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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civi le di Pi acenza, S ezione Uni ca, riuni to in Camera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vile promoss a con ri corso congiunt o depositato i n data
13.12.2024
da
(C.F. ), nat a a Sondalo (SO) il Parte_1 C.F._1
11.4.1985, rappres entat a e di fes a dall ' Avv. Vivi ana Gioi a, elettivamente domi cili at a press o i l rel ati vo studio sit o in Pi acenza, Corso Vittorio
Emanuel e II, n. 36, giust a del ega i n calce al ri corso su foglio separat o.
- RICO RRENTE -
E
(C .F. ), nat o a P iacenza il CP_1 C.F._2
23.1.1982, rappres entat o e di feso dall ' Avv. Vi viana Gioia , el ettivamente
1 domi cili at o press o i l relat ivo studi o sit o in Pi acenza, C orso Vitt ori o
Emanuel e II, n. 36, giust a del ega i n calce al ri corso su foglio separat o.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NIS TERO in persona del P rocurat ore dell a Repubbli ca
Dott.ssa Grazi a Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto il ri cors o congiunt o personal ment e sottoscritt o e deposit ato dalle parti in data 13.12.2024 con il qual e hanno congi unt am ent e chiesto di ottenere l a pronunci a di regolamentazione dell'esercizio della responsabilit à genit ori al e con riguardo al fi glio mi nore all e Per_1
seguenti
CONDIZIO NI
“1) la casa familiare in locazione sita in 29020 Gossolengo (PC) – Loc.
Quart o – Vi a EN M att ei 5 rim arrà al signor che CP_1
continuerà ad abitarvi. La signora unit am ente al fi glio Parte_1
come da accordi int ercorsi tra l e parti , a fa r t em po da gennai o Per_1
2022 si è tras ferit a a vivere a Rivergaro – Via Sopra Rivo 3/ B, ed ha gi à
asport at o tut ti i propri effetti personali;
2) il figli o mi nore nat o a Pi acenza in dat a 1.5.2015, oggi di anni Per_1
nove, viene affi dat o in modo condivi so ad entram bi i genit ori , con coll ocazione prevalente presso la m adre e qui ndi in Ri vergaro – Vi a Sopra
Rivo 3/B; tutt e le decisioni di m aggiore i nt eresse per il mi nore relative
2 alla salute, all'educazione ed all'istruzione saranno assunte dai genitori di com une accordo, t enendo cont o dell e capacità, incli nazi oni ed aspirazioni del fi glio;
3) salvo diversi accordi t ra le parti , tenut o conto degli impegni lavorati vi dei genit ori , nonché degli impegni scol asti ci, sportivi e ri creativi del figli o, il padre pot rà vedere e t enere con sé il figlio con le seguenti Per_1
modalit à: a weekend alt erni dal venerdì alle ore 18: 00 fi no all a dom eni ca matti na all e ore 10: 00 quando l o ri accompagnerà dall a m adre (con due pernot tam enti compresi ) e durant e i weekend di spett anza dell a m adre, il signor pot rà vedere e tenere con sé il figli o dalla dom enic a matt ina CP_1
all e ore 10: 00 fino al lunedì m atti na quando l o ri accompagnerà a scuol a
(con un pernott o). Inolt re, il padre pot rà vedere e tenere con sé il figl io anche un giorno durant e l a sett imana (indi cat ivament e il mercol edì )
dall'uscita da scuola fino all a mattina seguente quando lo riaccompagnerà
a scuol a con un pernottam ento com preso.
Per quanto riguarda l e vacanze natal izi e, i genit ori concordano che ad anni alt erni il figli o t rascorra i giorni dell a Vi gilia con un genit ore e di Nat ale con l'altro genitore e che trascorra con un genitore il periodo dal 26/12 al
31/12 e con l'altro genitore il periodo dal 31/12 al 6/1. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori concordano che il figlio trascorra ad anni alt erni con un genit ore dal gi ovedì al sabato antecedenti la Pasqua e con l'altro genitore dalla domenica (Pasqua) al martedì c ompreso, dividendo così i giorni di sospensione dell'attività scolastica. Per le vacanze estive,
il figlio potrà tras correre con ci ascun genitore due settim ane, Per_1
anche non cons ecuti ve, i n un periodo di tempo da concordarsi ent ro il 31
3 maggio di ciascun anno. Non sol o, m a durant e l a sospensione dell e attivit à
scol astiche est ive, i l minore pot rà t rascorrere al meno una settim ana al mese i n mont agna con i nonni m at erni i n periodi da concordarsi ent ro il 31
maggio di ciascun anno. In caso di soggiorni di vacanza, ent ram bi i genitori dovranno comunque informare l'altro della località di villeggi atura s celt a e dei recapiti t elefoni ci;
4) il signor contribui rà al mant eniment o del figli o con il CP_1 Per_1
versam ento dell a s omma m ensi le di Euro 250,00 (duecentoci nquant a//00)
da aggiornarsi annualm ent e s econdo gli indi ci Ist at e da versarsi in vi a anti cipat a all a signora ent ro i l giorno 15 di ogni m ese a mezzo Parte_1
di boni fico bancario sul conto corrente al la m edesi ma int est at o;
5) ent rambi i genitori provvederanno all e spese straordinari e per il figli o nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione, determinazione e disciplina dell e s pes e, ordinarie e st raordinari e, l e parti concordano di regolarle secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la regol am ent azione delle m odalit à di m ant enim ent o dei figl i nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017. In deroga all e predett e Linee Gui da, si precisa che sono considerat e spes e s traordinarie da suddividere nell a misura del 50%
ci ascuno l e spes e di t rasporto urbano/ext raurbano (tessera aut obus e met ro) e s i convi ene che ciascun geni tore provvederà, durant e i periodi di perm anenza del figli o press o di sé, al pagam ent o dell e a tt ivit à ri creati ve abit ual i (cinema, fes te ed attivi tà convivi ali ) dell o stesso. Inoltre, al fine di perm ett ere a ci as cun genitore di poter continuare a svolgere la propri a attività l avorativa anche durant e i l periodo estivo di sospensione
4 dell'attività scolastica del minore, entrambi i genitori si obbligano a far frequent are al figlio i centri estivi sostenendone, nel la misura del Per_1
50% ciascuno, t ut te l e rel ative spese (iscrizione, gi te, pranzi,
assi curazione, ecc.). Oltre a ciò, qua lora fosse necessario, i signori Pt_1
e divideranno al 50% anche l e spese per l a baby sitt er per il figlio. CP_1
Salvo diversi accordi tra le parti , i coniugi precisano che, qual ora uno dei genitori abbia provveduto a sostenere l'intera spesa straordina ria, l'altro dovrà rimborsare la propri a quot a entro 15 giorni dall a dat a di consegna del docum ent o di s pesa. Nel caso in cui l e spese siano di import o superiore ad € 100,00 (cento//00) ciascun coniuge potrà chiedere all'altro l'anticipazione nella misura del 50% di sua spettanza;
6) l 'assegno unico per il figli o verrà percepito int eram ent e dall a si gnora quale genit ore collocat ari o del minore e, a t al fi ne, il si gno r Parte_1
si obbli ga a prest are i l rel ativo consenso agli Enti com pet enti, CP_1
nonché ad effett uare tutti gli adem pi menti necessari;
7) ent rambi i genit ori prest ano reciprocament e, fi n d'ora, il l oro consenso al ri lasci o a ci as cuno di loro dei documenti val idi per l 'espat ri o, con l'intesa che ogni viaggio all'estero del minore dovrà essere autorizzato da ent rambi i geni tori;
8) l e parti fanno decorrere l 'effi caci a del le condi zioni dal m oment o dell a sottoscri zione del pres ent e ri corso;
9) l e spes e l egali per la pres ent e procedura sono int erament e compensate tra l e parti. ”
Con success ive not e scritt e deposit ate t el ematicam ent e in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso .
5 Dat a com uni cazi one al P.M. degl i at ti del procedim ent o ex art t.70 e 71
c.p.c.
Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunal e, val ut at a la rispondenza del le condi zi oni all'i nt eresse dell a prol e e ravvi sato che le cl ausole rel ati ve a l figli o non sono in contrast o con gli int eressi de ll o stesso , riti ene sussistenti i presuppost i di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La dom anda congiunta de lle parti può pertanto essere recepit a i n quanto regol am ent a com piut am ent e l e condizi oni inerenti all a prol e ed ai rapporti economici.
Spese di lit e compensat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pi acenza, in composi zi one coll egi al e, defi nitivam ent e pronunci ando , così decide:
- Dispone i n conformi tà all e condi zi oni così convenut e dalle part i i n dom anda e da int endersi qui i ntegralm ent e t rascrit te;
- Spes e di lit e compensat e t ra l e parti.
COSI'DECISO
in cam era di Consiglio il 10.06.2025 su rel azione del Giudi ce Dott .ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Marisell a Gatti
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