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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 10 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 3840/2024 R.G. e al n. 2426/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...] scal. A int. 3, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dagli avv.ti. Rosetta Carcione e Ilaria Intelisano. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992).
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 12.7.2024 Pt_1
asserendo di essere affetta da varie patologie, premetteva di aver presentato in data
[...]
24.11.2022 domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalida civile per la concessione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 L. 104/92. Riferiva che, sottoposta a visita medica in data 19.12.2022, la competente Commissione Medica l'aveva riconosciuta invalida grave in misura pari al 100%
e soggetto disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92; aveva presentato, in data
4.5.2023, istanza di ATP, incoato presso questo Tribunale al R.G. n. 2426/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato aveva negato la sussistenza delle condizioni sanitarie;
in data 17.6.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Eccepiva
l'insussistenza di elementi idonei a fondare il convincimento del ctu, in considerazione del fatto che, nella relazione medica, mancava l'esame obiettivo circa gli effetti delle patologie di cui ella ricorrente era affetta sulla propria vita quotidiana, nonché le relative implicazioni che inficiavano il regolare svolgimento degli atti quotidiani. Lamentava che il c.t.u. aveva sottovalutato la portata complessiva del proprio quadro clinico, giungendo a formulare una diagnosi riduttiva e inadeguata rispetto alle reali patologie di cui ella risultava affetta.
Evidenziava, inoltre, che il consulente aveva omesso di esaminare tutta la documentazione medica. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato invalidante utile ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie utili alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, a far data dalla domanda amministrativa. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 14.11.2024, CP_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo della c.t.u.
2 Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica, l'udienza del 10.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.
Il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale, Cardiopatia ischemica ipertensiva II classe NYHA, Diabete mellito, Sindrome ansiosa depressiva.” ed ha motivatamente concluso negando il riconoscimento dei benefici richiesti.
Il c.t.u. ha poi ribadito, con la relazione integrativa redatta nella presente fase di merito, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria sopravvenuta, in maniera analitica e convincente tale conclusioni, ribadendo che “Per le suddette infermità ritengo che la sig.ra
debba essere considerata: “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/98) grave
100%”.
Il c.t.u. ha poi precisato, nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente, che “le ulteriori certificazioni esibite nulla aggiungono a quanto già espresso e valutato, in particolare: La prova da sforzo effettuata il 05/10/2022 è stata interrotta per “incapacità” e non
“impossibilità” del soggetto a completare l'esame, infatti nella ultima certificazione cardiologica del 20/10/2024: “…nega angor, dispnea o cardiopalmo … ritmo sinusale … regolare conduzione AV … turbe della ripolarizzazione ventricolare … toni ritmici, validi … non stasi né edemi …”, insomma un quadro di moderata cardiopatia ipertensiva, ben documentata e correttamente valutata. La valutazione dello specialista ortopedico, datata
24/09/2024 come ben riportato dal procuratore di parte ricorrente recita: “… artrosi polidistrettuale ed osteoporosi diffusa … cervicobrachialgia e lombosciatalgia … perdita di forza prensile alle mani, alterazione della postura, cambi posturali avvengono con difficoltà e con riferito dolore, la deambulazione avviene a piccoli passi e lentamente, con uso di ausili.
Notevole riduzione dei ROM delle principali articolazioni e della colonna vertebrale, in atto paziente portatrice di busto ortopedico … necessita di terapia medica e fkt”, non viene certificata una impossibilità alla deambulazione (peraltro non obiettivata alla visita da me effettuata) né l'impossibilità ai passaggi posturali, insomma una condizione di osteoartrosi compatibile con l'età. ….La periziata non manifesta significativi deficit cognitivi”.
3 Il c.t.u. ha, dunque, concluso affermando che “non vi sono affezioni che determinano incapacità deambulatoria……Il soggetto è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”, così escludendo la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici richiesti.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto del ricorso.
6.- Deve disporsi l'esonero della ricorrente soccombente ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., avendo la predetta reso la dichiarazione di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1 art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 4.5.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 12.7.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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