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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9103/23 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], difeso Parte_1
e rappresentato dagli Avv.ti Paolo Boldrin e Frida Dainese presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
nato a [...] il [...], con studio in Stra alla via Ariosto n. 7, difeso e Controparte_1 rappresentato dall'Avv. Francesco Veggio presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni
Come da conclusioni in atti depositate il 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrite domandava la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale -predisposizione della totalità delle pratiche amministrative di accesso al superbonus 110%- e il risarcimento dei danni consequenziali (mancata fruizione di suddetto beneficio per l'esecuzione di lavori edilizi, nella specie, comunque realizzati ma accedendo a bonus di entità percentuale inferiore).
Il professionista convenuto in giudizio eccepiva l'assenza di specifico obbligo contrattuale nel presentare la documentazione indicata perché specificamente non rientrante nelle statuizioni contrattuali tra le parti;
in subordine, eccepiva la non imputabilità a sé degli addotti inadempimenti stante l'onere in capo al committente di fornire la documentazione necessaria, peraltro autonomamente inseribile in piattaforma;
in via ulteriormente gradata, accertarsi il concorso colposo di parte attrice con riduzione percentuale dei danni lamentati.
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto di quanto emerge dalle oggettive risultanze documentali. L'incaricato CTU analizzava la documentazione in atti afferente alle piattaforme telematiche utilizzate dal professionista convenuto per compilare la domanda di accesso al beneficio superbonus 110%. In altri termini, questo giudice ritiene assorbenti e significative in punto di ricostruzione dei fatti la documentazione estratta e analizzata dal consulente;
analisi condivisa e fatta propria da questo Tribunale.
In primo luogo, occorre evidenziare l'esistenza -incontestata tra le parti- di incarico professionale conferito dall'attore al convenuto avente ad oggetto l'omnicomprensiva -genericità delle statuizioni contrattuali nell'atto di delega- predisposizione delle pratiche amministrative di accesso al superbonus 110% (cfr. delega in atti datata 15.1.2021). Attività professionale, tuttavia, effettivamente presa in carico dal professionista -ancorchè tale delega non risulti sottoscritta da entrambe le parti- che accedeva alle piattaforme telematiche degli istituti di credito utilizzando le credenziali di parte attrice (dapprima sulla piattaforma Easy-Wilde della Unicredit banca, successivamente sulla Deloitte della IntesaSanPaolo banca).
***
Con riferimento alla prima piattaforma Easy-Wilde della Unicredit, il CTU evidenziava l'impossibilità di ricostruire gli “eventi” documentali per estinzione della posizione sulla piattaforma. Tuttavia, detta piattaforma
-dato incontestato tra le parti- veniva utilizzata per un primo tentativo di accesso al bonus edilizio 110%, pratica poi abortita ed attivata sulla seconda piattaforma in narrativa.
Dalla lettura delle comunicazioni telematiche intercorse tra le odierne parti processuali -PEC allegate all'atto di citazione- emerge che le attività di compilazione della domanda da parte del convenuto aveva inizio il
9.3.2021, data di primo accesso (1); nei giorni 17.3.2021 e 20.3.2021 pervenivano dal gestore della piattaforma comunicazioni circa l'incompletezza della documentazione inserita con annesso sollecito all'immediata integrazione documentale ai fini del buon esito della procedura. A fronte di dette comunicazioni sorgeva ulteriore scambio di corrispondenza tra le odierne parti processuali
(2) nel corso delle quali il convenuto evidenziava la presenza di problematiche documentali consigliando l'apertura di nuova posizione presso altra piattaforma.
Infine, in data 17.12.2021 perveniva dalla piattaforma ulteriore sollecito alla produzione della documentazione mancante e avviso di sospensione pratica se non integrata entro il 31.1.2022.
Cessazione effettivamente avvenuta in tale data.
***
Con riferimento alla seconda piattaforma Deloitte della IntesaSanPaolo sono emersi n. 3 accessi -in data
2.4.2022, 8.4.2022 e 11.4.2022 (3)- e l'avvenuto caricamento di documentazione con assegnato status a margine dei depositi effettuati dal convenuto (4).
In particolare, il convenuto in data 8.3.2022 comunicava all'attore di avere proceduto al caricamento della documentazione necessaria e, pertanto, di avere completato la procedura (all. 11 dell'atto di citazione), posizione attivata sulla piattaforma in data 7.3.2022 (all. 24 dell'atto di citazione).
A seguito di tali produzioni pervenivano dalla piattaforma ulteriori richieste documentali in virtù delle quali il convenuto procedeva al deposito del computo metrico, del contratto di appalto e di diversi preventivi delle opere da eseguire, nonchè titoli abilitativi.
2 cfr. e-mail in atti inviate tra il 4.6.2021 e l'11.6.2021.
3 Cfr. all. 14 dell'atto di citazione: screenshot datato 2.5.2023 della piattaforma, fotografia oggetto di scambio a mezzo e-mail tra le odierne parti processuali. 4 cfr., perizia in atti, pp. 13 e 14:
- Dichiarazione di conformità all'originale (non è noto a cosa si riferisca) – Non è visibile lo stato;
- Visura catastale – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Documenti aggiuntivi – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Lettera di incarico professionale dei tecnici abilitati – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Documento di identità e certificato di iscrizione all'Albo professionale dei tecnici abilitati – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare – E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è In attesa di validazione;
- Documenti di identità dei beneficiari – E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- Contratto di appalto - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- APE pre intervento della singola unità immobiliare - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- Asseverazione attestante il rispetto dei requisiti di legge per l'ottenimento dei bonus fiscali - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è In attesa di validazione;
- Dettaglio interventi - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è In attesa di validazione;
- Foto pre-lavori - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- Campo IBAN – Risulta validato;
- Anagrafica unità immobiliari e Beneficiari – Risulta declinato;
- Attestazione di atto notorio CCNL Edilizia – risulta Non Caricato;
- Verifica catastale (in carico a Deloitte) – Risulta Validato;
- Dichiarazione SO DL e TA – Risulta Non Caricato;
- Attestazione SO – Risulta Non Caricato;
- Dichiarazione di conformità all'originale – Risulta Validato;
- Visura catastale - Risulta Validato;
- Documenti aggiuntivi – Risulta Validato.
- Lettera di incarico professionale dei tecnici abilitati - Risulta Validato.
Produzioni, tuttavia, risultate insufficienti o riportanti criticità come da segnalazioni del gestore della piattaforma. Patologie della pratica non tempestivamente gestite dal convenuto al punto che in data 3.2.2023 sopravveniva comunicazione dell'avvenuta sospensione della pratica per incompletezza/inesattezza della produzione documentale.
A tale ricostruzione dei fatti -effettuata sulla scorta delle comunicazioni a mezzo e-mail intercorse tra le odierne parti processuali- si giustappone screenshot della piattaforma in narrativa (all. 14 dell'atto di citazione) dal quale emerge che nella pratica vi erano n. 3 documenti presentati ancora “da validare”, n. 1 documento
“declinato” e n. 3 documenti “non caricati”.
Ebbene, proprio detta incompletezza documentale comportava, ragionevolmente, l'aborto della procedura di accesso al superbonus edilizio, nella specie, comunicata dal gestore in data 3.2.2023 (5).
***
Dette risultanze probatorie consentono di formulare un giudizio di responsabilità da inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto.
Sotto il profilo materiale della condotta, si evidenzia che il convenuto, ben consapevole delle incompletezze e delle problematiche documentali -evidenziate a più riprese dal gestore delle piattaforme utilizzate-, ometteva di perfezionare la procedura guidata non inserendo la documentazione necessaria (dicitura: “non caricato” con riferimento, in particolare, all'attestazione di atto notorio CCNL Edilizia) ovvero non attivandosi in modo fattivo e concreto per gestire le problematicità contenutistiche segnalate (dicitura: “declinato” con riferimento all'anagrafica unità immobiliare e beneficiari del beneficio in corso di richiesta).
Trattasi, pertanto, di comportamenti inadempienti di entità tale -su tutti, la mancata indicazione dell'anagrafica del soggetto richiedente e dell'immobile oggetto dei lavori da realizzare in regime di superbonus- da causare la sospensione definitiva delle procedure attivate su entrambe le piattaforme nominate.
Tali dati oggettivi evidenziano l'inerzia professionale del convenuto che, seppure sollecitato a più riprese da parte attrice al completamento della procedura (cfr. scambio di mail tra le parti nei giorni 15.3.2022 e
21.3.2022) e compulsato in tal senso dalle comunicazioni “guidate” e dagli “alert” ricevute dai gestori delle piattaforme utilizzate, in assenza di ragioni tecniche impedienti o giustificative del non avanzamento della pratica non si attivava per completare la produzione documentale necessaria. Tali inadempimenti comportavano l'aborto delle procedure attivate con conseguente perdita della possibilità per la parte attrice di accedere al superbonus edilizio 110% disponibile. Inerzia, a ben vedere, protrattasi per non trascurabile lasso di tempo: nel caso della prima piattaforma, per oltre 9 mesi (dal marzo 2021 al gennaio 2022); nel caso della seconda piattaforma, per oltre 13 mesi (marzo 2022 al febbraio 2023).
In conclusione, dette circostanze di fatto oggettive, unitamente all'inerzia del professionista per complessivi 2 anni nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dagli “alert” della procedura “guidata” delle piattaforme utilizzate, consentono di ritenere provata la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto nella misura in cui non adempieva all'obbligazione professionale cui si era di fatto vincolato;
inadempimento al medesimo imputabile non essendo emersi elementi impeditivi assoluti ovvero ostativi di natura estrinseca eccendenti la sfera di signoria del professionista (trattasi di omessa produzione di documentazione edilizia e tecnica di effettiva disponibilità).
Sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, quantomeno a titolo di colpa, si evidenzia che la consapevolezza da parte del convenuto delle carenze documentali e delle deficienze procedurali -oggetto proprio di interlocuzione a mezzo mail con l'attore e di “alert” segnalati dalle piattaforme utilizzate-, il protrarsi per oltre due anni dell'inerzia nonostante i solleciti della controparte connotata dalla mancata interazione volta a superare gli ostacoli procedurali volta per volta emersi, consentono di ragionevolmente affermare l'avvenuta violazione dei parametri di diligenza professionale imposti dall'art. 1176, co. 2 c.c. in sede di esecuzione dei contratti d'opera professionale.
Si è, pertanto, al cospetto di comportamenti colposi assunti da parte convenuta ripetuti e reiterati nel tempo, tali da eccedere la soglia della lieve entità.
***
In punto di giudizio controfattuale, l'accesso postumo da parte dell'attore attrice a bonus edilizi minori per l'espletamento di lavori edilizi consente un giudizio positivo circa la certa ovvero la ragionevole probabilità di accesso al superbonus 110% laddove parte convenuta avesse perfezionato e proceduto al completamento della procedura documentale sulle piattaforme in parola.
***
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice: all'accertato inadempimento contrattuale imputabile al convenuto ne discende la risoluzione del contratto stipulato tra le parti con conseguente non debenza da parte attrice del corrispettivo professionale richiesto dall'odierno convenuto.
***
Per quanto concerne la connessa domanda risarcitoria formulata da parte attrice, si evidenzia, in senso assorbente, che non vi è prova, sicura e tranquillizante, delle effettive conseguenze dannose discendenti dall'accertato inadempimento contrattuale del convenuto.
Il CTU incaricato, sebbene abbia attestato che le opere edilizie realizzate da parte attorea -come da fatture in atti- rientrino astrattamente nelle attività edilizie suscettibili di superbonus 110%, tuttavia evidenziava l'oggettiva impossibilità di valutarne “la congruità dei prezzi”. In altri termini, allo stato degli atti e delle conoscenze documentali e tecniche non è possibile procedere al necessario giudizio di congruità dei costi affrontati dall'attore per la realizzazione delle opere compiute accedendo a “bonus minori” rispetto a quelli che sarebbero stati affrontati dal medesimo in caso di accesso al beneficio desiderato (superbonus 110%). Ebbene, tale vulnus probatorio afferente al giudizio di congruità tecnica dei prezzi praticati -il CTU incaricato evidenziava l'assenza di elementi utili in tal senso (6)- impone il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
***
In punto di spese, alla soccombenza reciproca segue la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di risoluzione del contratto per accertato inadempimento contrattuale imputabile a parte convenuta.
Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Spese di consulenza a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cfr. all. 7 dell'atto di citazione: e-mail intercorse tra le odierne parti processuali, nella specie, contenente l'invio al convenuto dei codici di accesso alla piattaforma bancaria.
5 cfr. consulenza in atti, pp. 15 a 18.
6 cfr. consulenza tencica in atti, pp. 22 e ss.: “Dopo attenta analisi della documentazione agli atti, la sottoscritta è giunta alla conclusione che non ci sono i presupposti per formulare una verifica di congruità e dare una risposta compiuta al quesito. Si illustrano di seguito le motivazioni che hanno portato alla conclusione di cui sopra”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], difeso Parte_1
e rappresentato dagli Avv.ti Paolo Boldrin e Frida Dainese presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
nato a [...] il [...], con studio in Stra alla via Ariosto n. 7, difeso e Controparte_1 rappresentato dall'Avv. Francesco Veggio presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni
Come da conclusioni in atti depositate il 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrite domandava la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale -predisposizione della totalità delle pratiche amministrative di accesso al superbonus 110%- e il risarcimento dei danni consequenziali (mancata fruizione di suddetto beneficio per l'esecuzione di lavori edilizi, nella specie, comunque realizzati ma accedendo a bonus di entità percentuale inferiore).
Il professionista convenuto in giudizio eccepiva l'assenza di specifico obbligo contrattuale nel presentare la documentazione indicata perché specificamente non rientrante nelle statuizioni contrattuali tra le parti;
in subordine, eccepiva la non imputabilità a sé degli addotti inadempimenti stante l'onere in capo al committente di fornire la documentazione necessaria, peraltro autonomamente inseribile in piattaforma;
in via ulteriormente gradata, accertarsi il concorso colposo di parte attrice con riduzione percentuale dei danni lamentati.
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto di quanto emerge dalle oggettive risultanze documentali. L'incaricato CTU analizzava la documentazione in atti afferente alle piattaforme telematiche utilizzate dal professionista convenuto per compilare la domanda di accesso al beneficio superbonus 110%. In altri termini, questo giudice ritiene assorbenti e significative in punto di ricostruzione dei fatti la documentazione estratta e analizzata dal consulente;
analisi condivisa e fatta propria da questo Tribunale.
In primo luogo, occorre evidenziare l'esistenza -incontestata tra le parti- di incarico professionale conferito dall'attore al convenuto avente ad oggetto l'omnicomprensiva -genericità delle statuizioni contrattuali nell'atto di delega- predisposizione delle pratiche amministrative di accesso al superbonus 110% (cfr. delega in atti datata 15.1.2021). Attività professionale, tuttavia, effettivamente presa in carico dal professionista -ancorchè tale delega non risulti sottoscritta da entrambe le parti- che accedeva alle piattaforme telematiche degli istituti di credito utilizzando le credenziali di parte attrice (dapprima sulla piattaforma Easy-Wilde della Unicredit banca, successivamente sulla Deloitte della IntesaSanPaolo banca).
***
Con riferimento alla prima piattaforma Easy-Wilde della Unicredit, il CTU evidenziava l'impossibilità di ricostruire gli “eventi” documentali per estinzione della posizione sulla piattaforma. Tuttavia, detta piattaforma
-dato incontestato tra le parti- veniva utilizzata per un primo tentativo di accesso al bonus edilizio 110%, pratica poi abortita ed attivata sulla seconda piattaforma in narrativa.
Dalla lettura delle comunicazioni telematiche intercorse tra le odierne parti processuali -PEC allegate all'atto di citazione- emerge che le attività di compilazione della domanda da parte del convenuto aveva inizio il
9.3.2021, data di primo accesso (1); nei giorni 17.3.2021 e 20.3.2021 pervenivano dal gestore della piattaforma comunicazioni circa l'incompletezza della documentazione inserita con annesso sollecito all'immediata integrazione documentale ai fini del buon esito della procedura. A fronte di dette comunicazioni sorgeva ulteriore scambio di corrispondenza tra le odierne parti processuali
(2) nel corso delle quali il convenuto evidenziava la presenza di problematiche documentali consigliando l'apertura di nuova posizione presso altra piattaforma.
Infine, in data 17.12.2021 perveniva dalla piattaforma ulteriore sollecito alla produzione della documentazione mancante e avviso di sospensione pratica se non integrata entro il 31.1.2022.
Cessazione effettivamente avvenuta in tale data.
***
Con riferimento alla seconda piattaforma Deloitte della IntesaSanPaolo sono emersi n. 3 accessi -in data
2.4.2022, 8.4.2022 e 11.4.2022 (3)- e l'avvenuto caricamento di documentazione con assegnato status a margine dei depositi effettuati dal convenuto (4).
In particolare, il convenuto in data 8.3.2022 comunicava all'attore di avere proceduto al caricamento della documentazione necessaria e, pertanto, di avere completato la procedura (all. 11 dell'atto di citazione), posizione attivata sulla piattaforma in data 7.3.2022 (all. 24 dell'atto di citazione).
A seguito di tali produzioni pervenivano dalla piattaforma ulteriori richieste documentali in virtù delle quali il convenuto procedeva al deposito del computo metrico, del contratto di appalto e di diversi preventivi delle opere da eseguire, nonchè titoli abilitativi.
2 cfr. e-mail in atti inviate tra il 4.6.2021 e l'11.6.2021.
3 Cfr. all. 14 dell'atto di citazione: screenshot datato 2.5.2023 della piattaforma, fotografia oggetto di scambio a mezzo e-mail tra le odierne parti processuali. 4 cfr., perizia in atti, pp. 13 e 14:
- Dichiarazione di conformità all'originale (non è noto a cosa si riferisca) – Non è visibile lo stato;
- Visura catastale – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Documenti aggiuntivi – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Lettera di incarico professionale dei tecnici abilitati – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Documento di identità e certificato di iscrizione all'Albo professionale dei tecnici abilitati – Non è visibile l'eventuale allegato e lo stato di lavorazione;
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare – E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è In attesa di validazione;
- Documenti di identità dei beneficiari – E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- Contratto di appalto - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- APE pre intervento della singola unità immobiliare - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- Asseverazione attestante il rispetto dei requisiti di legge per l'ottenimento dei bonus fiscali - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è In attesa di validazione;
- Dettaglio interventi - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è In attesa di validazione;
- Foto pre-lavori - E' presente un allegato e lo stato di lavorazione è Validato;
- Campo IBAN – Risulta validato;
- Anagrafica unità immobiliari e Beneficiari – Risulta declinato;
- Attestazione di atto notorio CCNL Edilizia – risulta Non Caricato;
- Verifica catastale (in carico a Deloitte) – Risulta Validato;
- Dichiarazione SO DL e TA – Risulta Non Caricato;
- Attestazione SO – Risulta Non Caricato;
- Dichiarazione di conformità all'originale – Risulta Validato;
- Visura catastale - Risulta Validato;
- Documenti aggiuntivi – Risulta Validato.
- Lettera di incarico professionale dei tecnici abilitati - Risulta Validato.
Produzioni, tuttavia, risultate insufficienti o riportanti criticità come da segnalazioni del gestore della piattaforma. Patologie della pratica non tempestivamente gestite dal convenuto al punto che in data 3.2.2023 sopravveniva comunicazione dell'avvenuta sospensione della pratica per incompletezza/inesattezza della produzione documentale.
A tale ricostruzione dei fatti -effettuata sulla scorta delle comunicazioni a mezzo e-mail intercorse tra le odierne parti processuali- si giustappone screenshot della piattaforma in narrativa (all. 14 dell'atto di citazione) dal quale emerge che nella pratica vi erano n. 3 documenti presentati ancora “da validare”, n. 1 documento
“declinato” e n. 3 documenti “non caricati”.
Ebbene, proprio detta incompletezza documentale comportava, ragionevolmente, l'aborto della procedura di accesso al superbonus edilizio, nella specie, comunicata dal gestore in data 3.2.2023 (5).
***
Dette risultanze probatorie consentono di formulare un giudizio di responsabilità da inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto.
Sotto il profilo materiale della condotta, si evidenzia che il convenuto, ben consapevole delle incompletezze e delle problematiche documentali -evidenziate a più riprese dal gestore delle piattaforme utilizzate-, ometteva di perfezionare la procedura guidata non inserendo la documentazione necessaria (dicitura: “non caricato” con riferimento, in particolare, all'attestazione di atto notorio CCNL Edilizia) ovvero non attivandosi in modo fattivo e concreto per gestire le problematicità contenutistiche segnalate (dicitura: “declinato” con riferimento all'anagrafica unità immobiliare e beneficiari del beneficio in corso di richiesta).
Trattasi, pertanto, di comportamenti inadempienti di entità tale -su tutti, la mancata indicazione dell'anagrafica del soggetto richiedente e dell'immobile oggetto dei lavori da realizzare in regime di superbonus- da causare la sospensione definitiva delle procedure attivate su entrambe le piattaforme nominate.
Tali dati oggettivi evidenziano l'inerzia professionale del convenuto che, seppure sollecitato a più riprese da parte attrice al completamento della procedura (cfr. scambio di mail tra le parti nei giorni 15.3.2022 e
21.3.2022) e compulsato in tal senso dalle comunicazioni “guidate” e dagli “alert” ricevute dai gestori delle piattaforme utilizzate, in assenza di ragioni tecniche impedienti o giustificative del non avanzamento della pratica non si attivava per completare la produzione documentale necessaria. Tali inadempimenti comportavano l'aborto delle procedure attivate con conseguente perdita della possibilità per la parte attrice di accedere al superbonus edilizio 110% disponibile. Inerzia, a ben vedere, protrattasi per non trascurabile lasso di tempo: nel caso della prima piattaforma, per oltre 9 mesi (dal marzo 2021 al gennaio 2022); nel caso della seconda piattaforma, per oltre 13 mesi (marzo 2022 al febbraio 2023).
In conclusione, dette circostanze di fatto oggettive, unitamente all'inerzia del professionista per complessivi 2 anni nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dagli “alert” della procedura “guidata” delle piattaforme utilizzate, consentono di ritenere provata la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto nella misura in cui non adempieva all'obbligazione professionale cui si era di fatto vincolato;
inadempimento al medesimo imputabile non essendo emersi elementi impeditivi assoluti ovvero ostativi di natura estrinseca eccendenti la sfera di signoria del professionista (trattasi di omessa produzione di documentazione edilizia e tecnica di effettiva disponibilità).
Sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, quantomeno a titolo di colpa, si evidenzia che la consapevolezza da parte del convenuto delle carenze documentali e delle deficienze procedurali -oggetto proprio di interlocuzione a mezzo mail con l'attore e di “alert” segnalati dalle piattaforme utilizzate-, il protrarsi per oltre due anni dell'inerzia nonostante i solleciti della controparte connotata dalla mancata interazione volta a superare gli ostacoli procedurali volta per volta emersi, consentono di ragionevolmente affermare l'avvenuta violazione dei parametri di diligenza professionale imposti dall'art. 1176, co. 2 c.c. in sede di esecuzione dei contratti d'opera professionale.
Si è, pertanto, al cospetto di comportamenti colposi assunti da parte convenuta ripetuti e reiterati nel tempo, tali da eccedere la soglia della lieve entità.
***
In punto di giudizio controfattuale, l'accesso postumo da parte dell'attore attrice a bonus edilizi minori per l'espletamento di lavori edilizi consente un giudizio positivo circa la certa ovvero la ragionevole probabilità di accesso al superbonus 110% laddove parte convenuta avesse perfezionato e proceduto al completamento della procedura documentale sulle piattaforme in parola.
***
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice: all'accertato inadempimento contrattuale imputabile al convenuto ne discende la risoluzione del contratto stipulato tra le parti con conseguente non debenza da parte attrice del corrispettivo professionale richiesto dall'odierno convenuto.
***
Per quanto concerne la connessa domanda risarcitoria formulata da parte attrice, si evidenzia, in senso assorbente, che non vi è prova, sicura e tranquillizante, delle effettive conseguenze dannose discendenti dall'accertato inadempimento contrattuale del convenuto.
Il CTU incaricato, sebbene abbia attestato che le opere edilizie realizzate da parte attorea -come da fatture in atti- rientrino astrattamente nelle attività edilizie suscettibili di superbonus 110%, tuttavia evidenziava l'oggettiva impossibilità di valutarne “la congruità dei prezzi”. In altri termini, allo stato degli atti e delle conoscenze documentali e tecniche non è possibile procedere al necessario giudizio di congruità dei costi affrontati dall'attore per la realizzazione delle opere compiute accedendo a “bonus minori” rispetto a quelli che sarebbero stati affrontati dal medesimo in caso di accesso al beneficio desiderato (superbonus 110%). Ebbene, tale vulnus probatorio afferente al giudizio di congruità tecnica dei prezzi praticati -il CTU incaricato evidenziava l'assenza di elementi utili in tal senso (6)- impone il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
***
In punto di spese, alla soccombenza reciproca segue la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di risoluzione del contratto per accertato inadempimento contrattuale imputabile a parte convenuta.
Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Spese di consulenza a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cfr. all. 7 dell'atto di citazione: e-mail intercorse tra le odierne parti processuali, nella specie, contenente l'invio al convenuto dei codici di accesso alla piattaforma bancaria.
5 cfr. consulenza in atti, pp. 15 a 18.
6 cfr. consulenza tencica in atti, pp. 22 e ss.: “Dopo attenta analisi della documentazione agli atti, la sottoscritta è giunta alla conclusione che non ci sono i presupposti per formulare una verifica di congruità e dare una risposta compiuta al quesito. Si illustrano di seguito le motivazioni che hanno portato alla conclusione di cui sopra”.