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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2562 RGAC, anno 2024, passata in decisone all'udienza del 9 aprile 2025 e vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Vincenzo Parte_1
Rettino del foro di Benevento, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione
Opponente
E
la quale ha nominato quale Controparte_1 [...]
la società CP_2 Controparte_3 [...]
mentre l'attività di è stata CP_4 Controparte_5
delegata, a oggi CERVED CP_6 [...]
e per essa Controparte_7 Controparte_8
rappresentata e difesa, dall'Avv.
[...] Pt_1
Donvito del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano,
Via Paolo Andreani n. 4 elegge domicilio
Opposta
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale di udienza del 9 aprile 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
con cui la odierna opposta intimava il pagamento della somma di € 30.229,65, oltre ai costi di notifica dell'atto, agli interessi maturandi sino al saldo, nonché alle spese successive occorrende, cui faceva seguito atto di pignoramento immobiliare, con conseguente istanza di vendita e avvio dell'azione esecutiva immobiliare r.g.e. 120/2023 – Tribunale di
Benevento.
A sostegno dell'opposizione sosteneva l'illegittimità del precetto per il superamento del limite massimo di responsabilità del fidejussore istante, nei sensi indicati dal titolo (decreto ingiuntivo n°1352/20), per l'illegittima richiesta di pagamento dell'IVA calcolata sulle competenze professionali del Procuratore di controparte, ed infine, per il maggior importo richiesto in pagamento a titolo di compenso per la redazione dell'atto di precetto, maggiorato di rimborso forfettario e CPA.
Chiedeva quindi di rideterminare in €29.081,40 l'importo effettivamente dovuto dall'opponente , in qualità di Parte_1
fidejussore della Rossi Carrozzerie s.r.l., alla creditrice
[...]
. CP_1
Si costituiva l'opposta, non contestando i motivi di opposizione ed evidenziando di avere agli stessi aderito
All'udienza del 9 arile 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione pagina 2 di 4 Risulta pacifica l'esistenza del titolo esecutivo e la cessazione della procedura esecutiva.
Le doglianze dell'opponente sono fondate, tant'è vero che la stessa opposta ha dichiarato di voler agire per il minor importo di 29.081,40 (dedotti complessivi € 776,30+ 289,43 + 82,52) come richiesto dall'opponente.
Infatti, per i predetti importi, ha Controparte_1
rinunciato a procedere esecutivamente.
Non vi è dubbio che, qualora in precetto sia indicata una somma maggiore di quella dovuta, l'efficacia del precetto vada ridotta a quella effettivamente dovuta, rimanendo, per il dovuto, valida l'intimazione.
Non può dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi procedere alla declaratoria di riduzione di efficacia del precetto, stante, sul punto, la instaurazione di giudizio di merito contenente siffatta domanda
Nella specie, per espressa ammissione della precettante,
l'efficacia del precetto quindi va ridotta alla somma di €
29.081,40 (invece di quella di €30.229,65 indicati in precetto).
Si ritiene di compensare per 2/3 le spese di lite (stante la leggera differenza tra importo intimato e quello dovuto e la rinuncia del precettante a procedere per la somma non dovuta)
e di porre a carico della precettante il rimanente terzo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il precetto notificato da Parte_1
nella spiegata Controparte_8
qualità, così provvede: pagina 3 di 4 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto riduce l'efficacia del precetto notificato dalla (e per CP_1
essa dalla nei confronti Controparte_8
dell'odierno opponente in data 30/4/23, ad €29.081,40
(importo effettivamente dovuto dall'opponente alla creditrice
) CP_1 CP_1
2) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la opposta al pagamento del rimanente 1/3, che liquida in complessive €
1200, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa secondo legge, da distrarsi in favore dell'avv. V.Rettino,
Procuratore antistatario.
Benevento 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2562 RGAC, anno 2024, passata in decisone all'udienza del 9 aprile 2025 e vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Vincenzo Parte_1
Rettino del foro di Benevento, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione
Opponente
E
la quale ha nominato quale Controparte_1 [...]
la società CP_2 Controparte_3 [...]
mentre l'attività di è stata CP_4 Controparte_5
delegata, a oggi CERVED CP_6 [...]
e per essa Controparte_7 Controparte_8
rappresentata e difesa, dall'Avv.
[...] Pt_1
Donvito del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano,
Via Paolo Andreani n. 4 elegge domicilio
Opposta
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale di udienza del 9 aprile 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
con cui la odierna opposta intimava il pagamento della somma di € 30.229,65, oltre ai costi di notifica dell'atto, agli interessi maturandi sino al saldo, nonché alle spese successive occorrende, cui faceva seguito atto di pignoramento immobiliare, con conseguente istanza di vendita e avvio dell'azione esecutiva immobiliare r.g.e. 120/2023 – Tribunale di
Benevento.
A sostegno dell'opposizione sosteneva l'illegittimità del precetto per il superamento del limite massimo di responsabilità del fidejussore istante, nei sensi indicati dal titolo (decreto ingiuntivo n°1352/20), per l'illegittima richiesta di pagamento dell'IVA calcolata sulle competenze professionali del Procuratore di controparte, ed infine, per il maggior importo richiesto in pagamento a titolo di compenso per la redazione dell'atto di precetto, maggiorato di rimborso forfettario e CPA.
Chiedeva quindi di rideterminare in €29.081,40 l'importo effettivamente dovuto dall'opponente , in qualità di Parte_1
fidejussore della Rossi Carrozzerie s.r.l., alla creditrice
[...]
. CP_1
Si costituiva l'opposta, non contestando i motivi di opposizione ed evidenziando di avere agli stessi aderito
All'udienza del 9 arile 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione pagina 2 di 4 Risulta pacifica l'esistenza del titolo esecutivo e la cessazione della procedura esecutiva.
Le doglianze dell'opponente sono fondate, tant'è vero che la stessa opposta ha dichiarato di voler agire per il minor importo di 29.081,40 (dedotti complessivi € 776,30+ 289,43 + 82,52) come richiesto dall'opponente.
Infatti, per i predetti importi, ha Controparte_1
rinunciato a procedere esecutivamente.
Non vi è dubbio che, qualora in precetto sia indicata una somma maggiore di quella dovuta, l'efficacia del precetto vada ridotta a quella effettivamente dovuta, rimanendo, per il dovuto, valida l'intimazione.
Non può dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi procedere alla declaratoria di riduzione di efficacia del precetto, stante, sul punto, la instaurazione di giudizio di merito contenente siffatta domanda
Nella specie, per espressa ammissione della precettante,
l'efficacia del precetto quindi va ridotta alla somma di €
29.081,40 (invece di quella di €30.229,65 indicati in precetto).
Si ritiene di compensare per 2/3 le spese di lite (stante la leggera differenza tra importo intimato e quello dovuto e la rinuncia del precettante a procedere per la somma non dovuta)
e di porre a carico della precettante il rimanente terzo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il precetto notificato da Parte_1
nella spiegata Controparte_8
qualità, così provvede: pagina 3 di 4 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto riduce l'efficacia del precetto notificato dalla (e per CP_1
essa dalla nei confronti Controparte_8
dell'odierno opponente in data 30/4/23, ad €29.081,40
(importo effettivamente dovuto dall'opponente alla creditrice
) CP_1 CP_1
2) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la opposta al pagamento del rimanente 1/3, che liquida in complessive €
1200, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa secondo legge, da distrarsi in favore dell'avv. V.Rettino,
Procuratore antistatario.
Benevento 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4