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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1612/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Nativi del
Foro di Alessandria, presso lo studio della quale, in Alessandria, Via Legnano n. 29, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Caviglia del Foro di
Alessandria, presso lo studio del quale, in Serravalle Scrivia (AL), Viale Martiri della Benedicta n.
100/7, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 17 luglio 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la separazione nel matrimonio in Vignole Borbera, in data 28 agosto 1999, alle seguenti condizioni: “1.
i sig,ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
pagina 1 di 5 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in
Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rimarrà alla sig.ra che vi abiterà con il figlio minore Pt_1
e con il figlio maggiore;
3. Il figlio minore manterrà collocazione Per_1 Per_2 Per_1
abitativa ed anagrafica presso la casa coniugale con la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali del minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse dei figli;
4. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico, sulle questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
5. il padre, data l'età del ragazzo (anni ) avrà diritto di visita libero previo accordo e preavviso con il minore e la Per_1
sig.ra nel totale rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del ragazzo nonché nel rispetto delle Pt_1
esigenze di vita e lavorative della sig.ra 6. I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre Pt_1 festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori.
7. Nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive periodo da stabilire in accordo con la madre entro il 28 maggio di ogni anno, inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una settimana durante il periodo invernale.
8. Il sig. verserà un CP_1 mantenimento mensile per il figlio minore di € 300,00 somma che dovrà essere rivalutata Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. Tale importo verrà corrisposto alla sig.ra dal mese successivo all'uscita dall'immobile coniugale da parte del Pt_1
marito, il quale allo stato attuale è in trattativa per reperire altro immobile. Nessun mantenimento sarà previsto invece per il figlio maggiore , economicamente indipendente;
9. L'assegno unico verrà Per_2
percepito nella misura del 100% dalla sig.ra eventuali detrazioni fiscalI, invece, saranno Pt_1
usufruite nella misura del 50% tra i coniugi 10. i coniugi si impegnano a non far conoscere eventuali nuovi partner ai figli e questo fino a quando la relazione non avrà carattere di durevolezza e sempre che la nuova frequentazione non costituisca motivo di disagio o nocumento per i ragazzi. 11. i sig.ri
e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Pt_1 CP_1 valida anche per l'espatrio. 12. con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altro e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima. 13. Spese legali integralmente compensate fra le parti”; viste
pagina 2 di 5 le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 28 e 30 ottobre 2024, con le quali le parti hanno confermato la domanda, alle condizioni in epigrafe trascritte;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono il 28 agosto 1999 in Vignole Borbera (AL), e che dall'unione sono nati i figli (a Tortona, in data 10 luglio 2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(a Tortona, in data 07 maggio 2009); Per_1
b) che le parti hanno dato atto esser venuta meno a comunione spirituale e materiale tra le medesime, giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
c) ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
d) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse prevalente del figlio minore;
Per_1
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle stesse domandato;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione nel matrimonio tra C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 28 ottobre 1971, residente in [...], e
[...]
C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Borbera (AL), Via Italia n. 126, contratto a Vignole Borbera (AL) il 28 agosto 1999; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vignole Borbera (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 1999 N. 12 P. II S. A); omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti:
pagina 3 di 5 1. i Sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rimarrà alla Sig.ra che vi Pt_1
abiterà con il figlio minore;
il Tribunale prende atto che in tale abitazione vivrà anche il Per_1
figlio maggiore;
Per_2
3. il figlio minore manterrà collocazione abitativa e anagrafica presso la casa coniugale con Per_1
la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali del minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse dei figli;
4. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico, sulle questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
5. il padre, data l'età del ragazzo, avrà diritto di visita libero previo accordo e preavviso con il minore e la Sig.ra nel totale rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del ragazzo nonché Per_1 Pt_1
nel rispetto delle esigenze di vita e lavorative della Sig.ra Pt_1
6. i giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori;
7. nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive, periodo da stabilire in accordo con la madre entro il 28 maggio di ogni anno;
inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una settimana durante il periodo invernale;
8. il Sig. verserà un mantenimento mensile per il figlio minore di € 300,00, CP_1 Per_1
somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. Tale importo verrà corrisposto alla Sig.ra dal mese successivo all'uscita Pt_1
dall'immobile coniugale da parte del marito, prendendo atto che quest'ultimo, allo stato attuale, è in trattativa per reperire altro immobile. Nessun mantenimento sarà previsto invece per il figlio maggiore
, economicamente indipendente;
Per_2
prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti:
9. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra eventuali detrazioni Pt_1
fiscali, invece, saranno usufruite nella misura del 50% tra i coniugi 10. i coniugi si impegnano a non far pagina 4 di 5 conoscere eventuali nuovi partner ai figli e questo fino a quando la relazione non avrà carattere di durevolezza e sempre che la nuova frequentazione non costituisca motivo di disagio o nocumento per i ragazzi.
11. i Sig.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di Pt_1 CP_1 identità valida anche per l'espatrio.
12. con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altro e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima.
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1612/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Nativi del
Foro di Alessandria, presso lo studio della quale, in Alessandria, Via Legnano n. 29, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Caviglia del Foro di
Alessandria, presso lo studio del quale, in Serravalle Scrivia (AL), Viale Martiri della Benedicta n.
100/7, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 17 luglio 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la separazione nel matrimonio in Vignole Borbera, in data 28 agosto 1999, alle seguenti condizioni: “1.
i sig,ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
pagina 1 di 5 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in
Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rimarrà alla sig.ra che vi abiterà con il figlio minore Pt_1
e con il figlio maggiore;
3. Il figlio minore manterrà collocazione Per_1 Per_2 Per_1
abitativa ed anagrafica presso la casa coniugale con la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali del minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse dei figli;
4. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico, sulle questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
5. il padre, data l'età del ragazzo (anni ) avrà diritto di visita libero previo accordo e preavviso con il minore e la Per_1
sig.ra nel totale rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del ragazzo nonché nel rispetto delle Pt_1
esigenze di vita e lavorative della sig.ra 6. I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre Pt_1 festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori.
7. Nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive periodo da stabilire in accordo con la madre entro il 28 maggio di ogni anno, inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una settimana durante il periodo invernale.
8. Il sig. verserà un CP_1 mantenimento mensile per il figlio minore di € 300,00 somma che dovrà essere rivalutata Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. Tale importo verrà corrisposto alla sig.ra dal mese successivo all'uscita dall'immobile coniugale da parte del Pt_1
marito, il quale allo stato attuale è in trattativa per reperire altro immobile. Nessun mantenimento sarà previsto invece per il figlio maggiore , economicamente indipendente;
9. L'assegno unico verrà Per_2
percepito nella misura del 100% dalla sig.ra eventuali detrazioni fiscalI, invece, saranno Pt_1
usufruite nella misura del 50% tra i coniugi 10. i coniugi si impegnano a non far conoscere eventuali nuovi partner ai figli e questo fino a quando la relazione non avrà carattere di durevolezza e sempre che la nuova frequentazione non costituisca motivo di disagio o nocumento per i ragazzi. 11. i sig.ri
e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Pt_1 CP_1 valida anche per l'espatrio. 12. con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altro e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima. 13. Spese legali integralmente compensate fra le parti”; viste
pagina 2 di 5 le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 28 e 30 ottobre 2024, con le quali le parti hanno confermato la domanda, alle condizioni in epigrafe trascritte;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono il 28 agosto 1999 in Vignole Borbera (AL), e che dall'unione sono nati i figli (a Tortona, in data 10 luglio 2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(a Tortona, in data 07 maggio 2009); Per_1
b) che le parti hanno dato atto esser venuta meno a comunione spirituale e materiale tra le medesime, giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
c) ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
d) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse prevalente del figlio minore;
Per_1
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle stesse domandato;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione nel matrimonio tra C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 28 ottobre 1971, residente in [...], e
[...]
C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Borbera (AL), Via Italia n. 126, contratto a Vignole Borbera (AL) il 28 agosto 1999; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vignole Borbera (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 1999 N. 12 P. II S. A); omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti:
pagina 3 di 5 1. i Sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rimarrà alla Sig.ra che vi Pt_1
abiterà con il figlio minore;
il Tribunale prende atto che in tale abitazione vivrà anche il Per_1
figlio maggiore;
Per_2
3. il figlio minore manterrà collocazione abitativa e anagrafica presso la casa coniugale con Per_1
la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali del minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse dei figli;
4. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico, sulle questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
5. il padre, data l'età del ragazzo, avrà diritto di visita libero previo accordo e preavviso con il minore e la Sig.ra nel totale rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del ragazzo nonché Per_1 Pt_1
nel rispetto delle esigenze di vita e lavorative della Sig.ra Pt_1
6. i giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori;
7. nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive, periodo da stabilire in accordo con la madre entro il 28 maggio di ogni anno;
inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una settimana durante il periodo invernale;
8. il Sig. verserà un mantenimento mensile per il figlio minore di € 300,00, CP_1 Per_1
somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. Tale importo verrà corrisposto alla Sig.ra dal mese successivo all'uscita Pt_1
dall'immobile coniugale da parte del marito, prendendo atto che quest'ultimo, allo stato attuale, è in trattativa per reperire altro immobile. Nessun mantenimento sarà previsto invece per il figlio maggiore
, economicamente indipendente;
Per_2
prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti:
9. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra eventuali detrazioni Pt_1
fiscali, invece, saranno usufruite nella misura del 50% tra i coniugi 10. i coniugi si impegnano a non far pagina 4 di 5 conoscere eventuali nuovi partner ai figli e questo fino a quando la relazione non avrà carattere di durevolezza e sempre che la nuova frequentazione non costituisca motivo di disagio o nocumento per i ragazzi.
11. i Sig.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di Pt_1 CP_1 identità valida anche per l'espatrio.
12. con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano di nulla più avere a pretendere una nei confronti dell'altro e questo sia per titoli già fatti valere che per titoli mai fatti valere prima.
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
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