Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2026, proposto da:
EM GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Matteo Bagnato, con domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, corso Vittorio Emanuele III, n. 123;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia, Prefettura di Vibo Valentia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di lista elettorale FO RO , lista elettorale Insieme per RO , non costituite in giudizio;
per l’annullamento
verbale n. 350 del 26.04.2026 di ricusazione dalla partecipazione al procedimento elettorale della candidata EM GI e della lista elettorale Rigeneriamo RO .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 30 aprile 2026 il dott. UR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento del verbale n. 350 del 26.04.2026, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia ha disposto la sua ricusazione a candidata a consigliere comunale nella lista Rigeneriamo RO per le elezioni amministrative fissate per il 24 e 25 maggio 2026;
Premesso altresì che:
- con successiva nota del 29.04.2026 la stessa Sottocommissione ha comunicato all’esponente il riesame della sua posizione e la contestuale ammissione della candidatura e della lista;
- parte ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto che:
- attese le modalità di tale rinuncia, non conformi alle prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio;
- ricorrono tuttavia i presupposti per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 84, comma 4, 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AN, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
UR TO, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| UR TO | Gerardo AN |
IL SEGRETARIO