefficacia del pignoramento, entro l'udienza fissata in citazione, quando la stessa si celebri successivamente (oltremodo tenuto conto del fatto che la comunicazione alla parte del rinvio d'ufficio sovente avviene contestualmente all'iscrizione a ruolo), appare – a parere del Collegio – estraneo alle evidenziate finalità della norma in esame.
D'altro canto, l'eliminazione dell'incombenza nei confronti del debitore rende palese ancor di più che la ratio sia solo quella di “liberare” il terzo in caso di omessa notifica (entro la data indicata in pignoramento) e consentire al g.e. il controllo sulla completezza degli atti
(alla prima udienza effettiva, e non prima).
Peraltro, anche sulla base del solo tenore letterale della norma, l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” ben può considerarsi come riferito esclusivamente al seguente inciso relativo alla notifica (al terzo) dell'avviso di iscrizione a ruolo e non anche a quello sul suo deposito che segue alla congiunzione “e” che disciplina una diversa e distinta attività.
D'altro canto, la sanzione stabilita sempre nel quinto comma in esame “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento” non contiene espresso riferimento alla “data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” invece menzionata nel primo periodo, così come non è comminata in riferimento alla tardività degli adempimenti, ma solo alla loro omissione. 5
Per tutti questi motivi, considerato che nel caso de quo il deposito dell'avviso
(tempestivamente notificato al debitore e al terzo) è avvenuto prima della effettiva udienza celebratasi dinanzi al g.e., il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza reclamata.
Compensate le spese, considerato che sul punto esistono effettivamente diversi orientamenti, nonché considerato l'intervenuto mutamento dell'orientamento di sezione e, oltretutto, considerata l'applicazione retroattiva del c.d. correttivo Cartabia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
• accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunziata dal G.E. dell'Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Guardascione, in data 25.11.2024 nell'ambito della procedura espropriativa n. 1547/2024 RGE.
• compensate le spese.
Aversa, 3.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Lorella Triglione Dr. Michelangelo Petruzziello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice estensore all'esito della riserva in decisione avvenuta in camera di consiglio alla scadenza del termine assegnato alle parti ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9790/2024 Reg. Gen. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale Sede, resa nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi rubricato al n. 1547/2024 RGE in data 25.11.2024; causa pendente tra:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Corso, Marina Corso, Parte_1
Mattia Niki Corso e Francesco Corso in virtù di procura generale alle liti in atti;
RECLAMANTE
e
; DEBITORE RECLAMATO CONTUMACE Controparte_1 nonché
. TERZO PIGNORATO CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: revocare l'ordinanza del 25.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento reso in data 25.11.2024, alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G.E. del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia
Guardascione, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva n. 1547/2024 R.G.E. ex art. 2
543, comma 5, c.p.c. rilevando il tardivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura, avvenuto successivamente alla data di udienza indicata in citazione.
Avverso tale provvedimento, in data 29.11.2024, il creditore proponeva reclamo al
Collegio, ai sensi degli artt. 178 e 630 c.p.c.
Il Presidente, con decreto del 3.12.2024 assegnava al reclamato il termine di venti giorni per il deposito di eventuale memoria di risposta. Ricorso e decreto venivano regolarmente comunicati alla controparte che però non si costituiva.
Con ordinanza interlocutoria del 7.01.2025, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con il terzo pignorato, veniva assegnato nuovo termine al – CP_2 ritualmente avvisato – che, però, non si costituiva.
Il fascicolo veniva trasmesso al giudice designato alla scadenza del termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e va accolto.
Giova osservare come, con provvedimento del 25.11.2024, il G.E. dichiarava – ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. – l'estinzione della procedura esecutiva n. 1547/2024 R.G.E. sul presupposto del tardivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo avvenuto successivamente alla data in citazione. Precisamente dagli atti di causa si evince che la data indicata in citazione è il 21.05.2024, mentre il deposito degli avvisi ex art. 543 c.p.c. è avvenuto in data 29.05.2024.
La questione in esame costituisce l'occasione per consentire al Collegio una corretta lettura ermeneutica del disposto dell'art. 543, comma 5, come introdotto dalla l. n. 206 del 2021 e ulteriormente riformato dal d.lgs. 31.10.2024, n. 164 (c.d. correttivo la cui norma transitoria ne prevede l'applicazione ai procedimenti – quali quello de quo – introdotti successivamente al 28.02.2023).
Nello specifico il comma – come attualmente formulato – così dispone: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Innanzi tutto, va evidenziato che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore
è stata espunta con il c.d. correttivo alla . E tanto supera tutte le contestazioni Pt_2 in riferimento al debitore esecutato. 3
Passando, quindi, a valutare i motivi di reclamo avverso il terzo pignorato, va rilevato che si sono registrate, nella giurisprudenza di merito, due diverse interpretazioni relative al momento del deposito del detto avviso, nell'ipotesi particolare in cui la prima udienza effettiva non corrisponda (ma sia successiva) a quella indicata in citazione.
In particolare, si tratta di stabilire se la sanzione dell'inefficacia debba scattare qualora il creditore non provveda a detto deposito entro la data fissata in citazione o entro la prima udienza per come in concreto differita dal giudice (prima udienza effettiva).
Secondo l'orientamento più rigoroso, (anche) il deposito (oltre alla notifica) dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. deve avvenire entro la data indicata nell'atto di pignoramento, quand'anche effettivamente l'udienza venga fissata e celebrata dal G.E. successivamente.
A sostegno di questa tesi depone innanzitutto il tenore letterale della disposizione in cui l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” precede e fa riferimento sia all'adempimento notificatorio che a quello di deposito.
Ancora poi si sostiene l'equiparazione, sotto il profilo effettuale, tra omessa e tardiva notifica dell'avviso: e in entrambe le ipotesi senza dubbio va dichiarata l'inefficacia del pignoramento. E se ne fa discendere la stessa conseguenza per l'omesso o il tardivo deposito dell'avviso.
Infine, si argomenta sulla qualificazione dell'attività del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo notificato quale atto di impulso da compiere entro un termine perentorio, la cui omissione è sanzionata con l'inefficacia al pari di altre ipotesi quale, ad esempio, quella prevista dall'art. 567, comma 3, c.p.c.
Questo Collegio ritiene, però, di dover interpretare la norma de qua aderendo ad altro orientamento (diffusamente invalso in numerosi Uffici giudiziari) in base al quale è consentito il deposito dell'avviso, notificato entro la data indicata in pignoramento, anche successivamente a tale data, purché prima della prima udienza di effettiva celebrazione ad opera del G.E.
Occorre, al riguardo, muovere dalla considerazione della differente finalità dei due nuovi adempimenti previsti a carico del creditore procedente dall'art. 543 c.p.c. come modificato.
La notifica dell'avviso risponde all'esigenza di rendere edotto il terzo dell'attività di impulso svolta dal procedente ai fini del mantenimento del vincolo del pignoramento già apposto con la (omologa dal punto di vista formale) notifica dell'atto ex art. 543 c.p.c.: mancata
(tardivamente effettuata) la notifica dell'avviso al terzo entro la data indicata nell'atto di pignoramento, cessano ipso iure gli obblighi di custodia per il terzo e il bene-credito staggito 4
è liberato, senza necessità di istanza del debitore né tampoco di provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Inequivoco, in tal senso, il disposto dell'attuale quinto comma (ex sesto comma) dell'art. 543 c.p.c., nell'ultimo inciso chiaro nello statuire che “In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”, senza operare richiamo alcuno al deposito dell'avviso, la cui effettuazione non cade nella sfera di immediata percepibilità del terzo pignorato.
Il deposito dell'avviso (tempestivamente) notificato è invece incombente non già diretto al terzo pignorato, bensì al giudice dell'esecuzione: si tratta, infatti, dell'adempimento occorrente perché il giudice possa verificare l'effettivo compimento della notifica nel termine di legge: e siccome tale attività di controllo viene effettuata soltanto alla prima udienza effettiva, è ragionevole ritenere che il deposito dell'avviso possa e debba avvenire entro tale data, alcuna valenza assumendo la circostanza che detto deposito sia avvenuto successivamente alla data indicata in citazione.
Pretendere che il deposito de quo avvenga, a pena di inefficacia del pignoramento, entro l'udienza fissata in citazione, quando la stessa si celebri successivamente (oltremodo tenuto conto del fatto che la comunicazione alla parte del rinvio d'ufficio sovente avviene contestualmente all'iscrizione a ruolo), appare – a parere del Collegio – estraneo alle evidenziate finalità della norma in esame.
D'altro canto, l'eliminazione dell'incombenza nei confronti del debitore rende palese ancor di più che la ratio sia solo quella di “liberare” il terzo in caso di omessa notifica (entro la data indicata in pignoramento) e consentire al g.e. il controllo sulla completezza degli atti
(alla prima udienza effettiva, e non prima).
Peraltro, anche sulla base del solo tenore letterale della norma, l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” ben può considerarsi come riferito esclusivamente al seguente inciso relativo alla notifica (al terzo) dell'avviso di iscrizione a ruolo e non anche a quello sul suo deposito che segue alla congiunzione “e” che disciplina una diversa e distinta attività.
D'altro canto, la sanzione stabilita sempre nel quinto comma in esame “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento” non contiene espresso riferimento alla “data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” invece menzionata nel primo periodo, così come non è comminata in riferimento alla tardività degli adempimenti, ma solo alla loro omissione. 5
Per tutti questi motivi, considerato che nel caso de quo il deposito dell'avviso
(tempestivamente notificato al debitore e al terzo) è avvenuto prima della effettiva udienza celebratasi dinanzi al g.e., il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza reclamata.
Compensate le spese, considerato che sul punto esistono effettivamente diversi orientamenti, nonché considerato l'intervenuto mutamento dell'orientamento di sezione e, oltretutto, considerata l'applicazione retroattiva del c.d. correttivo Cartabia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
• accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunziata dal G.E. dell'Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Guardascione, in data 25.11.2024 nell'ambito della procedura espropriativa n. 1547/2024 RGE.
• compensate le spese.
Aversa, 3.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Lorella Triglione Dr. Michelangelo Petruzziello