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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1414/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5252/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bacoli - Piazza Marconi, Via Roma 188 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
A.e G. Riscossioni S.p.a. - 02516300460 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18012/29/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063006230004072 TARI 2014
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 18012/29/24 la CGT di primo grado di Napoli aveva rigetta il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 , avverso l'intimazione di pagamento n.1063006230004072, notificata in data 5/01/2024, che trovava fondamento nella ingiunzione di pagamento n. 104913 del 23/12/2015, notificata il 09/01/2016 dalla AEG
Riscossioni Spa per conto del Comune di Bacoli, dell'importo di euro 712,98 concernente il pagamento della TARI, annualità 2014. Il ricorrente aveva dedotto il decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo ed eccepito la prescrizione del diritto di riscossione. Si erano costituiti nel giudizio sia il Comune di Bacoli che la società AEG Riscossioni Spa chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione, mente il contribuente depositava in data 25/09/2024 memorie illustrative con le quali eccepiva l'illegittimità delle notifiche prodotte e contestava le conclusioni delle parti convenute, insistendo circa la intervenuta prescrizione quinquennale nonostante la proroga dei termini di sospensione da
Covid-19.
I primi giudici al rigetto del ricorso facevano seguire la condanna del contribuente alle spese di lite a favore di entrambe le parti convenute, liquidate in euro 232,00 per ciascuna. Così la sentenza impugnata espone i motivi della decisione di rigetto: «Il motivo del ricorso, relativo alla mancata notifica degli atti prodromici e alla conseguente prescrizione del diritto alla riscossione della TARI in cinque anni a decorrere dall'anno di debenza del tributo, non trova fondamento. Infatti, l'Ufficio produce documentazione relativa alla notifica dell'ingiunzione di pagamento nr. 104913 del 23/12/2015 avvenuta il 09/01/2016 con esibizione dell'avviso di ricevimento a firma del destinatario, seguita dall'atto interruttivo della prescrizione consistente nel preavviso di fermo amministrativo nr. 163884 del
21/11/2017 notificato il 05/01/2018, sempre con esibizione dell'avviso di ricevimento a firma del ricorrente. Il periodo emergenziale è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 e dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (nella fattispecie il 31.12.2023). D'altro canto, la notifica da parte dell'Ufficio è partita il 15/12/2023 quando è stata affidata all'Ufficio Postale anche se è stata ricevuta in data 5/01/2024. Per tale notificazione assume rilevanza il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021 a Sezioni Unite che ha chiarito l'aspetto temporale del perfezionamento della notifica degli atti tributari impositivi rispetto al termine di decadenza. Vige, pertanto, il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».
Alla luce della decisione assunta il primo giudice riteneva superfluo esaminare gli altri motivi di doglianza. Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: “Illegittimità della sentenza di prime cure per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed omessa pronuncia su precise eccezioni sollevate dal ricorrente”. Già nel corso del giudizio di primo grado si era sostenuto che il preavviso di fermo n. 63884 del 21/11/2017, asseritamente notificato in data 05/01/2018, non poteva essere ritenuto un atto idoneo ad interrompere validamente il termine prescrizionale, risultando esso affetto da vizi insanabili che ne avevano compromesso la validità e l'efficacia giuridica, così come del resto anche eccepito in sede di memorie ex art. 32 comma 2 d.lgs. 546/1992.
“Illegittimità della sentenza di primo grado per erronea valutazione in iure”, con particolare riferimento alla non corretta applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il cui contenuto normativo è stato interpretato e applicato in modo difforme rispetto alla sua effettiva portata giuridica. Così sul punto l'appellante: «Orbene, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 09/01/2016, data in cui è stata notificata al ricorrente l'ingiunzione di pagamento 04913 del 2015, ultimo atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Conseguentemente, tale termine avrebbe dovuto esaurirsi in data 09/01/2021, ma tenuto conto del periodo di sospensione normativamente previsto, pari a 542 giorni, il termine di prescrizione deve intendersi spirato in data
24/02/2023. Dunque, risulta evidente che la prescrizione si era già compiuta ben prima della data di spedizione per la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, avvenuta
– secondo quanto dichiarato dalla controparte – in data 15 dicembre 2023. In ogni caso, la pretesa tributaria sottesa al suddetto avviso di intimazione deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione».
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio e attribuzione in favore del procuratore antistatario. La società AEG Riscossioni Spa ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità o il rigetto, con vittoria di spese di spese di giudizio.
Il Comune di Bacoli, avuta la rituale notifica dell'appello, si è limitato a richiedere in data 2 settembre 2025 un accesso temporaneo al fascicolo telematico, ma è poi rimasto intimato non procedendo alla sua costituzione in giudizio.
Con memorie depositate in data 28 gennaio 2026 il contribuente ha ribadito le doglianze già formulate, soffermandosi in particolare circa la irritualità della notifica del preavviso di fermo n. 63884 del 21/11/2017 e di conseguenza della sua inidoneità a interrompere i termini prescrizionali.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità dell'intimazione di pagamento n.1063006230004072, notificata in data 5/01/2024, posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”. Inoltre, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte da parte appellata che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione può anche estendersi all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937). Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha dichiarato la tempestività dell'atto impugnato.
Nel presente grado di giudizio tale statuizione resta ancora valida, nulla sul punto avendo chiarito, contestato, smentito, ovvero fornito prova contraria l'atto di appello, che, nel richiedere la riforma della sentenza di prime cure, come già sopra stigmatizzato, non si è confrontato con la motivazione di questa, ma ha mirato a contrastare l'attività dell'Ufficio, adducendo inesistenti carenze procedurali. Insussistente si profila la prospettazione fornita dall'appellante secondo la quale il primo giudici non si sarebbe espressi su punti decisivi della controversia, essendo stata la trattazione dei motivi congiunta ed esaustivamente svolta in relazione alle doglianze attoree;
non può non darsi atto che esistono effettivamente più atti interruttivi della prescrizione portati dal preavviso di fermo amministrativo n. 163884 del 21/11/2017, notificato il
05/01/2018, atto che riporta al suo interno il riferimento all'atto propedeutico oggetto di richiesta di pagamento: “VISTA l'ingiunzione 104913 del 23/12/2015 …” Tale elemento documentale rende con evidenza infondate le doglianze sul punto in quanto ricollega il preavviso di fermo all'atto pregresso;
quanto innanzi anche a tacere dell'ulteriore atto interruttivo dei termini costituito dall'Ingiunzione di pagamento n. 118558 del 10/10/2016, notificata il 23/11/2016 che si profila del tutto rituale come attesta da documentazione di notifica in atti, sia pur non richiamata dalla sentenza impugnata.
Dunque, la regolarità delle notifiche degli atti intermedi ha consentito nella fattispecie in narrativa la rinnovazione del termine di prescrizione quinquennale che resta sottoposto all'ulteriore sospensione per periodo emergenziale pandemico – nei termini come indicati dalla sentenza e dal resistente – a norma dell'art.68 d.lgs. n.18/2020 e dell'art.12 d.lgs
159/15. Va sul punto chiarito che la Suprema Corte ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (cfr. Cass. Sez.I civ., ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960)
In conclusione risulta del tutto rituale e tempestiva la notifica in data 5/01/2024 dell'intimazione di pagamento n.1063006230004072 opposta. Ma v'è di più.
Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado parte convenuta ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione di atti prodromici a quello opposta e che il contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio, pur non avendo esplicitamente affermato di non averli ricevuti, ha tuttavia utilizzato un artificio dialettico che, tuttavia, di fatto e in sostanza attesta di “sconoscerli”, essendosi ad essi riferiti sostenendo: “ammesso che ne venga provata l'esistenza e la regolare notificazione”: il che, ponendone in dubbio l'esistenza, equivale a dire di non aver mai ricevuto atti pregressi rispetto all'intimazione impugnata.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ente impositore in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed
i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la convenuta aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può pertanto essere “supplita” dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione, memoria che il ricorrente ha per l'appunto depositato in data 25 settembre
2024.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92. Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore della costituita AEG Riscossioni Spa;
nulla per il Comune di Bacoli non costituitosi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellato Concessionario che liquida in euro 278,00 oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
Nulla per le spese per il Comune di Bacoli.
Napoli, 9 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de CA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5252/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bacoli - Piazza Marconi, Via Roma 188 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
A.e G. Riscossioni S.p.a. - 02516300460 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18012/29/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063006230004072 TARI 2014
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 18012/29/24 la CGT di primo grado di Napoli aveva rigetta il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 , avverso l'intimazione di pagamento n.1063006230004072, notificata in data 5/01/2024, che trovava fondamento nella ingiunzione di pagamento n. 104913 del 23/12/2015, notificata il 09/01/2016 dalla AEG
Riscossioni Spa per conto del Comune di Bacoli, dell'importo di euro 712,98 concernente il pagamento della TARI, annualità 2014. Il ricorrente aveva dedotto il decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo ed eccepito la prescrizione del diritto di riscossione. Si erano costituiti nel giudizio sia il Comune di Bacoli che la società AEG Riscossioni Spa chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione, mente il contribuente depositava in data 25/09/2024 memorie illustrative con le quali eccepiva l'illegittimità delle notifiche prodotte e contestava le conclusioni delle parti convenute, insistendo circa la intervenuta prescrizione quinquennale nonostante la proroga dei termini di sospensione da
Covid-19.
I primi giudici al rigetto del ricorso facevano seguire la condanna del contribuente alle spese di lite a favore di entrambe le parti convenute, liquidate in euro 232,00 per ciascuna. Così la sentenza impugnata espone i motivi della decisione di rigetto: «Il motivo del ricorso, relativo alla mancata notifica degli atti prodromici e alla conseguente prescrizione del diritto alla riscossione della TARI in cinque anni a decorrere dall'anno di debenza del tributo, non trova fondamento. Infatti, l'Ufficio produce documentazione relativa alla notifica dell'ingiunzione di pagamento nr. 104913 del 23/12/2015 avvenuta il 09/01/2016 con esibizione dell'avviso di ricevimento a firma del destinatario, seguita dall'atto interruttivo della prescrizione consistente nel preavviso di fermo amministrativo nr. 163884 del
21/11/2017 notificato il 05/01/2018, sempre con esibizione dell'avviso di ricevimento a firma del ricorrente. Il periodo emergenziale è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 e dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (nella fattispecie il 31.12.2023). D'altro canto, la notifica da parte dell'Ufficio è partita il 15/12/2023 quando è stata affidata all'Ufficio Postale anche se è stata ricevuta in data 5/01/2024. Per tale notificazione assume rilevanza il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021 a Sezioni Unite che ha chiarito l'aspetto temporale del perfezionamento della notifica degli atti tributari impositivi rispetto al termine di decadenza. Vige, pertanto, il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».
Alla luce della decisione assunta il primo giudice riteneva superfluo esaminare gli altri motivi di doglianza. Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: “Illegittimità della sentenza di prime cure per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed omessa pronuncia su precise eccezioni sollevate dal ricorrente”. Già nel corso del giudizio di primo grado si era sostenuto che il preavviso di fermo n. 63884 del 21/11/2017, asseritamente notificato in data 05/01/2018, non poteva essere ritenuto un atto idoneo ad interrompere validamente il termine prescrizionale, risultando esso affetto da vizi insanabili che ne avevano compromesso la validità e l'efficacia giuridica, così come del resto anche eccepito in sede di memorie ex art. 32 comma 2 d.lgs. 546/1992.
“Illegittimità della sentenza di primo grado per erronea valutazione in iure”, con particolare riferimento alla non corretta applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il cui contenuto normativo è stato interpretato e applicato in modo difforme rispetto alla sua effettiva portata giuridica. Così sul punto l'appellante: «Orbene, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 09/01/2016, data in cui è stata notificata al ricorrente l'ingiunzione di pagamento 04913 del 2015, ultimo atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Conseguentemente, tale termine avrebbe dovuto esaurirsi in data 09/01/2021, ma tenuto conto del periodo di sospensione normativamente previsto, pari a 542 giorni, il termine di prescrizione deve intendersi spirato in data
24/02/2023. Dunque, risulta evidente che la prescrizione si era già compiuta ben prima della data di spedizione per la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, avvenuta
– secondo quanto dichiarato dalla controparte – in data 15 dicembre 2023. In ogni caso, la pretesa tributaria sottesa al suddetto avviso di intimazione deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione».
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio e attribuzione in favore del procuratore antistatario. La società AEG Riscossioni Spa ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità o il rigetto, con vittoria di spese di spese di giudizio.
Il Comune di Bacoli, avuta la rituale notifica dell'appello, si è limitato a richiedere in data 2 settembre 2025 un accesso temporaneo al fascicolo telematico, ma è poi rimasto intimato non procedendo alla sua costituzione in giudizio.
Con memorie depositate in data 28 gennaio 2026 il contribuente ha ribadito le doglianze già formulate, soffermandosi in particolare circa la irritualità della notifica del preavviso di fermo n. 63884 del 21/11/2017 e di conseguenza della sua inidoneità a interrompere i termini prescrizionali.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità dell'intimazione di pagamento n.1063006230004072, notificata in data 5/01/2024, posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”. Inoltre, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte da parte appellata che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione può anche estendersi all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937). Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha dichiarato la tempestività dell'atto impugnato.
Nel presente grado di giudizio tale statuizione resta ancora valida, nulla sul punto avendo chiarito, contestato, smentito, ovvero fornito prova contraria l'atto di appello, che, nel richiedere la riforma della sentenza di prime cure, come già sopra stigmatizzato, non si è confrontato con la motivazione di questa, ma ha mirato a contrastare l'attività dell'Ufficio, adducendo inesistenti carenze procedurali. Insussistente si profila la prospettazione fornita dall'appellante secondo la quale il primo giudici non si sarebbe espressi su punti decisivi della controversia, essendo stata la trattazione dei motivi congiunta ed esaustivamente svolta in relazione alle doglianze attoree;
non può non darsi atto che esistono effettivamente più atti interruttivi della prescrizione portati dal preavviso di fermo amministrativo n. 163884 del 21/11/2017, notificato il
05/01/2018, atto che riporta al suo interno il riferimento all'atto propedeutico oggetto di richiesta di pagamento: “VISTA l'ingiunzione 104913 del 23/12/2015 …” Tale elemento documentale rende con evidenza infondate le doglianze sul punto in quanto ricollega il preavviso di fermo all'atto pregresso;
quanto innanzi anche a tacere dell'ulteriore atto interruttivo dei termini costituito dall'Ingiunzione di pagamento n. 118558 del 10/10/2016, notificata il 23/11/2016 che si profila del tutto rituale come attesta da documentazione di notifica in atti, sia pur non richiamata dalla sentenza impugnata.
Dunque, la regolarità delle notifiche degli atti intermedi ha consentito nella fattispecie in narrativa la rinnovazione del termine di prescrizione quinquennale che resta sottoposto all'ulteriore sospensione per periodo emergenziale pandemico – nei termini come indicati dalla sentenza e dal resistente – a norma dell'art.68 d.lgs. n.18/2020 e dell'art.12 d.lgs
159/15. Va sul punto chiarito che la Suprema Corte ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (cfr. Cass. Sez.I civ., ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960)
In conclusione risulta del tutto rituale e tempestiva la notifica in data 5/01/2024 dell'intimazione di pagamento n.1063006230004072 opposta. Ma v'è di più.
Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado parte convenuta ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione di atti prodromici a quello opposta e che il contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio, pur non avendo esplicitamente affermato di non averli ricevuti, ha tuttavia utilizzato un artificio dialettico che, tuttavia, di fatto e in sostanza attesta di “sconoscerli”, essendosi ad essi riferiti sostenendo: “ammesso che ne venga provata l'esistenza e la regolare notificazione”: il che, ponendone in dubbio l'esistenza, equivale a dire di non aver mai ricevuto atti pregressi rispetto all'intimazione impugnata.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ente impositore in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed
i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la convenuta aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può pertanto essere “supplita” dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione, memoria che il ricorrente ha per l'appunto depositato in data 25 settembre
2024.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92. Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore della costituita AEG Riscossioni Spa;
nulla per il Comune di Bacoli non costituitosi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellato Concessionario che liquida in euro 278,00 oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
Nulla per le spese per il Comune di Bacoli.
Napoli, 9 febbraio 2026 Il Presidente relatore
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