Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
1) Dott. Ugo Cingano Presidente
2) Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere
E dei Signori:
4) Dott.ssa Antonella Ammirati Esperto
5) Dott. Pasquale Adilardi Esperto
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 19.12.2023 al n. 121/2023
R.G.V.G, promossa con reclamo d.d. 15/12/2023
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Tamara Lorenzi del Foro di Trento (C.F.
, pec: C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso la di lei persona e studio, sito in Pergine
Valsugana (TN), in Loc. Fratte n. 44, come da mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), difeso e Controparte_1 C.F._3 rappresentato dall'avv. Filippo Valcanover del Foro di Trento (C.F.:
, fax: 0461 986685, pec: C.F._4
elettivamente domiciliata presso il Email_2 suo studio in Trento (TN) – via Grazioli n. 31, come da mandato telematico in atti
APPELLATA
AVV. CHIARA GRAFFER del Foro di Trento (C.F.:
pec: con studio in Trento C.F._5 Email_3
(TN) – Viale S. Francesco d'Assisi n. 8, quale curatrice speciale della minore
(C.F.: nata a [...] Persona_1 C.F._6
(BZ) in data 24.03.2017, nominata con decreto del Tribunale per i
Minorenni di Trento di data 05.10.2023
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello
INTERVENIENTE
OGGETTO: Altri procedimenti
***
Premesso in punto di fatto, che:
Con decreto provvisorio del 21.11.2023 emesso nel procedimento sub
R.G.MIN. 141/2023, il Tribunale per i Minorenni di Trento aveva così disposto:
1. il rigetto della domanda di sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale;
2. l'affidamento educativo-assistenziale della minore al S.S., in particolare, con mandato di regolamentare la ripresa delle visite tra padre e minore in presenza di educatrice domiciliare;
inviando relazione di aggiornamento entro il 30.01.204;
3. l'attivazione di un percorso di mediazione familiare tra i genitori;
ove non attuabile, separati percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori.
Con reclamo del 15.12.2023 ha impugnato il Parte_1 provvedimento provvisorio, contestandone la fondatezza e chiedendo la sospensione della responsabilità genitoriale di sulla figlia Controparte_1 minore , che rimarrà affidata alla piena responsabilità genitoriale Per_1 materna;
l'attribuzione al Servizio Sociale dell'incarico di predisporre, preventivamente, interventi necessari ed idonei a valutare, anche con il
Servizio medico/specialistico competente, e sostenere la situazione personale e la genitorialità di organizzando (nel caso vengano CP_1 ritenute sussistenti le condizioni, stante la pendenza di misura cautelare e comunque nell'ambito della cornice protettiva dalla stessa determinata, e comunque previo certificato percorso di consapevolezza e superamento delle difficoltà personali paterne, tenuto presente in ogni caso il preminente interesse e della posizione della minore, anche in termini di sicurezza psico-fisica) un programma per una gestione tutelata ed organizzata dei rapporti padre-minore; nonché il disporsi, all'esito, le modalità e i tempi di visita padre-figlie da svolgersi in ogni caso in forma protetta e in spazio neutro, alla presenza di un educatore.
Con memoria del 05.01.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo proposto con conferma del decreto impugnato e vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 22.02.2024 si è costituita l'Avv. Chiara Graffer, quale curatrice speciale della minore , chiedendo, in attesa di Persona_1 eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, la conferma del decreto impugnato con rigetto della domanda di sospensione della responsabilità genitoriale paterna;
la conferma dell'affidamento educativo-assistenziale della minore al S.S. con mandato al S.S. di regolamentare la ripresa delle visite padre -figlia in presenza di educatrice domiciliare;
l'attivazione di un percorso di mediazione familiare i genitori o, in caso di impossibilità, di separati percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori con ripresa della prosecuzione del percorso psicologico della minore presso un terapeuta terzo rispetto alla Dott.ssa CP_2
Con atto del 19.01.2024 è intervenuto il P.G. nella persona della Dott.ssa
M. Teresa Rubini esprimendo parere contrario all'accoglimento della richiesta materna di sospensione e di riforma del decreto impugnato.
All'udienza del 22.02.2024, fissata per la comparizione personale, entrambe le parti hanno dichiarato di essere seguite in un percorso terapeutico da distinti professionisti;
il P.G. si è riportato alle proprie conclusioni;
il difensore intervenuto in sostituzione dell'Avv. Graffer, ha depositato comparsa di costituzione in udienza (a causa di difficoltà incontrate nel deposito telematico) e la Corte si è riservata.
Con ordinanza del 27.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2024, la Corte riteneva necessaria la convocazione delle parti al fine di acquisire ulteriori informazioni dalle stesse in ordine all'evoluzione dei percorsi intrapresi e un aggiornamento, da parte del SST, sulle condizioni della minore e sull'andamento degli incontri padre- figlia.
All'udienza del 24.10.2024, acquisite le informazioni richieste, sentite istanze e conclusioni delle parti e del PG, la Corte si è riservata.
*
La Corte a scioglimento della riserva premesso che la reclamante, con gli articolati motivi di impugnazione, contesta un'omessa/errata valutazione delle vicende fattuali e processuali che hanno riguardato il procedimento n. 75-22 VG-TM, nel quale ella aveva riferito di una pluralità di fatti e comportamenti, nemmeno integralmente contestati da che costituivano elementi di potenziale pregiudizio CP_1 per la minore (disinteresse affettivo e materiale paterno;
rifiuto, da parte della minore sia dell'abitazione familiare sia del padre;
il rifiuto paterno a prestare il consenso per un supporto psicologico;
disattenzione nella vigilanza dei contenuti visualizzati dalla minore nel cellulare del padre;
la revoca del consenso al percorso psicologico intrapreso dalla figlia;
la mancata corresponsione del mantenimento ordinario e straordinario dovuto;
l'atteggiamento di passività tenuto circa l'attivazione dell'educativa domiciliare nonché la guida in stato di ebrezza); che lamenta l'omessa/errata valutazione degli atti di indagine e dei provvedimenti del procedimento penale a carico di concernente i CP_1 reati di violenza sessuale e l'omessa/errata valutazione del complessivo materiale istruttorio in atti: il T.M. avrebbe, infatti, dato rilevanza alle risultanze della relazione del SS del 09.11.2023 omettendo l'analisi e la valutazione critica delle stesse alla luce degli elementi indiziari emersi nel procedimento penale, alle valutazioni degli altri professionisti e delle altre risultanze documentali in atti, con particolare riferimento alle risultanze inerenti all'abuso di sostanze alcoliche e alla mancata percezione paterna del disvalore di certe condotte adottate con la figlia (ad esempio, baci in bocca e con la lingua);
rilevato che il decreto reclamato è un provvedimento provvisorio, adottato dal TM sulla scorta dell'istruttoria espletata e delle informazioni acquisite attraverso le relazioni del SST al quale era ed è demandato il monitoraggio delle condizioni della minore (nata il [...]) e dei suoi Per_1 rapporti con le figure genitoriali, dopo la loro separazione personale e la cessazione della convivenza, avvenuta nel 2022;
che il Tribunale ha puntualmente dato conto, nel proprio provvedimento, delle criticità segnalate dalla madre, odierna reclamante (anche con riferimento agli episodi relativi ai denunciati “baci sulla bocca” dati dal padre alla figlia e all'assunzione di alcool, pagg. 2 e 3);
che la sussistenza e la gravità dei primi non è ancora stata giudizialmente accertata, essendo tuttora pendente un procedimento penale per l'ipotesi di cui all'art. 609 bis e 609 ter, comma 2 n.1 (udienza preliminare del 02.102024) e le esigenze cautelari sono garantite attraverso la previsione di incontri padre-figlia protetti;
che il padre ha riconosciuto la valenza “sbagliata” di tale ammessa modalità di saluto e ha dichiarato di averla interrotta non appena richiamato dall'assistente sociale (cfr. verbale udienza 16.11.2023 del
TM); che, quanto all'abuso alcolico, va dato atto che il reclamato ha riferito che a seguito della sospensione della patente, nel 2023 si è sottoposto ad accertamenti e ha effettuato il prescritto percorso presso il centro di alcoologia, con analisi periodiche;
osservato che dalle relazioni del SST del 02.07.2024, 25.09.2024, 02.10.2024 emerge che la frequentazione padre-figlia si è svolta con regolarità secondo il calendario concordato tra genitori e SST, con modalità protette, in spazio neutro e da settembre 2024 presso la casa paterna e la minore non ha manifestato difficoltà nell'incontrare il padre;
che le relazioni dell'ente incaricato dell'educativa domiciliare descrivono positivamente gli incontri, avvenuti in un clima di serenità e di accoglienza
(cfr. relazioni Appm in atti);
che, quindi, dall'esame degli atti, dei verbali e delle relazioni acquisite in primo grado nonché depositate in questo giudizio, il rigetto della richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna, oggetto della decisione impugnata, appare allo stato coerente con l'assenza di rischio di pregiudizio per la minore, alla quale è assicurata la possibilità di vedere e frequentare il padre, con la previsione della costante presenza e mediazione di una figura terza qualificata;
dato atto che, successivamente all'assunzione del fascicolo in riserva per la decisione, sono pervenute due relazioni di aggiornamento del SST, nelle quali viene riferito sia di un possibile rinnovato coinvolgimento della minore nel procedimento penale, instaurato nei confronti del padre, sia di sopravvenute criticità nella frequentazione, atteso il rifiuto di di Per_1 vedere e sentire anche telefonicamente il padre, riportato dalla madre;
ritenuto che in assenza di contraddittorio tra le parti sulle circostanze da ultimo descritte dal servizio, la rilevanza di esse potrà essere verificata con l'eventuale approfondimento istruttorio, anche peritale, che il Tribunale per i Minorenni riterrà necessario svolgere, nel corso del giudizio che proseguirà in primo grado;
che, in ogni caso, il provvedimento provvisorio reclamato è adeguatamente protettivo e rispettoso del benessere psicofisico della minore grazie alla previsione dell'affidamento educativo assistenziale di al SST, al Per_1 quale compete sia l'attivazione degli opportuni interventi di tutela della minore e di sostegno dei genitori, già indicati, sia il controllo della persistenza delle condizioni, che garantiscano incontri protetti padre-figlia senza rischio per l'integrità psicofisica della minore e la sua serenità;
che, infine, le ragioni della decisione, relativa a un provvedimento provvisorio, e la natura delle questioni trattate, che attengono esclusivamente a diritti e interessi della prole minore, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo procedimento;
visti gli artt. 330, 333 c.c. e 473 bis ss. c.p.c.
p.q.m.
respinge il reclamo e compensa le spese tra le parti.
Si comunichi alle parti, al SST, al PG.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 24.10.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE