Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1414
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di intimazione sia tempestiva, confermando la decisione di primo grado. Vengono riconosciuti validi gli atti interruttivi della prescrizione (ingiunzione di pagamento e preavviso di fermo amministrativo) e la sospensione dei termini dovuta al periodo emergenziale COVID-19. Inoltre, si rileva che il contribuente non ha contestato specificamente la validità delle notifiche degli atti prodromici con le modalità previste dall'art. 24 del d.lgs. 546/1992, decadendo dall'eccezione.

  • Rigettato
    Illegittimità della notifica del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte ritiene che il preavviso di fermo amministrativo n. 163884 del 21/11/2017, notificato il 05/01/2018, sia un valido atto interruttivo della prescrizione in quanto riporta il riferimento all'atto propedeutico (ingiunzione n. 104913 del 23/12/2015). Inoltre, si ribadisce la decadenza del contribuente per non aver contestato specificamente la notifica con motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1414
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1414
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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