TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 930
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Eccesso di potere - Annullamento degli atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Nullità/Annullabilità dell’atto per eccesso di potere, difetto di motivazione circa i recuperi Pac effettuati nel corso degli anni da Agea. Errata quantificazione del presunto debito - Carenza di motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere - Manifesta irragionevolezza - Mancata comunicazione dell’atto prodromico - Illegittimità per mancata notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti di accertamento presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Eccezione di decadenza per violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 - Eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2988/95 - Eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. In subordine eccezione di prescrizione ordinaria

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Illegittimità della richiesta degli interessi di mora e degli oneri di riscossione – Violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), nonché dell’art. 3, L. 241/90

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge – Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. - Carenza di motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione di norme comunitarie e nazionali - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Illegittimità della pretesa di pagamento del prelievo supplementare per incompatibilità tra norme nazionali e comunitarie

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Violazione dell’obbligo di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto eurounitario - Violazione del principio di effettività e di leale cooperazione

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione di legge in relazione a Reg. CEE n. 3950/92, reg. (CE) n. 1392/2001, reg. (CE) n. 595/2004 - Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo - Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, della certezza del diritto e di non discriminazione - di legalità

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione al Reg. (CEE) n. 536/93, art. 7, comma 1, Reg. (CE) n. 1392/2001 5° considerando, Reg. (CE) n. 595/ 2004 nonché art. 1 comma 7, D. L. n. 22/2005, lettera b art. 3)

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art. 77 e 50 DPR 602/73

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa dell'introduzione dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore, richiedendo un nuovo ricalcolo da parte dell'AGEA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 930
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 930
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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