Sentenza 29 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/04/2022, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2022
N. 00684/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pontrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 274/2012, con la quale il Tribunale Civile di AR -Sezione Lavoro condannava il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali al pagamento, in favore della ricorrente, dell’assegno di cui alla Tabella B della Legge n.111/1984, integrato dalla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale con decorrenza dall’1.5.2008, ovvero in alternativa all’assegno una tantum (ex art. 2 comma 3 della Legge n. 210/1992) di L. 150.000.000, pari ad € 77.468,53, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall’1.5.2008), sentenza confermata dalla sentenza n.1630 del 10.06.2014 della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Civile Distaccata di AR (che ha dichiarato improcedibile il gravame del Ministero).
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to G. Pontrelli per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso di ottemperanza all’esame, ritualmente notificato al Ministero resistente il 30.12.2022 e depositato in giudizio il 12.1.2022, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 274/2012, con la quale il Tribunale Civile di AR - Sezione Lavoro condannava il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali al pagamento, in suo favore, dell’assegno di cui alla Tabella B della L.n.111/1984, integrato dalla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale con decorrenza dall’1.5.2008, ovvero in alternativa all’assegno una tantum (ex art. 2 comma 3 della Legge n. 210/1992) di L.150.000.000, pari ad € 77.468,53, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall’1.5.2008); la sentenza predetta veniva confermata dalla Corte d’Appello di Lecce - Sezione Civile Distaccata di AR n.1630 del 10.06.2014 (che ha dichiarato improcedibile il gravame del Ministero).
1.1.Il 13.1.2022 si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, chiedendo, con successiva memoria depositata il 22.3.2022, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rilevando “ di aver dato già esecuzione al giudicato con decreto dirigenziale n.1 del 15.2.22, che si produce in copia, con il quale il Ministero della Salute ha liquidato in favore dell’odierna ricorrente la complessiva somma di € 88.799,96 di cui € 77.468,53 a titolo di assegno Una tantum ex art. 2, comma 3, della L. n. 210/1992 ed € 11.331,43 a titolo di interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di presentazione della domanda ”.
Nella Camera di Consiglio del 13.04.2022 il difensore della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento intervenuto nelle more del giudizio e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non insistendo sulle spese del giudizio di ottemperanza; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Invero, a seguito della sopravvenienza indicata, costituita dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere effettuata da entrambe le parti del giudizio, unitamente ai documenti esibiti in giudizio dal Ministero resistente (ordine di pagamento n.1/2022) non resta, pertanto, al Tribunale - essendo stata la pretesa sostanziale azionata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio - che dichiarare il ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti di legge (non avendo parte ricorrente insistito sulla richiesta di spese in suo favore) per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO