Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00930/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03483/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3483 del 2022, proposto dalla società Az. Agr. Griffini Cesare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA Regime quote latte “ Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35276 Comunicazione: CP700-4485383-P notificata alla ricorrente in data 18 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. BE ER e udita per la parte il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato l’atto di rideterminazione del 18.10.2022 n.prot. AGEA.AGA.2022.35276 Comunicazione: CP700-4485383-P emesso dall’Agea con riferimento al periodo 2002/2003.
2. Il ricorso è stato affidato a dodici motivi così rubricati “ I. Eccesso di potere - Annullamento degli atti presupposti; II. II° - Nullità/Annullabilità dell’atto per eccesso di potere, difetto di motivazione circa i recuperi Pac effettuati nel corso degli anni da Agea. Errata quantificazione del presunto debito - Carenza di motivazione; III. Eccesso di potere- Manifesta irragionevolezza - Mancata comunicazione dell’atto prodromico- Illegittimità per mancata notifica della cartella di pagamento e di tutti gli atti di accertamento presupposti (e della circostanza che gli importi siano stati “accertati come definitivi”) e della relativa data di notifica, con conseguente impossibilità non solo di verificare gli importi intimati con gli atti di accertamento, ma anche l’esistenza dei medesimi- Violazione art. 8 ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito con modificazione dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - Violazione del diritto di difesa - Violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000; IV. Eccezione di decadenza per violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 - Eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2988/95 -Eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. In subordine eccezione di prescrizione ordinaria; VI. Illegittimità della richiesta degli interessi di mora e degli oneri di riscossione – Violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), nonché dell’art. 3, L. 241/90”; “V. Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge – Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. - Carenza di motivazione; VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n. 82/05, dell’art. 16-ter, L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50, D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60, D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo; VIII. Illegittimità della pretesa di pagamento del prelievo supplementare per incompatibilità tra l’art. 9 c. 3 del DL 49/2003 con l’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e la versione originaria dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 (per l’anno 2005-2006 e 2006-2007) e con la versione dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 introdotta dall’art. 1 Reg. CE n. 1468/2006, che alla lett. (f) (per l’anno 2007-2008); IX. Violazione dell’obbligo di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto eurounitario - Violazione dell’art. 11 e dell’art.117 Cost.- Violazione del principio di effettività, enunciato nell’art. 10 del Trattato CE - Violazione del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE; X. Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione di legge: Art. 2 par. 1, c. 2, del Reg. CEE n. 3950/92, reg. (CE) n. 1392/2001 5° Considerando - Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo - Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, della certezza del diritto e di non discriminazione - di legalità; XI. Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione al Reg. (CEE) n. 536/93, art. 7, comma 1, Reg. (CE) n. 1392/2001 5° considerando, Reg. (CE) n. 595/ 2004 nonché art. 1 comma 7, D. L. n. 22/2005, lettera b art. 3); XII. Violazione dell’art. 77 e 50 DPR 602/73”.
2.1 L’Agea non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
3. All’odierna udienza di smaltimento, in assenza di ulteriori memorie e produzioni documentali, la causa è stata posta in decisione, previo avviso del Collegio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm., della sussistenza di una possibile causa d’improcedibilità determinata dall’entrata in vigore nelle more del giudizio dell’art. 10 bis del D.L. n. 69/2023 di cui subito d’appresso si scriverà.
4. Il ricorso, come preannunciato in udienza è improcedibile. Difatti, come rilevato in identica fattispecie, «in corso di causa, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti innovazioni attraverso l’art. 10-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103, che: - al comma 1 prevede che “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”; - ai commi 2 e 3 disciplina i parametri, i criteri e le modalità attraverso cui “l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti”; - al comma 4 prevede che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” » (TAR Lombardia, Milano, sez. II n. 3827/2025). Lo stesso avviso è stato confermato da decisioni ancor più recenti nelle quali, a fronte di identiche vicende è stato affermato che “ 9. Il provvedimento impugnato risulta pertanto inefficace ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché non vi è più interesse ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm .” (TAR Lombardia, Brescia, sez. II nn. 152,153,154,155 del 2026).
5. Trattasi di una disciplina sopravvenuta e incidente direttamente e in via generale su tutti gli atti accertativi di rideterminazione del prelievo emessi, quantomeno, fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e dunque fino al 10 agosto 2023, ferme le ulteriori disposizioni sopravvenute e confermative, coinvolgenti anche provvedimenti successivi.
5.1 Ebbene, siccome l’atto impugnato rientra indubitabilmente nel novero dei predetti atti di riliquidazione, essendo intervenuto in data 18.10.2022, lo stesso è divenuto inefficace, sì privando la ricorrente del necessario interesse a ricorrere, poiché al momento risulta necessaria l’attività di ricalcolo secondo le nuove indicazioni fornite dalla summenzionata disciplina innovativa di cui all’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 e succ. mod. e integr.
La norma, del resto, expressis verbis “ priva di effetto ” le comunicazioni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto legge - quale è quella di cui all’atto in epigrafe impugnato – indi imponendo all’Amministrazione di adottare nuove comunicazioni di ricalcolo secondo le modalità stabilite dalla disposizione medesima.
6. Non risulta peraltro che, nelle more del giudizio e a seguito dell’annullamento, siano state già adottate nuove comunicazioni di ricalcolo, che dovranno eventualmente essere impugnate separatamente.
7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
8. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esime il Collegio dalla determinazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO Di RI, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BE ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ER | TO Di RI |
IL SEGRETARIO