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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. RT RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2256\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vendita di cose mobili, e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EL VA, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-opponente-
E
) rapp.ta e difesa dall' avv.to CP_1 P.IVA_2
ET RI, giusta procura in atti;
-Convenuta-opposta- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
13.11.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 2256\2024 R.G.
L'attrice si oppone al decreto ingiuntivo n. 660/2024 del 12.09.2024, con il quale si ingiunge alla stessa il pagamento, in favore della
[...]
a socio unico, della somma di € 36.363,93 oltre alle spese CP_2
della procedura di ingiunzione, per mancato pagamento parziale della fattura n. A36 del 18.10.2022 nonché per omesso pagamento della fattura n. A1 del 17.01.2023 e della fattura n. A14 del 31.07.2023, deducendo l'inadempimento della venditrice in Controparte_2
quanto il bene venduto era affetto da vizi e difetti, tempestivamente denunciati e riconosciuti da che hanno comportato un CP_2
malfunzionamento delle attrezzature ed il perimento dei prodotti con danni quantificati in euro 60.000 chiesti in via riconvenzionale.
Premesso che la produzione, con la citazione in opposizione, della copia notificata del decreto ingiuntivo non è richiesta a pena di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione ex art. 645 cpc, quest'ultima è, nel merito, infondata.
E' pacifico che con contratto di fornitura del 14.12.2021 (v. doc. n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) la Parte_1
acquistava dalla un impianto frigorifero e di Controparte_1
climatizzazione celle isotermiche per l'attività di lavorazione delle carni.
E' documentalmente comprovato che in data 25.11.2022 (v. doc. n. 3 ricorso monitorio) le parti sottoscrivevano un verbale di collaudo nel quale veniva precisato che “a conclusione dell'operazione le parti dichiarano che la fornitura è esente da vizi, ben funzionante e nel rispetto di quanto pattuito nel contratto in oggetto”.
Nei giorni seguenti l'opponente inviava delle foto che non appaiono rappresentative di difetti e\o vizi.
2 Nr. 2256\2024 R.G.
Nessuna contestazione di vizi e\o difetti veniva effettuata dalla
[...]
in sede di collaudo, tantomeno una puntuale e chiara Parte_1
denuncia risulta effettuata nei giorni seguenti con i messaggi whatsapp prodotti dall'attrice.
A giugno 2023 la e concordavano Parte_1 Controparte_1
delle migliorie alla cella di frollatura (per poterla utilizzare non solo per riporre i quarti di bovino ma anche pezzi di carne più piccoli).
Come risulta dal verbale di collaudo del 16.11.2023 dette migliorie venivano eseguite dalla e all'esito del lavoro svolto le Controparte_1
parti sottoscrivevano, in data 16.11.2023, il citato verbale di collaudo
(cfr doc. n. 4 di parte convenuta) nel quale, ancora una volta, la
[...]
accettava senza riserve la fornitura. Parte_1
Seguivano delle formali diffide di pagamento della Controparte_1
cui l'odierna attrice non opponeva alcunchè, men che meno replicava denunciando inadempimenti, vizi e\o difetti ma anzi provvedeva a pagare un acconto in data 08.08.2024 (cfr doc. n. 8 e n. 12 di parte convenuta).
In definitiva non vi è prova di inadempimenti imputabili alla convenuta che giustificano il mancato pagamento delle fatture su cui sin fonda l'opposto decreto ingiuntivo.
La domanda riconvenzionale va respinta in quanto fondata sugli asseriti e non provati vizi che avrebbero reso l'impianto inidoneo all'uso.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
3 Nr. 2256\2024 R.G.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. RT RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede: rigetta tutte le domande formulate da nei Parte_1
confronti di con l'atto di citazione in opposizione CP_1
al decreto ingiuntivo nr. 660\2024 notificato il 21.10.2024.
Applicati gli artt. 653 e ss cpc dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 660\2024.
Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 02/12/2025
Il Giudice est.
RT RA
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