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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Procedimento n.1400 / 2017 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1400 / 2017 r.g
Udienza del 28/10/2025
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa ON GR viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per e l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
AR AN il quale preso atto delle risultanze della c.t.u. dichiara di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio, non essendo i beni della massa divisibili in quanto abusivi e di non aver pertanto intrapreso il procedimento di mediazione demandata;
chiede dunque la decisione della causa con compensazione delle spese di lite, stante l'interesse comune del convenuto costituito alla domanda di divisione, cui aveva aderito.
Compare per l'Avv. GALLO AN PAOLO che Controparte_3
rappresenta di aver interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, con condanna di parte attrice alle spese di lite .
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa ON GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1400/2017 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lombardi Francesco
ATTORI
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3
dagli Avv.ti Gallo Francesco Paolo e Gallo Gianluca Dante
CONVENUTO
Controparte_4
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2
, e per ottenere a seguito Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
del decesso di , morto in Cassano Ionio in data 06/6/2001, la Persona_1
divisione della comunione ereditaria. Il convenuto , costituendosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_3
domanda di divisione.
Con ordinanza adottata in data 23/9/2024, comunicata alle parti il 24/9/2024 il G.i. ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater, D.lgs. n.
28/2010, che le parti non hanno espletato.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia delle convenute e , regolarmente citate e non Controparte_4 Controparte_4
costituitesi.
Ciò posto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile: deve infatti rilevarsi che il Giudice con la predetta ordinanza, tenuto conto della natura della causa e dello stato dell'istruzione, aveva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione c.d. delegata;
l'art.
5-quater, commi secondo e terzo, D.lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità, così che quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ne consegue che l'azione proposta deve essere dichiarata improcedibile, non essendo stata esperita la mediazione delegata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite, tenuto conto del comune interesse delle stesse alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1400/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e;
Controparte_4 Controparte_4
2. DICHIARA l'azione improcedibile;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 28/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa ON GR
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1400 / 2017 r.g
Udienza del 28/10/2025
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa ON GR viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per e l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
AR AN il quale preso atto delle risultanze della c.t.u. dichiara di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio, non essendo i beni della massa divisibili in quanto abusivi e di non aver pertanto intrapreso il procedimento di mediazione demandata;
chiede dunque la decisione della causa con compensazione delle spese di lite, stante l'interesse comune del convenuto costituito alla domanda di divisione, cui aveva aderito.
Compare per l'Avv. GALLO AN PAOLO che Controparte_3
rappresenta di aver interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, con condanna di parte attrice alle spese di lite .
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa ON GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1400/2017 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lombardi Francesco
ATTORI
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3
dagli Avv.ti Gallo Francesco Paolo e Gallo Gianluca Dante
CONVENUTO
Controparte_4
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2
, e per ottenere a seguito Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
del decesso di , morto in Cassano Ionio in data 06/6/2001, la Persona_1
divisione della comunione ereditaria. Il convenuto , costituendosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_3
domanda di divisione.
Con ordinanza adottata in data 23/9/2024, comunicata alle parti il 24/9/2024 il G.i. ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater, D.lgs. n.
28/2010, che le parti non hanno espletato.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia delle convenute e , regolarmente citate e non Controparte_4 Controparte_4
costituitesi.
Ciò posto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile: deve infatti rilevarsi che il Giudice con la predetta ordinanza, tenuto conto della natura della causa e dello stato dell'istruzione, aveva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione c.d. delegata;
l'art.
5-quater, commi secondo e terzo, D.lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità, così che quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ne consegue che l'azione proposta deve essere dichiarata improcedibile, non essendo stata esperita la mediazione delegata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite, tenuto conto del comune interesse delle stesse alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1400/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e;
Controparte_4 Controparte_4
2. DICHIARA l'azione improcedibile;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 28/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa ON GR