Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di ST SI- 1^ sezione civile, composto dai IGg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUPO ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GENONI ALESSANDRA e dell'avv. ROCCHITELLI ELISA
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, le parti chiedevano congiuntamente che venisse emessa sentenza divorzile alle seguenti condizioni: pagina 1 di 6
1. Stabilire che il minore nato a [...] il [...]) rimarrà Persona_1
collocato prevalentemente presso la madre IG.ra , nell'abitazione Parte_1
familiare sita in ST SI (VA) Via Libia n. 5;
2. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente sul figlio Persona_1
la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior
[...]
interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione stabilire che sarà la madre a poter assumere tutte le decisioni riguardanti il figlio;
3. Confermare, come deciso in separazione, in favore della IG.ra , Parte_1
l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in ST SI (VA) Via Libia n. 5.
4. Dal momento in cui il IG. ha la casa coniugale la IG.ra Controparte_2 [...]
, si è fatta carico e continuerà a farsi carico del pagamento del canone di Parte_1 locazione dell'abitazione di Via Libia n. 5 ST SI (VA).
5. In relazione alla definizione delle modalità di visita padre/figlio, nel periodo scolastico il padre starà con il figlio, due giorni infrasettimanali di martedì e giovedì, dall'uscita della scuola e sino alle ore 19.00, quando lo accompagnerà agli allenamenti di calcio per poi ricondurlo presso la madre.
Qualora negli anni la scuola calcio dovesse cambiare i due giorni di allenamento del minore, il padre andrà a prendere il figlio in questi diversi giorni rispettando i predetti orari.
6. Sino a quando il SI. non avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitare il figlio, il CP_1
padre potrà vedere il bambino ogni domenica, dalle 9.00 alle 13.00 mentre, successivamente, potrà tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena;
7. Durante la pausa estiva, il padre potrà tenere con sé il figlio nei medesimi giorni infrasettimanali e con gli stessi orari, ciò ad eccezione del mese in cui la madre andrà in vacanza con il figlio, periodo in cui pertanto le visite padre/ figlio verranno sospese;
8. Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé il figlio secondo la calendarizzazione prevista per il resto dell'anno, ad accezione del giorno di Natale, che passerà ad anni alterni con Persona_1
la madre e con il padre, così come Pasqua. La mattina di Natale, il genitore che non avrà con sé il figlio potrà recarsi presso di loro per gli auguri e lo scambio dei doni;
Durante le vacanze Natalizie la madre potrà trascorrere con il minore una settimana di vacanza, pertanto in questo periodo le visite padre/figlio verranno sospese.
9. Il calendario così formulato costituirà calendario minimo di visite padre/figlio con conseguente possibilità per le Parti, se di comune accordo, compatibilmente con le eIGenze lavorative dei genitori pagina 2 di 6 e gli impegni del minore, di provvedere ad apportare modifiche (in melius) a fine di garantire una maggiore frequentazione tra padre e figlio;
10. Stabilire che il IG. corrisponderà alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il 05 di ogni mese l'importo mensile di € 250 al mese, rivalutato in base
[...] agli indici ISTAT, l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla SI.ra ; Parte_1
11. Disporre che il IGnor concorra al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
scolastiche, mediche e per attività sportive, ricreative e ludiche, con successiva giustificazione delle stesse aderendo alle "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" sottoscritte dalla Corte di Appello di Milano in data
14 novembre 2017, ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
• visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
• cure dentistiche presso strutture pubbliche;
• trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
• tickets sanitari;
• occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
• cure termali e fisioterapiche;
• trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
• farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
• dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
pagina 3 di 6 • assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
• corsi di lingue;
• corsi di musica e strumenti musicali;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
• baby sitter;
• viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
• spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
• acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- In ordine alle spese straordinarie viene specificata la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che:
• il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via sms, WhatsApp o mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
• il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
pagina 4 di 6 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
• gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore;
• ogni genitore avrà diritto alla detrazione fiscale pari al 50% dei costi relativi al minore.
12. Spese di giudizio integralmente compensate, dando atto che la IG.ra , Parte_1 verrà liquidata dall'erario avendo ottenuto il gratuito patrocinio come da delibera allegata in atti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in Perù in data 22/02/2014. Il matrimonio non veniva trascritto in Italia.
Dall'unione nasceva in data 22/10/2015 il figlio . Persona_1
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 la SI.ra adiva il Parte_1
Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi il SI. mediante comparsa di Controparte_1
risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Entrambi formulavano domanda divorzile, passata in giudicato la sentenza di separazione.
In corso di causa le parti trovavano un accordo e con sentenza n. 692, depositata il 27.5.2024 e passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
La causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza dell'11.3.2025 le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano congiuntamente che venisse emessa sentenza divorzile alle condizioni ut supra ritrascritte, rinunciando ai termini per il deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie sei mesi), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle eIGenze della prole.
P . Q . M .
Il Tribunale di ST SI, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
in Perù in data 22/02/2014 (non trascritto in Italia) alle condizioni sopra estese, che qui si
[...] intendono recepite.
Così deciso in ST SI nella camera di conIGlio del 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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